1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2015

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono state comunicate le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi di interesse che talune controparti centrali (CCP) sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su tassi d'interesse debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

I contratti derivati OTC su tassi di interesse possono avere un importo nozionale costante, variabile o condizionale. I contratti con un importo nozionale costante hanno un importo nozionale che non varia nel corso della durata del contratto. I contratti con un importo nozionale variabile hanno un importo nozionale che varia nel corso della durata del contratto in maniera prevedibile. I contratti con un importo nozionale condizionale hanno un importo nozionale che varia nel corso della durata del contratto in maniera imprevedibile. Gli importi nozionali condizionali aggiungono complessità alla determinazione dei prezzi e alla gestione dei rischi connesse ai contratti derivati OTC su tassi di interesse e di conseguenza alla capacità delle CCP di compensarli. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire le categorie di derivati OTC su tassi di interesse da assoggettare all'obbligo di compensazione.

(3)

Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite. A tale riguardo, le categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del presente regolamento non dovrebbero comprendere i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o gruppi di copertura per obbligazioni garantite che rispettano determinate condizioni.

(4)

Controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per prendere le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione. Al fine di assicurare un'attuazione regolare e tempestiva di tale obbligo, è opportuno classificare le controparti in categorie per garantire che controparti sufficientemente simili siano assoggettate all'obbligo di compensazione a decorrere dalla stessa data.

(5)

Una prima categoria dovrebbe includere le controparti sia finanziarie che non finanziarie che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti di almeno una delle CCP pertinenti e per almeno una delle categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione, poiché tali controparti hanno già esperienza con la compensazione volontaria e hanno già stabilito i collegamenti con le CCP pertinenti per compensare almeno una di tali categorie. Anche le controparti non finanziarie che sono partecipanti diretti dovrebbero essere incluse in questa prima categoria, in quanto la loro esperienza e preparazione in materia di compensazione centrale è paragonabile a quella delle controparti finanziarie ivi incluse.

(6)

Una seconda e una terza categoria dovrebbero comprendere le controparti finanziarie non incluse nella prima categoria, raggruppate secondo i livelli di capacità giuridica e operativa con derivati OTC. Il livello di attività in derivati OTC dovrebbe servire come base per differenziare il livello di capacità giuridica e operativa delle controparti finanziarie; dovrebbe pertanto essere stabilita una soglia quantitativa per distinguere tra la seconda e la terza categoria sulla base dell'importo nozionale medio a fine mese aggregato dei derivati non compensati a livello centrale. Tale soglia dovrebbe essere fissata a un livello appropriato per differenziare i piccoli partecipanti al mercato, continuando tuttavia a captare un livello significativo di rischio nella seconda categoria. Al fine di migliorare la convergenza normativa e limitare i costi di conformità per le controparti, la soglia dovrebbe essere altresì allineata a quella concordata a livello internazionale in relazione agli obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. Come in tali standard internazionali, mentre la soglia si applica in generale a livello di gruppo in considerazione dei potenziali rischi condivisi esistenti all'interno del gruppo, per i fondi di investimento essa dovrebbe applicarsi separatamente per ciascun fondo, poiché le passività di un fondo non sono di solito influenzate dalle passività degli altri fondi o del loro gestore degli investimenti. La soglia dovrebbe pertanto essere applicata separatamente per ciascun fondo di investimento, fintanto che in caso di insolvenza o di fallimento ciascun fondo costituisca un aggregato di attività completamente separato e isolato che non è assistito da garanzia reale o personale né sostenuto da altri fondi di investimento o dal gestore degli investimenti.

(7)

Taluni fondi di investimento alternativi (FIA) non rientrano nella definizione di controparti finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, sebbene dispongano di un grado di capacità operativa con i contratti derivati OTC simile a quello dei FIA rientranti in tale definizione. Pertanto i FIA classificati come controparti non finanziarie dovrebbero essere inclusi nelle stesse categorie di controparti dei FIA classificati come controparti finanziarie.

(8)

Una quarta categoria dovrebbe comprendere le controparti non finanziarie non incluse nelle altre categorie a causa della loro esperienza e capacità operativa più limitata con i derivati OTC e la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.

(9)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla prima categoria dovrebbe tener conto del fatto che esse potrebbero non avere le necessarie connessioni preesistenti con le CCP per tutte le categorie soggette all'obbligo di compensazione. Le controparti appartenenti a questa categoria costituiscono inoltre il punto di accesso alla compensazione per le controparti che non sono partecipanti diretti e la compensazione dei clienti e dei clienti indiretti dovrebbe aumentare considerevolmente a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione. Infine, questa prima categoria di controparti costituisce una porzione significativa del volume di derivati OTC su tassi di interesse già compensati, e il volume delle operazioni da compensare aumenterà sensibilmente dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui al presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere fissato a sei mesi il periodo di tempo a disposizione delle controparti appartenenti alla prima categoria per prepararsi per la compensazione di categorie supplementari, l'aumento della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti e i crescenti volumi di operazioni da compensare.

(10)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla seconda e alla terza categoria dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte di esse avrà accesso a una CCP diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto. Questo processo può richiedere tra 12 e 18 mesi, a seconda della capacità giuridica e operativa delle controparti e del loro livello di preparazione per quanto riguarda la conclusione degli accordi con i partecipanti diretti necessari per la compensazione dei contratti.

(11)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla quarta categoria dovrebbe tenere conto della loro capacità giuridica e operativa e della loro esperienza più limitata con i derivati OTC e la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.

(12)

Per i contratti derivati OTC conclusi tra una controparte stabilita in un paese terzo e un'altra stabilita nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo, incluse integralmente nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi, dovrebbe essere prevista una data differita per l'applicazione dell'obbligo di compensazione. L'applicazione differita dovrebbe garantire che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione per un periodo di tempo limitato in assenza di atti di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardanti i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento e la giurisdizione in cui è stabilita la controparte esterna all'Unione europea. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare in anticipo che le controparti che concludono tali contratti appartengano allo stesso gruppo e soddisfino le altre condizioni per le operazioni infragruppo di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

A differenza dei derivati OTC le cui controparti sono controparti non finanziarie, per i contratti derivati OTC le cui controparti sono controparti finanziarie il regolamento (UE) n. 648/2012 richiede l'applicazione dell'obbligo di compensazione se i contratti sono stati conclusi dopo la notifica all'ESMA seguente l'autorizzazione di una CCP a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, a condizione che lo giustifichi la durata residua dei contratti alla data di decorrenza dell'obbligo. L'applicazione dell'obbligo di compensazione a tali contratti dovrebbe perseguire l'obiettivo di assicurare l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Essa dovrebbe servire a garantire la stabilità finanziaria e la riduzione del rischio sistemico, nonché la parità delle condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione. La durata residua minima dovrebbe pertanto essere fissata a un livello che garantisca il conseguimento di tali obiettivi.

(14)

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti non possono prevedere se i contratti derivati OTC da loro conclusi saranno soggetti all'obbligo di compensazione alla data di decorrenza dell'obbligo. Questa incertezza ha un impatto significativo sulla capacità dei partecipanti al mercato di determinare accuratamente i prezzi dei contratti derivati OTC da loro conclusi, in quanto i contratti compensati a livello centrale sono soggetti ad un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale. Imporre la compensazione anticipata dei contratti derivati OTC conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dalla loro durata residua alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, potrebbe limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi di mercato, e di conseguenza influire sul funzionamento del mercato e la stabilità finanziaria o impedire alle controparti di esercitare le attività consuete coprendole con altri mezzi adeguati.

(15)

Inoltre, i contratti derivati OTC conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione fino a quando le controparti di tali contratti possano determinare la categoria cui appartengono, possano appurare se siano soggette all'obbligo di compensazione per un determinato contratto, comprese le operazioni infragruppo, e possano attuare le disposizioni necessarie per concludere tali contratti tenendo conto dell'obbligo di compensazione. Al fine di preservare il corretto funzionamento e la stabilità del mercato, nonché la parità di condizioni tra le controparti, è pertanto opportuno considerare che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione, a prescindere dalla loro durata residua.

(16)

I contratti derivati OTC stipulati dopo la notifica all'ESMA seguente l'autorizzazione di una CCP a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione quando non sono significativamente rilevanti per il rischio sistemico, o quando assoggettare tali contratti all'obbligo di compensazione potrebbe altrimenti mettere a repentaglio l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Il rischio di credito di controparte connesso ai contratti derivati OTC su tassi di interesse con scadenze più lunghe permane nel mercato per un periodo più lungo rispetto a quello legato ai contratti derivati OTC su tassi di interesse con durate residue brevi. Introdurre l'obbligo di compensazione per i contratti di breve durata residua imporrebbe alle controparti un onere sproporzionato rispetto all'attenuazione del livello di rischio. Inoltre i derivati OTC su tassi di interesse con brevi durate residue rappresentano una quota relativamente modesta del mercato complessivo e quindi una quota relativamente modesta del rischio sistemico totale connesso a tale mercato. Le durate residue minime dovrebbero pertanto essere fissate a un livello tale da assicurare che i contratti con una durata residua non superiore a pochi mesi non siano soggetti all'obbligo di compensazione.

