23.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/803 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Articolo a forma di teschio umano di plastica, misurante circa 9 × 11 × 7 cm. L'articolo contiene diodi a emissione luminosa (LED) intermittenti alimentati da una batteria, integrati all'interno delle cavità oculari del teschio. I LED possono essere accesi e spenti con un interruttore posizionato alla base dell'articolo.

(Cfr. immagine) (*)

3926 40 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3926 e 3926 40 00 .

Non essendo originariamente progettato per l'illuminazione di locali e non trattandosi di una lampada per usi speciali (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405 , parte I, punti 1 e 3) l'articolo non può essere classificato come lampada alla voce 9405 .

In base alle sue caratteristiche oggettive, l'articolo non è concepito esclusivamente come oggetto per feste (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla voce 9505 ). L'articolo può essere utilizzato come decorazione per tutto l'anno. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 9505 come oggetto per feste.

L'articolo è costituito da diverse componenti ai sensi della regola generale 3 b): è composto da un elemento a forma di teschio umano in plastica e da luci a LED alimentate a batteria che, insieme, formano un tutto [si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale 3 b), (IX)].

Alla luce delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è destinato principalmente all'uso ornamentale. L'illuminazione è un mero effetto aggiuntivo che mette in risalto quello ornamentale. Di conseguenza, la componente a forma di teschio umano in plastica è quella che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale 3 b).

L'articolo va perciò classificato nel codice NC 3926 40 00 , alla stregua di altri articoli ornamentali in plastica.

Image

(*)  La fotografia ha carattere puramente informativo.