25.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/24


REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2015

che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Realizzare rapidamente un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per centrare gli obiettivi di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili. Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova generazione di energia, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione alle regioni e agli Stati membri più isolati del mercato unionale dell'energia. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia, il che presuppone la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

(2)

La sicurezza dell'approvvigionamento energetico è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia elettrica e all'integrazione dei mercati isolati degli Stati membri. L'energia elettrica può essere erogata ai cittadini dell'Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività economica e il benessere dei cittadini dell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; esso fissa, in particolare, norme per l'allocazione della capacità e la gestione della congestione relative alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Al fine di effettuare la transizione verso un mercato dell'energia elettrica veramente integrato, è necessario armonizzare ulteriormente le vigenti norme in materia di allocazione della capacità, gestione della congestione e scambi nel settore dell'energia elettrica. Il presente regolamento fissa pertanto norme armonizzate de minimis per un coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per un sistema moderno ed efficiente di allocazione della capacità e di gestione della congestione, in grado di agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, consentire un uso più efficiente della rete e incentivare la concorrenza, a vantaggio dei consumatori.

(4)

Per attuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, è necessario che i gestori dei sistemi di trasmissione (Transmission System Operators, «TSO») calcolino in modo coordinato la capacità transfrontaliera disponibile. A tal fine, è necessario che i TSO stabiliscano un modello comune di rete che comprenda stime orarie di generazione, carico e stato della rete. La capacità disponibile è di norma calcolata con il cosiddetto metodo di calcolo basato sul flusso, che tiene conto del fatto che l'energia elettrica può fluire attraverso percorsi diversi e che ottimizza la capacità disponibile su reti altamente interconnesse. La capacità transfrontaliera disponibile dovrebbe rappresentare uno degli elementi chiave per l'ulteriore processo di calcolo, in cui tutte le offerte di acquisto e di vendita nell'Unione raccolte dalle borse dell'energia elettrica vengono abbinate, tenendo conto della capacità transfrontaliera disponibile, in modo ottimale dal punto di vista economico. Il coupling unico del giorno prima e il coupling unico infragiornaliero garantiscono che il flusso dell'energia vada di norma dalle zone in cui il prezzo è basso verso quelle in cui è alto.

(5)

Il gestore del market coupling (Market Coupling Operator, «MCO») utilizza un algoritmo specifico per abbinare in modo ottimale le offerte di vendita e di acquisto. I risultati del calcolo dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le borse dell'energia elettrica su base non discriminatoria. Sulla base dei risultati del calcolo effettuato dall'MCO, le borse dell'energia elettrica dovrebbero informare i propri clienti in merito alle offerte di vendita e alle offerte di acquisto vincitrici. L'energia dovrebbe quindi essere trasferita in tutta la rete, in base ai risultati del calcolo effettuato dall'MCO. Il processo relativo al coupling unico del giorno prima e quello utilizzato per il coupling unico infragiornaliero sono simili, con la sola differenza che per il coupling infragiornaliero si utilizza un processo continuo nell'intero arco della giornata e non un calcolo unico come per il coupling del giorno prima.

(6)

Il calcolo della capacità per gli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero dovrebbe essere coordinato almeno a livello regionale al fine di garantire l'affidabilità del calcolo e ottimizzare la capacità resa disponibile sul mercato. È opportuno elaborare metodologie comuni per il calcolo della capacità a livello regionale per definire i dati di partenza, l'approccio per il calcolo e i requisiti per la convalida. Le informazioni relative alla capacità disponibile dovrebbero essere aggiornate in tempo utile sulla base delle informazioni più recenti mediante un efficiente processo di calcolo della capacità.

(7)

Esistono due approcci ammissibili ai fini del calcolo della capacità interzonale: l'approccio basato sul flusso oppure l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione. L'approccio basato sul flusso dovrebbe essere usato come metodo primario per il calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera nei casi in cui la capacità interzonale fra zone di offerta è altamente interdipendente. È opportuno introdurre l'approccio basato sul flusso solo dopo aver consultato gli operatori del mercato e aver loro concesso il tempo sufficiente per una transizione agevole. L'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione dovrebbe essere applicato solo nelle regioni in cui la capacità interzonale è meno interdipendente e ove sia possibile dimostrare che l'approccio basato sul flusso non apporterebbe un valore aggiunto.

(8)

Per calcolare in modo coordinato la capacità interzonale, è opportuno definire un modello di rete comune ai fini del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero che rappresenti il sistema europeo interconnesso. Il modello comune di rete dovrebbe includere un modello del sistema di trasmissione con l'ubicazione delle unità di generazione e i carichi pertinenti per il calcolo della capacità interzonale. Ai fini della creazione del modello comune di rete, è essenziale che ogni TSO comunichi informazioni precise e tempestive.

(9)

Ogni TSO dovrebbe preparare un modello individuale di rete del proprio sistema e inviarlo ai TSO incaricati di fondere i singoli modelli in un modello comune di rete. I modelli individuali di rete dovrebbero comprendere informazioni relative alle unità di generazione e ai carichi.

(10)

I TSO dovrebbero utilizzare una serie comune di azioni correttive, come gli scambi in controflusso o il ridispacciamento, per gestire sia le congestioni interne sia quelle interzonali. Al fine di agevolare un'allocazione della capacità più efficiente ed evitare inutili riduzioni delle capacità transfrontaliere, i TSO dovrebbero coordinare il ricorso alle azioni correttive nel calcolo della capacità.

(11)

Le zone di offerta che riflettono la distribuzione dell'offerta e della domanda costituiscono un elemento cardine degli scambi di energia elettrica basati sul mercato nonché un prerequisito per realizzare l'intero potenziale dei metodi di allocazione di capacità, compreso il metodo basato sul flusso. È pertanto opportuno definire zone di offerta in modo da garantire una gestione efficiente della congestione e l'efficienza complessiva del mercato. Le zone di offerta possono essere modificate successivamente suddividendo, unendo o regolando i confini delle stesse. Le zone di offerta dovrebbero essere identiche per tutti gli orizzonti temporali del mercato. Il processo di riesame delle configurazioni delle zone di offerta contemplato dal presente regolamento avrà un ruolo importante nell'identificare le strozzature strutturali e consentirà di delineare in modo più efficiente le zone di offerta.

(12)

I TSO dovrebbero attuare un ridispacciamento coordinato di rilevanza transfrontaliera o scambi in controflusso a livello regionale o superiore. Il ridispacciamento di rilevanza transfrontaliera o gli scambi in controflusso dovrebbero essere coordinati con il ridispacciamento o gli scambi in controflusso all'interno dell'area di controllo.

(13)

Si dovrebbe allocare la capacità negli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero, attraverso metodi di allocazione implicita, in particolare metodi in grado di allocare contemporaneamente energia elettrica e capacità. Nel caso del coupling unico del giorno prima si dovrebbe utilizzare il metodo delle aste implicite, mentre per il coupling unico infragiornaliero si dovrebbe ricorrere all'allocazione implicita continua. Il metodo delle aste implicite dovrebbe basarsi su interfacce efficaci e puntuali fra TSO, borse dell'energia elettrica e una serie di altre parti per far sì che l'allocazione della capacità e la gestione della congestione siano effettuate in modo efficiente.

(14)

Per ragioni di efficienza e per realizzare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero il più rapidamente possibile, si dovrebbero utilizzare i gestori di mercato esistenti nonché le soluzioni già adottate, se opportuno, senza precludere la concorrenza di nuovi gestori.

(15)

La Commissione europea, in collaborazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»), può istituire o designare un'entità unica regolamentata per lo svolgimento delle funzioni comuni di MCO connesse al funzionamento del mercato del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.

(16)

Lo sviluppo di mercati infragiornalieri più liquidi che consentano alle parti di equilibrare le rispettive posizioni secondo modalità più vicine al tempo reale dovrebbe agevolare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato unionale dell'energia elettrica, fattore che a sua volta permetterà di conseguire più facilmente gli obiettivi strategici in materia di energia rinnovabile.

(17)

La capacità interzonale del giorno prima e infragiornaliera dovrebbe essere irrevocabile per consentire un'allocazione transfrontaliera efficace.

(18)

Affinché si possano svolgere le aste implicite in tutta l'Unione è necessario garantire un processo di price coupling valido per tutta l'UE. Tale processo dovrebbe rispettare la capacità di trasmissione e i vincoli di allocazione e dovrebbe essere concepito in modo da consentire l'applicazione o l'estensione in tutta l'UE nonché lo sviluppo di nuovi tipi di prodotto.

(19)

Le borse dell'energia elettrica raccolgono le offerte di vendita e di acquisto all'interno di diversi orizzonti temporali; tali offerte vengono quindi utilizzate come dati di immissione ai fini del calcolo della capacità nel processo del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Ne consegue pertanto che le regole che disciplinano gli scambi commerciali di energia elettrica fissate dal presente regolamento richiedono un quadro istituzionale per le borse dell'energia elettrica. I requisiti comuni relativi alla nomina dei gestori del mercato elettrico designati (Nominated Electricity Market Operators, in appresso «NEMO») e alle loro mansioni dovrebbero agevolare la realizzazione degli obiettivi del regolamento (CE) n. 714/2009 e consentire al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero di tenere in debita considerazione il mercato interno.

(20)

La messa a punto di un processo di coupling unico del giorno prima e infragiornaliero richiede la cooperazione tra le borse dell'energia elettrica potenzialmente in concorrenza, al fine di stabilire funzioni comuni di market coupling. Per questa ragione, le attività di sorveglianza e il rispetto delle norme in materia di concorrenza rivestono la massima importanza per quanto concerne queste funzioni comuni.

(21)

Nonostante la creazione di un algoritmo affidabile per l'abbinamento di offerte di vendita e di acquisto e la definizione di adeguate procedure di riserva, possono verificarsi situazioni in cui il processo di price coupling non è in grado di produrre risultati. È pertanto necessario disporre di soluzioni alternative a livello nazionale e regionale per garantire comunque l'allocazione della capacità.

(22)

Si dovrebbe introdurre una determinazione dei prezzi affidabile per la capacità di trasmissione per l'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero al fine di riflettere la congestione se la capacità è ridotta.

(23)

Gli eventuali costi sostenuti in modo efficiente per garantire l'irrevocabilità della capacità e per definire processi atti ad assicurare la conformità con il presente regolamento dovrebbero essere recuperati in modo tempestivo attraverso tariffe di rete o meccanismi idonei. I NEMO, anche nell'espletamento delle funzioni di MCO, dovrebbero disporre della facoltà di recuperare i costi sostenuti se sostenuti in modo efficiente, ragionevole e proporzionato.

(24)

Al fine di evitare ritardi e controversie connessi alla ripartizione dei costi, prima dell'avvio del processo di attuazione occorre concordare norme per la ripartizione dei costi comuni del coupling unico del giorno prima e del coupling unico infragiornaliero fra NEMO e TSO dei diversi Stati membri.

(25)

La cooperazione fra TSO, NEMO e autorità di regolamentazione è necessaria per promuovere il completamento e il funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia elettrica e per garantire una gestione ottimale, un funzionamento coordinato e uno sviluppo tecnico robusto del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nell'Unione. I TSO, i NEMO e le autorità di regolamentazione dovrebbero sfruttare le sinergie derivanti dall'allocazione della capacità e dai progetti di gestione della congestione per contribuire allo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica. Essi dovrebbero basarsi sull'esperienza acquisita, rispettare le decisioni adottate e usare soluzioni sviluppate nell'ambito di tali progetti.

(26)

Al fine di garantire una stretta cooperazione fra i TSO, i NEMO e le autorità di regolamentazione, è necessario istituire un quadro di governance solido, affidabile e non discriminatorio a livello unionale per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.

(27)

L'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente senza una serie specifica di norme armonizzate per il calcolo della capacità, la gestione della congestione e gli scambi commerciali di energia elettrica.

(28)

Tuttavia il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dovrebbero essere attuati gradualmente, in quanto il quadro normativo relativo al commercio di energia elettrica e la struttura fisica della rete di trasmissione sono caratterizzati da differenze di rilievo fra gli Stati membri e le regioni. L'introduzione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero richiede pertanto un allineamento successivo delle metodologie esistenti in materia di calcolo e allocazione della capacità nonché di gestione della congestione. Il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero possono quindi essere introdotti a livello regionale in fase intermedia se necessario.

(29)

Il coupling unico del giorno prima e il coupling unico infragiornaliero esigono l'introduzione di prezzi di equilibrio armonizzati minimi e massimi che contribuiscano a rafforzare le condizioni di investimento per ottenere una capacità sicura e la sicurezza dell'approvvigionamento sul lungo termine negli e fra gli Stati membri.

(30)

Considerato il grado di complessità e di dettaglio eccezionalmente elevato dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari all'applicazione integrale del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, alcuni di questi elementi dovrebbero essere sviluppati dai TSO e dai NEMO e approvati dalle autorità di regolamentazione. Tuttavia, l'elaborazione di tali termini, condizioni e metodologie da parte dei TSO e delle borse dell'energia elettrica nonché la loro successiva approvazione da parte delle autorità di regolamentazione non devono ritardare il completamento del mercato interno dell'energia elettrica. È quindi necessario includere disposizioni specifiche sulla cooperazione fra TSO, NEMO e autorità di regolamentazione.

(31)

In linea con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'Agenzia deve adottare una decisione se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di raggiungere un accordo su termini, condizioni o metodologie comuni.

(32)

Il presente regolamento è stato elaborato in stretta collaborazione con l'ACER, l'ENTSO-E e le parti interessate, al fine di adottare regole efficaci, equilibrate e proporzionate in modo trasparente e partecipativo. A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009, la Commissione consulta l'ACER, l'ENTSO-E e le altre parti interessate, nella fattispecie i NEMO, prima di proporre eventuali modifiche del presente regolamento.

(33)

Il presente regolamento integra l'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009, conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 di detto regolamento.

(34)

A causa delle importanti sfide rappresentate dall'introduzione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero nell'attuale mercato di Irlanda e Irlanda del Nord, è in corso una profonda riforma. È pertanto necessario disporre di tempo supplementare per attuare diverse parti del presente regolamento, mediante l'adozione di taluni accordi transitori.

(35)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce orientamenti dettagliati in materia di allocazione della capacità interzonale e di gestione della congestione relativamente ai mercati del giorno prima e infragiornaliero, compresi i requisiti per l'adozione di metodologie comuni per determinare i volumi di capacità disponibili simultaneamente fra zone di offerta, i criteri per valutare l'efficienza nonché un processo di riesame per definire le zone di offerta.

2.   Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell'Unione, fatta eccezione per i sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.

3.   Negli Stati membri in cui sono presenti più gestori dei sistemi di trasmissione, il presente regolamento si applica a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione operanti nello Stato membro in questione. Se un gestore di sistema di trasmissione non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più gestori di sistemi di trasmissione specifici diversi.

4.   Il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione possono essere aperti ai gestori di mercato e ai TSO che operano in Svizzera, a condizione che la legge nazionale di tale paese attui le principali disposizioni della legislazione dell'UE relativa al mercato dell'energia elettrica e che esista un accordo intergovernativo sulla cooperazione in materia fra l'UE e la Svizzera.

5.   Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al precedente paragrafo 4, la partecipazione della Svizzera al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero è decisa dalla Commissione sulla base di un parere dell'Agenzia. I diritti e le responsabilità dei NEMO e dei TSO svizzeri partecipanti al coupling unico del giorno prima sono coerenti con i diritti e le responsabilità dei NEMO e dei TSO attivi nell'Unione onde consentire un buon funzionamento dei sistemi di coupling del giorno prima e infragiornaliero attuati a livello unionale e condizioni di parità per tutte le parti interessate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione (3) e all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1.

«modello individuale di rete», insieme di dati che descrive le caratteristiche del sistema energetico (generazione, carico e topologia della rete) e le relative regole per la modifica di queste caratteristiche durante il calcolo della capacità, predisposto dai TSO responsabili e destinato ad essere integrato con altri modelli individuali di rete per creare il modello comune di rete;

2.

«modello comune di rete», insieme di dati condiviso a livello unionale e concordato fra i diversi TSO, che descrive la principale caratteristica del sistema elettrico (generazione, carichi e topologia della rete) e le regole per la modifica di queste caratteristiche durante il calcolo della capacità;

3.

«regione di calcolo della capacità», l'area geografica in cui si applica il calcolo coordinato della capacità;

4.

«scenario», lo stato previsto del sistema energetico per un dato orizzonte temporale;

5.

«posizione netta», la somma netta delle esportazioni e delle importazioni di energia elettrica per ogni periodo rilevante di mercato per zona di offerta;

6.

«vincoli di allocazione», vincoli da rispettare nell'allocazione della capacità necessari a mantenere il sistema di trasmissione entro i limiti di sicurezza operativa che non sono stati tradotti in capacità interzonale o necessari a incrementare l'efficienza dell'allocazione della capacità;

7.

«limiti di sicurezza operativa», i limiti operativi accettabili per un funzionamento sicuro della rete, come i limiti termici, di tensione, di corrente di cortocircuito, di frequenza e di stabilità dinamica;

8.

«approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione», metodo di calcolo della capacità basato sul principio della valutazione e definizione ex ante dello scambio massimo di energia fra zone di offerta limitrofe;

9.

«approccio basato sul flusso», metodo di calcolo della capacità in cui gli scambi energetici fra zone di offerta sono limitati dai fattori di distribuzione dei flussi di potenza e dai margini disponibili sugli elementi critici di rete;

10.

«contingenza», i guasti, individuati, possibili o già avvenuti, di un elemento, compresi non solo gli elementi del sistema di trasmissione, ma anche gli elementi relativi agli utenti importanti della rete elettrica e alla rete di distribuzione, se pertinenti ai fini della sicurezza operativa del sistema di trasmissione;

11.

«responsabile del calcolo coordinato della capacità», entità avente/i il compito di calcolare la capacità di trasmissione, a livello regionale o superiore;

12.

«criteri di cambiamento di generazione (Generation Shift Keys, “GSK”)», metodo per tradurre la modifica di una posizione netta di una data zona di offerta in stime di specifici incrementi o decrementi di immissione nel modello comune di rete;

13.

«contromisura», qualunque misura posta in atto da uno o più TSO, manualmente o automaticamente, per mantenere la sicurezza operativa;

14.

«margine operativo di trasmissione», la riduzione della capacità interzonale a garanzia delle incertezze nel calcolo della capacità;

15.

«orario del mercato», l'ora dell'Europa Centrale, solare o legale a seconda di quella in vigore;

16.

«rendita di congestione», proventi derivanti dall'allocazione della capacità;

17.

«congestione di mercato», situazione in cui il surplus economico in esito al coupling unico del giorno prima o infragiornaliero è stato limitato dalla capacità interzonale o da vincoli di allocazione;

18.

«congestione fisica», situazione di rete, in cui i flussi di energia previsti o realizzati superano i limiti termici degli elementi di rete e la stabilità di tensione o i limiti di stabilità angolare del sistema elettrico;

19.

«congestione strutturale», congestione nel sistema di trasmissione che può essere definita in modo inequivocabile, è prevedibile, è geograficamente stabile nel tempo e si ripete frequentemente in presenza di condizioni normali del sistema energetico;

20.

«abbinamento (matching)», modalità di contrattazione mediante la quale gli ordini di vendita sono abbinati a idonei ordini di acquisto per garantire la massimizzazione del surplus economico in esito al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero;

21.

«ordine», intenzione di acquistare o vendere energia o capacità espressa da un operatore di mercato con condizioni di esecuzione specificate;

22.

«ordini abbinati», tutti gli ordini, di acquisto e di vendita, abbinati dall'algoritmo di price coupling o dall'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua;

23.

«gestore del mercato elettrico designato (Nominated Electricity Market Operator, “NEMO”)», entità designata dall'autorità competente per espletare mansioni relative al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero;

24.

«registro comune degli ordini», modulo del sistema del coupling infragiornaliero in contrattazione continua che raccoglie tutti gli ordini abbinabili provenienti dai NEMO partecipanti al coupling unico infragiornaliero e che effettua un abbinamento continuo di tali ordini;

25.

«negoziazione», uno o più ordini abbinati;

26.

«coupling unico del giorno prima», il processo di aste in cui gli ordini raccolti sono abbinati e la capacità interzonale è allocata simultaneamente per diverse zone di offerta nel mercato del giorno prima;

27.

«coupling unico infragiornaliero», il processo continuo in cui gli ordini raccolti sono abbinati e la capacità interzonale è allocata simultaneamente per diverse zone di offerta nel mercato infragiornaliero;

28.

«algoritmo di price coupling», algoritmo utilizzato nel coupling unico del giorno prima per l'abbinamento simultaneo degli ordini e l'allocazione delle capacità interzonali;

29.

«algoritmo di abbinamento degli scambi in contrattazione continua», algoritmo utilizzato nel coupling unico infragiornaliero per l'abbinamento degli ordini e l'allocazione delle capacità interzonali in continuo;

30.

«funzione di gestore del market coupling (Market Coupling Operator, “MCO”)», funzione di abbinamento degli ordini per le diverse le zone di offerta nei mercati del giorno prima e infragiornaliero, con allocazione simultanea delle capacità interzonali;

31.

«prezzo di equilibrio», prezzo determinato dall'abbinamento dell'ordine di vendita più alto accettato e dell'ordine di acquisto più basso accettato sul mercato dell'energia elettrica;

32.

«scambio programmato», trasferimento programmato di energia elettrica tra aree geografiche per ogni periodo rilevante di mercato in una determinata direzione;

33.

«responsabile del calcolo degli scambi programmati», entità avente/i il compito di calcolare gli scambi programmati;

34.

«orizzonte temporale del mercato del giorno prima», intervallo temporale del mercato dell'energia elettrica fino all'orario di chiusura del mercato del giorno prima, in cui, per ogni periodo rilevante di mercato, i prodotti sono negoziati il giorno prima della consegna;

35.

«termine per l'irrevocabilità del giorno prima», momento dopo il quale la capacità interzonale diviene irrevocabile;

36.

«orario di chiusura del mercato del giorno prima», momento fino al quale si accettano gli ordini nel mercato del giorno prima;

37.

«orizzonte temporale del mercato infragiornaliero», intervallo temporale del mercato dell'energia elettrica successivo all'orario di apertura e antecedente l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, in cui, per ciascun periodo rilevante di mercato, si eseguono transazioni commerciali relative all'energia elettrica prima della consegna dei prodotti contrattati;

38.

«orario di apertura del mercato infragiornaliero interzonale», momento in cui si rilascia capacità interzonale fra zone di offerta per un dato periodo rilevante di mercato e un dato confine della zona di offerta;

39.

«orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale», momento in cui non è più consentita l'allocazione di capacità interzonale per un dato periodo rilevante di mercato;

40.

«modulo di gestione della capacità», sistema contenente informazioni aggiornate sulla capacità interzonale disponibile ai fini dell'allocazione della capacità interzonale infragiornaliera;

41.

«prodotto infragiornaliero non standard», prodotto per il coupling infragiornaliero in contrattazione continua per una consegna non costante di energia o per un periodo superiore a un periodo rilevante di mercato, avente caratteristiche specifiche intese a riflettere le prassi di gestione del sistema o le esigenze del mercato, per esempio ordini che interessano più periodi rilevanti di mercato o prodotti che riflettono i costi di avvio delle unità di produzione;

42.

«controparte centrale», entità avente/i il compito di stipulare con gli operatori del mercato mediante la novazione dei contratti derivanti dal processo di abbinamento e di organizzare con altre controparti centrali o shipping agent il trasferimento delle posizioni nette in esito all'allocazione della capacità;

43.

«shipping agent», entità avente/i il compito di trasferire le posizioni nette fra diverse controparti centrali;

44.

«irrevocabilità», garanzia che i diritti di capacità interzonale resteranno invariati o saranno compensati se tuttavia modificati;

45.

«forza maggiore», qualunque evento imprevedibile o inusuale o situazione al di fuori del ragionevole controllo di un TSO e non ascrivibile alla responsabilità dello stesso, che non può essere evitato o superato con ragionevole previdenza, che non può essere risolto attraverso misure ragionevolmente possibili sotto il profilo tecnico, finanziario o economico per il TSO, effettivamente verificatosi e obiettivamente accertabile e che impedisce in via temporanea o definitiva al TSO di adempiere i propri obblighi a norma del presente regolamento;

46.

«surplus economico in esito al coupling unico del giorno prima o al coupling infragiornaliero», somma i) del surplus dei fornitori in esito al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero per il periodo rilevante, ii) del surplus dei consumatori in esito al coupling unico del giorno prima o al coupling unico infragiornaliero, iii) delle rendite di congestione e iv) di altri costi e benefici collegati nel caso in cui questi determinino un incremento dell'efficienza economica per il periodo rilevante, dove il surplus dei fornitori e dei consumatori è dato dalla differenza fra gli ordini accettati e il prezzo di equilibrio per unità di energia moltiplicato per il volume di energia degli ordini.

Articolo 3

Obiettivi della cooperazione in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione

Il presente regolamento intende:

a)

promuovere un'effettiva concorrenza nella generazione, nello scambio e nell'approvvigionamento di energia elettrica;

b)

garantire un utilizzo ottimale delle infrastrutture di trasmissione;

c)

garantire la sicurezza operativa;

d)

ottimizzare il calcolo e l'allocazione della capacità interzonale;

e)

garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei TSO, dei NEMO, dell'Agenzia, delle autorità di regolamentazione e degli operatori del mercato;

f)

garantire e rafforzare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni;

g)

contribuire al funzionamento efficiente di lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione;

h)

soddisfare l'esigenza di una formazione dei prezzi e dei mercati equa e ordinata;

i)

creare condizioni paritarie per i NEMO;

j)

fornire un accesso non discriminatorio alla capacità interzonale.

Articolo 4

Nomina e revoca dei NEMO

1.   Ogni Stato membro connesso elettricamente a una zona di offerta di un altro Stato membro garantisce che entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento siano nominati uno o più NEMO per eseguire il coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero. A tal fine i gestori di mercato nazionali e non nazionali possono essere invitati a presentare la candidatura alla nomina di NEMO.

2.   Ogni Stato membro interessato garantisce la nomina di almeno un NEMO in ogni zona di offerta del proprio territorio. I NEMO sono nominati per un periodo iniziale di quattro anni. Fatta eccezione per i casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri accettano con cadenza almeno annuale le domande di nomina.

3.   Salvo diversamente disposto dagli Stati membri, le autorità di regolamentazione sono le autorità responsabili della nomina dei NEMO nonché del monitoraggio della conformità ai criteri di nomina e, nel caso dei monopoli legali nazionali, dell'approvazione dei corrispettivi dei NEMO o della metodologia per il calcolo di queste. Gli Stati membri possono incaricare autorità diverse dalle autorità di regolamentazione ai fini della nomina. In tal caso gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente per la nomina abbia gli stessi diritti e obblighi delle autorità di regolamentazione onde svolgere in modo efficace le proprie mansioni.

4.   L'autorità competente per la nomina accerta che i candidati NEMO soddisfino i criteri di cui all'articolo 6. Tali criteri si applicano indipendentemente dal fatto che siano nominati uno o più NEMO. Nella decisione di nomina dei NEMO si evita ogni forma di discriminazione, in particolare fra candidati nazionali e non nazionali. Qualora l'autorità competente per la nomina non sia l'autorità di regolamentazione, quest'ultima esprime un parere relativo alla misura in cui il candidato alla nomina soddisfa i criteri di nomina di cui all'articolo 6. Le nomine dei NEMO sono rifiutate solo se i criteri di nomina di cui all'articolo 6 non sono soddisfatti o non sono conformi all'articolo 5, paragrafo 1.

5.   Un NEMO nominato in uno Stato membro ha la facoltà di proporre servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri con esecuzione in un altro Stato membro. Le regole di negoziazione in quest'ultimo Stato membro si applicano senza procedere alla nomina di NEMO per tale Stato membro. Le autorità competenti per la nomina monitorano tutti i NEMO che effettuano il coupling unico del giorno prima e/o il coupling infragiornaliero nel rispettivo Stato membro. A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità competenti per la nomina garantiscono il rispetto di detto regolamento da parte di tutti i NEMO che effettuano il coupling unico del giorno prima e/o il coupling infragiornaliero nel rispettivo Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui sono stati nominati. Le autorità incaricate della nomina dei NEMO, del loro monitoraggio e dell'applicazione delle regole si scambiano tutte le informazioni necessarie a una supervisione efficiente delle attività dei NEMO.

Un NEMO nominato è tenuto a notificare all'autorità competente per la nomina di un altro Stato membro se propone di effettuare il coupling unico del giorno prima o infragiornaliero in tale Stato membro due mesi prima di iniziare l'operazione.

6.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, uno Stato membro può rifiutare i servizi di negoziazione di un NEMO nominato in un altro Stato membro se:

a)

esiste un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri nello Stato membro o nella zona di offerta dello Stato membro in cui avviene la consegna, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, oppure

b)

lo Stato membro in cui avviene la consegna può determinare che esistono ostacoli tecnici alla consegna in detto Stato membro di energia elettrica acquistata sui mercati del giorno prima e infragiornaliero attraverso i NEMO nominati in un altro Stato membro in relazione all'esigenza di garantire la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento mantenendo nel contempo la sicurezza operativa oppure

c)

le regole di negoziazione nello Stato membro di consegna non sono compatibili con la consegna in detto Stato membro di energia elettrica acquistata sulla base dei servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri erogati da un NEMO nominato in un altro Stato membro oppure

d)

il NEMO è un monopolio legale nazionale ai sensi dell'articolo 5 nello Stato membro in cui è nominato.

7.   In caso di decisione di rifiutare i servizi di negoziazione del giorno prima o infragiornalieri con consegna in un altro Stato membro, lo Stato membro di consegna notifica la propria decisione al NEMO e all'autorità competente per la nomina dello Stato membro in cui il NEMO è nominato, nonché all'Agenzia e alla Commissione. Il rifiuto è debitamente motivato. Nei casi delineati al paragrafo 6, lettere b) e c), la decisione di rifiutare i servizi di negoziazione con consegna in un altro Stato membro stabilisce anche come ed entro quando gli ostacoli tecnici alla negoziazione possono essere superati o le regole di negoziazione nazionali possono essere rese compatibili con i servizi di negoziazione con consegna in un altro Stato membro. L'autorità dello Stato membro competente per la nomina che rifiuta i servizi di negoziazione indaga sulla decisione e pubblica un parere in merito al modo in cui eliminare gli ostacoli o rendere compatibili i servizi di negoziazione e le regole di negoziazione.

8.   Lo Stato membro in cui è stato nominato il NEMO garantisce la revoca della nomina qualora un NEMO non sia in grado di continuare a soddisfare i criteri di cui all'articolo 6 e non sia in grado di ripristinare la conformità entro sei mesi dalla notifica di inadempienza da parte dell'autorità competente per la nomina. Se l'autorità di regolamentazione non è competente per la nomina e il monitoraggio, essa è consultata in merito alla revoca. Contemporaneamente alla notifica al NEMO, l'autorità competente per la nomina notifica l'inadempienza anche all'autorità competente per la nomina dell'altro Stato membro in cui il NEMO è attivo.

9.   Se l'autorità competente per la nomina di uno Stato membro ritiene che un NEMO attivo ma non nominato nel suo paese sia inadempiente per quanto attiene ai criteri di cui all'articolo 6 in merito alle attività svolte in tale paese, è tenuta a notificare l'inadempienza al NEMO. Se il NEMO non ripristina la conformità entro tre mesi dalla notifica, l'autorità competente per la nomina può sospendere il diritto di proporre servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima in tale Stato membro fino al ripristino della conformità. L'autorità competente per la nomina invia la notifica all'autorità competente per la nomina dello Stato membro in cui il NEMO è nominato, all'Agenzia e alla Commissione.

10.   L'autorità competente per la nomina informa l'Agenzia della nomina e della revoca dei NEMO. L'Agenzia cura sul proprio sito web un elenco dei NEMO nominati, il loro stato e il luogo ove essi sono attivi.

Articolo 5

Nomina dei NEMO in caso di monopolio nazionale legale dei servizi di negoziazione

1.   Se al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro o in una zona di offerta dello Stato membro esiste già un monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri, che esclude la nomina di più di un NEMO, lo Stato membro interessato ne invia notifica alla Commissione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e può rifiutare la nomina di più di un NEMO per zona di offerta.

Se vi sono diversi candidati alla nomina di NEMO unico, lo Stato membro in questione nomina il candidato che soddisfa al meglio i criteri di cui all'articolo 6. Se uno Stato membro rifiuta la nomina di più NEMO per zona di offerta, la competente autorità nazionale stabilisce o approva i corrispettivi dei NEMO per la compravendita sul mercato del giorno prima e su quello infragiornaliero, con un anticipo sufficiente rispetto alla loro entrata in vigore, o ne specifica le metodologie di calcolo.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 6, lo Stato membro interessato può altresì rifiutare i servizi di negoziazione transfrontalieri di un NEMO nominato in un altro Stato membro; tuttavia la protezione delle borse elettriche esistenti in tale Stato membro da svantaggi economici derivanti dalla concorrenza non è un motivo di rifiuto valido.

2.   Ai fini del presente regolamento, un monopolio nazionale legale esiste ove la legge nazionale disponga esplicitamente che in uno Stato membro o in una zona di offerta di uno Stato membro non più di un'entità possa effettuare servizi di negoziazione infragiornalieri e del giorno prima.

3.   Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 714/2009, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo sviluppo del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero negli Stati membri, ponendo l'accento in modo particolare sullo sviluppo della concorrenza fra NEMO. In base a detta relazione e se ritiene che non sussista l'esigenza di mantenere i monopoli legali nazionali o se il persistente rifiuto di uno Stato membro di consentire i servizi di negoziazione transfrontalieri di un NEMO nominato in un altro Stato membro, la Commissione può ritenere opportuno adottare adeguate misure legislative o di altra natura al fine di incrementare ulteriormente la concorrenza e gli scambi commerciali fra gli Stati membri e al loro interno. Nella relazione la Commissione include altresì una valutazione della governance del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero istituiti dal presente regolamento, insistendo sulla trasparenza delle funzioni di MCO svolte congiuntamente dai NEMO. In base a detta relazione e se ritiene che lo svolgimento della funzione monopolistica di MCO e di altre mansioni di NEMO costituisca un'ambiguità, la Commissione può ritenere opportuno adottare adeguate misure legislative o di altra natura al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza e il funzionamento efficiente del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.

Articolo 6

Criteri di nomina dei NEMO

1.   Un candidato può essere nominato NEMO solo se soddisfa tutti i criteri in appresso:

a)

si è procurato o usa risorse adeguate per una gestione comune, coordinata e conforme del coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero, ivi comprese le risorse necessarie per svolgere le funzioni di NEMO, le risorse finanziarie, i sistemi informatici, le infrastrutture tecniche e le procedure operative necessari oppure fornisce le prove di possedere la capacità di disporre di tali risorse entro un periodo preliminare ragionevole prima di assumere le mansioni di cui all'articolo 7;

b)

garantisce che gli operatori del mercato abbiano libero accesso alle informazioni relative alle mansioni di NEMO a norma dell'articolo 7;

c)

è efficiente in termini di costi per quanto attiene al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero e nella contabilità interna tiene conti distinti per le funzioni di MCO e le altre attività onde evitare sovvenzioni incrociate;

d)

ha un livello adeguato di separazione delle attività dagli altri operatori del mercato;

e)

se designato quale monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri in uno Stato membro, non si avvale delle tariffe di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per finanziare le sue attività del giorno prima o infragiornaliere in uno Stato membro diverso da quello in cui tali tariffe sono riscosse;

f)

è in grado di trattare tutti gli operatori del mercato in modo non discriminatorio;

g)

dispone di idonei meccanismi di vigilanza del mercato;

h)

ha concluso gli opportuni accordi di trasparenza e riservatezza con gli operatori del mercato e i TSO;

i)

è in grado di offrire i servizi di compensazione e regolamento necessari;

j)

è in grado di dotarsi dei sistemi e delle procedure di comunicazione necessari per coordinarsi con i TSO dello Stato membro.

2.   I criteri di nomina di cui al paragrafo 1 sono applicati in modo che la concorrenza fra i NEMO sia organizzata in modo equo e non discriminatorio.

Articolo 7

Mansioni dei NEMO

1.   I NEMO agiscono in qualità di operatori del mercato sui mercati nazionali o regionali per effettuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero in collaborazione con i TSO. Essi ricevono gli ordini dagli operatori del mercato, hanno la totale responsabilità di abbinare e allocare gli ordini conformemente ai risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, pubblicano i prezzi e procedono alla compensazione e al regolamento dei contratti in esito alle negoziazioni secondo gli accordi e le regole vigenti fra gli operatori.

In relazione al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, i NEMO sono responsabili in particolare dei seguenti compiti:

a)

espletano le funzioni di MCO di cui al paragrafo 2 in coordinamento con gli altri NEMO;

b)

stabiliscono collettivamente i requisiti relativi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, i requisiti per le funzioni di MCO e l'algoritmo di price coupling in merito a tutti gli aspetti connessi al funzionamento del mercato dell'energia elettrica a norma del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 36 e 37;

c)

determinano i prezzi massimi e minimi a norma degli articoli 41 e 54;

d)

rendono anonime e condividono le informazioni sugli ordini ricevute necessarie per lo svolgimento delle funzioni di MCO di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 40 e 53;

e)

valutano i risultati calcolati dalle funzioni di MCO, di cui al paragrafo 2, assegnando gli ordini sulla base di tali risultati, convalidando definitivamente i risultati se ritenuti corretti e assumendosene la responsabilità a norma degli articoli 48 e 60;

f)

informano gli operatori del mercato dei risultati dei loro ordini a norma degli articoli 48 e 60;

g)

agiscono in qualità di controparti centrali ai fini della compensazione e del regolamento dello scambio di energia in esito al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero a norma dell'articolo 68, paragrafo 3;

h)

stabiliscono congiuntamente con i pertinenti NEMO e TSO le procedure di riserva per il funzionamento del mercato nazionale o regionale, a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, se le funzioni di MCO non hanno prodotto i risultati di cui all'articolo 39, paragrafo 2, tenuto conto delle procedure alternative di cui all'articolo 44;

i)

forniscono congiuntamente le previsioni e le informazioni sui prezzi del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero alle competenti autorità di regolamentazione e ai TSO, qualora i costi sostenuti dai NEMO per istituire, modificare ed effettuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero debbano essere coperti dai contributi dei TSO interessati, a norma degli articoli da 75 a 77 e dell'articolo 80;

j)

se del caso, a norma degli articoli 45 e 57, si coordinano con i TSO per concludere accordi relativi a più NEMO in una zona di offerta ed effettuano il coupling unico del giorno prima e/o infragiornaliero in linea con gli accordi vigenti.

2.   I NEMO espletano le funzioni di MCO congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono:

a)

lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero a norma degli articoli 36 e 51;

b)

l'elaborazione dei dati di immissione relativi alla capacità interzonale e ai vincoli di allocazione comunicati dai responsabili del calcolo coordinato della capacità a norma degli articoli 46 e 58;

c)

la gestione del coupling di prezzo e dell'algoritmo di abbinamento degli scambi in contrattazione continua a norma degli articoli 48 e 60;

d)

la convalida e l'invio ai NEMO dei risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero a norma degli articoli 48 e 60.

3.   Entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i NEMO presentano a tutte le autorità di regolamentazione e all'Agenzia un piano che stabilisce come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO di cui al paragrafo 2, compresi i necessari progetti di accordo tra i NEMO e con terzi. Il piano include una descrizione particolareggiata e il calendario di attuazione proposto, non superiore a dodici mesi, nonché una descrizione dell'impatto previsto dei termini e delle condizioni o delle metodologie relativi all'istituzione e all'espletamento delle funzioni di MCO di cui al paragrafo 2.

4.   La cooperazione fra i NEMO è rigorosamente circoscritta a quanto necessario a un'elaborazione, un'attuazione e una gestione efficienti e sicure del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. L'esecuzione congiunta delle funzioni di MCO è basata sul principio di non discriminazione e garantisce che nessun NEMO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni di MCO.

5.   L'Agenzia monitora i progressi dei NEMO per quanto attiene all'istituzione e all'espletamento delle funzioni di MCO, in particolare in relazione al quadro contrattuale e regolamentare nonché alla preparazione tecnica per svolgere tali funzioni. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia comunica alla Commissione se i progressi nell'istituzione e nell'esecuzione del coupling unico del giorno prima o del coupling infragiornaliero sono soddisfacenti.

L'Agenzia ha la facoltà di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'istituzione e dell'esecuzione delle funzioni di MCO in qualsiasi momento. Qualora tale valutazione dimostrasse che i requisiti non sono soddisfatti, l'Agenzia ha la facoltà di raccomandare alla Commissione eventuali misure supplementari necessarie per realizzare tempestivamente, in modo efficace ed efficiente, il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.

6.   Se i NEMO non presentano un piano a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, per istituire le funzioni di MCO di cui al paragrafo 2 per l'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero o del giorno prima, la Commissione può, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, proporre di modificare il presente regolamento, ricorrendo in particolare alla nomina dell'ENTSO-E o di un'altra entità al posto dei NEMO per svolgere le funzioni di MCO per il coupling unico del giorno prima o infragiornaliero.

Articolo 8

Mansioni dei TSO relative al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

1.   Negli Stati membri connessi elettricamente a un altro Stato membro tutti i TSO partecipano al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.

2.   I TSO:

a)

stabiliscono congiuntamente i requisiti dei TSO per quanto riguarda il price coupling e gli algoritmi di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua per tutti gli aspetti relativi all'allocazione della capacità a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a);

b)

convalidano congiuntamente gli algoritmi di abbinamento rispetto ai requisiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo a norma dell'articolo 37, paragrafo 4;

c)

stabiliscono ed eseguono il calcolo della capacità secondo quanto stabilito dagli articoli da 14 a 30;

d)

se del caso, determinano l'allocazione della capacità interzonale e adottano altri accordi a norma degli articoli 45 e 57;

e)

calcolano e comunicano le capacità interzonali e i vincoli di allocazione a norma degli articoli 46 e 58;

f)

verificano i risultati del coupling unico del giorno prima in termini di capacità interzonali convalidate e di vincoli di allocazione a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, e dell'articolo 52;

g)

se richiesto, istituiscono responsabili del calcolo degli scambi programmati per calcolare e pubblicare gli scambi programmati sui confini fra zone di offerta a norma degli articoli 49 e 56;

h)

rispettano i risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero calcolati a norma degli articoli 39 e 52;

i)

istituiscono e applicano le opportune procedure di riserva relative all'allocazione della capacità a norma dell'articolo 44;

j)

propongono gli orari di apertura e di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell'articolo 59;

k)

ripartiscono le rendite di congestione secondo la metodologia elaborata congiuntamente a norma dell'articolo 73;

l)

ove concordato, agiscono in qualità di shipping agent per il trasferimento delle posizioni nette, a norma dell'articolo 68, paragrafo 6.

Articolo 9

Adozione di termini e condizioni o metodologie

1.   I TSO e i NEMO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano per approvazione alle competenti autorità di regolamentazione entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento. I TSO e i NEMO partecipanti collaborano strettamente qualora sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie in forza del presente regolamento fra più TSO o NEMO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, e tutti i NEMO informano regolarmente le competenti autorità di regolamentazione e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di tali termini e condizioni o metodologie.

2.   I TSO o i NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, decidono a maggioranza qualificata se non è possibile raggiungere un consenso. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. Una maggioranza qualificata per proposte a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, esige una maggioranza di:

a)

TSO o NEMO che rappresentino almeno il 55 % degli Stati membri e

b)

TSO o NEMO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

Una minoranza di blocco per le decisioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, deve includere TSO o NEMO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.

Per quanto attiene alle decisioni dei TSO a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, si attribuisce un voto per Stato membro. Se per il territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

Per quanto attiene alle decisioni dei NEMO a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, si attribuisce un voto per Stato membro. Ogni NEMO dispone di un numero di voti pari al numero di Stati membri in cui è nominato. Se sul territorio di uno Stato membro sono nominati più NEMO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i NEMO, tenendo conto dei rispettivi volumi in termini di energia elettrica scambiati nello Stato membro in questione durante il precedente esercizio finanziario.

3.   Fatta eccezione per l'articolo 43, paragrafo 1, l'articolo 44, l'articolo 56, paragrafo 1, l'articolo 63 e l'articolo 74, paragrafo 1, i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, decidono a maggioranza qualificata se non è possibile raggiungere un consenso e se le regioni interessate sono composte di più di cinque Stati membri. La maggioranza qualificata è raggiunta in seno a ciascuna delle rispettive classi di voto dei TSO e dei NEMO. Una maggioranza qualificata per proposte a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, esige una maggioranza di:

a)

TSO che rappresentino almeno il 72 % degli Stati membri interessati e

b)

TSO rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione della regione interessata.

Una minoranza di blocco per le decisioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, deve includere almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.

I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, relativamente alle regioni composte da non più di cinque Stati membri decidono consensualmente.

Per quanto attiene alle decisioni dei TSO a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, si attribuisce un voto per Stato membro. Se per il territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

I NEMO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, decidono consensualmente.

4.   Se i TSO o i NEMO non presentano entro la scadenza fissata dal presente regolamento una proposta di termini e condizioni o metodologie alle autorità nazionali di regolamentazione, essi trasmettono a queste ultime e all'Agenzia i pertinenti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia informa la Commissione e, in collaborazione con le competenti autorità di regolamentazione e su richiesta della Commissione, indaga sui motivi dell'inadempienza e ne informa la Commissione. La Commissione adotta le misure appropriate per consentire l'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni dell'Agenzia.

5.   Ogni autorità di regolamentazione approva i termini e le condizioni o le metodologie usati per calcolare o stabilire il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero elaborato dai TSO e dai NEMO. Tali autorità sono responsabili dell'approvazione dei termini e condizioni o delle metodologie di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.

6.   Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione:

a)

il piano relativo all'esecuzione congiunta delle funzioni di MCO, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3;

b)

le regioni di calcolo della capacità conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;

c)

la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1;

d)

la metodologia del modello comune di rete, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1;

e)

la proposta di metodologia armonizzata di calcolo della capacità conformemente all'articolo 21, paragrafo 4;

f)

la metodologia di riserva, conformemente all'articolo 36, paragrafo 3;

g)

l'algoritmo presentato dai NEMO, conformemente all'articolo 37, paragrafo 5, compresi gli insiemi di requisiti dei TSO e dei NEMO per l'elaborazione dell'algoritmo, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1;

h)

i prodotti che possono essere presi in considerazione dai NEMO nel processo di coupling unico del giorno prima e di coupling infragiornaliero, conformemente agli articoli 40 e 53;

i)

i prezzi massimi e minimi, conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 54, paragrafo 2;

j)

la metodologia di determinazione del prezzo della capacità infragiornaliera da elaborare conformemente all'articolo 55, paragrafo 1;

k)

gli orari di apertura e di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

l)

il termine per l'irrevocabilità del giorno prima, conformemente all'articolo 69;

m)

la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione, conformemente all'articolo 73, paragrafo 1.

7.   Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

a)

la metodologia comune di calcolo della capacità conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;

b)

le decisioni relative all'introduzione e al rinvio del calcolo della capacità basato sul flusso, conformemente all'articolo 20, paragrafi da 2 a 6, nonché alle esenzioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 7;

c)

la metodologia per il ridispacciamento coordinato e gli scambi in controflusso, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

d)

le metodologie comuni per calcolare gli scambi programmati, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1 e all'articolo 56, paragrafo 1;

e)

le procedure alternative, conformemente all'articolo 44;

f)

le aste regionali complementari, conformemente all'articolo 63, paragrafo 1;

g)

le condizioni per le disposizioni relative all'allocazione esplicita, conformemente all'articolo 64, paragrafo 2;

h)

la metodologia di ripartizione dei costi del ridispacciamento o degli scambi in controflusso, conformemente all'articolo 74, paragrafo 1.

8.   I termini e le condizioni o le metodologie elencati di seguito sono subordinati all'approvazione individuale di ogni autorità di regolamentazione o altra autorità competente degli Stati membri interessati:

a)

se del caso, la nomina, la revoca o la sospensione della nomina dei NEMO a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 8 e 9;

b)

se del caso, le tariffe o le metodologie utilizzate per il calcolo delle tariffe dei NEMO relative alle negoziazioni sui mercati del giorno prima e infragiornaliero, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

c)

le proposte dei singoli TSO finalizzate al riesame della configurazione delle zone di offerta, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d);

d)

se del caso, la proposta di allocazione della capacità interzonale e altri accordi a norma degli articoli45 e 57;

e)

i costi associati all'allocazione della capacità e alla gestione della congestione conformemente agli articoli da 75 a 79;

f)

se del caso, la ripartizione dei costi regionali del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero conformemente all'articolo 80, paragrafo 4.

9.   La proposta di termini e condizioni o metodologie include una proposta di calendario per la relativa attuazione e una descrizione dell'impatto previsto sugli obiettivi del presente regolamento. Le proposte di termini e condizioni o metodologie subordinate all'approvazione di diverse o di tutte le autorità di regolamentazione sono presentate all'Agenzia contemporaneamente alla presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle competenti autorità di regolamentazione, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o metodologie.

10.   Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede una decisione da parte di più autorità di regolamentazione, queste si consultano e collaborano strettamente al fine di pervenire a un accordo. Se del caso, le competenti autorità di regolamentazione tengono in considerazione il parere dell'Agenzia. Le autorità di regolamentazione adottano le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata.

11.   Qualora le autorità di regolamentazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10 o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

12.   Qualora una o più autorità di regolamentazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati conformemente ai paragrafi 6, 7 e 8, entro due mesi dalla richiesta delle autorità di regolamentazione i TSO e i NEMO interessati presentano ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie. Le competenti autorità di regolamentazione decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. Qualora le competenti autorità di regolamentazione non siano state in grado di addivenire a un accordo sui termini e le condizioni o le metodologie, a norma dei paragrafi 6 e 7, entro due mesi o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi l'Agenzia adotta una decisione relativa alle modifiche dei termini e delle condizioni o delle metodologie, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. Se i TSO o i NEMO interessati non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura stabilita al paragrafo 4 del presente articolo.

13.   I TSO o i NEMO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie o le autorità di regolamentazione responsabili della loro adozione conformemente ai paragrafi 6, 7 e 8 possono chiedere una modifica di tali termini e condizioni o metodologie.

Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 12 e approvate conformemente alla procedura stabilita al presente articolo.

14.   I TSO e i NEMO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolamentazione o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui dette informazioni sono considerate riservate a norma dell'articolo 13.

Articolo 10

Gestione quotidiana del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

I TSO e i NEMO organizzano congiuntamente la gestione quotidiana del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Essi si riuniscono con cadenza regolare e decidono in merito alle questioni operative quotidiane. I TSO e i NEMO invitano l'Agenzia e la Commissione a partecipare a tali riunioni in qualità di osservatori e pubblicano la sintesi dei verbali.

Articolo 11

Partecipazione delle parti interessate

L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero nonché ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di identificare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Dette riunioni non sostituiscono le consultazioni delle parti interessate a norma dell'articolo 12.

Articolo 12

Consultazione

1.   I TSO e i NEMO responsabili della presentazione delle proposte di termini e condizioni o metodologie o delle relative modifiche conformemente al presente regolamento consultano le parti interessate, comprese le pertinenti autorità di ciascuno Stato membro, in merito ai suddetti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie laddove esplicitamente contemplato dal presente regolamento. La consultazione ha una durata di almeno un mese.

2.   Le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai TSO e dai NEMO a livello unionale sono pubblicate e sottoposte a consultazione a livello unionale. Per le proposte presentate dai TSO e dai NEMO a livello regionale, la consultazione si svolge almeno a livello regionale. Le parti che presentano le proposte a livello bilaterale o multilaterale consultano almeno gli Stati membri interessati.

3.   Le entità responsabili delle proposte di termini e condizioni o metodologie tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni avviate conformemente al paragrafo 1, prima della presentazione ai fini dell'approvazione regolamentare, se richiesto conformemente all'articolo 9, o prima della pubblicazione in tutti gli altri casi. In ogni caso, ai fini della presentazione si elabora una giustificazione chiara e solida per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione, con successiva pubblicazione tempestiva prima della pubblicazione della proposta di termini e condizioni o metodologie o successivamente ad essa.

Articolo 13

Obblighi di riservatezza

1.   Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni relative al segreto professionale stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme unionali pertinenti.

4.   Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento ne possono fruire unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.

TITOLO II

REQUISITI RELATIVI AI TERMINI, ALLE CONDIZIONI E ALLE METODOLOGIE PER L'ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ E LA GESTIONE DELLA CONGESTIONE

CAPO 1

Calcolo della capacità

Sezione 1

Requisiti generali

Articolo 14

Orizzonti temporali di calcolo della capacità

1.   Tutti i TSO calcolano la capacità interzonale almeno per i seguenti orizzonti temporali:

a)

del giorno prima, per il mercato del giorno prima;

b)

infragiornaliero, per il mercato infragiornaliero.

2.   Per l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima, si calcolano i valori individuali per la capacità interzonale di ogni periodo rilevante di mercato del giorno prima. Per l'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero, si calcolano i valori individuali per la capacità interzonale di ogni periodo rilevante di mercato infragiornaliero residuo.

3.   Per l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima, il calcolo della capacità è basato sulle informazioni più recenti a disposizione. L'aggiornamento delle informazioni per l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima non inizia prima delle ore 15, orario del mercato, due giorni prima del giorno di consegna.

4.   Tutti i TSO in ogni regione di calcolo della capacità garantiscono che la capacità interzonale sia ricalcolata entro l'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero sulla base delle informazioni più recenti a disposizione. La frequenza di tale ricalcolo tiene conto dell'efficienza e della sicurezza operativa.

Articolo 15

Regioni di calcolo della capacità

1.   Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano congiuntamente una proposta comune relativa alla determinazione delle regioni di calcolo della capacità. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

2.   La proposta di cui al paragrafo 1 definisce i confini della zona di offerta attribuita ai TSO appartenenti a ciascuna regione di calcolo della capacità. Sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

la proposta tiene in considerazione le regioni specificate all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 714/2009;

b)

ogni confine di zona di offerta, o due confini distinti di zone di offerta, se pertinente, in cui esiste un'interconnessione fra due zone di offerta è assegnato a una regione di calcolo della capacità;

c)

almeno i TSO che hanno confini di zone di offerta sono assegnati a tutte le regioni di calcolo della capacità.

3.   Le regioni di calcolo della capacità che applicano un approccio basato sul flusso sono fuse in un'unica regione di calcolo della capacità se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

i loro sistemi di trasmissione sono direttamente collegati fra loro;

b)

essi partecipano alla medesima area di coupling unico del giorno prima o infragiornaliero;

c)

la fusione risulta più efficiente della separazione. Le competenti autorità di regolamentazione possono chiedere ai TSO interessati un'analisi costi-benefici congiunta per valutare l'efficienza della fusione.

Sezione 2

Il modello comune di rete

Articolo 16

Metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico

1.   Entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano congiuntamente una proposta, soggetta alla consultazione di cui all'articolo 12, relativa a una metodologia unica per la comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico necessari per realizzare il modello comune di rete. La proposta comprende una giustificazione basata sugli obiettivi del presente regolamento, nella quale si illustrano i motivi per i quali sono richieste le informazioni.

2.   La proposta relativa alla metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico specifica quali unità di generazione e carichi sono necessari per comunicare le informazioni ai rispettivi TSO ai fini del calcolo della capacità.

3.   La proposta relativa alla metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico specifica le informazioni da comunicare ai TSO per unità di generazione e carico. Le informazioni comprendono almeno quanto segue:

a)

le informazioni relative alle caratteristiche tecniche;

b)

le informazioni relative alla disponibilità di unità di generazione e di carichi;

c)

le informazioni relative alla programmazione delle unità di generazione;

d)

le informazioni disponibili pertinenti relative alle modalità di dispacciamento delle unità di generazione.

4.   La metodologia specifica le scadenze applicabili alle unità di generazione e ai carichi per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 3.

5.   Ogni TSO utilizza e condivide con altri TSO le informazioni di cui al paragrafo 3. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera d), sono impiegate esclusivamente ai fini del calcolo della capacità.

6.   Entro due mesi dall'approvazione della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico da parte di tutte le autorità di regolamentazione, l'ENTSO-E pubblica:

a)

un elenco delle entità tenute a comunicare le informazioni ai TSO;

b)

un elenco delle informazioni da comunicare ex paragrafo 3;

c)

le scadenze per la comunicazione delle informazioni.

Articolo 17

Metodologia del modello comune di rete

1.   Entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano congiuntamente una proposta di metodologia del modello comune di rete. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

2.   La metodologia del modello comune di rete consente di definire un modello comune di rete. Essa contiene almeno i seguenti elementi:

a)

una definizione degli scenari in conformità con l'articolo 18;

b)

una definizione dei modelli individuali di rete in conformità con l'articolo 19;

c)

una descrizione del processo inteso a far convergere i modelli individuali di rete per formare il modello comune di rete.

Articolo 18

Scenari

1.   Tutti i TSO elaborano congiuntamente scenari comuni per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b). Gli scenari comuni sono impiegati per descrivere una specifica situazione prevista per la generazione, il carico e la topologia della rete per il sistema di trasmissione nel modello comune di rete.

2.   Per ogni periodo rilevante di mercato si elabora uno scenario per gli orizzonti temporali di calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliero.

3.   Per ogni scenario tutti i TSO elaborano regole comuni atte a determinare la posizione netta in ogni zona di offerta e il flusso su ogni linea di corrente continua. Tali norme comuni sono basate sulla migliore previsione della posizione netta per ogni zona di offerta e sulla migliore previsione dei flussi su ogni linea di corrente continua per ogni scenario e comprende il saldo complessivo fra carico e generazione per il sistema di trasmissione nell'Unione. Nella definizione degli scenari non è consentita alcuna discriminazione indebita fra gli scambi interni e interzonali, in linea con quanto prescritto all'allegato I, punto 1.7, del regolamento (CE) n. 714/2009.

Articolo 19

Modello individuale di rete

1.   Per ogni zona di offerta e ogni scenario:

a)

tutti i TSO della zona di offerta presentano congiuntamente un unico modello individuale di rete conforme a quanto prescritto dall'articolo 18, paragrafo 3, oppure

b)

ogni TSO della zona di offerta presenta un modello individuale di rete per la propria area di controllo, comprese le interconnessioni, a condizione che la somma delle posizioni nette nelle aree di controllo, comprese le interconnessioni, che interessano la zona di offerta soddisfi quanto stabilito all'articolo 18, paragrafo 3.

2.   Ogni modello individuale di rete rappresenta la migliore previsione possibile delle condizioni del sistema di trasmissione per ogni scenario specificato dal/dai TSO nel momento in cui si elabora il modello di rete individuale.

3.   I modelli individuali di rete coprono tutti gli elementi di rete del sistema di trasmissione usati nell'analisi della sicurezza operativa regionale per l'orizzonte temporale in questione.

4.   Tutti i TSO armonizzano nella massima misura possibile la configurazione dei modelli individuali di rete.

5.   Ogni TSO inserisce tutti i dati necessari nel modello individuale di rete per consentire l'analisi in condizioni stabili dei flussi di energia attivi e reattivi nonché della tensione.

6.   Se opportuno e previo accordo fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, i TSO di detta regione si scambiano i dati intesi a consentire le analisi della tensione e della stabilità dinamica.

Sezione 3

Metodologie di calcolo della capacità

Articolo 20

Introduzione della metodologia per il calcolo della capacità basato sul flusso

1.   Per quanto concerne l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero, l'approccio usato nelle metodologie comuni di calcolo della capacità è un approccio basato sul flusso, fatta eccezione per il caso in cui è soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 7.

2.   Entro dieci mesi dall'approvazione della proposta di regione di calcolo della capacità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità presentano una proposta di metodologia comune per il calcolo coordinato della capacità all'interno della rispettiva regione. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12. La proposta di metodologia di calcolo della capacità nelle regioni, di cui al presente paragrafo, nel caso delle regioni di calcolo della capacità basate sulle regioni dell'Europa del nord-ovest e dell'Europa centrale e orientale, quali definite nell'allegato I, punto 3.2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché delle regioni di cui ai paragrafi 3 e 4, è integrata da un quadro di riferimento comune per il coordinamento e la compatibilità delle metodologie basate sul flusso fra regioni da elaborare a norma del paragrafo 5.

3.   I TSO della regione di calcolo della capacità in cui è inclusa l'Italia, quale definita nell'allegato I, punto 3.2, lettera c), del regolamento (CE) n. 714/2009, possono prorogare la scadenza, senza pregiudizio per l'obbligo sancito al paragrafo 1 di presentare la proposta di metodologia comune per il calcolo coordinato della capacità utilizzando l'approccio basato sul flusso per la rispettiva regione a norma del paragrafo 2, fino a sei mesi dopo l'ingresso della Svizzera nel coupling unico del giorno prima. La proposta non deve includere necessariamente i confini di zona di offerta all'interno dell'Italia e fra l'Italia e la Grecia.

4.   Entro sei mesi dal momento in cui tutte le parti contraenti della Comunità dell'energia dell'Europa del sud-est partecipano al coupling unico del giorno prima, almeno i TSO di Croazia, Romania, Bulgaria e Grecia presentano congiuntamente una proposta per introdurre una metodologia comune di calcolo della capacità utilizzando l'approccio basato sul flusso per l'orizzonte temporale del giorno prima e infragiornaliero. La proposta prevede l'adozione della metodologia comune di calcolo della capacità utilizzando l'approccio basato sul flusso entro due anni dal momento in cui tutte le parti contraenti della Comunità dell'energia dell'Europa del sud-est partecipano al coupling unico del giorno prima. I TSO degli Stati membri che hanno confini con altre regioni sono invitati a partecipare alle iniziative volte a realizzare tale metodologia con le regioni in questione.

5.   Nel momento in cui due o più regioni di calcolo della capacità limitrofe della stessa area sincrona attuano una metodologia di calcolo della capacità utilizzando l'approccio basato sul flusso per l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima o infragiornaliero, esse sono considerate un'unica regione a tal fine ed entro sei mesi i relativi TSO presentano una proposta intesa ad applicare una metodologia comune di calcolo della capacità che utilizza l'approccio basato sul flusso per l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima o infragiornaliero. La proposta prevede che la metodologia comune per il calcolo della capacità transregionale venga attuata entro dodici mesi dall'attuazione dell'approccio basato sul flusso in queste regioni per la metodologia relativa all'orizzonte temporale del mercato del giorno prima ed entro diciotto mesi per la metodologia relativa all'orizzonte temporale infragiornaliero. I termini indicati al presente paragrafo possono essere adeguati a norma dell'articolo 6.

La metodologia nelle due regioni di calcolo della capacità che hanno avviato l'elaborazione di una metodologia comune di calcolo della capacità può essere attuata prima di elaborare una metodologia comune di calcolo della capacità con ulteriori regioni di calcolo della capacità.

6.   Se i TSO interessati sono in grado di dimostrare che l'applicazione delle metodologie comuni basate sul flusso a norma dei paragrafi 4 e 5 non sarebbe più efficiente ipotizzando lo stesso livello di sicurezza operativa, essi possono chiedere congiuntamente alle competenti autorità di regolamentazione della regione di posporre le scadenze.

7.   I TSO possono richiedere congiuntamente alle competenti autorità di regolamentazione di applicare l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione in regioni e confini delle zone di offerta diversi da quelli citati nei paragrafi da 2 a 4, se sono in grado di dimostrare che l'applicazione dell'approccio basato sul flusso non sarebbe più efficiente rispetto all'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione ipotizzando lo stesso livello di sicurezza operativa nella regione interessata.

8.   Per consentire agli operatori di mercato di adattarsi a eventuali cambiamenti nell'approccio utilizzato per il calcolo della capacità, i TSO interessati sottopongono a prova il nuovo approccio, parallelamente a quello in uso, e coinvolgono gli operatori di mercato per almeno sei mesi prima di attuare una proposta di modifica dell'approccio per il calcolo della capacità.

9.   I TSO di ogni regione di calcolo della capacità ove si applica l'approccio basato sul flusso istituiscono e mettono a disposizione uno strumento che consenta agli operatori del mercato di valutare l'interazione fra le capacità interzonali e gli scambi interzonali fra zone di offerta.

Articolo 21

Metodologia di calcolo della capacità

1.   La proposta di metodologia comune di calcolo della capacità per una regione di calcolo della capacità determinata conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, include almeno i seguenti elementi per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità:

a)

metodologie di calcolo dei dati di immissione per il calcolo della capacità, comprensive dei seguenti parametri:

i)

la metodologia per determinare il margine operativo di trasmissione di cui all'articolo 22;

ii)

le metodologie per determinare i limiti di sicurezza operativa, le contingenze pertinenti ai fini del calcolo della capacità e i vincoli di allocazione applicabili di cui all'articolo 23;

iii)

la metodologia per determinare i GSK di cui all'articolo 24;

iv)

la metodologia per determinare le contromisure da prendere in considerazione nel calcolo della capacità di cui all'articolo 25.

b)

una descrizione dettagliata dell'approccio per il calcolo della capacità comprensiva dei seguenti elementi:

i)

una descrizione matematica dell'approccio applicato per il calcolo della capacità con dati di immissione diversi;

ii)

regole per evitare la discriminazione indebita fra gli scambi interni e interzonali, in linea con quanto prescritto all'allegato I, punto 1.7, del regolamento (CE) n. 714/2009;

iii)

regole per tenere conto, ove opportuno, della capacità interzonale allocata in precedenza;

iv)

regole sull'adeguamento dei flussi di energia sugli elementi critici di rete o della capacità interzonale in esito alle contromisure di cui all'articolo 25;

v)

per l'approccio basato sul flusso, una descrizione matematica del calcolo dei fattori di distribuzione dei flussi di potenza e del calcolo dei margini disponibili sugli elementi critici di rete;

vi)

per l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione, le regole per calcolare la capacità interzonale, comprese le regole per condividere efficientemente le capacità in termini di flussi di energia degli elementi critici di rete fra diversi confini delle zone di offerta;

vii)

se i flussi di energia sugli elementi critici di rete sono influenzati dagli scambi interzonali nelle diverse regioni di calcolo della capacità, le regole per condividere efficientemente le capacità in termini di flussi di energia degli elementi critici di rete fra diverse regioni di calcolo della capacità al fine di consentire tali flussi.

c)

una metodologia per la convalida della capacità interzonale di cui all'articolo 26.

2.   Per l'orizzonte temporale di calcolo della capacità a livello infragiornaliero la metodologia di calcolo della capacità dichiara anche la frequenza con la quale la capacità sarà rivalutata, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, indicando i motivi alla base della frequenza scelta.

3.   La metodologia di calcolo della capacità include una procedura alternativa qualora il calcolo iniziale della capacità non produca risultati.

4.   Tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità utilizzano, nella misura del possibile, dati di immissione armonizzati per il calcolo della capacità. Entro il 31 dicembre 2020 tutte le regioni si avvalgono di una metodologia armonizzata di calcolo della capacità relativa, in particolare, all'approccio basato sul flusso e all'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione. L'armonizzazione della metodologia di calcolo della capacità è soggetta a una valutazione di efficienza relativa all'armonizzazione delle metodologie basate sul flusso e delle metodologie basate sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione che offrono lo stesso livello di sicurezza operativa. Entro dodici mesi dal momento in cui almeno due regioni di calcolo della capacità hanno attuato la metodologia comune di calcolo della capacità a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, tutti i TSO presentano a tutte le autorità di regolamentazione la valutazione congiuntamente a una proposta per la transizione verso una metodologia armonizzata di calcolo della capacità.

Articolo 22

Metodologia relativa al margine operativo di trasmissione

1.   La proposta di metodologia comune di calcolo della capacità include una metodologia per la determinazione del margine operativo di trasmissione. Tale metodologia consta di due fasi. In primo luogo, i TSO interessati stimano la distribuzione probabilistica delle deviazioni intese come differenza fra i flussi di energia previsti al momento del calcolo della capacità e i flussi di energia realizzati in tempo reale. In secondo luogo, il margine operativo di trasmissione è calcolato derivando un valore dalla distribuzione probabilistica.

2.   La metodologia per determinare il margine operativo di trasmissione stabilisce i principi per calcolare la distribuzione probabilistica delle deviazioni intese come differenza fra i flussi di energia previsti al momento del calcolo della capacità e i flussi di energia realizzati in tempo reale e specifica di quali incertezze tenere conto in tale calcolo. Per determinare tali incertezze, la metodologia tiene conto in particolare di:

a)

deviazioni non intenzionali dei flussi fisici di energia elettrica in un periodo rilevante di mercato causate dall'adeguamento dei flussi di energia elettrica nelle e fra le aree di controllo per mantenere una frequenza costante;

b)

incertezze suscettibili di incidere sul calcolo della capacità e di prodursi fra l'orizzonte temporale di calcolo della capacità e il tempo reale per il periodo rilevante di mercato in questione.

3.   Nella metodologia per determinare il margine operativo di trasmissione, i TSO stabiliscono inoltre principi comuni armonizzati per derivare il margine operativo di trasmissione dalla distribuzione probabilistica.

4.   In base alla metodologia adottata a norma del paragrafo 1, i TSO determinano il margine operativo di trasmissione nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa e tenendo conto delle incertezze esistenti fra l'orizzonte temporale del calcolo della capacità e il tempo reale e delle contromisure disponibili in seguito al calcolo della capacità.

5.   Per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità i TSO interessati determinano il margine operativo di trasmissione per gli elementi critici di rete, quando si applica l'approccio basato sul flusso, e per la capacità interzonale, quando si applica l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione.

Articolo 23

Metodologie relative ai limiti di sicurezza operativa, alle contingenze e ai vincoli di allocazione

1.   Ogni TSO rispetta i limiti di sicurezza operativa e le contingenze usate nell'analisi della sicurezza operativa.

2.   Se i limiti di sicurezza operativa e le contingenze usate nel calcolo della capacità non corrispondono a quelli usati nell'analisi della sicurezza operativa, nella proposta comune di metodologia di calcolo della capacità i TSO descrivono il metodo e i criteri particolari ai quali hanno fatto ricorso per determinare i limiti di sicurezza operativa e le contingenze usati nel calcolo della capacità.

3.   Se i TSO applicano vincoli di allocazione, questi possono essere determinati unicamente per mezzo di:

a)

vincoli necessari per mantenere il sistema di trasmissione entro i limiti di sicurezza operativa e che non possono essere trasformati efficientemente in flussi massimi sugli elementi critici di rete oppure

b)

vincoli intesi a incrementare il surplus economico del coupling unico del giorno prima o infragiornaliero.

Articolo 24

Metodologia relativa ai GSK

1.   La proposta di metodologia comune di calcolo della capacità include una proposta di metodologia intesa a determinare un GSK comune per ogni zona di offerta e ogni scenario, elaborato a norma dell'articolo 18.

2.   I criteri di cambiamento di generazione rappresentano la migliore previsione della relazione di un cambiamento nella posizione netta di una zona di offerta rispetto a un cambiamento specifico di generazione o carico nel modello comune di rete. In particolare tale previsione tiene conto delle informazioni provenienti dalla metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico.

Articolo 25

Metodologia relativa alle contromisure nel calcolo della capacità

1.   Ogni TSO in ogni regione di calcolo della capacità definisce individualmente le contromisure disponibili da prendere in considerazione nel calcolo della capacità per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

2.   Ogni TSO di ogni regione di calcolo della capacità coordina con gli altri TSO della regione l'uso delle contromisure da prendere in considerazione nel calcolo della capacità e la loro effettiva applicazione nel funzionamento in tempo reale.

3.   Affinché si possano prendere in considerazione le contromisure nel calcolo della capacità, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità concordano l'uso delle contromisure che richiedono l'azione di più TSO.

4.   Ogni TSO garantisce che le contromisure siano prese in considerazione nel calcolo della capacità a condizione che le contromisure disponibili che rimangono dopo il calcolo, considerate insieme al margine operativo di trasmissione di cui all'articolo 22, siano sufficienti per garantire la sicurezza operativa.

5.   Nel calcolo della capacità ciascun TSO tiene conto delle contromisure che non comportano costi.

6.   Ogni TSO garantisce che le contromisure da prendere in considerazione nel calcolo della capacità siano le stesse per tutti gli orizzonti temporali di calcolo della capacità, tenuto conto delle loro disponibilità tecniche per ciascun orizzonte temporale di calcolo della capacità.

Articolo 26

Metodologia relativa alla convalida della capacità interzonale

1.   Ogni TSO convalida e ha la facoltà di correggere la capacità interzonale corrispondente ai confini delle zone di offerta del TSO o agli elementi critici di rete comunicati dai responsabili del calcolo coordinato della capacità a norma degli articoli da 27 a 31.

2.   Qualora si applichi l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione, tutti i TSO della regione di calcolo della capacità inseriscono nella metodologia di calcolo della capacità di cui all'articolo 21 una regola per suddividere la correzione della capacità interzonale fra i diversi confini delle zone di offerta.

3.   Durante il processo di convalida della capacità interzonale di cui al paragrafo 1, ogni TSO ha la facoltà di ridurre la capacità interzonale per motivi di sicurezza operativa.

4.   Ogni responsabile del calcolo coordinato della capacità si coordina con i propri omologhi limitrofi durante il calcolo e la convalida della capacità.

5.   Ogni tre mesi ogni responsabile del calcolo coordinato della capacità comunica a tutte le autorità di regolamentazione della regione di calcolo della capacità tutte le riduzioni apportate durante la convalida della capacità interzonale di cui al paragrafo 3. Tale relazione include l'ubicazione e l'entità delle eventuali riduzioni della capacità interzonale nonché la relativa giustificazione.

6.   Tutte le autorità di regolamentazione della regione di calcolo della capacità decidono se pubblicare in parte o in toto la relazione di cui al paragrafo 5.

Sezione 4

Il processo di calcolo della capacità

Articolo 27

Disposizioni generali

1.   Entro sei mesi dalla decisione sulla metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico di cui all'articolo 16 e sulla metodologia del modello comune di rete di cui all'articolo 17, tutti i TSO organizzano il processo di fusione dei modelli individuali di rete.

2.   Entro quattro mesi dalle decisioni relative alle metodologie di cui agli articoli 20 e 21, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità istituiscono congiuntamente i responsabili del calcolo coordinato della capacità e stabiliscono regole volte a disciplinarne le operazioni.

3.   Ad anni alterni tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità riesaminano la qualità dei dati presentati nel calcolo della capacità, nell'ambito della relazione biennale sul calcolo della capacità e sull'allocazione prodotta a norma dell'articolo 31.

4.   Sulla base delle informazioni più recenti a disposizione, tutti i TSO riesaminano e aggiornano con cadenza regolare e almeno annuale:

a)

i limiti di sicurezza operativa, le contingenze e i vincoli di allocazione impiegati nel calcolo della capacità;

b)

la distribuzione probabilistica delle deviazioni, intese come differenza tra i flussi di energia previsti al momento del calcolo della capacità e i flussi di energia realizzati in tempo reale, impiegata ai fini del calcolo dei margini operativi di trasmissione;

c)

le contromisure prese in considerazione nel calcolo della capacità;

d)

l'applicazione delle metodologie per determinare i GSK, gli elementi critici di rete e le contingenze di cui agli articoli da 22 a 24.

Articolo 28

Creazione di un modello comune di rete

1.   Per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità specificato all'articolo 14, paragrafo 1, ogni unità di generazione o di carico soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 16 comunica entro i termini stabiliti al TSO responsabile della rispettiva area di controllo i dati specificati nella metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico.

2.   Ogni unità di generazione o di carico che comunica le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, fornisce una serie di stime che presenta il massimo livello di affidabilità possibile.

3.   Per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità, ogni TSO stabilisce il modello individuale di rete per ogni scenario a norma dell'articolo 19 ai fini della fusione dei modelli individuali di rete in un modello comune di rete.

4.   Ogni TSO comunica ai TSO responsabili della fusione dei modelli individuali di rete in un modello comune di rete una serie di stime che presenta il massimo livello di affidabilità possibile per ogni modello di rete individuale.

5.   Per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità, si crea un unico modello comune di rete a livello unionale per ogni scenario di cui all'articolo 18 attraverso la fusione dei dati di immissione di tutti i TSO che applicano il processo di calcolo della capacità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 29

Calcolo regionale della capacità interzonale

1.   Per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità, ogni TSO fornisce ai responsabili del calcolo coordinato della capacità e a tutti gli altri TSO della regione di calcolo della capacità i seguenti elementi: i limiti di sicurezza operativa, i GSK, le contromisure, i margini operativi di trasmissione, i vincoli di allocazione e la capacità interzonale allocata in precedenza.

2.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità esegue un'analisi della sicurezza operativa applicando i limiti di sicurezza operativa attraverso il modello comune di rete creato per ogni scenario conformemente all'articolo 28, paragrafo 5.

3.   Nel calcolo della capacità interzonale, ogni responsabile del calcolo coordinato della capacità:

a)

usa i GSK per calcolare l'impatto dei cambiamenti delle posizioni nette della zona di offerta e dei flussi sulle linee di corrente continua;

b)

ignora gli elementi critici di rete non influenzati significativamente dalle modifiche delle posizioni nette della zona di offerta conformemente alla metodologia stabilita dall'articolo 21; e

c)

garantisce che tutti gli insiemi di posizioni nette della zona di offerta e dei flussi sulle linee di corrente continua che non superano la capacità interzonale rispettino i margini operativi di trasmissione e i limiti di sicurezza operativa di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenuto conto della capacità interzonale allocata in precedenza di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

4.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità ottimizza la capacità interzonale avvalendosi delle contromisure prese in considerazione nel calcolo della capacità conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iv).

5.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità applica le regole di ripartizione definite conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto vi).

6.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità rispetta la descrizione matematica dell'approccio applicato per il calcolo della capacità definito conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto i).

7.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità che applichi l'approccio basato sul flusso:

a)

si avvale dei dati relativi ai limiti di sicurezza operativa per calcolare i flussi massimi sugli elementi critici di rete;

b)

si avvale del modello comune di rete, dei GSK e delle contingenze per calcolare i fattori di distribuzione dei flussi di potenza;

c)

si avvale dei fattori di distribuzione dei flussi di potenza per calcolare i flussi derivanti dalla capacità interzonale allocata in precedenza nella regione di calcolo della capacità;

d)

calcola i flussi sugli elementi critici di rete per ogni scenario (tenuto conto delle contingenze) e li adegua supponendo l'assenza di scambi interzonali di energia nella regione di calcolo della capacità, applicando le regole volte a evitare un'indebita discriminazione fra gli scambi di energia interni e interzonali stabiliti a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) punto ii);

e)

calcola i margini disponibili sugli elementi critici di rete, tenendo conto delle contingenze; tali margini sono pari ai flussi massimi meno i flussi adeguati di cui al punto d), i margini operativi di trasmissione e i flussi che derivano dalla capacità interzonale allocata in precedenza;

f)

adegua i margini disponibili sugli elementi critici di rete o i fattori di distribuzione dei flussi di potenza mediante le contromisure disponibili da prendere in considerazione nel calcolo della capacità conformemente all'articolo 25.

8.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità che applichi l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione:

a)

usa il modello comune di rete, i GSK e le contingenze per calcolare gli scambi massimi di energia sui confini fra zone di offerta, che sono pari allo scambio massimo calcolato fra due zone di offerta su entrambi i versanti del confine tra le zone di offerta nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa;

b)

adegua lo scambio massimo di energia per mezzo delle contromisure prese in considerazione nel calcolo della capacità conformemente all'articolo 25;

c)

adegua lo scambio massimo di energia applicando le regole per evitare la discriminazione indebita fra gli scambi interni e interzonali, in linea con quanto prescritto all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

d)

applica le regole ex articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto vi), per condividere efficientemente le capacità in termini di flussi di energia degli elementi critici di rete fra i diversi confini delle zone di offerta;

e)

calcola la capacità interzonale, che è pari allo scambio massimo di energia corretto per il margine operativo di trasmissione e la capacità interzonale allocata in precedenza.

9.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità coopera con i propri omologhi limitrofi. I TSO limitrofi garantiscono tale cooperazione mediante lo scambio e la conferma delle informazioni sull'interdipendenza con i pertinenti responsabili regionali del calcolo coordinato della capacità, ai fini del calcolo della capacità e della convalida. I TSO limitrofi comunicano ai responsabili del calcolo coordinato della capacità le informazioni relative all'interdipendenza prima del calcolo della capacità. La relazione biennale redatta secondo quanto disposto dall'articolo 31 comprende se del caso una valutazione dell'accuratezza di tali informazioni ed eventuali misure correttive.

10.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità fissa:

a)

parametri basati sul flusso per ogni zona di offerta nella regione di calcolo della capacità, se applica l'approccio basato sul flusso; oppure

b)

valori di capacità interzonale per ogni confine fra zone di offerta della regione di calcolo della capacità, se applica l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione.

11.   Ogni responsabile del calcolo coordinato della capacità presenta per convalida la capacità interzonale a ogni TSO nella sua regione di calcolo della capacità conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 30

Convalida e comunicazione della capacità interzonale

1.   Conformemente all'articolo 26, ogni TSO convalida i risultati del calcolo della capacità regionale per i suoi confini delle zone di offerta o per gli elementi critici di rete.

2.   Ciascun TSO trasmette la propria convalida della capacità e i propri vincoli di allocazione ai pertinenti responsabili del calcolo coordinato della capacità e agli altri TSO delle pertinenti regioni di calcolo della capacità.

3.   Conformemente agli articoli 46 e 58, ogni responsabile del calcolo coordinato della capacità comunica le capacità interzonali convalidate e i vincoli di allocazione ai fini dell'allocazione della capacità.

Sezione 5

Relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità

Articolo 31

Relazione biennale sul calcolo e l'allocazione della capacità

1.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENTSO-E redige una relazione sul calcolo e l'allocazione della capacità e la presenta all'Agenzia.

2.   Qualora l'Agenzia lo richieda, l'ENTSO-E redige successivamente con cadenza biennale una relazione sul calcolo e l'allocazione della capacità e la presenta all'Agenzia.

3.   Per ogni zona di offerta, confine fra zone di offerta e regione di calcolo della capacità, tale relazione contiene almeno:

a)

l'approccio seguito per calcolare la capacità;

b)

gli indicatori statistici relativi ai margini operativi di trasmissione;

c)

gli indicatori statistici relativi alla capacità interzonale, compresi ove opportuno i vincoli di allocazione per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità;

d)

gli indicatori qualitativi relativi alle informazioni usate per il calcolo della capacità;

e)

ove opportuno, le misure proposte per migliorare il calcolo della capacità;

f)

per le regioni in cui si applica l'approccio basato sul calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione, un'analisi intesa ad accertare se le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 7, continuano a sussistere;

g)

gli indicatori per valutare e seguire sul lungo termine l'efficienza del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, compresa la fusione delle regioni di calcolo della capacità conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, se pertinente;

h)

le raccomandazioni per sviluppare ulteriormente il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, compresa una maggiore armonizzazione di metodologie, processi e accordi di governance.

4.   Previa consultazione con l'Agenzia, tutti i TSO concordano gli indicatori statistici e qualitativi per la relazione. L'Agenzia può richiedere la modifica di tali indicatori prima dell'accordo fra i TSO o durante la loro applicazione.

5.   L'Agenzia decide in merito alla pubblicazione in toto o in parte della relazione biennale.

CAPO 2

Configurazione della zona di offerta

Articolo 32

Riesame delle configurazioni esistenti delle zone di offerta

1.   Possono avviare un riesame della configurazione esistente delle zone di offerta:

a)

l'Agenzia, a norma dell'articolo 34, paragrafo 7;

b)

diverse autorità di regolamentazione, a norma di una raccomandazione dell'Agenzia conformemente all'articolo 34;

c)

i TSO di una regione di calcolo della capacità, congiuntamente a tutti i TSO interessati le cui aree di controllo, compresi gli interconnettori, si trovano nella zona geografica in cui la configurazione della zona di offerta è valutata a norma del paragrafo 2, lettera a);

d)

un'unica autorità di regolamentazione o un TSO con l'approvazione della competente autorità di regolamentazione, in merito alle zone di offerta nell'area di controllo del TSO, se la configurazione delle zone di offerta incide in modo trascurabile sulle aree di controllo, compresi gli interconnettori, dei TSO limitrofi e il riesame della configurazione della zona di offerta è necessario per migliorare l'efficienza o preservare la sicurezza operativa;

e)

gli Stati membri di una regione di calcolo della capacità.

2.   Se si avvia un riesame conformemente al paragrafo 1, lettere a), b), c) o e), l'entità che lo avvia indica:

a)

l'area geografica in cui si valuta la configurazione delle zone di offerta e le aree geografiche limitrofe per le quali si tiene conto degli impatti;

b)

i TSO partecipanti;

c)

le autorità di regolamentazione partecipanti.

3.   Se si avvia un riesame conformemente al paragrafo 1, lettera d), si applicano le seguenti condizioni:

a)

l'area geografica in cui si valuta la configurazione delle zone di offerta è circoscritta all'area di controllo del pertinente TSO, compresi gli interconnettori;

b)

il TSO della pertinente area di controllo è l'unico TSO che partecipa al riesame;

c)

l'autorità di regolamentazione competente è l'unica autorità di regolamentazione che partecipa al riesame;

d)

il TSO e l'autorità di regolamentazione competenti forniscono ai TSO e alle autorità di regolamentazione limitrofi il preavviso concordato reciprocamente dell'avvio del riesame, motivandolo e

e)

sono specificate le condizioni del riesame e pubblicati gli esiti del riesame nonché la proposta destinata alle competenti autorità di regolamentazione.

4.   Il processo di riesame consta di due fasi.

a)

Nella prima fase, i TSO che partecipano a un riesame della configurazione della zona di offerta elaborano la metodologia e le ipotesi che saranno utilizzate nel processo di riesame e propongono configurazioni alternative della zona di offerta ai fini della valutazione.

La proposta relativa alla metodologia, alle ipotesi e alla configurazione alternativa della zona di offerta è presentata alle autorità di regolamentazione partecipanti, che possono chiedere modifiche coordinate entro tre mesi.

b)

Nella seconda fase, i TSO che partecipano a un riesame della configurazione della zona di offerta:

i)

valutano e raffrontano la configurazione esistente della zona di offerta e ogni configurazione alternativa della stessa mediante i criteri di cui all'articolo 33;

ii)

tengono una consultazione secondo quanto disposto dall'articolo 12 nonché un seminario relativo alle proposte di configurazione alternativa della zona di offerta rispetto alla configurazione esistente, compresi i calendari di attuazione, a meno che la configurazione della zona di offerta incida in modo trascurabile sulle aree di controllo dei TSO limitrofi;

iii)

entro quindici mesi dalla decisione di avviare il riesame, presentano agli Stati membri e alle autorità di regolamentazione partecipanti una proposta comune per mantenere o modificare la configurazione della zona di offerta.

c)

Al ricevimento della proposta comune per mantenere o modificare la configurazione della zona di offerta a norma del punto iii) di cui sopra, gli Stati membri partecipanti o, laddove da questi previsto, le autorità di regolamentazione raggiungono, entro sei mesi, un accordo sulla proposta.

5.   Se richiesto dal TSO, i NEMO o gli operatori del mercato comunicano ai TSO che partecipano al riesame di una zona di offerta le informazioni che consentono loro di valutare le configurazioni della zona di offerta. Tali informazioni sono condivise esclusivamente fra i TSO partecipanti al solo fine di valutare le configurazioni delle zone di offerta.

6.   L'iniziativa di riesame della configurazione delle zone di offerta e i relativi esiti sono pubblicati dall'ENTSO-E o, se il riesame è stato avviato a norma del paragrafo 1, lettera d), dal TSO partecipante.

Articolo 33

Criteri di riesame delle configurazioni delle zone di offerta

1.   Nell'effettuare il riesame della configurazione delle zone di offerta di cui all'articolo 32, sono tenuti in considerazione almeno i seguenti criteri:

a)

per quanto attiene alla sicurezza della rete:

i)

la capacità delle configurazioni della zone di offerta di garantire la sicurezza operativa e la sicurezza dell'approvvigionamento;

ii)

il grado di incertezza nel calcolo della capacità interzonale;

b)

per quanto attiene all'efficienza complessiva del mercato:

i)

l'eventuale aumento o diminuzione dell'efficienza economica derivante dal cambiamento;

ii)

l'efficienza del mercato, compreso almeno il costo per garantire l'irrevocabilità della capacità, la liquidità del mercato, la concentrazione del mercato e il potere di mercato, l'agevolazione della concorrenza effettiva, i segnali di prezzo per la costruzione delle infrastrutture, l'accuratezza e la robustezza dei segnali di prezzo;

iii)

i costi di transazione e di transizione, compresi i costi per modificare gli obblighi contrattuali vigenti sostenuti dagli operatori del mercato, dai NEMO e dai TSO;

iv)

i costi della costruzione di nuove infrastrutture suscettibili di alleviare la congestione esistente;

v)

l'esigenza di garantire un risultato di mercato fattibile senza un ricorso massiccio a contromisure economicamente inefficienti;

vi)

eventuali ricadute negative delle transazioni interne su altre zone di offerta, per garantire la conformità a quanto prescritto all'allegato I, punto 1.7, del regolamento (CE) n. 714/2009;

vii)

l'impatto sul funzionamento e sull'efficienza dei meccanismi di bilanciamento e dei processi di regolazione degli squilibri;

c)

per quanto attiene alla stabilità e alla robustezza delle zone di offerta:

i)

la necessità che le zone di offerta siano sufficientemente stabili e robuste nel tempo;

ii)

la necessità che le zone di offerta siano coerenti per tutti gli orizzonti temporali di calcolo della capacità;

iii)

la necessità che ciascuna unità di generazione e di carico appartenga a una sola zona di offerta per ogni periodo rilevante di mercato;

iv)

l'ubicazione e la frequenza della congestione, se la congestione strutturale incide sulla delimitazione delle zone di offerta, tenendo conto di eventuali investimenti futuri suscettibili di alleviare congestioni esistenti.

2.   Il riesame della zona di offerta di cui all'articolo 32 comprende scenari che tengano conto di una gamma di sviluppi infrastrutturali verosimili nel decennio successivo all'anno in cui è stata adottata la decisione di procedere al riesame.

Articolo 34

Relazioni periodiche sulla configurazione esistente delle zone di offerta da parte dell'ENTSO-E e dell'Agenzia

1.   L'Agenzia valuta l'efficienza della configurazione esistente delle zone di offerta ogni tre anni.

Essa:

a)

chiede all'ENTSO-E di stilare una relazione tecnica sulla configurazione esistente delle zone di offerta e

b)

redige una relazione sul mercato intesa a valutare l'influenza della configurazione esistente delle zone di offerta sull'efficienza del mercato.

2.   La relazione tecnica di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), comprende almeno:

a)

un elenco delle congestioni strutturali e delle altre congestioni fisiche importanti, comprese l'ubicazione e la frequenza;

b)

un'analisi dell'evoluzione o dell'eliminazione previste delle congestioni fisiche in esito a investimenti nelle reti o a cambiamenti significativi nei modelli di generazione o di consumo;

c)

un'analisi della quota dei flussi di energia non derivanti dal meccanismo di allocazione della capacità, per ogni regione di calcolo della capacità, ove opportuno;

d)

le rendite di congestione nonché i costi dell'irrevocabilità;

e)

uno scenario di visione decennale.

3.   Ciascun TSO comunica i dati e l'analisi necessari alla stesura tempestiva della relazione tecnica sulla configurazione esistente delle zone di offerta.

4.   L'ENTSO-E trasmette all'Agenzia la relazione tecnica sulla configurazione esistente delle zone di offerta entro nove mesi dalla richiesta dell'Agenzia.

5.   La relazione tecnica sulla configurazione esistente delle zone di offerta riguarda gli ultimi tre anni di calendario interi precedenti la richiesta da parte dell'Agenzia.

6.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, l'ENTSO-E pubblica la relazione tecnica.

