3.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/322 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, quale modificato da ultimo (1) («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2) («accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/2013 del Consiglio dei ministri ACP-UE (3) ha stabilito il quadro finanziario pluriennale per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per il periodo dal 2014 al 2020 mediante l'inserimento di un nuovo allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE.

(2)

L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES), il criterio di ripartizione e i contributi all'11o FES, istituisce il comitato FES e il comitato del Fondo investimenti («comitato FI») e determina la ponderazione dei voti e la regola della maggioranza qualificata in seno a tali comitati.

(3)

L'accordo interno stabilisce inoltre l'importo complessivo degli aiuti dell'Unione a favore del gruppo degli Stati ACP («Stati ACP») (esclusa la Repubblica del Sudafrica) e dei paesi e territori d'oltremare («PTOM») per il periodo di sette anni dal 2014 al 2020, pari a 30 506 milioni di EUR finanziati dagli Stati membri. Di tale importo 29 089 milioni di EUR sono assegnati agli Stati ACP, come specificato nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 di cui all'allegato I quater dell'accordo di partenariato ACP-UE, 364,5 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM e 1 052,5 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione per le spese di supporto in cui incorre nella programmazione ed esecuzione del FES; di questi almeno 76,3 milioni di EUR saranno assegnati alla Commissione per le misure intese a migliorare l'impatto dei programmi del FES di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo interno.

(4)

L'assegnazione dell'11o FES a favore dei PTOM è disciplinata dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio (4) e dalle relative modalità d'esecuzione e successivi aggiornamenti.

(5)

Le misure contemplate e ammesse a beneficiare dei finanziamenti in forza del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (5) dovrebbero essere finanziate dall'11o FES solo nei casi eccezionali in cui l'assistenza si riveli necessaria per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo e non possa essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione.

(6)

L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo al FES e ha convenuto le modalità e la struttura future di tale Fondo.

(7)

Gli Stati ACP potranno essere inoltre ammessi all'assistenza dell'Unione nell'ambito dei programmi tematici previsti dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Questi programmi dovrebbero avere un valore aggiunto e essere coerenti e complementari con i programmi finanziati nell'ambito dell'11o FES.

(8)

Come indicato al considerando 8 del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore il Fondo europeo di sviluppo può rendere disponibili finanziamenti, conformemente alle norme che lo disciplinano, ad per azioni sulla mobilità a fini di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché per la cooperazione e il dialogo politico con autorità, istituzioni e organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1288/2013 si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

(9)

È opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione regionale fra gli Stati ACP, i PTOM e le regioni ultraperiferiche dell'Unione. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno il regolamento di esecuzione dovrebbe contenere misure appropriate che consentano di combinare gli stanziamenti dell'11o FES e del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare progetti di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione e gli Stati ACP e i PTOM nei Caraibi, nell'Africa occidentale e nell'Oceano Indiano, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

(10)

Ai fini dell'esecuzione dell'11o FES è opportuno definire la procedura di programmazione, esame e approvazione degli aiuti e stabilire precise modalità di controllo per il loro utilizzo.

(11)

Il consenso europeo sullo sviluppo del 22 dicembre 2005 e le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012«Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento» dovrebbero definire il quadro strategico generale che orienterà la programmazione e l'esecuzione dell'11o FES, insieme ai principi internazionalmente convenuti sull'efficacia degli aiuti, come quelli stabiliti nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (2005), al codice di condotta dell'UE in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2007), agli orientamenti dell'UE per il programma d'azione di Accra (2008), alla posizione comune dell'UE, anche sulla garanzia di trasparenza UE e sugli altri aspetti della trasparenza e della responsabilità, per il quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan, che ha portato, fra l'altro, al documento finale di Busan (2011), al piano d'azione per l'azione esterna in materia di parità di genere (2010) e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Unione.

(12)

Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni intitolate «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi», in cui ha affermato il proprio impegno a utilizzare il sostegno al bilancio in maniera efficace per sostenere la riduzione della povertà e il ricorso ai sistemi nazionali, rendere gli aiuti meglio prevedibili e rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner delle politiche e riforme in materia di sviluppo, in linea con il consenso europeo in materia di sviluppo, il programma di cambiamento nonché il programma internazionale sull'efficacia degli aiuti.

(13)

È opportuno che l'Unione promuova un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione. Un tale approccio dovrebbe basarsi in particolare sulle conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e lo sviluppo, su una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità e sulla prevenzione dei conflitti, nonché su eventuali conclusioni successive in questo ambito. L'Unione dovrebbe adottare l'approccio e i principi del «New Deal» per l'impegno negli Stati fragili. Ciò dovrebbe contribuire anche a garantire il giusto equilibrio tra gli approcci di sicurezza, di sviluppo e diplomatico e quello umanitario e a creare un collegamento tra risposta a breve termine e sostegno istituzionale a lungo termine.

(14)

Nelle conclusioni del 12 dicembre 2013 sulla «Relazione della Commissione sul sostegno dell'UE alla governance democratica, con particolare attenzione all'iniziativa sulla governance», il Consiglio rilevava che, nonostante le esigenze del paese partner e l'impegno dell'Unione di fornire un finanziamento prevedibile, gli elementi di un approccio basato sugli incentivi nella programmazione possono stimolare progressi e risultati nella governance democratica e dovrebbero rispondere in modo dinamico al livello di impegni e di progressi per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto e il buon governo. Il Consiglio constatava altresì che, se è vero che gli incentivi finanziari non sono sufficienti per promuovere riforme democratiche, non di meno un approccio basato sugli incentivi funziona meglio laddove, per produrre risultati ed effetti di rilievo, è disponibile una massa critica di finanziamenti, qualora gli stanziamenti facciano parte di una strategia più ampia dell'impegno dell'Unione. Un approccio basato sugli incentivi dovrebbe tener conto delle precedenti esperienze e lezioni apprese relativamente a meccanismi fondati sui risultati quali l'iniziativa sulla governance del 10o FES.

(15)

Nel 2013 il comitato FES istituito in forza dell'accordo interno sul 10o FES (11) ha proceduto a numerosi scambi di opinioni iniziali sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse dell'11o FES. Tali lavori hanno posto le basi per l'approvazione definitiva degli stanziamenti indicativi nazionali.

(16)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari con effetto leva. L'Unione dovrebbe inoltre mirare ad assicurare la coerenza con altri settori dell'azione esterna all'atto di formulare la propria politica di cooperazione allo sviluppo e la relativa pianificazione strategica, programmazione e attuazione di misure.

(17)

Tra le grandi sfide che l'Unione deve affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento internazionale. In linea con l'indirizzo stabilito dalla Commissione nella comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata «Un bilancio per la strategia Europa 2020», che sottolinea l'impegno dell'Unione a promuovere nell'ambito delle sue politiche interne ed esterne una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva coniugando i pilastri economico, sociale e ambientale, il presente regolamento dovrebbe contribuire quanto più possibile all'obiettivo di destinare almeno il 20 % dei fondi complessivi dell'Unione all'azione per il clima, rispettando al tempo stesso il principio del partenariato con i paesi ACP sancito nell'accordo di partenariato ACP-UE. Perché abbiano un impatto maggiore, le azioni mirate a una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici dovrebbero, laddove possibile, sostenersi a vicenda.

(18)

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto rispondendo alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno puntare su programmazioni pluriennali congiunte e relative tappe successive a livello locale, in particolare analisi congiunte, risposte congiunte, divisione dei compiti, assegnazioni finanziarie indicative e, ove opportuno, un quadro di riferimento congiunto dei risultati.

(19)

Il partenariato strategico Africa-UE, adottato al vertice UE-Africa del dicembre 2007, è stato confermato al vertice UE-Africa del novembre 2010. Il Consiglio ha inoltre adottato le conclusioni sulla strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE del 19 novembre 2012, che sostituiscono le conclusioni del Consiglio dell'11 aprile 2006 sul partenariato UE-Caraibi. Per il Pacifico, il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato le conclusioni su un partenariato rinnovato per lo sviluppo, che aggiornano e completano la strategia adottata nel 2006 (conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2006).

(20)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi.

(21)

L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (12),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1.   La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito dell'11o FES si fonda sugli obiettivi, i principi e i valori di base sanciti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato ACP-UE.

2.   In particolare, in linea con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, del consenso europeo sullo sviluppo e del programma di cambiamento, e successive modifiche e integrazioni:

a)

la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà;

b)

la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuirà anche a:

i)

promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile ed inclusivo;

ii)

consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi pertinenti del diritto internazionale; e

iii)

applicare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani.

La realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma è misurata tramite pertinenti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano e, più nello specifico, l'obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 1 per la lettera a) di tale comma e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b) dello stesso e, dopo il 2015, tramite altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri in ambito internazionale.

3.   La programmazione è concepita in modo da rispondere quanto più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo («APS») stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/CAS»), tenendo conto dell'obiettivo dell'Unione di assicurare che, per il periodo 2014-2020, almeno il 90 % della sua assistenza esterna globale sia considerato APS.

4.   Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio e ammissibili al finanziamento in forza del medesimo non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame efficace tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo, e che tutti questi elementi contribuiscano alla riduzione del rischio di catastrofi e alla resilienza a tale rischio.

Articolo 2

Principi generali

1.   Nell'esecuzione del presente regolamento sono garantite la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate e la coerenza dello politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione europea.

2.   L'Unione e gli Stati membri puntano su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso a accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

3.   L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide mondiali e collabora a tal fine con gli Stati membri e i paesi partner. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

4.   Le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri e i paesi partner hanno come fondamento e mirano a promuovere i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, come anche i principi della titolarità e della responsabilità reciproca. Il sostegno ai partner sarà adattato in funzione della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro impegni e progressi a favore dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo.

Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione, anche nel settore della migrazione, come stipulato dall'accordo di partenariato ACP-UE.

