30.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1740 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2015
recante duecentotrentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 9 settembre 2015 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato la cancellazione di una persona dall'elenco del comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 21 settembre il CSNU ha inoltre aggiunto quattro voci all'elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:
|
2) |
la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»: «Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Indirizzo: Germania (in carcere). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Jamahiriya araba libica. Cittadinanza: palestinese apolide. N. passaporto: (a) 939254 (documento di viaggio egiziano), (b) 0003213 (passaporto egiziano), (c) 981358 (passaporto egiziano), (d) C00071659 (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione in Germania il 6 dicembre 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» |