7.   Se la relazione tecnica o di mercato rivela lacune nella configurazione esistente delle zone di offerta, l'Agenzia può chiedere ai TSO di avviare il riesame della configurazione di una zona di offerta esistente, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1.

CAPO 3

Ridispacciamento e scambi in controflusso

Articolo 35

Ridispacciamento e scambi in controflusso coordinati

1.   Entro sedici mesi dall'approvazione normativa delle regioni di calcolo della capacità di cui all'articolo 15, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità elaborano una proposta di metodologia comune di ridispacciamento e scambi in controflusso coordinati. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

2.   La metodologia per il ridispacciamento e gli scambi in controflusso coordinati comprende azioni aventi rilevanza transfrontaliera e consente a tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità di alleviare efficacemente la congestione fisica, indipendentemente dal fatto che a causarla siano motivi in prevalenza esterni alla loro area di controllo. La metodologia per il ridispacciamento e gli scambi in controflusso coordinati affronta il fatto che la sua applicazione può incidere significativamente sui flussi esterni all'area di controllo dei TSO.

3.   Ciascun TSO ha la facoltà di eseguire il ridispacciamento di tutte le unità di generazione o dei carichi nel rispetto degli opportuni meccanismi e accordi applicabili alla propria area di controllo, compresi gli interconnettori.

Entro 26 mesi dall'approvazione normativa delle regioni di calcolo della capacità, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità elaborano una relazione, previa consultazione a norma dell'articolo 12, in cui valutano il coordinamento e l'armonizzazione progressivi di tali meccanismi e accordi e presentano proposte. La relazione è trasmessa alle rispettive autorità di regolamentazione ai fini della valutazione. Le proposte contenute nella relazione impediscono che i meccanismi e gli accordi predetti falsino la concorrenza.

4.   Ogni TSO si astiene dal ricorrere a misure di ridispacciamento e scambio in controflusso unilaterali o non coordinate aventi rilevanza transfrontaliera. Ogni TSO coordina l'uso delle risorse di ridispacciamento e di scambio in controflusso tenendo conto della relativa incidenza sulla sicurezza operativa e sull'efficienza economica.

5.   Le unità di generazione e i carichi pertinenti comunicano ai TSO i prezzi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso prima di impegnare le risorse in tal senso.

La determinazione del prezzo del ridispacciamento e degli scambi in controflusso è basata su:

a)

i prezzi sui pertinenti mercati dell'energia elettrica per il corrispondente orizzonte temporale oppure

b)

i costi delle risorse di ridispacciamento e di scambio in controflusso calcolati in modo trasparente sulla base dei costi sostenuti.

6.   Le unità di generazione e i carichi comunicano ex ante ai TSO interessati tutte le informazioni necessarie per calcolare il costo del ridispacciamento e degli scambi in controflusso. Tali informazioni sono condivise fra i TSO interessati esclusivamente a fini di ridispacciamento e scambio in controflusso.

CAPO 4

Sviluppo di algoritmi

Articolo 36

Disposizioni generali

1.   Tutti i NEMO elaborano, mantengono e applicano i seguenti algoritmi:

a)

un algoritmo di price coupling;

b)

un algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua.

2.   I NEMO si accertano che l'algoritmo di price coupling e l'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua soddisfino rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 39 e 52.

3.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i NEMO, in cooperazione con i TSO, elaborano una proposta di metodologia di riserva per adempiere gli obblighi stabiliti rispettivamente agli articoli 39 e 52. La proposta di metodologia è subordinata alla consultazione di cui all'articolo 12.

4.   Ove possibile, i NEMO ricorrono a soluzioni già concordate per realizzare efficientemente gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 37

Sviluppo di algoritmi

1.   Entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

a)

tutti i TSO presentano congiuntamente a tutti i NEMO una proposta relativa a una serie comune di requisiti per un'allocazione della capacità efficiente onde consentire lo sviluppo dell'algoritmo di price coupling e dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua. Tali requisiti specificano le funzionalità e la prestazione, comprese le scadenze per la comunicazione dei risultati del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero e i dettagli relativi alla capacità interzonale e ai vincoli di allocazione da rispettare;

b)

tutti i NEMO comunicano congiuntamente una serie comune di requisiti per un abbinamento efficiente al fine di consentire lo sviluppo dell'algoritmo di price coupling e dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua.

2.   Entro tre mesi dalla presentazione da parte dei TSO e dei NEMO delle proposte relative a una serie comune di requisiti di cui al paragrafo 1, tutti i NEMO elaborano una proposta di algoritmo conformemente a tali requisiti. Tale proposta indica il termine per la presentazione degli ordini ricevuti da parte dei NEMO, ai fini dell'espletamento delle funzioni di MCO di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

3.   La proposta di cui al paragrafo 2 è presentata a tutti i TSO. Se è necessario più tempo per stilare tale proposta, tutti i NEMO collaborano con il sostegno dei TSO per un periodo non superiore a due mesi affinché la proposta rispetti quanto prescritto ai paragrafi 1 e 2.

4.   Le proposte di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alla consultazione di cui all'articolo 12.

5.   Tutti i NEMO presentano la proposta elaborata conformemente ai paragrafi 2 e 3 alle autorità di regolamentazione ai fini dell'approvazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6.   Entro due anni dall'approvazione della proposta di cui al paragrafo 5, tutti i TSO e tutti i NEMO riesaminano il funzionamento dell'algoritmo di price coupling e dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua e presentano la relazione all'Agenzia. Se richiesto dall'Agenzia, il riesame è successivamente ripetuto con cadenza biennale.

CAPO 5

Coupling unico del giorno prima

Sezione 1

L'algoritmo di price coupling

Articolo 38

Obiettivi dell'algoritmo di price coupling

1.   L'algoritmo di price coupling produce i risultati specificati all'articolo 39, paragrafo 2, in modo da:

a)

massimizzare il surplus economico per il coupling unico del giorno prima nella regione interessata dal price coupling per il giorno di negoziazione successivo;

b)

impiegare il principio di determinazione del prezzo marginale secondo il quale tutte le offerte accettate avranno il medesimo prezzo per zona di offerta per periodo rilevante di mercato;

c)

agevolare una formazione efficiente del prezzo;

d)

rispettare la capacità interzonale e i vincoli di allocazione;

e)

sia ripetibile e modulabile.

2.   L'algoritmo di price coupling è sviluppato in modo che la sua applicazione possa interessare un numero maggiore o minore di zone di offerta.

Articolo 39

Dati di immissione e risultati dell'algoritmo di price coupling

1.   Al fine di produrre risultati, l'algoritmo di price coupling utilizza:

a)

i vincoli di allocazione stabiliti conformemente all'articolo 23, paragrafo 3;

b)

i risultati della capacità interzonale convalidati conformemente all'articolo 30;

c)

gli ordini presentati conformemente all'articolo 40.

2.   L'algoritmo di price coupling produce contemporaneamente almeno i seguenti risultati per ogni periodo rilevante di mercato:

a)

un prezzo unico di equilibrio per ogni zona di offerta e ogni periodo rilevante di mercato, espresso in EUR/MWh;

b)

un'unica posizione netta per ogni zona di offerta e ogni periodo rilevante di mercato;

c)

le informazioni che consentono di determinare lo stato di esecuzione degli ordini.

3.   Tutti i NEMO garantiscono l'accuratezza e l'efficienza dei risultati prodotti dall'algoritmo di price coupling unico.

4.   Tutti i TSO verificano la coerenza dei risultati dell'algoritmo di price coupling con la capacità interzonale e i vincoli di allocazione.

Articolo 40

Prodotti ammessi

1.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i NEMO presentano una proposta comune sui prodotti suscettibili di essere presi in considerazione nel coupling unico del giorno prima. I NEMO garantiscono che gli ordini derivanti da tali prodotti sottoposti all'algoritmo di price coupling siano espressi in euro e facciano riferimento al periodo di mercato.

2.   Tutti i NEMO garantiscono che l'algoritmo di price coupling sia in grado di gestire gli ordini derivanti da tali prodotti che interessano un singolo periodo rilevante di mercato e più periodi rilevanti di mercato.

3.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza biennale, tutti i NEMO consultano, conformemente all'articolo 12:

a)

gli operatori del mercato, per accertarsi che i prodotti disponibili soddisfino le loro esigenze;

b)

tutti i TSO, per accertarsi che i prodotti rispondano pienamente ai criteri di sicurezza operativa;

c)

tutte le autorità di regolamentazione, per accertarsi che i prodotti disponibili siano conformi agli obiettivi del presente regolamento.

4.   Se del caso, tutti i NEMO modificano i prodotti conformemente agli esiti della consultazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 41

Prezzi massimi e minimi

1.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i NEMO, in cooperazione con i TSO interessati, elaborano una proposta sui prezzi di equilibrio minimi e massimi armonizzati da applicarsi in tutte le zone di offerta che partecipano al coupling unico del giorno prima. La proposta tiene conto di una stima del valore del carico perso.

La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

2.   Tutti i NEMO presentano la proposta alle autorità di regolamentazione ai fini dell'approvazione.

Se uno Stato membro ha disposto che un'autorità diversa dall'autorità nazionale di regolamentazione ha il potere di approvare prezzi di equilibrio massimi e minimi a livello nazionale, l'autorità di regolamentazione consulta la proposta con la pertinente autorità per quanto attiene al suo impatto sui mercati nazionali.

Previa decisione di tutte le competenti autorità di regolamentazione, tutti i NEMO informano i TSO interessati della decisione senza ritardi ingiustificati.

Articolo 42

Determinazione del prezzo della capacità interzonale del giorno prima

1.   Il corrispettivo relativo alla capacità interzonale del giorno prima rispecchia la congestione del mercato ed è pari alla differenza fra i corrispondenti prezzi di equilibrio del giorno prima delle zone di offerta rilevanti.

2.   Non si applicano corrispettivi, come i corrispettivi di sbilanciamento o oneri aggiuntivi, alla capacità interzonale del giorno prima, fatta eccezione per la determinazione del prezzo conformemente al paragrafo 1.

Articolo 43

Metodologia di calcolo degli scambi programmati in esito al coupling unico del giorno prima

1.   Entro sedici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO che intendono calcolare gli scambi programmati in esito al coupling unico del giorno prima elaborano una proposta di metodologia comune per tale calcolo. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

2.   La metodologia illustra il calcolo ed elenca le informazioni che il NEMO interessato è tenuto a comunicare al responsabile del calcolo degli scambi programmati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera g), oltre ai termini per la comunicazione di tali informazioni. La comunicazione delle informazioni avviene entro le ore 15.30, ora del mercato del giorno prima.

3.   Il calcolo è basato sulle posizioni nette per ogni periodo rilevante di mercato.

4.   Entro due anni dall'approvazione, da parte delle autorità di regolamentazione della regione interessata, della proposta di cui al paragrafo 1, i TSO che applicano gli scambi programmati riesaminano la metodologia. In seguito, se richiesto dalle competenti autorità di regolamentazione, la metodologia è riesaminata con cadenza biennale.

Articolo 44

Adozione delle procedure alternative

Entro sedici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni TSO, in coordinamento con tutti gli altri TSO della regione di calcolo della capacità, elabora una proposta relativa a procedure alternative solide e tempestive per assicurare un'allocazione della capacità efficiente, trasparente e non discriminatoria qualora il processo di coupling unico del giorno prima non sia in grado di produrre risultati.

La proposta per la definizione di procedure alternative è subordinata a una consultazione, secondo quanto disposto dall'articolo 12.

Articolo 45

Accordi relativi a più NEMO in una zona di offerta e agli interconnettori non gestiti da TSO certificati

1.   I TSO delle zone di offerta in cui più NEMO sono stati nominati e/o offrono servizi di negoziazione o dove sono presenti interconnettori non gestiti da TSO certificati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 elaborano una proposta di allocazione della capacità interzonale e gli altri accordi necessari per tali zone di offerta in cooperazione con i TSO, i NEMO e i gestori di interconnettori non certificati come TSO interessati, al fine di garantire che i NEMO e gli interconnettori pertinenti forniscano i dati necessari e la copertura finanziaria per tali accordi. A tali accordi devono poter partecipare ulteriori TSO e NEMO.

2.   La proposta è sottoposta all'approvazione delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione entro quattro mesi dalla nomina di più NEMO e/o dal momento in cui a più NEMO è consentito offrire servizi di negoziazione in una zona di offerta o se un nuovo interconnettore non è gestito da un TSO certificato. Per gli interconnettori esistenti non gestiti da TSO certificati la proposta è presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Sezione 2

Il processo di coupling unico del giorno prima

Articolo 46

Comunicazione dei dati di immissione

1.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità garantisce che la capacità interzonale e i vincoli di allocazione siano comunicati tempestivamente ai NEMO interessati per assicurare la pubblicazione sul mercato della capacità interzonale e dei vincoli di allocazione entro le ore 11, ora del mercato del giorno prima.

2.   Se un responsabile del calcolo coordinato della capacità non è in grado di comunicare la capacità interzonale e i vincoli di allocazione un'ora prima dell'orario di chiusura del mercato del giorno prima, detto responsabile del calcolo coordinato della capacità ne dà notifica ai NEMO interessati. Questi ultimi pubblicano immediatamente una notifica destinata agli operatori del mercato.

In questi casi la capacità interzonale e i vincoli di allocazione sono comunicati dal responsabile del calcolo coordinato della capacità entro 30 minuti dall'orario di chiusura del mercato del giorno prima.

Articolo 47

Funzionamento del coupling unico del giorno prima

1.   L'apertura del mercato del giorno prima avviene entro le ore 11, ora del mercato del giorno prima.

2.   La chiusura del mercato del giorno prima in ogni zona di offerta avviene alle ore 12, ora del mercato del giorno prima. I TSO o i NEMO della regione basata sulla regione dell'Europa centrale e orientale o sui relativi paesi limitrofi possono fissare un orario di chiusura del mercato diverso finché tale regione non partecipa al coupling unico del giorno prima.

3.   A norma degli articoli 39 e 40, gli operatori del mercato presentano tutti gli ordini ai NEMO pertinenti prima dell'orario di chiusura del mercato del giorno prima.

4.   Ciascun NEMO trasmette gli ordini ricevuti di cui al paragrafo 3 per svolgere le funzioni di MCO di cui all'articolo 7, paragrafo 2, entro l'ora indicata da tutti i NEMO nella proposta relativa all'algoritmo unico di price coupling ex articolo 37, paragrafo 5.

5.   Gli ordini abbinati nel coupling unico del giorno prima sono considerati irrevocabili.

6.   Le funzioni di MCO garantiscono l'anonimato degli ordini presentati.

Articolo 48

Comunicazione dei risultati

1.   Entro i termini specificati da tutti i TSO nelle disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), tutti i NEMO che espletano funzioni di MCO comunicano i risultati del coupling unico del giorno prima:

a)

a tutti i TSO, a tutti i responsabili del calcolo coordinato della capacità e a tutti i NEMO, per i risultati di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a) e b);

b)

a tutti i NEMO, per i risultati di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c).

2.   Ciascun TSO si accerta che i risultati dell'algoritmo di price coupling per il coupling unico del giorno prima di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b), siano stati calcolati nel rispetto dei vincoli di allocazione e tenendo conto della capacità interzonale convalidata.

3.   Ciascun NEMO si accerta che i risultati dell'algoritmo di price coupling per il coupling unico del giorno prima di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera c), siano stati calcolati nel rispetto degli ordini.

4.   Ciascun NEMO informa senza ritardi ingiustificati gli operatori del mercato dello stato di esecuzione dei loro ordini.

Articolo 49

Calcolo degli scambi programmati in esito al coupling unico del giorno prima

1.   Ciascun responsabile del calcolo degli scambi programmati calcola detti scambi fra zone di offerta per ogni periodo rilevante di mercato utilizzando la metodologia stabilita all'articolo 43.

2.   Ciascun responsabile del calcolo degli scambi programmati notifica ai NEMO, alle controparti centrali, agli shipping agent e ai TSO interessati gli scambi programmati concordati.

Articolo 50

Avvio delle procedure alternative

1.   Qualora tutti i NEMO che espletano funzioni di MCO non siano in grado di comunicare una parte o la totalità dei risultati dell'algoritmo di price coupling entro l'ora specificata all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), si applicano le procedure alternative a norma dell'articolo 44.

2.   Qualora sussista il rischio che tutti i NEMO che espletano funzioni di MCO non siano in grado di comunicare una parte o la totalità dei risultati entro i termini stabiliti, essi sono tenuti a darne notifica a tutti i TSO non appena il rischio è identificato. Tutti i NEMO che espletano funzioni di MCO pubblicano immediatamente un avviso destinato agli operatori del mercato per informarli che potrebbero essere applicate procedure alternative.

CAPO 6

Coupling unico infragiornaliero

Sezione 1

Obiettivi, condizioni e risultati del coupling unico infragiornaliero

Articolo 51

Obiettivi dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua

1.   A decorrere dall'orario di apertura del mercato infragiornaliero interzonale e fino all'orario di chiusura dello stesso, l'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua determina quali ordini selezionare ai fini dell'abbinamento, in modo tale che l'abbinamento:

a)

massimizzi il surplus economico per il coupling unico infragiornaliero per ciascuna negoziazione per l'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero mediante l'allocazione della capacità agli ordini per i quali è possibile effettuare un abbinamento secondo il prezzo e l'ora di presentazione;

b)

rispetti i vincoli di allocazione comunicati a norma dell'articolo 58, paragrafo 1;

c)

rispetti la capacità interzonale comunicata a norma dell'articolo 58, paragrafo 1;

d)

rispetti le prescrizioni per la comunicazione dei risultati di cui all'articolo 60;

e)

sia ripetibile e modulabile.

2.   L'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua produce i risultati di cui all'articolo 52 e corrisponde alle capacità e alle funzionalità dei prodotti di cui all'articolo 53.

Articolo 52

Risultati dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua

1.   Tutti i NEMO, nell'espletare le loro funzioni di MCO, garantiscono che l'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua produca almeno i seguenti risultati:

a)

lo stato di esecuzione degli ordini e i prezzi per negoziazione;

b)

una posizione netta unica per ogni zona di offerta e ogni periodo rilevante di mercato nel mercato infragiornaliero.

2.   Tutti i NEMO garantiscono l'accuratezza e l'efficienza dei risultati prodotti dall'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua.

3.   Tutti i TSO verificano la coerenza dei risultati dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua con la capacità interzonale e i vincoli di allocazione a norma dell'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 53

Prodotti ammessi

1.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i NEMO presentano una proposta comune sui prodotti suscettibili di essere presi in considerazione nel coupling unico infragiornaliero. I NEMO garantiscono che tutti gli ordini derivanti da tali prodotti presentati per consentire l'esecuzione delle funzioni di MCO a norma dell'articolo 7 siano espressi in euro e facciano riferimento all'orario del mercato e al periodo rilevante di mercato.

