29.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/131 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

La Repubblica di Corea ha presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per essere inserita nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per taluni prodotti agricoli trasformati. Essa ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. L'esame di tali informazioni, le successive discussioni intercorse con le autorità della Repubblica di Corea e l'esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo ivi applicate hanno portato a concludere che le norme applicate nel paese per disciplinare la produzione e i controlli della produzione organica di prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. Di conseguenza, la Repubblica di Corea dovrebbe essere inserita nell'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (prodotti di categoria D).

(3)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca un elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. In seguito all'inserimento della Repubblica di Corea nell'allegato III di detto regolamento, gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti fino a oggi per l'importazione di prodotti della categoria D dalla Repubblica di Corea dovrebbero essere soppressi dall'allegato IV.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

L'inclusione della Repubblica di Corea nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere applicabile a partire dal 1o febbraio 2015. Al fine di consentire agli operatori di adattarsi alle modifiche apportate agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, la modifica di quest'ultimo allegato dovrebbe tuttavia essere applicabile solo dopo un periodo di tempo ragionevole.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2015.

L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


ALLEGATO I

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è inserito il seguente testo:

«REPUBBLICA DI COREA

1.    Categorie di prodotti :

Categoria di prodotti

Categoria come designata nell'allegato IV

Limitazioni

Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti

D

 

2.    Origine : ingredienti coltivati con il metodo di produzione biologico presenti in prodotti di categoria D coltivati nella Repubblica di Corea, o che sono stati importati nella Repubblica di Corea:

in provenienza dall'Unione,

oppure da un paese terzo nel quale la Repubblica di Corea ha riconosciuto che i prodotti sono stati prodotti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa della Repubblica di Corea.

3.    Norme di produzione : legge sulla promozione di un'agricoltura e di una pesca rispettose dell'ambiente e sulla gestione e sul sostegno degli alimenti biologici (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food).

4.    Autorità competente : ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs).

5.    Organismi di controllo :

Numero di codice

Nome

Sito Internet

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Organismi e autorità che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

7.    Data di scadenza dell'inclusione : 31 gennaio 2018.»


ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1)

nel testo relativo a «Australian Certified Organic», al punto 3, la riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-107» è soppressa;

(2)

nel testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-141», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;

(3)

nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l.», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-132», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;

(4)

nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-161», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;

(5)

nel testo relativo a «Control Union Certifications», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-149», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;

(6)

il testo relativo a «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» è modificato come segue:

a)

al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-129», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;

b)

al punto 4, i termini «e vino» sono soppressi;

(7)

nel testo relativo a «Ecocert SA», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-154», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»;

(8)

nel testo relativo a «Organic Certifiers», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-106», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea».