30.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/840 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2015

sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità responsabili sono incaricate della gestione e del controllo della spesa ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014. A tal fine sono tenute a effettuare controlli amministrativi e controlli sul posto.

(2)

Nello svolgere controlli amministrativi efficienti le autorità responsabili devono innanzitutto analizzare le dichiarazioni finanziarie inviate dai beneficiari. Il controllo più dettagliato di singoli documenti giustificativi diventa opportuno solo quando l'analisi rivela incongruenze o irregolarità. Per garantire un livello sufficiente di affidabilità riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi, è altresì importante chiarire le circostanze in cui l'autorità responsabile può basarsi su un certificato di audit.

(3)

I controlli sul posto devono vertere sugli aspetti sia finanziari che operativi e possono rivelarsi necessari in fasi diverse del progetto. Occorre quindi definire l'ambito di ogni tipo di controllo sul posto, per garantire che siano eseguiti nel modo più efficiente.

(4)

I controlli sul posto di natura operativa devono avvenire mentre i progetti sono in corso di esecuzione, in modo che sia possibile adottare tempestivamente misure correttive. Questi controlli devono applicarsi sia a un campione di progetti ancora in corso il primo giorno dell'esercizio finanziario interessato, che ai progetti che cominciano durante quell'esercizio finanziario.

(5)

Al fine di garantire un livello sufficiente di affidabilità diminuendo al tempo stesso gli oneri amministrativi, occorre definire le circostanze in cui il rischio di errore è considerato trascurabile e in cui di conseguenza il numero di controlli sul posto di natura finanziaria può essere ridotto. Tuttavia, è anche necessario specificare quali misure adottare qualora vi sia un tasso di errore determinante, per ottenere sufficienti garanzie quanto alla legalità e alla regolarità della spesa dell'Unione.

(6)

Occorre precisare i principali elementi dei controlli sul posto di natura finanziaria. In particolare, le autorità responsabili devono verificare che i progetti sostenuti dai programmi nazionali non abbiano scopo di lucro. Esse devono controllare che i progetti interessati non ricevano un doppio finanziamento delle spese nell'ambito dei programmi nazionali e di altri programmi dell'Unione rispetto a tutti i periodi di programmazione, compresi i finanziamenti da parte delle agenzie.

(7)

Per consentire alle autorità responsabili, alla Commissione (incluso l'OLAF) e alla Corte dei conti europea di effettuare i loro controlli, occorre che i documenti giustificativi siano conservati per un periodo di tempo determinato dopo il completamento di ciascun progetto.

(8)

Per consentire l'applicazione del presente regolamento non appena vengono approvati i programmi nazionali, occorre che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e pertanto sono vincolati dal presente regolamento.

(10)

Fatto salvo il considerando 47 del regolamento (UE) n. 514/2014, la Danimarca non è vincolata da tale regolamento né dal presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Controlli amministrativi

1.   L'autorità responsabile svolge controlli amministrativi su tutte le dichiarazioni finanziarie inviate dai beneficiari per ricevere i finanziamenti dell'Unione conformemente alle convenzioni di sovvenzione definite all'articolo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione (2) («dichiarazioni finanziarie»). Questi controlli includono come minimo i seguenti elementi:

a)

controlli volti a confermare la correttezza formale e l'accuratezza matematica delle dichiarazioni finanziarie;

b)

controlli che accertino che il progetto abbia realizzato gli obiettivi stabiliti nella convenzione di sovvenzione o che li stia realizzando;

c)

un esame analitico per valutare la pertinenza della spesa figurante nelle dichiarazioni finanziarie e la sua conformità con le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione e con le norme vigenti dell'Unione e nazionali.

2.   Qualora i controlli amministrativi rivelino incongruenze o irregolarità, l'autorità responsabile procederà a controlli dettagliati per valutare la legalità e la regolarità della spesa, in particolare esaminando un campione mirato di documenti giustificativi.

3.   L'autorità responsabile può esigere che il beneficiario ottenga da un revisore dei conti indipendente un certificato di audit e una relazione di audit su tutti gli aspetti di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1. In tal caso, l'autorità responsabile stabilirà l'ambito dei controlli del revisore dei conti così come lo schema della relazione di audit.

Articolo 2

Principi generali riguardanti i controlli sul posto

L'autorità responsabile effettua controlli sul posto di natura finanziaria ed operativa.

I controlli sul posto vertono sulla documentazione e sui registri dei beneficiari del progetto.

Possono essere effettuati controlli sul posto senza preavviso, conformemente alla legislazione nazionale, qualora il livello di garanzia possa essere compromesso da una comunicazione anticipata dei controlli.

Articolo 3

Controlli sul posto di natura finanziaria

1.   I controlli sul posto di natura finanziaria hanno lo scopo di apportare un livello sufficiente di garanzia quanto alla legalità e regolarità delle transazioni e dei contratti sottesi alle dichiarazioni finanziarie.

2.   L'autorità responsabile verifica:

a)

che la spesa legata alle dichiarazioni finanziarie corrisponda alle registrazioni contabili e ai documenti giustificativi dei beneficiari del progetto;

b)

che la spesa legata alle dichiarazioni finanziarie soddisfi i requisiti di ammissibilità stabiliti nella convenzione di sovvenzione e dalle norme vigenti dell'Unione e nazionali;

c)

che le fonti di finanziamento siano conformi a quanto stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.

3.   Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, i controlli sul posto di natura finanziaria vertono almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 4

Condizioni di riduzione o di intensificazione dei controlli sul posto di natura finanziaria

1.   L'autorità responsabile verifica il livello del tasso di errore nel contributo dell'Unione oggetto di controllo nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014, per l'esercizio finanziario N.

2.   L'autorità responsabile può ridurre la portata dei controlli sul posto di natura finanziaria nell'esercizio finanziario successivo (N+1) se ricorrono le due condizioni in appresso:

a)

il tasso di errore è inferiore al 2 % del contributo dell'Unione oggetto di controllo nei conti annuali per l'esercizio finanziario N;

b)

i controlli sul posto di natura finanziaria svolti dall'inizio del programma nazionale vertono almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione a tutti i progetti dichiarati come terminati nei conti annuali dall'inizio del programma.

3.   Se il tasso d'errore è maggiore o pari al 2 % del contributo dell'Unione oggetto di controllo nei conti annuali per l'esercizio finanziario N, l'autorità responsabile esamina l'importanza di tale tasso per stabilire l'entità e l'impatto degli errori e per determinare se esso sia rappresentativo di tutto l'insieme dei pagamenti dichiarati. L'autorità responsabile prende le necessarie misure preventive e correttive, compresi controlli supplementari, e presenta i risultati dell'analisi nel riepilogo annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

I controlli sul posto di natura finanziaria per l'esercizio finanziario successivo (N+1) verteranno su una percentuale del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali per l'esercizio finanziario N+1 superiore alla percentuale corrispondente per l'esercizio finanziario N. Questa percentuale superiore non sarà inferiore al 10 %. Inoltre, fino all'esercizio finanziario N+1, i controlli sul posto di natura finanziaria svolti dall'inizio del programma nazionale verteranno almeno sul 10 % del contributo cumulativo dell'Unione a tutti i progetti dichiarati come terminati nei conti annuali dall'inizio del programma.

Se il tasso d'errore risultante dai controlli intensificati svolti nell'esercizio N+1 è inferiore al 2 % l'autorità responsabile, nell'esercizio finanziario successivo (N+2), effettuerà controlli sul posto di natura finanziaria su un minimo del 10 % del contributo cumulativo dell'Unione ai progetti dichiarati come terminati nei conti annuali per l'esercizio finanziario N+2.

Articolo 5

Controlli sul posto di natura operativa

1.   Coi controlli sul posto di natura operativa l'autorità responsabile verifica che il progetto in questione venga eseguito conformemente alla convenzione di sovvenzione e controlla, in particolare, che gli indicatori comunicati dai beneficiari siano affidabili e che il progetto proceda senza indebiti ritardi.

2.   I controlli sul posto di natura operativa svolti nell'esercizio finanziario N vertono almeno sul 20 % del numero dei progetti in corso d'esecuzione durante quell'esercizio finanziario, come dichiarato nei corrispondenti conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 6

Metodologia a campione per i controlli sul posto

L'autorità responsabile effettua i controlli sul posto su un campione di progetti che rappresentano una combinazione appropriata di vari tipi e dimensioni di progetti, transazioni, beneficiari e modalità d'esecuzione. Il campione tiene conto di tutti i fattori di rischio così come degli aspetti costi-benefici dei controlli.

Articolo 7

Relazioni di controllo

1.   L'autorità responsabile stila una relazione su ogni controllo amministrativo e su ogni controllo sul posto, in cui figurano le seguenti informazioni:

a)

identificazione completa del progetto e convenzione di sovvenzione corrispondente;

b)

nome e firma del responsabile del controllo;

c)

nome del beneficiario;

d)

tipo di controllo (controllo amministrativo, controllo sul posto finanziario od operativo o una combinazione);

e)

se necessario, ambito del controllo;

f)

la spesa rientrante nell'ambito del controllo e la spesa (campione) effettivamente verificata;

g)

importo delle spese considerato non ammissibile;

h)

una descrizione dei principali risultati, punti deboli, errori e irregolarità, dei controlli supplementari e delle analisi effettuate, delle raccomandazioni e delle misure correttive proposte e la reazione del beneficiario.

2.   La relazione di controllo può essere presentata sotto forma di un elenco di punti.

Articolo 8

Condizioni specifiche

Quando l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014, i controlli amministrativi e i controlli sul posto di cui all'articolo 1 e 2 del presente regolamento sono effettuati da un organo o da una persona indipendente sotto il profilo funzionale dagli organi o dalle persone che gestiscono i progetti.

Articolo 9

Conservazione dei documenti giustificativi

1.   L'autorità responsabile garantisce che tutti i registri, documenti e metadati riguardanti le spese dichiarate e le entrate con destinazione specifica, gli audit e i controlli effettuati siano tenuti a disposizione della Commissione (incluso l'OLAF) e della Corte dei conti europea almeno per quattro anni successivi all'esercizio finanziario in cui è stato dichiarato il pagamento finale.

A tal fine, l'autorità responsabile fissa le norme riguardanti la conservazione dei registri, documenti e metadati da parte dei beneficiari.

2.   Qualora l'autorità responsabile interessata individui delle irregolarità, i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 saranno tenuti a disposizione della Commissione per almeno tre anni successivi all'anno in cui gli importi in questione sono stati interamente recuperati presso il beneficiario e imputati al programma nazionale.

3.   Qualora sia avviata una procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014, i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono tenuti a disposizione della Commissione per almeno un anno dall'anno in cui tale procedura è stata conclusa.

4.   Se una decisione di conformità è oggetto di procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, i documenti giustificativi pertinenti sono tenuti a disposizione della Commissione per almeno un anno dall'anno in cui tali procedimenti sono stati conclusi.

5.   I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo od elettronico.

I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico solo se la legislazione nazionale dello Stato membro interessato consente l'uso di documenti elettronici come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.

6.   Gli Stati membri possono stabilire periodi più lunghi per la conservazione dei documenti giustificativi.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).