26.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1425 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2015

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera della Croazia, della Francia, dell'Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 2015/104 del Consiglio (2), fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2015 da parte dei pescherecci e delle tonnare dell'Unione europea nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (3) impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri e per le tonnare, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

(3)

La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi, nel rispetto del principio precauzionale.

(4)

In conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

(5)

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, le possibilità di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo assegnate ai pescherecci battenti bandiera della Croazia, della Francia, dell'Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi risultano esaurite.

(6)

Il 10 giugno e il 24 giugno 2015 la Croazia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo delle attività di pesca ai suoi nove pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2015 alla pesca del tonno rosso: a partire dal 10 giugno per quattro pescherecci, dal 20 giugno per due pescherecci e dal 24 giugno 2015 per tre pescherecci, con divieto di tutte le attività a partire delle ore 24:00 del 24 giugno 2015.

(7)

Il 1o, il 4 e il 9 giugno 2015 la Francia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo delle attività di pesca ai suoi 17 pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2015 alla pesca del tonno rosso: a partire dal 1o giugno per 12 pescherecci, dal 4 giugno per tre pescherecci e dal 9 giugno per due pescherecci, con divieto di tutte le attività a partire dalle ore 10:02 del 9 giugno 2015

(8)

Il 30 maggio, il 1o giugno e il 10 giugno 2015, l'Italia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo delle attività di pesca ai suoi 12 pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2015 alla pesca del tonno rosso: a partire dal 30 maggio per quattro pescherecci, dal 1o giugno per sette pescherecci e dal 10 giugno per i pescherecci rimanenti, con divieto di tutte le attività a partire dalle ore 11:21 del 10 giugno 2015.

(9)

Il 3 luglio 2015 Malta ha informato la Commissione di aver imposto un fermo delle attività di pesca, a decorrere dalle ore 08:00 del 10 giugno 2015, al suo peschereccio con reti a circuizione dedito nel 2015 alla pesca del tonno rosso.

(10)

Il 28 maggio, il 1o giugno e il 1o luglio 2015, la Spagna ha informato la Commissione di aver imposto un fermo delle attività di pesca ai suoi sei pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2015 alla pesca del tonno rosso: a partire dal 28 maggio per un peschereccio, dal 1o giugno per quattro pescherecci e dall'8 giugno per i pescherecci rimanenti, con divieto di tutte le attività a partire dalle ore 15:00 dell'8 giugno 2015.

(11)

Ferme restando le misure summenzionate adottate dalla Croazia, dalla Francia, dall'Italia, da Malta e dalla Spagna, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera degli Stati membri interessati o in essi immatricolati, con effetto a decorrere al più tardi dalle ore 24:00 del 24 giugno 2015 per la Croazia, al più tardi dalle ore 10:02 del 9 giugno 2015 per la Francia, al più tardi dalle ore 11:21 del 10 giugno 2015 per l'Italia, dalle ore 08:00 del 10 giugno 2015 per Malta e al più tardi dalle ore 15:00 dell'8 giugno 2015 per la Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera croata o immatricolati in Croazia è vietata a partire, al più tardi, dalle ore 24:00 del 24 giugno 2015.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 2

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera francese o immatricolati in Francia è vietata a partire, al più tardi, dalle ore 10:02 del 9 giugno 2015.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 3

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia è vietata a partire, al più tardi, dalle ore 11:21 del 10 giugno 2015.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 4

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera maltese o immatricolati a Malta è vietata a partire dalle ore 08:00 del 10 giugno 2015.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 5

La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna è vietata a partire, al più tardi, dalle ore 15:00 dell'8 giugno 2015.

Il tonno rosso catturato a decorrere da tale data dai suddetti pescherecci non può essere conservato a bordo, trasferito in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasportato o sbarcato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).