(17)

Le controparti appartenenti alla terza categoria sopportano una quota relativamente limitata del rischio sistemico complessivo e hanno un grado inferiore di capacità giuridica e operativa con i derivati OTC rispetto alle controparti appartenenti alla prima e alla seconda categoria. Elementi essenziali dei contratti derivati OTC, compresa la determinazione dei prezzi dei derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione e conclusi prima della decorrenza di tale obbligo, dovranno essere adattati entro breve termine, al fine di incorporarvi la compensazione che avrà luogo soltanto diversi mesi dopo la conclusione del contratto. Questo processo di compensazione anticipata comporta importanti adeguamenti al modello di determinazione del prezzo e modifiche alla documentazione di tali contratti derivati OTC. Le controparti appartenenti alla terza categoria hanno una capacità molto limitata di integrare la compensazione anticipata nei contratti derivati OTC. Imporre la compensazione dei contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali controparti potrebbe quindi limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi, e influire sul funzionamento e la stabilità del mercato o impedire alle controparti di esercitare le consuete attività se non possono continuare a coprirle. I contratti derivati OTC stipulati da controparti appartenenti alla terza categoria prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero pertanto essere assoggettati all'obbligo di compensazione.

(18)

I contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo possono inoltre essere esentati dall'obbligo di compensazione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, al fine di non limitare l'efficienza dei processi di gestione del rischio infragruppo e, di conseguenza, di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012. Le operazioni infragruppo che soddisfano talune condizioni e che sono concluse prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali operazioni non dovrebbero pertanto essere soggette all'obbligo di compensazione.

(19)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(20)

La Commissione ha comunicato all'ESMA la sua intenzione di approvare, con modifiche, i progetti di norme tecniche di regolamentazione da essa proposti, in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quinto e sesto comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'ESMA ha adottato il suo parere formale in merito a tali modifiche e lo ha presentato alla Commissione.

(21)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione

1.   Le categorie di derivati over-the-counter (OTC) di cui all'allegato sono soggette all'obbligo di compensazione.

2.   Le categorie di derivati OTC di cui all'allegato non includono i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite, a condizione che tali contratti soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a)

sono utilizzati esclusivamente per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta del gruppo di copertura in relazione alle obbligazioni garantite;

b)

sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite;

c)

non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell'emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura;

d)

la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu;

e)

le obbligazioni garantite sono conformi ai requisiti dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sono soggette ad un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.

Articolo 2

1.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:

a)

categoria 1, comprendente le controparti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle CCP autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;

b)

categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:

i)

controparti finanziarie; o

ii)

fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che sono controparti non finanziarie;

c)

categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 o alla categoria 2 che sono:

i)

controparti finanziarie; o

ii)

fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;

d)

categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti alla categoria 1, alla categoria 2 o alla categoria 3.

2.   Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i forward su tassi di cambio, gli swap e gli swap su valute.

3.   Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.

Articolo 3

Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione

1.   In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a)

21 giugno 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 1;

b)

21 dicembre 2016 per le controparti appartenenti alla categoria 2;

c)

21 giugno 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

d)

21 dicembre 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 4.

Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tale contratto è la data più lontana.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a)

21 dicembre 2018 nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; o

b)

la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

Detta deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;

b)

la controparte stabilita nell'Unione è:

i)

una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria; o

ii)

una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;

c)

entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

d)

entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;

e)

la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.

Articolo 4

Durata residua minima

1.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 1, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:

a)

50 anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

b)

tre anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato;

c)

sei mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 21 febbraio 2016 che appartengono alle categorie delle tabelle da 1 a 4 di cui all'allegato.

2.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 2, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:

a)

50 anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

b)

tre anni per i contratti stipulati o novati prima del 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato;

c)

sei mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 21 maggio 2016 che appartengono alle categorie delle tabelle da 1 a 4 di cui all'allegato.

3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è:

a)

50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;

b)

tre anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato.

4.   Quando un contratto è concluso tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse o tra due controparti finanziarie coinvolte in operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la durata residua minima da prendere in considerazione ai fini del presente articolo è la durata residua applicabile più lunga.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(5)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).


ALLEGATO

Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione

Tabella 1

Categorie di swap di base

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.1.1

Base

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.1.2

Base

LIBOR

GBP

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.1.3

Base

LIBOR

JPY

28D-30Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.1.4

Base

LIBOR

USD

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile


Tabella 2

Categorie di Fixed-to-Float interest rate swap

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.2.1

Fixed-to-Float

EURIBOR

EUR

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.2.2

Fixed-to-Float

LIBOR

GBP

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.2.3

Fixed-to-Float

LIBOR

JPY

28D-30Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.2.4

Fixed-to-Float

LIBOR

USD

28D-50Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile


Tabella 3

Categorie di forward rate agreement

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.3.2

FRA

LIBOR

GBP

3D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.3.3

FRA

LIBOR

USD

3D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile


Tabella 4

Categorie di overnight index swap

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

A.4.1

OIS

EONIA

EUR

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile

A.4.3

OIS

SONIA

GBP

7D-3Y

Valuta unica

No

Costante o Variabile