25.8.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1421 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2015

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

Il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del precitato regolamento per l'utilizzo di sciabiche da spiaggia in alcune zone marittime situate nelle acque territoriali della Francia, a prescindere dalla profondità.

(4)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel 2013 la deroga chiesta dalla Francia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato.

(5)

La Francia ha adottato il piano di gestione il 15 aprile 2014 (2).

(6)

La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, è stata concessa fino al 31 dicembre 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione (3).

(7)

Il 27 novembre 2014 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga oltre il 31 dicembre 2014. La Francia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga.

(8)

La deroga chiesta dalla Francia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)

Sussistono vincoli geografici specifici date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale.

(10)

La pesca con sciabiche da spiaggia non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.

(11)

La deroga chiesta dalla Francia riguarda un numero limitato di imbarcazioni (23).

(12)

La pesca con sciabiche da spiaggia è praticata dalla costa in acque poco profonde per la cattura di un'ampia gamma di specie. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri strumenti.

(13)

Il piano di gestione adottato dalla Francia il 15 aprile 2014 garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 23 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Francia, per uno sforzo totale di 1 225 kW.

(14)

La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Francia conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(15)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(16)

Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione della Francia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.

(17)

Le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.

(18)

Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, la Francia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(19)

Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4).

(20)

Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(21)

Il piano francese di gestione della pesca regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.

(22)

L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da spiaggia non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(23)

Il piano di gestione francese include una deroga alla taglia minima degli organismi marini per il novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano cui sono dirette le attività di pesca ivi disciplinate, in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(24)

Secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto.

(25)

L'obbligo di sbarco si applica alle sardine a decorrere dal 1o gennaio 2015; in linea di principio, il divieto di utilizzare per il consumo umano diretto catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento avrebbe dovuto applicarsi al novellame di sardine a partire da tale data.

(26)

Per questo motivo il regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 ha istituito una deroga per le attività di pesca oggetto del piano di gestione della Francia per le sciabiche da spiaggia unicamente fino al 31 dicembre 2014, in quanto dopo tale data sarebbe stato necessario modificare il piano stesso per conformarsi all'obbligo di sbarco.

(27)

Tuttavia, in sede di negoziato sul regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) i colegislatori hanno deciso di discostarsi dalla proposta originale della Commissione e di prorogare oltre il 1o gennaio 2015 la deroga per il novellame di sardine di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006

(28)

Si può pertanto concludere che il piano di gestione della Francia ha continuato a essere conforme al diritto dell'Unione dopo il 1o gennaio 2015.

(29)

Il piano di gestione francese include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(30)

È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(31)

È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(32)

La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui il monitoraggio del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

(33)

La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 25 agosto 2018.

(34)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa della Languedoc-Roussillon e della Provence-Alpes-Côte d'Azur ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia:

a)

recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Francia;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 25 agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 409 del 30.12.2006. Versione rettificata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(2)  Cfr. JORF n. 0101 del 30.4.2014, pag. 7452.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, pag. 1).