24.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/288 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori. A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori.

(2)

A norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1380/2013, le violazioni gravi delle norme della PCP da parte degli operatori devono dar luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione. Tali misure devono essere dissuasive, efficaci e proporzionate.

(3)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, gli operatori che, durante un periodo di tempo determinato precedente alla presentazione di una domanda di sostegno finanziario, abbiano commesso un'infrazione grave, un reato o una frode ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 508/2014, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del FEAMP.

(4)

Gli operatori che chiedono il sostegno del FEAMP dovrebbero essere chiaramente identificabili al fine di verificare l'ammissibilità delle loro domande. Per poter conseguire gli obiettivi di condizionalità del sostegno del FEAMP, è opportuno stabilire adeguate disposizioni che garantiscano che tali operatori rispettano le condizioni di ammissibilità al sostegno del FEAMP con riguardo a tutti i pescherecci sotto il loro effettivo controllo.

(5)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014, la durata del periodo di inammissibilità deve essere proporzionata alla natura, gravità, durata e reiterazione dell'infrazione grave, del reato o della frode. È pertanto necessario stabilire norme per il calcolo del periodo di inammissibilità e per definire le date di inizio e di fine di tale periodo.

(6)

A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, se l'autorità competente ha accertato che un operatore ha commesso un'infrazione grave, la domanda di tale operatore è inammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di almeno 12 mesi. Poiché il regolamento (UE) n. 508/2014 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, al fine di garantire la proporzionalità e la certezza del diritto è opportuno che solo le infrazioni gravi determinate da una decisione adottata a partire dal 1o gennaio 2013 siano prese in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità.

(7)

Tuttavia, l'attivazione immediata e automatica dell'inammissibilità del sostegno del FEAMP sarebbe sproporzionata nei casi di infrazione che, pur mantenendo il loro carattere grave, quale stabilito dalle autorità competenti, non arrecano necessariamente un grave danno diretto alle risorse della pesca e all'ambiente marino ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (3) del Consiglio. Tali casi includono, ad esempio, le inesattezze di scarsa rilevanza nelle dichiarazioni di cattura che non dovrebbero tradursi in quanto tali nell'immediata inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP.

(8)

Le infrazioni gravi connesse all'imbarco, al trasbordo o allo sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima dovrebbero essere valutate in relazione all'entrata in vigore progressiva dell'eliminazione dei rigetti prevista dalla PCP. Sembra superfluo e inopportuno rendere immediatamente inammissibili le domande di sostegno del FEAMP presentate da operatori che hanno commesso questo tipo di infrazioni.

(9)

Nei casi eccezionali di cui ai considerandi 7 e 8, al fine di garantire che l'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP trasmesse dagli operatori sia conforme al principio di proporzionalità, è opportuno basare il calcolo del periodo di inammissibilità sul sistema esistente di assegnazione di punti per determinate infrazioni gravi previsto all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché all'articolo 126 e all'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (4). Nei casi eccezionali elencati ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la data di inizio dell'applicazione e il calcolo del periodo di inammissibilità dovrebbero essere definiti con riferimento all'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(10)

A norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca devono essere annullati. Di conseguenza, i punti figuranti su una licenza di pesca restano validi per almeno tre anni. Poiché le disposizioni del FEAMP si applicano a partire dal 1o gennaio 2014, al fine di garantire la proporzionalità e la certezza del diritto, i punti per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2, e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità solo se sono stati assegnati a partire dal 1o gennaio 2013.

(11)

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) costituisce una delle minacce più gravi allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e compromette in modo sostanziale il conseguimento degli obiettivi della PCP. È pertanto opportuno stabilire norme sull'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP presentate da operatori di pescherecci battenti bandiera di paesi inclusi nell'elenco unionale delle navi impegnate nella pesca INN o di pescherecci battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti.

(12)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, le domande provenienti da operatori che hanno commesso una frode nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») o del FEAMP non sono ammissibili per un periodo di tempo determinato. Poiché la frode costituisce una delle minacce più gravi per gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, e al fine di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in tutti gli Stati membri, è opportuno definire norme adeguate alla gravità di tale minaccia con riguardo al periodo durante il quale le domande presentate da operatori che hanno commesso questo tipo di frode sono inammissibili.

(13)

Al fine di garantire un'applicazione proporzionata ed efficace delle norme relative all'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP presentate dagli operatori, è opportuno stabilire norme per il calcolo dei periodi di inammissibilità nei casi in cui uno stesso operatore possiede più di un peschereccio. Tali norme dovrebbero assicurare che il sostegno del FEAMP non vada a beneficio dei pescherecci che sono stati utilizzati per commettere infrazioni gravi che comportano l'inammissibilità delle domande di tali operatori. È inoltre opportuno stabilire norme per la revisione del periodo di inammissibilità nei casi in cui un operatore commetta altre infrazioni gravi nel corso di tale periodo.

(14)

È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento equo degli operatori che diventano nuovi proprietari di pescherecci a seguito di una vendita o un altro tipo di trasferimento di proprietà salvaguardando al contempo il regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 che è necessario per conseguire gli obiettivi della PCP.

(15)

Se la licenza di pesca di un operatore viene revocata a titolo definitivo a causa dell'elevata frequenza e gravità delle infrazioni commesse, l'introduzione di un divieto di accesso al sostegno del FEAMP fino al termine del periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è giustificata dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti. Il divieto sarebbe giustificato anche se, in base al metodo di calcolo di cui al presente regolamento, il periodo di inammissibilità prendesse termine prima della fine del periodo di ammissibilità.

(16)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri devono obbligare gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP a fornire all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Gli Stati membri devono inoltre verificare la veridicità di tale dichiarazione. È opportuno che essi garantiscano che l'applicazione delle norme nazionali relative agli effetti sospensivi delle procedure di ricorso non rendano inefficaci le norme sulla determinazione del periodo di inammissibilità.

(17)

Per quanto riguarda i casi di violazioni gravi e reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 508/2014, tali casi dovranno essere ulteriormente valutati e analizzati per garantire che la durata del periodo di inammissibilità sia proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione di tali violazioni gravi e reati. È opportuno che il presente regolamento venga modificato a seguito di tale analisi.

(18)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, e data l'importanza di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in ciascuno degli Stati membri a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e si applichi a decorrere dal primo giorno del periodo di ammissibilità del FEAMP, ossia dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle domande di sostegno del FEAMP e identifica il periodo durante il quale le domande presentate dagli operatori che hanno commesso le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 508/2014, o all'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sono inammissibili (in prosieguo: «il periodo di inammissibilità»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«punti di infrazione», i punti assegnati all'operatore per un peschereccio nell'ambito del sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

2)

«operatore»: un operatore quale definito all'articolo 4, punto 30, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che presenta una domanda di sostegno del FEAMP.

CAPO II

DURATA E DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI INAMMISSIBILITÀ

Articolo 3

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (6) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009

1.   Qualora un'autorità competente abbia accertato che un operatore ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono inammissibili per un periodo di 12 mesi.

2.   In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 assegna punti di infrazione per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, si applicano le seguenti norme:

a)

se i punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio restano inferiori a 9, le domande di sostegno del FEAMP di tale operatore sono ammissibili;

b)

se il numero di punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio è pari a 9, il periodo di inammissibilità è di 12 mesi;

c)

ogni punto di infrazione assegnato a un operatore con riguardo a un peschereccio in aggiunta ai punti accumulati di cui alla lettera b) comporta un periodo di inammissibilità supplementare di un mese.

3.   La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che determina che è stata commessa un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data.

4.   Tuttavia, per le finalità specifiche del paragrafo 2, la data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che assegna punti di infrazione a un operatore a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e che fa sì che a tale operatore sia assegnato un totale di 9 o più punti di infrazione con riguardo a un determinato peschereccio.

Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono presi in considerazione solo i punti relativi a infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e assegnati mediante una decisione ufficiale adottata a partire da tale data.

Articolo 4

Inammissibilità delle domande presentate da operatori inclusi nell'elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti

1.   Il periodo di inammissibilità per un operatore il cui peschereccio è incluso nell'elenco unionale dei pescherecci che praticano attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è l'intero periodo durante il quale il peschereccio è incluso in tale elenco e, in ogni caso, non è inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data della sua inclusione nell'elenco.

2.   Gli operatori i cui pescherecci battono bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 non sono ammissibili per l'intero periodo in cui il paese in questione rimane incluso nell'elenco e, in ogni caso, per un periodo minimo di 12 mesi.

3.   La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (7) che stabilisce l'elenco unionale delle navi INN o della decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (8) che stabilisce l'elenco dei paesi terzi non cooperanti o la data di una modifica di tale regolamento o decisione in base alla quale un peschereccio o un paese vengono aggiunti a tale elenco.

Articolo 5

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP

1.   Qualora un'autorità competente abbia stabilito che un operatore ha commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP, le domande di sostegno del FEAMP presentate dall'operatore sono inammissibili a decorrere dalla data della prima decisione ufficiale che accerta la frode quale definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (9).

2.   Il periodo di inammissibilità si estende fino al termine del periodo di ammissibilità del FEAMP quale stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 6

Calcolo del periodo di inammissibilità nel caso in cui l'operatore possieda più di un peschereccio

1.   Se un operatore possiede o controlla più di un peschereccio, il periodo di inammissibilità di una domanda presentata da detto operatore è determinato separatamente per ogni singolo peschereccio, conformemente all'articolo 3 o all'articolo 4.

2.   Tuttavia, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono altresì inammissibili:

a)

se le domande relative a oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore sono inammissibili al sostegno del FEAMP a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, o

b)

se, nel caso di infrazioni gravi a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio posseduto o controllato dall'operatore è pari o superiore a 7.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un'infrazione grave commessa da un operatore non è riconducibile a nessun peschereccio posseduto o controllato dall'operatore in questione, tutte le domande di sostegno del FEAMP presentate dall'operatore sono inammissibili.

Articolo 7

Trasferimento di proprietà

1.   In caso di vendita o altro tipo di trasferimento di proprietà di un peschereccio, il periodo di inammissibilità riguardante l'operatore che trasferisce il peschereccio e connesso alle infrazioni gravi commesse prima del cambiamento di proprietà non è trasferito al nuovo operatore. L'inammissibilità delle domande del nuovo operatore può derivare unicamente da nuove infrazioni gravi da esso commesse.

2.   Tuttavia, qualora vengano assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e commesse prima del cambiamento di proprietà del peschereccio, tali punti devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità del nuovo operatore a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), se tale operatore commette una nuova infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencata ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 8

Ritiro permanente della licenza di pesca

In deroga all'articolo 6, quando la licenza di pesca di un operatore sia stata revocata a titolo definitivo per uno qualsiasi dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore:

a)

in conformità dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 o, se del caso,

b)

in conseguenza delle sanzioni per infrazioni gravi imposte dagli Stati membri in conformità dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008,

tutte le domande presentate da tale operatore sono inammissibili al sostegno del FEAMP a decorrere dalla data del ritiro fino al termine del periodo di ammissibilità quale stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 9

Revisione del periodo di inammissibilità

A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità:

a)

è ridotto di 2 mesi, nel caso delle infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, se per tali infrazioni vengono cancellati 2 punti a norma dell'articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011;

b)

è prolungato di 12 mesi per ogni ulteriore infrazione grave commessa dall'operatore durante il periodo di inammissibilità ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009; oppure

c)

in deroga alla lettera b), è prolungato in conformità delle norme di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per ogni ulteriore infrazione grave commessa dall'operatore durante il periodo di inammissibilità ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, elencata ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(6)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, del 28 maggio 2010, che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22).

(8)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

(9)  Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).