26.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1001 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2015
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
A norma della decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio (2), una persona e otto entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) |
Inoltre, le voci relative a sei entità soggette a misure restrittive che figurano nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbero essere modificate. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
1. |
Le voci relative alle persone e alle entità in appresso sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
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2. |
Le seguenti voci sostituiscono le voci concernenti le entità elencate in appresso che figurano nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
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