5.   L'Unione promuove una cooperazione efficace con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali. Ove possibile l'Unione allinea il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali o regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine l'Unione promuove:

a)

un processo di sviluppo trasparente, sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali;

b)

un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici, economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner ad ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti;

c)

la partecipazione alle decisioni della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i settori della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è accordata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità;

d)

modalità e strumenti di cooperazione efficaci in linea con le migliori prassi dell'OCSE/CAS, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito e del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto in conformità degli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà, come pure specifici meccanismi di sostegno di bilancio, ad esempio i contratti di potenziamento istituzionale. Tutti i programmi, gli interventi, le modalità e gli strumenti di cooperazione, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sull'erogazione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese;

e)

la mobilitazione delle entrate nazionali e il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;

f)

un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori, nonché attraverso il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner secondo gli orientamenti e i principi delle migliori prassi convenuti in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;

g)

approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e imperniati, ove opportuno, su traguardi internazionalmente convenuti e indicatori comparabili e aggregabili, come quelli degli OSM, per valutare e comunicare esiti, inclusi risultati, realizzazioni e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.

6.   L'Unione sostiene, secondo le circostanze, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.

7.   Nel condurre le attività di cooperazione allo sviluppo, l'Unione utilizza e condivide le esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e gli insegnamenti tratti, a seconda delle circostanze.

8.   L'Unione provvede a attivare scambi sistematici di informazioni con gli attori del partenariato, in linea con l'articolo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 3

Quadro generale dell'assegnazione dei fondi

1.   La Commissione stabilisce l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse per ciascun paese e regione ACP e per la cooperazione intra-ACP sulla base dei criteri stabiliti all'allegato IV, articoli 3, 9 e 12 quater, dell'accordo di partenariato ACP-UE, entro i limiti finanziari di cui all'articolo 2 dell'accordo interno.

2.   Le assegnazioni indicative nazionali sono stabilite secondo un approccio differenziato ai paesi partner atto a garantire un cooperazione specifica e su misura che tenga conto:

a)

delle esigenze;

b)

della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;

c)

degli impegni e delle prestazioni; e

d)

dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità.

L'Unione adatterà la sua assistenza attraverso misure dinamiche, orientate ai risultati e specifiche per ciascun paese, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, in funzione della situazione dei paesi come pure dei loro impegni e progressi a favore, tra le altre cose, del buon governo, dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto nonché della capacità di introdurre riforme e soddisfare le richieste e le necessità della popolazione.

3.   Il comitato FES tiene uno scambio di opinioni sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Quadro generale della programmazione

1.   Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE è condotto in linea con i principi generali di cui all'allegato IV, articoli da 1 a 14, dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2.   La programmazione, tranne nei casi previsti al paragrafo 3, sarà realizzata in comune con il paese o la regione partner interessati e si allineerà progressivamente alle loro strategie di riduzione della povertà o equivalenti.

Nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta con gli Stati membri rappresentati localmente. La programmazione congiunta dovrebbe basarsi sui vantaggi comparativi dei donatori dell'Unione. Gli altri Stati membri sono invitati a contribuire per potenziare l'azione esterna comune dell'Unione.

Le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ai principi generali dell'Unione, in particolare quelli definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché agli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, ad esempio ridurre la povertà attraverso una crescita e uno sviluppo economico, sociale e ambientale inclusivi e sostenibili. Ove opportuno, la BEI e la Commissione dovrebbero cercare di ottimizzare le sinergie nell'ambito del processo di programmazione dell'11o FES. La BEI è consultata nelle prime fasi per le questioni attinenti alle sue competenze e operazioni per rafforzare la coesione dell'azione esterna dell'Unione.

Sono altresì consultati altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

3.   In circostanze quali quelle di cui all'allegato IV, articolo 3, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 5, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la Commissione può stabilire disposizioni specifiche per programmare e attuare gli aiuti allo sviluppo gestendo essa stessa le risorse assegnate allo Stato in questione, in linea con le pertinenti politiche dell'Unione.

4.   Nell'ambito dell'assistenza bilaterale, l'assistenza dell'Unione si concentrerà su un massimo di tre settori da concordare con i paesi partner.

Articolo 5

Documenti di programmazione

1.   I documenti di strategia, elaborati dall'Unione e dal paese o dalla regione partner interessati, definiscono un quadro strategico coerente per la cooperazione allo sviluppo, in linea con le finalità globali, l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi generali dell'accordo di partenariato ACP-UE e con i principi di cui all'allegato IV, articoli 2, 8 e 12 bis, dell'accordo.

La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi sull'efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese beneficiario o ai sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 2 del presente regolamento. Il periodo di programmazione dev'essere, in linea di principio, sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner.

2.   Con il consenso del paese o della regione partner interessati, non sono richiesti documenti di strategia:

a)

quando il paese o la regione hanno elaborato una strategia di sviluppo sotto forma di piano di sviluppo, o documento simile, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

b)

nel caso di paesi o regioni con i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;

c)

nel caso di paesi o regioni in cui esiste già un documento quadro congiunto (DQC) che individua l'approccio globale dell'Unione alle relazioni con quel paese o quella regione partner e che abbraccia la politica di sviluppo dell'Unione;

d)

per le regioni che hanno convenuto con l'Unione una strategia congiunta;

e)

per i paesi nei quali l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi prima del 1o gennaio 2017. In questi casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale conterrà la risposta dell'Unione per quel paese.

3.   I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione iniziale di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. In questi casi i programmi indicativi pluriennali conterranno la risposta dell'Unione per tali paesi o regioni.

Un documento di strategia è elaborato nel caso in cui le opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano accettabili per il paese o la regione partner.

4.   Salvo nelle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i programmi indicativi pluriennali si basano su un dialogo con il paese o la regione partner e sono elaborati in base ai documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo e saranno frutto di un accordo con il paese o la regione interessati.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, sostituire il programma indicativo pluriennale, d'intesa con il paese o la regione partner, se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi.

5.   I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario. Verrà inoltre spiegato in che modo i programmi proposti contribuiranno, da un lato, alla strategia complessiva nazionale di cui al presente articolo e, dall'altro, alla realizzazione del programma di cambiamento.

Conformemente ai principi di efficacia degli aiuti, la strategia intra-ACP evita la frammentazione e garantisce la complementarità e l'effettivo valore aggiunto dei programmi regionali e nazionali.

6.   Oltre ai documenti di programmazione per paese e per regione, la Commissione e gli Stati ACP, tramite il segretariato ACP, elaborano congiuntamente un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale in linea con i principi di cui all'allegato IV, articoli 12, 13 e 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

7.   Le disposizioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, possono consistere in programmi speciali di sostegno, alla luce delle considerazioni particolari di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 6

Programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità

1.   Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità, o esposti alle catastrofi naturali, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali delle popolazioni, dei paesi o delle regioni interessati.

L'Unione ribadisce il suo pieno impegno ad attuare il «New Deal» per l'impegno negli Stati fragili e i suoi principi, segnatamente concentrandosi sui cinque obiettivi per il consolidamento della pace e dello Stato, garantendo la titolarità locale e istituendo una stretta corrispondenza con i piani nazionali elaborati nell'ambito dell'attuazione del «New Deal».

Sarà data la debita attenzione alle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace nonché di riconciliazione e di ricostruzione post-conflitto, concentrandosi in particolare su politiche inclusive e legittime, sicurezza, giustizia, fondamenti economici e sviluppo delle capacità per una fornitura di servizi equa e responsabile. In tali processi, particolare attenzione sarà accordata al ruolo delle donne e alla prospettiva dei bambini.

Quando un paese o una regione partner sono direttamente coinvolti o colpiti da una situazione di crisi, post-crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo fra tutti i pertinenti attori, comprese le iniziative politiche, per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in una situazione di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni, affrontano il problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.

2.   Per i paesi o le regioni in situazioni di crisi, post-crisi e fragilità, può essere condotta una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale. Detta revisione può proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti della politica umanitaria a quelli della politica di sviluppo.

Articolo 7

Approvazione e modifica dei documenti di programmazione

1.   I documenti di programmazione, comprese le assegnazioni indicative, sono approvati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

La Commissione trasmette i documenti di programmazione al comitato FES e contemporaneamente all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, rispettando appieno la procedura decisionale in conformità del titolo IV del presente regolamento.

I documenti di programmazione sono successivamente approvati dal paese o dalla regione ACP interessati, come stipulato nell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. Paesi o regioni con cui non è stato firmato un documento di programmazione possono comunque beneficiare dei finanziamenti alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, comprese le relative assegnazioni indicative, possono essere adeguati alla luce delle revisioni di cui all'allegato IV, articoli 5, 11 e 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

In linea con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, e sulla base del precedente FES e di altre esperienze acquisite sugli incentivi, compresi gli insegnamenti tratti, le assegnazioni indicative per paese possono essere completate mediante, tra le altre cose, un meccanismo fondato sui risultati. A tal riguardo, riconoscendo che viene concesso un trattamento speciale per gli Stati fragili e vulnerabili per garantire che si tenga debito conto delle loro esigenze specifiche, devono essere messe a disposizione risorse, se possibile fino al valore della quota di incentivazione per la governance prevista dal 10o FES, al fine di fornire incentivi per riforme orientate ai risultati in linea con il programma di cambiamento e allo scopo di adempiere agli impegni stabiliti dall'accordo di partenariato ACP-UE. Il comitato FES, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, tiene uno scambio di pareri sul meccanismo fondato sui risultati.

3.   La procedura di cui all'articolo 14 si applica anche alle modifiche sostanziali che incidono in misura significativa sulla strategia, i documenti di programmazione e/o l'assegnazione delle risorse programmabili. Ove applicabile, le corrispondenti aggiunte ai documenti di programmazione sono successivamente approvate dal paese o dalla regione ACP interessati.

4.   I documenti di programmazione di cui all'articolo 5 possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, e nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2.

TITOLO III

ESECUZIONE

Articolo 8

Quadro generale di esecuzione

L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione e dalla BEI nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-UE, è attuata in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno («regolamento finanziario del FES»).

Articolo 9

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

1.   La Commissione adotta programmi d'azione annuali fondati sui documenti di programmazione indicativa di cui all'articolo 5.

