13.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/416 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2015

che approva il dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2012 il Regno Unito ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione del principio attivo dinotefuran nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), quale definito nell'allegato V di detta direttiva.

(2)

Il 14 maggio 2000 il dinotefuran non era presente sul mercato come principio attivo di un biocida.

(3)

Il 15 ottobre 2013 il Regno Unito ha presentato all'Agenzia europea delle sostanze chimiche la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 17 giugno 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti dinotefuran possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.

(6)

Da tale parere risulta inoltre che le caratteristiche del dinotefuran lo rendono molto persistente (vP) e tossico (T), ai sensi dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il dinotefuran è quindi considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini dell'autorizzazione di prodotto, conformemente all'articolo 23 del suddetto regolamento.

(7)

È pertanto opportuno approvare il dinotefuran destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(8)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non riguarda tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, si applicano le disposizioni di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento, è opportuno approvare il dinotefuran per un periodo non superiore a sette anni.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dinotefuran è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Dinotefuran

Denominazione IUPAC:

(RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetraidro-3-furilmetil)guanidina

N. CE: non disponibile

N. CAS: 165252-70-0

991 g/kg

1o giugno 2015

31 maggio 2022

18

Il dinotefuran è considerato un candidato alla sostituzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alla seguente condizione:

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm