8.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1369 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2015

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. In risposta a tale provvedimento, la Commissione ha adottato una serie di misure di sostegno eccezionali, in particolare con il regolamento (UE) n. 913/2014 della Commissione (2) per le pesche e le pesche noci e i regolamenti delegati (UE) n. 932/2014 (3) e (UE) n. 1031/2014 (4) della Commissione per altri tipi di ortofrutticoli.

(2)

Il 24 giugno 2015 il divieto suddetto è stato prorogato fino ad agosto 2016. Tale proroga continua a costituire una grave minaccia di turbative del mercato e potrebbe comportare crolli significativi dei prezzi a causa del perdurare dell'indisponibilità di un importante mercato di esportazione. In una simile situazione di mercato, le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano insufficienti. È quindi opportuno prorogare il meccanismo basato sul sostegno per determinati quantitativi di prodotti a norma del regolamento (UE) n. 1031/2014.

(3)

Al fine di predisporre una rete di sicurezza efficace, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere prorogato di un anno per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 1031/2014. Inoltre, dato il carattere stagionale delle esportazioni, le pesche e le pesche noci di cui al codice NC 0809 30, che lo scorso anno erano ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 913/2014, dovrebbero ora essere aggiunte all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.

(4)

I quantitativi assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere calcolati sulla base del livello delle esportazioni verso la Russia dei prodotti interessati nei tre anni precedenti l'annuncio del divieto, adeguato in funzione del livello di utilizzo, da parte dei produttori di ogni Stato membro, delle misure di sostegno eccezionali predisposte per tali prodotti nel corso dell'ultimo anno.

(5)

Se in uno Stato membro il ricorso a tali misure di sostegno eccezionali è risultato molto modesto per un determinato prodotto e i costi amministrativi derivanti dalla concessione del sostegno si sono quindi rivelati eccessivamente elevati, tale Stato membro dovrebbe poter scegliere di non continuare ad attuare le suddette misure per il periodo della proroga.

(6)

Si può ragionevolmente supporre che i prodotti di cui trattasi, che sarebbero stati normalmente destinati all'esportazione verso la Russia, saranno ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori degli Stati membri che producono gli stessi prodotti, ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero quindi subire notevoli turbative di mercato e il crollo dei prezzi.

(7)

Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano continuare a beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione anche i produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.

(9)

Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera s):

«s)

pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30.»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

il periodo compreso tra l'8 agosto 2015 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 30 giugno 2016, se quest'ultima data è anteriore.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

nel primo comma è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), i quantitativi di cui all'allegato I ter.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e c), detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo interessato non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro in ciascun periodo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se i quantitativi effettivamente ritirati in uno Stato membro tra il 30 settembre 2014 e il 30 giugno 2015 per una categoria di prodotti quale definita negli allegati I e I bis sono risultati inferiori al 5 % dei quantitativi totali ad esso assegnati per tale categoria di prodotti, lo Stato membro può decidere di non avvalersi del quantitativo assegnato di cui all'allegato I ter. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2015. Dal momento della notifica, le operazioni svolte nello Stato membro interessato non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, secondo comma, o di parte di tale quantitativo, entro le date seguenti:

entro il 31 ottobre 2014 per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a);

entro il 31 ottobre 2015 per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

Entro la stessa data, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione eventuali quantitativi non utilizzati. Dal momento della notifica, le operazioni svolte in tale Stato membro non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.»;

3)

all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario dell'Unione di cui agli articoli 4, 5 e 6 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), ed entro il 31 luglio 2016 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

2.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento, entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, ed entro il 31 luglio 2016 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.»;

4)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015 con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, fino al 30 settembre 2015, con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), ed entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, fino al 30 settembre 2016, con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 4, 5 o 6 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.»;

5)

all'articolo 11 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

30 settembre 2016, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).»;

6)

è inserito un nuovo allegato I ter, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento;

7)

gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I ter

Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

(in tonnellate)

 

Mele e pere

Prugne, uve da tavola e kiwi

Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini

Arance, clementine, mandarini e limoni

Pesche e pesche noci

Bulgaria

0

0

0

0

950

Belgio

85 650

0

16 750

0

0

Germania

6 200

0

0

0

0

Grecia

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Spagna

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Francia

12 150

0

3 250

0

450

Croazia

2 150

0

0

3 200

0

Italia

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Cipro

0

0

0

11 850

0

Lettonia

500

0

1 250

0

0

Lituania

0

0

3 000

0

0

Ungheria

0

300

0

0

0

Paesi Bassi

22 950

0

22 800

0

0

Austria

2 050

0

0

0

0

Polonia

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portogallo

3 600

0

0

0


ALLEGATO II

«

ALLEGATO III

Modelli per le notifiche di cui all'articolo 10

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro:…

Periodo considerato:…

Data:…


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali (t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Quantitativi (t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Quantitativi (t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesche noci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale pesche e pesche noci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro:…

Periodo considerato:…

Data:…


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali (t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Mele

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

Pesche

 

 

 

 

 

 

Pesche noci

 

 

 

 

 

 

Totale pesche e pesche noci

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro:…

Periodo considerato:…

Data:…


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesche

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesche noci

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale pesche e pesche noci

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

ALLEGATO IV

TABELLE DA TRASMETTERE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, CON LA PRIMA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento

Stato membro:…

Data:…


Prodotto

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/100 kg)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/100 kg)

Mele

 

 

Pere

 

 

Pomodori

 

 

Carote

 

 

Cavoli

 

 

Peperoni

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

Funghi

 

 

Prugne

 

 

Frutti rossi

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

Kiwi

 

 

Arance

 

 

Clementine

 

 

Mandarini

 

 

Limoni

 

 

Pesche

 

 

Pesche noci

 

 

MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 6 del presente regolamento

Stato membro:…

Data:…


Prodotto

Aria aperta

Serra

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Mele

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

Pesche

 

 

 

 

Pesche noci

 

 

 

 

»