Nel caso di azioni ricorrenti, la Commissione può anche adottare programmi d'azione pluriennali per un periodo massimo di tre anni.

Se del caso e debitamente giustificata, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.

2.   I programmi d'azione e le misure individuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner interessati, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e coordinandosi, ove opportuno, con altri donatori, in particolare nei casi di programmazione congiunta, e con la BEI. Gli Stati membri che non sono rappresentati localmente saranno informati circa gli interventi organizzati nel settore.

I programmi d'azione contengono una descrizione specifica di ciascuna operazione prevista. Tale descrizione preciserà gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e i principali interventi.

La descrizione espone i risultati attesi in termini di esiti, realizzazioni e ripercussioni, con obiettivi quantificati o qualificati, e fornirà spiegazioni circa i legami tra ciascun elemento e con gli obiettivi stabiliti dal programma indicativo pluriennale. Gli esiti e, in linea di principio, le realizzazioni hanno indicatori specifici, misurabili e realistici, con valori base e parametri di riferimento temporali, il più possibile allineati agli esiti e ai parametri di riferimento del paese o della regione partner. Ove opportuno sarà completata un'analisi costi-benefici.

La descrizione presenta i rischi, con proposte in merito alla loro mitigazione ove opportuno, l'analisi del contesto settoriale specifico e i principali soggetti interessati, i metodi di attuazione, il bilancio e il calendario indicativo e, in caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione dei pagamenti, incluse le eventuali quote variabili. La descrizione precisa altresì le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo, revisione e valutazione.

Ove opportuno la descrizione indica la complementarità con le attività della BEI, in corso o previste, nel paese o nella regione partner.

3.   Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e per rispondere a necessità impreviste e debitamente giustificate o in casi eccezionali, la Commissione può adottare misure speciali, comprese misure volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, oppure misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

4.   I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 per i quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 5 milioni di EUR e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di EUR sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Tale procedura non si applica ai programmi d'azione e alle misure al di sotto di queste soglie, e alle relative modifiche non sostanziali. Per modifiche non sostanziali si intendono adeguamenti tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi all'interno del bilancio di previsione, gli aumenti o le riduzioni del bilancio inferiori al 20 % del bilancio iniziale, ma che non superano i 10 milioni di EUR, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o della misura iniziale. In questi casi la Commissione adotta i programmi d'azione, le misure o le relative modifiche non sostanziali e li comunica al comitato FES entro un mese dall'adozione.

Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o di un programma da un programma d'azione presentato al comitato FES secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Se tale richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, il programma d'azione è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione. A meno che la Commissione, in linea con i pareri degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione sotto forma di misura individuale che la Commissione adotta successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi, catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.

5.   La Commissione adotta programmi d'azione specifici per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 dell'accordo interno conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate secondo la stessa procedura.

6.   Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare qualora possano avere effetti negativi importanti sull'ambiente e/o sul tessuto sociale e laddove tali effetti siano sensibili, eterogenei o senza precedenti, è effettuata un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità e, conseguentemente, sul tessuto sociale, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Detta analisi è condotta sulla base di pratiche riconosciute a livello internazionale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.

Articolo 10

Contributi supplementari degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo interno per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi nell'ambito dell'11o FES. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri previsti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo interno per le quali possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo.

2.   La destinazione dei contributi volontari si limita a casi debitamente giustificati, ad esempio per far fronte alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In tal caso i contributi volontari affidati alla Commissione sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario del FES.

3.   I contributi supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e revisione e nei programmi d'azione annuali, nelle misure individuali e nelle misure speciali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner.

4.   La Commissione adotta le conseguenti modifiche dei programmi d'azione, delle misure individuali o delle misure speciali in conformità dell'articolo 9.

5.   Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES o il comitato FI circa i contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 11

Imposte, tasse, dazi e oneri

L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Fatto salvo l'allegato IV, articolo 31, dell'accordo di partenariato ACP-UE, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni previste dal regolamento finanziario del FES.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi con esse stabiliti, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto nei limiti delle rispettive competenze.

Articolo 13

Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione

Le norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione sono definite all'allegato IV, articolo 20, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

TITOLO IV

PROCEDURE DECISIONALI

Articolo 14

Competenze del comitato FES

1.   Il comitato FES istituito dall'articolo 8 dell'accordo interno esprime pareri secondo la procedura di cui al presente articolo, paragrafi 3 e 4.

Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato FES per le questioni concernenti la BEI.

2.   I compiti del comitato FES riguardano le competenze stabilite ai titoli II e III del presente regolamento:

a)

programmazione degli aiuti dell'Unione nel quadro dell'11o FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP;

b)

monitoraggio dell'attuazione e valutazione degli aiuti dell'Unione, compresi, tra l'altro, l'impatto dell'assistenza mirata alla riduzione della povertà, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali, il funzionamento del coordinamento sul campo con gli Stati membri e altri donatori e i progressi nell'applicazione dei principi sull'efficacia degli aiuti di cui all'articolo 2.

