30.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/675 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dall'1 maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2014 (dall'1 ottobre 2013 al 30 settembre 2014). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (United States' Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all'Unione europea ammonta a 3 295 333 USD.

(3)

L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione è aumentata. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo dei prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata all'1,5 %.

(4)

L'effetto del dazio doganale supplementare ad valorem dell'1,5 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 3 295 333 USD.

(5)

Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

Il regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dell'1,5 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2), sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati con tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1) quale modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (2).

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6204 62 31