2.   Tutti i NEMO garantiscono che gli ordini derivanti da tali prodotti siano compatibili con le caratteristiche della capacità interzonale, in modo da poter essere abbinati simultaneamente.

3.   Tutti i NEMO garantiscono che l'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua sia applicabile agli ordini che interessano un singolo periodo rilevante di mercato e agli ordini che interessano più periodi rilevanti di mercato.

4.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza biennale, tutti i NEMO consultano, conformemente all'articolo 12:

a)

gli operatori del mercato, per accertarsi che i prodotti disponibili soddisfino le loro esigenze;

b)

tutti i TSO, per accertarsi che i prodotti rispondano pienamente ai criteri di sicurezza operativa;

c)

tutte le autorità di regolamentazione, per accertarsi che i prodotti disponibili siano conformi agli obiettivi del presente regolamento.

5.   Se del caso, tutti i NEMO modificano i prodotti conformemente agli esiti della consultazione di cui al paragrafo 4.

Articolo 54

Prezzi massimi e minimi

1.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i NEMO, in cooperazione con i TSO interessati, elaborano una proposta sui prezzi di equilibrio minimi e massimi armonizzati da applicarsi in tutte le zone di offerta che partecipano al coupling unico infragiornaliero. La proposta tiene conto di una stima del valore del carico perso.

La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

2.   Tutti i NEMO presentano la proposta a tutte le autorità di regolamentazione ai fini dell'approvazione. Se uno Stato membro ha disposto che un'autorità diversa dall'autorità nazionale di regolamentazione ha il potere di approvare prezzi di equilibrio massimi e minimi a livello nazionale, l'autorità di regolamentazione consulta la proposta con la pertinente autorità per quanto attiene al suo impatto sui mercati nazionali.

3.   Dopo aver ricevuto la comunicazione della decisione dalle autorità di regolamentazione, tutti i NEMO informano i TSO interessati di detta decisione senza ritardi ingiustificati.

Articolo 55

Determinazione del prezzo della capacità infragiornaliera

1.   Una volta applicata, la metodologia unica per fissare il corrispettivo relativo alla capacità interzonale infragiornaliera elaborata a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, rispecchia la congestione del mercato ed è basata sugli ordini effettivi.

2.   Prima dell'approvazione della metodologia unica per la determinazione del prezzo della capacità interzonale infragiornaliera di cui al paragrafo 3, i TSO possono proporre alle autorità di regolamentazione dei pertinenti Stati membri, ai fini dell'approvazione, un meccanismo di allocazione della capacità interzonale infragiornaliera che preveda una determinazione del prezzo affidabile e coerente con quanto prescritto al paragrafo 1. Tale meccanismo garantisce che il prezzo della capacità interzonale infragiornaliera sia disponibile per gli operatori del mercato al momento dell'abbinamento degli ordini.

3.   Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano una proposta relativa a una metodologia unica per determinare il prezzo della capacità infragiornaliera interzonale. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

4.   Non si applicano corrispettivi, come i corrispettivi di sbilanciamento o oneri aggiuntivi, alla capacità interzonale infragiornaliera, fatta eccezione per la determinazione del prezzo a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 56

Metodologia per calcolare gli scambi programmati in esito al coupling unico infragiornaliero

1.   Entro sedici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO che intendono calcolare gli scambi programmati in esito al coupling unico infragiornaliero elaborano una proposta di metodologia comune per tale calcolo.

La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

2.   La metodologia descrive il calcolo e, se necessario, elenca le informazioni che il NEMO competente è tenuto a fornire al responsabile del calcolo degli scambi programmati nonché i termini per la comunicazione di tali informazioni.

3.   Il calcolo degli scambi programmati è basato sulle posizioni nette di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).

4.   Entro due anni dall'approvazione, da parte delle autorità di regolamentazione della regione interessata, della proposta di cui al paragrafo 1, i pertinenti TSO riesaminano la metodologia. In seguito, se richiesto dalle competenti autorità di regolamentazione, i TSO riesaminano la metodologia con cadenza biennale.

Articolo 57

Accordi relativi a più NEMO in una zona di offerta e agli interconnettori non gestiti da TSO certificati

1.   I TSO delle zone di offerta in cui sono nominati e/o offrono servizi di negoziazione più NEMO o dove sono presenti interconnettori non gestiti da TSO certificati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 elaborano una proposta di allocazione della capacità interzonale e gli altri accordi necessari per tali zone di offerta in cooperazione con i TSO, i NEMO e i gestori di interconnettori non certificati come TSO interessati, al fine di garantire che i NEMO e gli interconnettori pertinenti forniscano i dati necessari e la copertura finanziaria per tali accordi. A tali accordi devono poter partecipare ulteriori TSO e NEMO.

2.   La proposta è sottoposta all'approvazione delle pertinenti autorità nazionalità di regolamentazione entro quattro mesi dalla nomina di più NEMO e/o dal momento cui a più NEMO è consentito offrire servizi di negoziazione in una zona di offerta o se un nuovo interconnettore non è gestito da un TSO certificato. Per gli interconnettori esistenti non gestiti da TSO certificati la proposta è presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Sezione 2

Il processo di coupling unico infragiornaliero

Articolo 58

Comunicazione dei dati di immissione

1.   Ciascun responsabile del calcolo coordinato della capacità garantisce che la capacità interzonale e i vincoli di allocazione siano comunicati ai pertinenti NEMO entro i 15 minuti precedenti l'orario di apertura del mercato infragiornaliero interzonale.

2.   Qualora sia necessario aggiornare la capacità interzonale e i vincoli di allocazione a causa di cambiamenti operativi sul sistema di trasmissione, ogni TSO informa di tale necessità i responsabili del calcolo coordinato della capacità della sua regione di calcolo della capacità. I responsabili del calcolo coordinato della capacità informano quindi i pertinenti NEMO.

3.   Se un responsabile del calcolo coordinato della capacità non è in grado di adempiere quanto prescritto al paragrafo 1, ne dà notifica ai pertinenti NEMO. Tali NEMO pubblicano un avviso destinato a tutti gli operatori del mercato senza ritardi ingiustificati.

Articolo 59

Funzionamento del coupling unico infragiornaliero

1.   Entro sedici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO sono responsabili della presentazione di una proposta relativa agli orari di apertura e chiusura del mercato infragiornaliero interzonale. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

2.   L'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale è stabilito in modo da:

a)

massimizzare le opportunità per gli operatori del mercato di adeguare i rispettivi equilibri mediante negoziazioni nell'orizzonte temporale del mercato infragiornaliero che siano il più vicino possibile al tempo reale; e

b)

fornire ai TSO e agli operatori del mercato un tempo sufficiente per i loro processi di programmazione e bilanciamento in relazione alla sicurezza operativa e della rete.

3.   Per ogni periodo rilevante di mercato per un dato confine fra zone di offerta si stabilisce un orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale. Esso corrisponde al più tardi a un'ora prima dell'inizio del periodo rilevante di mercato e tiene conto dei pertinenti processi di bilanciamento in relazione alla sicurezza operativa.

4.   La contrattazione infragiornaliera di energia per un dato periodo rilevante di mercato per un confine fra zone di offerta inizia al più tardi all'orario di apertura del mercato infragiornaliero interzonale dei relativi confini fra zone di offerta ed è consentita fino all'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale.

5.   Prima dell'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, gli operatori del mercato presentano ai pertinenti NEMO tutti gli ordini relativi a un dato periodo rilevante di mercato. Tutti i NEMO presentano gli ordini relativi a un dato periodo rilevante di mercato ai fini di un abbinamento unico immediatamente dopo il ricevimento di tali ordini dagli operatori del mercato.

6.   Gli ordini abbinati nel coupling unico infragiornaliero sono considerati irrevocabili.

7.   Le funzioni di MCO garantiscono l'anonimato degli ordini presentati attraverso il registro comune degli ordini.

Articolo 60

Comunicazione dei risultati

1.   Tutti i NEMO che espletano funzioni di MCO comunicano i risultati dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua:

a)

a tutti gli altri NEMO, per i risultati relativi allo stato di esecuzione di ciascuna negoziazione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a);

b)

a tutti i TSO e a tutti i responsabili del calcolo degli scambi programmati, per i risultati relativi alle posizioni nette di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).

2.   Qualora un NEMO, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non sia in grado di comunicare i risultati di cui al paragrafo 1, lettera a), dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua, è tenuto a darne notifica a tutti gli altri NEMO.

3.   Qualora un NEMO, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non sia in grado di comunicare i risultati di cui al paragrafo 1, lettera b), dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua, è tenuto a darne notifica non appena ciò sia ragionevolmente possibile a tutti i TSO e a tutti i responsabili del calcolo degli scambi programmati. Tutti i NEMO inviano una notifica agli operatori del mercato interessati.

4.   Senza ritardi ingiustificati tutti i NEMO trasmettono le informazioni necessarie agli operatori del mercato affinché sia possibile avviare le azioni di cui all'articolo 68 e all'articolo 73, paragrafo 3.

Articolo 61

Calcolo degli scambi programmati in esito al coupling unico infragiornaliero

1.   Ciascun responsabile del calcolo degli scambi programmati calcola detti scambi fra zone di offerta per ogni periodo rilevante di mercato conformemente alla metodologia stabilita all'articolo 56.

2.   Ciascun responsabile del calcolo degli scambi programmati notifica gli scambi programmati concordati ai NEMO, alle controparti centrali, agli shipping agent e ai TSO interessati.

Articolo 62

Pubblicazione delle informazioni relative al mercato

1.   Non appena gli ordini sono abbinati, ogni NEMO pubblica per gli operatori del mercato interessati almeno lo stato di esecuzione degli ordini e i prezzi per ciascuna negoziazione generati dall'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a).

2.   Ogni NEMO garantisce che le informazioni relative ai volumi e ai prezzi aggregati eseguiti siano rese pubbliche in un formato facilmente accessibile per almeno cinque anni. Le informazioni da pubblicare sono proposte da tutti i NEMO nell'ambito della proposta di algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua a norma dell'articolo 37, paragrafo 5.

Articolo 63

Aste regionali complementari

1.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i NEMO e i TSO interessati sui confini fra zone di offerta hanno la facoltà di presentare una proposta comune per la progettazione e la realizzazione di aste regionali infragiornaliere complementari. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

2.   Le aste regionali infragiornaliere complementari possono essere realizzate all'interno o fra zone di offerta in aggiunta alla soluzione di coupling unico infragiornaliero di cui all'articolo 51. Al fine di tenere le aste regionali infragiornaliere, è consentito interrompere per un periodo limitato la contrattazione continua all'interno e fra le zone di offerta interessate prima dell'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale; il periodo di interruzione non può superare il tempo minimo necessario per tenere l'asta e in ogni caso non è superiore a dieci minuti.

3.   Per le aste regionali infragiornaliere complementari, la metodologia di determinazione del prezzo della capacità interzonale infragiornaliera può differire dalla metodologia stabilita conformemente all'articolo 55, paragrafo 3, ma soddisfa tuttavia i principi di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

4.   Le competenti autorità di regolamentazione possono approvare la proposta relativa alle aste regionali infragiornaliere complementari se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le aste regionali non incidono negativamente sulla liquidità del coupling unico infragiornaliero;

b)

tutta la capacità interzonale è allocata per mezzo del modulo di gestione della capacità;

c)

l'asta regionale non introduce un'indebita discriminazione fra operatori del mercato delle regioni limitrofe;

d)

gli orari delle aste regionali sono coerenti con il coupling unico infragiornaliero per consentire agli operatori del mercato di effettuare negoziazioni il più possibile vicine al tempo reale;

e)

le autorità di regolamentazione hanno consultato gli operatori del mercato negli Stati membri interessati.

5.   Con cadenza almeno biennale successivamente alla decisione relativa alle aste regionali complementari, le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati riesaminano la compatibilità di eventuali soluzioni regionali con il coupling unico infragiornaliero per accertarsi che le condizioni di cui sopra siano ancora soddisfatte.

Sezione 3

Accordi infragiornalieri transitori

Articolo 64

Disposizioni relative all'allocazione esplicita

1.   Se richiesto congiuntamente dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri di ciascun confine delle zone di offerta interessato, oltre all'allocazione implicita, i TSO interessati offrono anche l'allocazione esplicita, ossia un'allocazione di capacità distinta dagli scambi commerciali di energia elettrica, mediante il modulo di gestione della capacità sui confini tra zone di offerta.

2.   I TSO dei confini delle zone di offerta interessati elaborano congiuntamente una proposta relativa alle condizioni che gli operatori del mercato sono tenuti a soddisfare per partecipare all'allocazione esplicita. La proposta è soggetta all'approvazione congiunta da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri di ciascuno dei confini delle zone di offerta interessati.

3.   Quando si istituisce il modulo di gestione della capacità si evita la discriminazione nel momento in cui l'allocazione della capacità è effettuata simultaneamente in modo implicito ed esplicito. Il modulo di gestione della capacità determina quali ordini selezionare ai fini dell'abbinamento e quali richieste di allocazione esplicita della capacità accettare, in base al prezzo e all'ora di entrata.

Articolo 65

Soppressione dell'allocazione esplicita

1.   I NEMO interessati collaborano strettamente con i TSO interessati e, secondo quanto stabilito all'articolo 12, consultano gli operatori del mercato al fine di tradurre le esigenze di questi ultimi connesse ai diritti di allocazione esplicita della capacità in prodotti infragiornalieri non standard.

2.   Prima di decidere in merito alla soppressione dell'allocazione esplicita, le autorità di regolamentazione degli Stati membri di ciascun confine fra zone di offerta interessato organizzano congiuntamente una consultazione per valutare se i prodotti infragiornalieri non standard proposti soddisfino le esigenze degli operatori del mercato ai fini della contrattazione infragiornaliera.

3.   Le competenti autorità di regolamentazione degli Stati membri di ciascuno dei confini delle zone di offerta interessati approvano congiuntamente i prodotti non standard introdotti e la soppressione dell'allocazione esplicita.

Articolo 66

Disposizioni relative agli accordi infragiornalieri

1.   Gli operatori del mercato garantiscono il completamento delle operazioni di nomina, compensazione e regolamento connesse all'allocazione esplicita della capacità interzonale.

2.   Gli operatori del mercato adempiono gli eventuali obblighi finanziari connessi alle operazioni di compensazione e di regolamento derivanti dall'allocazione esplicita.

3.   I TSO partecipanti pubblicano le informazioni pertinenti relative alle interconnessioni cui è applicabile l'allocazione esplicita, compresa la capacità interzonale per l'allocazione esplicita.

Articolo 67

Richieste di allocazione esplicita della capacità

Un operatore del mercato può presentare una richiesta di allocazione esplicita della capacità interzonale solo per un'interconnessione per la quale sia applicabile l'allocazione esplicita. Per ogni richiesta di allocazione esplicita della capacità l'operatore del mercato fornisce il volume e il prezzo al modulo di gestione della capacità. Il prezzo e il volume della capacità esplicita allocata sono resi pubblici dai TSO interessati.

CAPO 7

Compensazione e regolamento relativi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

Articolo 68

Compensazione e regolamento

1.   Le controparti centrali garantiscono tempestivamente la compensazione e il regolamento di tutti gli ordini abbinati. Le controparti centrali agiscono in qualità di controparte per gli operatori del mercato relativamente ai diritti e agli obblighi finanziari derivati da tutte le loro negoziazioni.

2.   Ogni controparte centrale mantiene l'anonimato fra gli operatori del mercato.

3.   Le controparti centrali agiscono in qualità di controparte le une rispetto alle altre per quanto riguarda lo scambio di energia fra zone di offerta in merito ai diritti e agli obblighi finanziari derivanti da tali scambi di energia.

4.   Tali scambi tengono conto:

a)

delle posizioni nette prodotte di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b);

b)

degli scambi programmati calcolati di cui agli articoli 49 e 61.

5.   Ogni controparte centrale garantisce per ogni periodo rilevante di mercato che:

a)

per l'insieme delle zone di offerta, tenendo conto, ove opportuno, degli eventuali vincoli di allocazione, non vi siano scostamenti fra la somma dei volumi di energia trasferiti al di fuori delle zone di offerta in surplus e la somma dei volumi di energia trasferiti all'interno di tutte le zone di offerta in deficit;

b)

le esportazioni e le importazioni di energia elettrica fra zone di offerta siano equivalenti e che gli eventuali scostamenti siano dovuti unicamente a considerazioni relative ai vincoli di allocazione, ove opportuno.

6.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, uno shipping agent può agire in qualità di controparte fra diverse controparti centrali per lo scambio di energia, se le parti in questione concludono un accordo specifico a tal fine. Se non si raggiunge un accordo, l'accordo di trasferimento è deciso dalle autorità di regolamentazione responsabili delle zone di offerta fra le quali sono necessari la compensazione e il regolamento dello scambio di energia.

7.   Tutte le controparti centrali o tutti gli shipping agent riscuotono le rendite di congestione generate dal coupling unico del giorno prima di cui agli articoli da 46 a 48 e dal coupling unico infragiornaliero di cui agli articoli da 58 a 60.

8.   Tutte le controparti centrali o tutti gli shipping agent garantiscono che le rendite di congestione riscosse siano trasferite ai TSO entro due settimane dalla data del regolamento.

9.   Qualora la tempistica dei pagamenti fra due zone di offerta non sia armonizzata, gli Stati membri interessati garantiscono la nomina di un soggetto incaricato di gestire la mancata corrispondenza e di sostenerne i costi.

CAPO 8

Irrevocabilità della capacità interzonale allocata

Articolo 69

Proposta relativa al termine per l'irrevocabilità del giorno prima

Entro sedici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta comune relativa a un termine unico per l'irrevocabilità del giorno prima, che non può essere inferiore a mezz'ora prima dell'orario di chiusura del mercato del giorno prima. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'articolo 12.

Articolo 70

Irrevocabilità della capacità del giorno prima e vincoli di allocazione

1.   Prima della scadenza del termine per l'irrevocabilità del giorno prima, ogni responsabile del calcolo coordinato della capacità può adeguare la capacità interzonale e i vincoli di allocazione comunicati ai pertinenti NEMO.

2.   Alla scadenza del termine per l'irrevocabilità del giorno prima, tutta la capacità interzonale e tutti i vincoli di allocazione diventano irrevocabili ai fini dell'allocazione della capacità del giorno prima, a meno che non sia soddisfatto quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, nel qual caso la capacità interzonale e i vincoli di allocazione diventano irrevocabili non appena comunicati ai pertinenti NEMO.

3.   Alla scadenza del termine per l'irrevocabilità del giorno prima, la capacità interzonale non allocata può essere adeguata per ulteriori allocazioni.

Articolo 71

Irrevocabilità della capacità infragiornaliera

La capacità infragiornaliera interzonale diventa irrevocabile non appena allocata.

Articolo 72

Irrevocabilità in caso di forza maggiore o in situazioni di emergenza

1.   In caso di forza maggiore o in una situazione di emergenza di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009, in cui il TSO è tenuto ad agire rapidamente e il ridispacciamento o gli scambi in controflusso non sono possibili, ogni TSO ha il diritto di ridurre la capacità interzonale allocata. In tutti i casi la riduzione è effettuata in modo coordinato previo contatto con tutti i TSO direttamente interessati.

2.   Il TSO che invoca la forza maggiore o una situazione di emergenza pubblica un avviso in cui spiega la natura della forza maggiore o della situazione di emergenza nonché la probabile durata. Tale avviso è comunicato agli operatori del mercato interessati attraverso i NEMO. Se la capacità è allocata esplicitamente agli operatori del mercato, il TSO che invoca la forza maggiore o una situazione di emergenza ne invia notifica direttamente alle parti contrattuali che detengono la capacità interzonale per il pertinente orizzonte temporale del mercato.

3.   Se la capacità allocata è ridotta per cause di forza maggiore o per una situazione di emergenza invocata da un TSO, quest'ultimo fornisce un rimborso o una compensazione per il periodo della forza maggiore o della situazione di emergenza, conformemente ai seguenti criteri:

a)

in caso di allocazione implicita, le controparti centrali o gli shipping agent non derivano un danno o un beneficio finanziario da eventuali squilibri dovuti a tale riduzione;

b)

in caso di forza maggiore, se la capacità è allocata per mezzo dell'allocazione esplicita, gli operatori del mercato hanno diritto al rimborso del prezzo corrisposto per la capacità durante il processo di allocazione esplicita;

c)

in caso di situazione di emergenza, se la capacità è allocata per mezzo dell'allocazione esplicita, gli operatori del mercato hanno diritto a un compenso pari alla differenza di prezzo dei mercati pertinenti fra le zone di offerta interessate nell'orizzonte temporale in questione oppure

d)

in caso di situazione di emergenza, se la capacità è allocata per mezzo dell'allocazione esplicita, ma il prezzo della zona di offerta non è calcolato in almeno una delle due pertinenti zone di offerta nell'orizzonte temporale in questione, gli operatori del mercato hanno diritto al rimborso del prezzo corrisposto per la capacità durante il processo di allocazione esplicita.

4.   Il TSO che invoca la forza maggiore o una situazione di emergenza è tenuto a limitare le conseguenze e la durata della situazione di forza maggiore o di emergenza.

5.   Se uno Stato membro ha così disposto, su richiesta del TSO interessato l'autorità nazionale di regolamentazione valuta se un evento possa essere ritenuto forza maggiore.

TITOLO III

COSTI

CAPO 1

Metodologia per la distribuzione delle rendite di congestione per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

Articolo 73

Metodologia di distribuzione delle rendite di congestione

1.   Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano una proposta relativa a una metodologia per distribuire le rendite di congestione.

2.   La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1:

a)

agevola il funzionamento e lo sviluppo efficienti a lungo termine del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nonché il funzionamento efficiente del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

b)

soddisfa i principi generali della gestione della congestione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 714/2009;

c)

consente una pianificazione finanziaria ragionevole;

d)

è compatibile fra i diversi orizzonti temporali;

e)

istituisce accordi intesi a ripartire le rendite di congestione derivanti dalle attività di trasmissione condotte da soggetti diversi dai TSO.

3.   I TSO distribuiscono le rendite di congestione conformemente alla metodologia stabilita al paragrafo 1 non appena ciò sia ragionevolmente possibile ed entro una settimana dal trasferimento delle rendite di congestione di cui all'articolo 68, paragrafo 8.

CAPO 2

Metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

Articolo 74

Metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso

1.   Entro sedici mesi dalla decisione relativa alle regioni di calcolo della capacità, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità elaborano una proposta relativa a una metodologia comune per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso.

2.   La metodologia per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso include soluzioni di ripartizione dei costi per le azioni aventi rilevanza transfrontaliera.

3.   I costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso ammissibili alla ripartizione dei costi fra i TSO interessati sono definiti in modo trasparente e verificabile.

4.   La metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso quanto meno:

a)

determina, nel quadro dell'applicazione di contromisure i cui costi siano stati presi in considerazione ai fini del calcolo della capacità e qualora sia stato stabilito un quadro comune relativo all'uso di tali azioni, quali costi sono ammissibili alla ripartizione fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, conformemente alla metodologia di calcolo della capacità di cui agli articoli 20 e 21;

b)

definisce quali dei costi sostenuti a causa del ricorso al ridispacciamento o agli scambi in controflusso per garantire l'irrevocabilità della capacità interzonale sono ammissibili alla ripartizione fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, conformemente alla metodologia di calcolo della capacità di cui agli articoli 20 e 21;

c)

stabilisce regole per la ripartizione dei costi a livello regionale conformemente alle lettere a) e b).

5.   La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1 comprende:

a)

un meccanismo inteso a verificare l'esigenza reale di effettuare il ridispacciamento e gli scambi in controflusso fra i TSO interessati;

b)

un meccanismo ex post inteso a monitorare il ricorso alle contromisure con costi;

c)

un meccanismo inteso a valutare l'impatto delle contromisure, sulla base della sicurezza operativa e di criteri economici;

d)

un processo che consenta di migliorare le contromisure;

e)

un processo che consenta alle competenti autorità di regolamentazione di monitorare ogni regione di calcolo della capacità.

6.   La metodologia elaborata a norma del paragrafo 1 inoltre:

a)

prevede incentivi per la gestione della congestione, comprese le contromisure, e incentivi per investire efficientemente;

b)

è coerente con le responsabilità e gli obblighi dei TSO interessati;

c)

garantisce una ripartizione equa dei costi e dei benefici fra i TSO interessati;

d)

è coerente con gli altri meccanismi correlati, tra cui almeno:

i)

la metodologia di distribuzione delle rendite di congestione stabilita all'articolo 73;

ii)

il meccanismo di compensazione fra TSO di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009 e al regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione (5);

e)

agevola il funzionamento e lo sviluppo efficienti a lungo termine del sistema paneuropeo interconnesso nonché il funzionamento efficiente del mercato paneuropeo dell'energia elettrica;

f)

agevola l'adesione ai principi generali della gestione della congestione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 714/2009;

g)

consente una pianificazione finanziaria ragionevole;

h)

è compatibile con gli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero e

i)

rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione.

7.   Entro il 31 dicembre 2018 tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità armonizzano ulteriormente nella misura del possibile le metodologie per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso applicate nelle rispettive regioni di calcolo della capacità.

CAPO 3

Recupero dei costi di allocazione della capacità e di gestione delle congestioni

Articolo 75

Disposizioni generali in materia di recupero dei costi

1.   I costi relativi agli obblighi facenti capo ai TSO a norma dell'articolo 8, compresi i costi indicati all'articolo 74 e agli articoli da 76 a 79, sono valutati dalle competenti autorità di regolamentazione. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati tempestivamente mediante tariffe di rete o altri idonei meccanismi determinati dalle competenti autorità di regolamentazione.

2.   La quota dei costi comuni degli Stati membri di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera a), i costi regionali di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b), e i costi nazionali di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera c), considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe per i NEMO, tariffe di rete o altri idonei meccanismi individuati dalle competenti autorità di regolamentazione.

3.   Se richiesto dalle autorità di regolamentazione, i TSO, i NEMO e i soggetti delegati interessati di cui all'articolo 81, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie ad agevolare la valutazione dei costi sostenuti.

Articolo 76

Costi di istituzione, modifica e gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

1.   Tutti i NEMO sostengono i seguenti costi:

a)

i costi comuni, regionali e nazionali di istituzione, aggiornamento o ulteriore sviluppo dell'algoritmo di price coupling e del coupling unico infragiornaliero;

b)

i costi comuni, regionali e nazionali di istituzione, aggiornamento o ulteriore sviluppo dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua e del coupling unico infragiornaliero;

c)

i costi comuni, regionali e nazionali di gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero.

2.   I TSO, previo accordo con i NEMO interessati, possono contribuire ai costi di cui al paragrafo 1 subordinatamente all'approvazione delle competenti autorità di regolamentazione. In questi casi, entro due mesi dal ricevimento di una previsione inviata dai NEMO interessati, ogni TSO è autorizzato a presentare alla pertinente autorità di regolamentazione ai fini dell'approvazione una proposta di partecipazione ai costi.

3.   I NEMO interessati hanno il diritto di recuperare i costi di cui al paragrafo 1 non sostenuti dai TSO a norma del paragrafo 2 mediante tariffe o altri meccanismi idonei, purché i costi siano ragionevoli e proporzionati, per mezzo di accordi nazionali con la pertinente autorità di regolamentazione.

Articolo 77

Costi di compensazione e regolamento

1.   Tutti i costi sostenuti dalle controparti centrali e dagli shipping agent possono essere recuperati mediante tariffe o altri meccanismi idonei, purché siano ragionevoli e proporzionati.

2.   Le controparti centrali e gli shipping agent concludono accordi efficienti di compensazione e regolamento che evitino costi non necessari e rispecchino il rischio assunto. Gli accordi transfrontalieri di compensazione e regolamento sono soggetti all'approvazione delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione.

Articolo 78

Costi di istituzione e gestione del processo di calcolo della capacità coordinata

1.   Ogni TSO sostiene individualmente i costi correlati alla fornitura dei dati di immissione al processo di calcolo della capacità.

2.   Tutti i TSO sostengono congiuntamente i costi connessi alla fusione dei modelli individuali di rete.

Tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità sostengono i costi correlati all'istituzione dei responsabili del calcolo coordinato della capacità e allo svolgimento di tale funzione.

3.   Gli eventuali costi sostenuti dagli operatori del mercato per realizzare quanto prescritto dal presente regolamento sono sostenuti dagli stessi operatori del mercato.

Articolo 79

Costi per garantire l'irrevocabilità

I costi intesi a garantire l'irrevocabilità a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, e dell'articolo 71 sono sostenuti dai pertinenti TSO, nella misura del possibile a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 714/2009. Tali costi includono i costi dei meccanismi di compensazione associati alla garanzia dell'irrevocabilità delle capacità interzonali nonché i costi di ridispacciamento, scambi in controflusso e squilibri associati alla compensazione degli operatori del mercato.

Articolo 80

Ripartizione dei costi fra NEMO e TSO nei diversi Stati membri

1.   Tutti i NEMO e i TSO interessati trasmettono alle autorità di regolamentazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Tale relazione è pubblicata dall'Agenzia tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili. I costi direttamente connessi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero sono chiaramente e distintamente identificati e verificabili. La relazione illustra inoltre in modo particolareggiato il contributo dei TSO ai costi sostenuti dai NEMO a norma dell'articolo 76, paragrafo 2.

2.   I costi di cui al paragrafo 1 sono così ripartiti:

a)

costi comuni derivanti dalle attività coordinate di tutti i NEMO o TSO che partecipano al coupling unico del giorno prima e al coupling infragiornaliero;

b)

costi regionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO che collaborano in una data regione;

c)

costi nazionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO in un dato Stato membro.

3.   I costi comuni di cui al paragrafo 2, lettera a), sono ripartiti fra i TSO e i NEMO negli Stati membri e nei paesi terzi che partecipano al coupling unico del giorno prima e al coupling infragiornaliero. Per calcolare l'importo che sono tenuti a versare i TSO e i NEMO di ogni Stato membro e, se del caso, dei paesi terzi, un ottavo dei costi comuni è suddiviso equamente fra ogni Stato membro e paese terzo, cinque ottavi sono suddivisi fra ogni Stato membro e paese terzo in modo proporzionale al loro consumo e due ottavi sono suddivisi equamente fra i NEMO partecipanti. Per tener conto dei cambiamenti a livello dei costi comuni o a livello dei TSO e dei NEMO che partecipano, il calcolo dei costi comuni è adeguato con cadenza regolare.

4.   I NEMO e i TSO che cooperano in una data regione concordano una proposta per la ripartizione dei costi regionali a norma del paragrafo 2, lettera b). La proposta è quindi approvata individualmente dalle autorità nazionali competenti di ciascuno degli Stati membri della regione. I NEMO e i TSO che cooperano in una data regione possono in alternativa avvalersi degli accordi per la ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3.

5.   I principi di ripartizione dei costi si applicano ai costi sostenuti a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Questa disposizione lascia impregiudicate le soluzioni esistenti utilizzate per lo sviluppo del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero e i costi sostenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ripartiti fra i NEMO e i TSO in base agli accordi vigenti che disciplinano tali soluzioni.

TITOLO IV

DELEGA DI MANSIONI E MONITORAGGIO

Articolo 81

Delega di mansioni

1.   Un TSO o un NEMO ha la facoltà di delegare in toto o in parte qualsiasi mansione assegnatagli in forza del presente regolamento a uno o più soggetti terzi, qualora il terzo sia in grado di espletare la rispettiva mansione in modo almeno altrettanto efficiente. Il soggetto delegante resta responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, compreso l'obbligo di assicurare l'accesso dell'autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio.

2.   Prima del conferimento della delega, il soggetto terzo interessato è tenuto a dimostrare chiaramente alla parte delegante la propria capacità di adempiere tutti gli obblighi imposti dal presente regolamento.

3.   Qualora una mansione specificata dal presente regolamento sia delegata in toto o in parte a un terzo, prima del conferimento della delega la parte delegante è tenuta a garantire la conclusione di idonei accordi di riservatezza conformemente agli obblighi in materia che le incombono.

Articolo 82

Monitoraggio dell'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero

1.   Il o i soggetti che espletano le funzioni di MCO sono monitorati dalle autorità di regolamentazione o dalle autorità pertinenti responsabili del territorio in cui sono ubicati. Se del caso, altre autorità di regolamentazione o autorità pertinenti nonché l'Agenzia contribuiscono al monitoraggio. Le autorità di regolamentazione o le autorità pertinenti responsabili primariamente del monitoraggio di un NEMO e le funzioni di MCO collaborano pienamente e danno accesso alle informazioni ad altre autorità di regolamentazione e all'Agenzia al fine di garantire un adeguato monitoraggio del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/72/CE.

2.   Il monitoraggio dell'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero da parte dell'ENTSO-E a norma dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009 riguarda in particolare i seguenti ambiti:

a)

i progressi e i potenziali problemi connessi all'attuazione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, compresa la scelta fra le diverse opzioni disponibili in ogni paese;

b)

la stesura della relazione sul calcolo e l'allocazione della capacità conformemente all'articolo 31, paragrafo 1;

c)

l'efficienza della configurazione esistente delle zone di offerta in coordinamento con l'Agenzia, a norma dell'articolo 34;

d)

l'efficacia del funzionamento dell'algoritmo di price coupling e dell'algoritmo di abbinamento delle negoziazioni in contrattazione continua in collaborazione con i NEMO conformemente all'articolo 37, paragrafo 6;

e)

l'efficacia del criterio relativo alla stima del valore del carico perso, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e dell'articolo 54, paragrafo 1, e

f)

il riesame della metodologia di calcolo degli scambi programmati derivanti dal coupling unico del giorno prima, conformemente dell'articolo 43, paragrafo 4.

3.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ENTSO-E presenta all'Agenzia un piano di monitoraggio che comprende le relazioni da preparare ed eventuali aggiornamenti, conformemente al paragrafo 2, per ottenere un parere.

4.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia, in collaborazione con l'ENTSO-E, stila un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E comunica all'Agenzia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere soggetto ad aggiornamenti. L'ENTSO-E cura un'ampia banca dati delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato.

5.   Tutti i TSO comunicano all'ENTSO-E le informazioni necessarie per espletare le mansioni a norma dei paragrafi 2 e 4.

6.   Su richiesta dell'Agenzia e dell'ENTSO-E, i NEMO, gli operatori del mercato e le altre organizzazioni interessate dal coupling unico del giorno prima e infragiornaliero presentano all'ENTSO-E le informazioni necessarie al monitoraggio ai sensi dei paragrafi 2 e 4, fatta eccezione per le informazioni già ottenute dalle autorità di regolamentazione, dall'Agenzia o dall'ENTSO-E nell'ambito delle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83

Disposizioni transitorie per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

1.   Fatta eccezione per gli articoli 4, 5 e 6 e la partecipazione all'elaborazione di termini e condizioni o metodologie, per cui si applicano i rispettivi termini, quanto prescritto dal presente regolamento non si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord fino al 31 dicembre 2017.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2017, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord attuano accordi preparatori transitori. Tali accordi:

a)

agevolano la transizione verso la piena attuazione e la piena conformità con il presente regolamento e includono tutte le misure preparatorie necessarie per la piena attuazione e la piena conformità con il presente regolamento entro il 31 dicembre 2017;

b)

garantiscono un grado ragionevole di integrazione con i mercati delle giurisdizioni limitrofe;

c)

disciplinano almeno:

i)

l'allocazione di capacità di interconnessione in un'asta esplicita del giorno prima e in almeno due aste infragiornaliere implicite;

ii)

la designazione congiunta di capacità di interconnessione e di energia nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima;

iii)

l'applicazione dell'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva («use-it-or-lose-it») o di vendita («use-it-or-sell-it»), come specificato all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 714/2009, alla capacità non fruita nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima;

d)

garantiscono una determinazione del prezzo equa e non discriminatoria della capacità di interconnessione nelle aste infragiornaliere implicite;

e)

istituiscono un meccanismo di compensazione equo, trasparente e non discriminatorio per garantire l'irrevocabilità;

f)

stabiliscono una tabella di marcia dettagliata, approvata dalle autorità di regolamentazione per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, comprensiva delle tappe per realizzare la piena attuazione del presente regolamento nonché la conformità ad esso;

g)

sono subordinati a un processo di consultazione che coinvolge tutte le parti interessate e tengono nella massima considerazione gli esiti della stessa;

h)

sono giustificati sulla base di un'analisi costi-benefici;

i)

non incidono indebitamente su altre giurisdizioni.

3.   Le autorità di regolamentazione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord comunicano all'Agenzia, con cadenza almeno trimestrale o su richiesta della stessa Agenzia, le eventuali informazioni necessarie per valutare gli accordi transitori relativi al mercato dell'energia elettrica sull'isola d'Irlanda e i progressi verso la realizzazione della piena attuazione del presente regolamento nonché della conformità ad esso.

Articolo 84

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(2)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(5)  Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5).