Per i programmi di sostegno di bilancio sui quali il comitato FES ha espresso parere positivo, ma che sono sospesi durante l'attuazione, la Commissione informa preventivamente il comitato circa la sospensione e la successiva decisione di ripristinare i pagamenti.

Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a fornire informazioni al comitato FES e avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui al presente paragrafo. Tale scambio di opinioni può condurre alla formulazione di raccomandazioni degli Stati membri, di cui la Commissione tiene conto.

3.   Quando il comitato FES è chiamato a esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato FES, entro i termini fissati nella decisione del Consiglio sul regolamento interno del comitato FES di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo interno, un progetto delle misure da adottare. Il comitato FES formula il proprio parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame ma che non supera i 30 giorni. La BEI partecipa allo scambio di opinioni. I pareri sono adottati a maggioranza qualificata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno, e secondo la ponderazione dei voti degli Stati membri specificata all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno.

Dopo che il comitato FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta misure che si applicano immediatamente.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato FES, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure per un periodo che, in linea di principio, non supera i 30 giorni a decorrere da tale comunicazione, periodo che tuttavia può essere prorogato sino a 30 giorni in circostanze eccezionali. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il periodo suddetto, deliberando alla stessa maggioranza qualificata del comitato FES.

4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 4, la Commissione adotta le misure, che si applicano immediatamente, senza essere presentate prima al comitato FES, e rimangono in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

Il presidente sottopone le misure al parere del comitato FES entro quattordici giorni dall'adozione.

Se il comitato FES formula parere negativo conformemente al presente articolo, paragrafo 3, la Commissione abroga immediatamente le misure adottate a norma del presente paragrafo, primo comma.

Articolo 15

Fondo per la pace in Africa

I programmi indicativi intra-ACP assegnano determinate risorse a favore del Fondo per la pace in Africa. Tale finanziamento può essere completato dai programmi indicativi regionali. Si applica una procedura specifica:

a)

su richiesta dell'Unione africana, approvata dal comitato degli ambasciatori ACP, la Commissione elabora i programmi d'azione pluriennali precisando gli obiettivi perseguiti, la portata e la natura dei possibili interventi e le modalità di attuazione. Viene precisata, a livello d'intervento, una struttura comune dell'elaborazione delle relazioni. Le procedure decisionali specifiche per ciascun tipo di intervento possibile in funzione della natura, del volume e dell'urgenza dell'intervento sono descritte in un allegato del programma d'azione;

b)

prima di essere adottati dalla Commissione, i programmi d'azione, compresi l'allegato di cui alla lettera a) e eventuali modifiche, sono discussi dai competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio e dal Comitato politico e di sicurezza e approvati dal Coreper a maggioranza qualificata, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno;

c)

i programmi d'azione, escluso l'allegato di cui alla lettera a), costituiscono la base dell'accordo di finanziamento che viene concluso tra la Commissione e l'Unione africana;

d)

ciascun intervento da attuare nell'ambito dell'accordo di finanziamento è soggetto alla previa approvazione del Comitato politico e di sicurezza. I competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio sono informati o, almeno quando devono essere finanziate nuove operazioni di pace, consultati in tempo utile prima della trasmissione delle misure previste al Comitato politico e di sicurezza, secondo le specifiche procedure decisionali di cui alla lettera a), in modo da garantire che, oltre alla dimensione militare e di sicurezza, siano prese in considerazione anche le questioni connesse allo sviluppo e ai finanziamenti. Fatto salvo il finanziamento alle operazioni di pace, particolare attenzione è accordata alle attività riconosciute come APS;

e)

ogni anno, e su richiesta del Consiglio o del comitato FES, la Commissione redige una relazione di attività sull'uso dei fondi destinata, per informazione, al Consiglio e al comitato FES, nella quale distingue tra impegni e pagamenti collegati o meno all'APS.

Al termine del primo programma d'azione pluriennale, l'Unione e i suoi Stati membri esamineranno i risultati e le procedure del Fondo per la pace in Africa e discuteranno le opzioni praticabili per le future possibilità di finanziamento. In questo contesto, e al fine di consolidare le basi del Fondo per la pace in Africa, l'Unione e i suoi Stati membri avvieranno discussioni sui finanziamenti alle operazioni di pace, comprese quelle finanziate dal FES, e sul sostegno sostenibile dell'Unione alle operazioni di pace condotte dall'Africa dopo il 2020. La Commissione procederà inoltre ad una valutazione del Fondo non oltre il 2018.

Articolo 16

Il comitato del Fondo investimenti

1.   Il comitato del Fondo investimenti, istituito sotto l'egida della BEI in forza dell'articolo 9 dell'accordo interno, è composto dai rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Sono invitati a partecipare un osservatore del segretariato generale del Consiglio e un osservatore del servizio europeo per l'azione esterna. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un rappresentante e un supplente. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è designato tra i membri del comitato ed eletto dagli stessi per un mandato di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Hanno diritto di voto solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i loro supplenti.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta della BEI e previa consultazione della Commissione.

Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata secondo la ponderazione dei voti specificata all'articolo 8 dell'accordo interno.

Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte l'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato FI secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Il comitato FI può inoltre formulare un parere con procedura scritta, in conformità del regolamento interno.

2.   Il comitato FI approva:

a)

gli orientamenti operativi sull'attuazione del FI;

b)

le strategie di investimento e i programmi di attività del FI, compresi gli indicatori di rendimento, sulla base degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei principi generali della politica di sviluppo dell'Unione;

c)

le relazioni annuali del FI;

d)

qualsiasi documento di indirizzo generale riguardante il FI, comprese le relazioni di valutazione.

3.   Il comitato FI formula inoltre pareri sulle:

a)

proposte relative alla concessione di sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di partenariato ACP-UE. In tal caso il comitato formula anche un parere sull'impiego delle suddette sovvenzioni;

b)

proposte di intervento del Fondo investimenti in progetti su cui la Commissione ha espresso parere negativo;

c)

altre proposte riguardanti il Fondo investimenti e basate sui principi generali enunciati negli orientamenti operativi del Fondo investimenti;

d)

proposte relative allo sviluppo del quadro per la misurazione dei risultati della BEI, nella misura in cui tale quadro si applica alle operazioni ai sensi dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Per agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il comitato FI può formulare un parere favorevole sulle proposte della BEI riguardanti un'assegnazione globale (sovvenzioni in conto interessi e assistenza tecnica) o un'autorizzazione globale (prestiti e equity) che successivamente, senza ulteriore parere del comitato FI e/o della Commissione, la Banca può ripartire in sottoassegnazioni a favore di singoli progetti secondo i criteri indicati nell'assegnazione o nell'autorizzazione globale, compresa la sottoassegnazione massima per progetto.

Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di pronunciarsi su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.

4.   La BEI sottopone in tempo utile al comitato FI le questioni che ne richiedono l'approvazione o il parere, secondo quanto previsto rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Le proposte presentate per parere al comitato FI sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi del FI.

5.   La BEI coopera strettamente con la Commissione e, se del caso, coordina le operazioni con i donatori. In particolare la BEI:

a)

prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti operativi del Fondo investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a); la BEI è responsabile del rispetto degli orientamenti e garantisce che i progetti finanziati rispettino le norme sociali e ambientali internazionali e siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, con i principi generali della politica di sviluppo dell'Unione e con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali;

b)

chiede il parere della Commissione quando mette a punto le strategie d'investimento, i programmi di attività e i documenti di indirizzo generale;

c)

informa la Commissione sui progetti che amministra a norma dell'articolo 18, paragrafo 1. Nella fase di valutazione di un progetto, la BEI chiede il parere della Commissione sulla sua coerenza con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali o eventualmente con gli obiettivi generali del Fondo investimenti;

d)

salvo nei casi delle sovvenzioni in conto interessi che rientrano nell'assegnazione globale di cui al paragrafo 3, lettera a), nella fase di valutazione di un progetto chiede l'accordo della Commissione su tutte le proposte di sovvenzioni in conto interessi ricevute dal comitato FI con riguardo alla loro conformità all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del FI.

Se la Commissione non notifica un parere negativo entro tre settimane dalla presentazione di una proposta, si ritiene che abbia espresso parere favorevole o che la abbia approvata. Per quanto riguarda i pareri sui progetti del settore finanziario o del settore pubblico e l'accordo sulle sovvenzioni in conto interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.

6.   La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), senza il parere favorevole del comitato FI.

Se il comitato FI esprime parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione i casi in cui decide di non dar seguito alla proposta.

Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide sulla proposta secondo le proprie procedure e, nel caso del Fondo investimenti, conformemente agli orientamenti operativi del Fondo investimenti e alle strategie di investimento approvate dal comitato FI.

Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di sovvenzioni in conto interessi, la BEI può accordare il prestito in questione non in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo.

Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi del Fondo investimenti e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento del Fondo investimenti in questione rimanga invariato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento del Fondo investimenti su cui il comitato FI ha espresso parere favorevole ai sensi del paragrafo 3 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il comitato FI ha espresso parere favorevole. In particolare la BEI può decidere un aumento fino al 20 % dell'importo del prestito o dell'investimento del Fondo investimenti.

Per i progetti con sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, un tale aumento può risultare nell'aumento proporzionale del valore della sovvenzione in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Se, per i progetti di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, è richiesto un aumento del valore della sovvenzione, la BEI chiede al comitato FI di formulare un parere prima di concederlo.

7.   La BEI gestisce gli investimenti e tutti i fondi detenuti per conto del Fondo investimenti in linea con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. In particolare può partecipare agli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il FI investe e può impegnare e modificare i diritti detenuti dal Fondo investimenti e dare il relativo scarico, conformemente agli orientamenti operativi del Fondo investimenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Partecipazione di un paese o di una regione terzi

Per garantire coerenza e efficacia all'assistenza dell'Unione, la Commissione può decidere che paesi in via di sviluppo non ACP e organismi di integrazione regionale cui partecipano gli Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali e possono beneficiare dell'assistenza dell'Unione prevista da altri strumenti finanziari dell'Unione per l'azione esterna possano beneficiare dei fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno se il progetto o il programma in esame è di natura regionale o transfrontaliera e se è conforme all'allegato IV, articolo 6, dell'accordo di partenariato ACP-UE. I PTOM ammissibili all'assistenza dell'Unione in forza della decisione 2013/755/UE e le regioni ultraperiferiche dell'Unione possono anch'essi partecipare ai progetti e ai programmi di cooperazione regionale; il finanziamento inteso a consentirne la partecipazione si aggiunge ai fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno. Dovrebbe essere tenuto presente l'obiettivo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri, le regioni ultraperiferiche dell'Unione, i PTOM e gli Stati ACP e, se necessario, dovrebbero essere creati meccanismi di coordinamento. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali, i programmi d'azione e le misure di cui all'articolo 9 del presente regolamento possono contenere disposizioni su tale finanziamento e sui tipi di finanziamento previsti dal regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio (15).

Articolo 18

Monitoraggio, relazioni e valutazione dell'assistenza FES

1.   La Commissione e la BEI monitorano periodicamente le proprie azioni e le misure finanziate e riesaminano i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi. La Commissione eseguirà inoltre valutazioni d'impatto e valuterà l'efficacia delle proprie azioni e politiche settoriali e l'efficacia della programmazione, eventualmente tramite valutazioni esterne indipendenti. Si terrà debitamente conto delle proposte del Consiglio in merito a valutazioni esterne indipendenti. Le valutazioni dovrebbero essere basate sui principi delle buone prassi dell'OCSE/CAS, cercando di verificare la realizzazione degli obiettivi specifici, in termini di uguaglianza di genere, formulando raccomandazioni e fornendo elementi di prova per meglio trarre insegnamenti, allo scopo di migliorare gli interventi futuri. Tali valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili.

La BEI informa periodicamente la Commissione e gli Stati membri circa l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dell'11o FES che amministra, secondo le procedure definite negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.

2.   La Commissione trasmette per informazione le relazioni di valutazione, unitamente alla risposta dei servizi alle principali raccomandazioni, agli Stati membri, tramite il comitato FES, e alla BEI. Le valutazioni, comprese le raccomandazioni e le azioni di follow-up, possono essere discusse in seno al comitato FES su richiesta di uno Stato membro. In questi casi la Commissione riferirà al comitato FES, un anno dopo, circa l'attuazione delle azioni di follow-up concordate. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

3.   Nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento, la Commissione coinvolge in misura opportuna tutti gli interessati e, se del caso, può effettuare valutazioni congiunte con Stati membri, altri donatori e partner dello sviluppo.

4.   La Commissione esamina i progressi compiuti nell'esecuzione dell'11o FES, compresi i programmi indicativi pluriennali, e a partire dal 2016 presenta al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione. Detta relazione includerà un'analisi dei principali risultati e realizzazioni e, ove possibile, il contributo dell'assistenza finanziaria dell'Unione sulle ripercussioni. A tal fine sarà creato un quadro di riferimento dei risultati. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   La relazione annuale rende conto inoltre, per l'esercizio precedente, delle misure finanziate, dei risultati di verifiche e valutazioni, del coinvolgimento dei partner dello sviluppo interessati e dell'esecuzione degli impegni e stanziamenti di pagamento suddivisi per paese, regione e settore di cooperazione. La relazione contiene altresì un'analisi qualitativa dei risultati inizialmente previsti e di quelli raggiunti sulla base, tra le altre cose, dei dati provenienti dai sistemi di monitoraggio, nonché un seguito degli insegnamenti tratti.

6.   La relazione si avvale, per quanto possibile, di indicatori specifici e misurabili che rendono conto del suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni delle valutazioni degli esercizi precedenti. La relazione valuta inoltre, ove possibile e opportuno, il rispetto dei principi di efficacia degli aiuti, compresi gli strumenti finanziari innovativi.

7.   L'Unione e gli Stati membri procedono, entro la fine del 2018, a un esame di rendimento, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l'incidenza dell'aiuto fornito mediante indicatori di risultati, realizzazioni e ripercussioni che misurino l'efficienza dell'uso delle risorse come pure l'efficacia del FES. L'esame valuta inoltre il contributo delle misure finanziate al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle priorità dell'Unione, come previsto dal programma di cambiamento. L'esame è effettuato in base a una proposta elaborata dalla Commissione.

8.   La BEI informa il comitato FI dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del FI. Conformemente all'allegato II, articolo 6 ter, dell'accordo di partenariato ACP-UE, a metà e al termine del periodo di applicazione dell'11o FES si procede a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti. La valutazione intermedia è effettuata da un esperto esterno indipendente, in cooperazione con la BEI, e messa a disposizione del comitato FI.

Articolo 19

Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità

Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva per l'azione per il clima e la biodiversità. I finanziamenti assegnati nel quadro del FES sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE («marcatori di Rio»), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione europea, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la biodiversità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle misure speciali di cui all'articolo 9, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e delle relazioni annuali.

Articolo 20

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)  GU L 173 del 26.6.2013, pag. 67.

(4)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

(7)  Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

(8)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

(10)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(11)  Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

(12)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE) 2015/323, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale).