28.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/104 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2015

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri di consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni ad esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento (UE), le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)

È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, in conformità con il regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5)

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1o gennaio 2015 l'obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica (vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto), alla grande pesca pelagica (vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco) e alla pesca a fini industriali (in particolare, pesca di capelin, cicerello e busbana norvegese). A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

(6)

Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a 0, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico è che tali stock versano in un cattivo stato di conservazione e che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei loro tassi di mortalità per pesca; i rigetti sono ritenuti benefici per la conservazione di tali specie. A decorrere dal 1o gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica dovranno essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

(7)

Da alcuni anni il TAC per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia è fissato in un regolamento distinto sulle possibilità di pesca applicabile dal 1o luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo. Nel 2014 lo CSTEP ha concluso che modificando il periodo di gestione a un normale anno civile (da gennaio a dicembre) si riducono notevolmente i rischi di conservazione per questo stock. A seguito di consultazioni con la Spagna, la Francia e il Consiglio consultivo per le acque sud-occidentali (SWWAC), la modifica proposta dallo CSTEP è stata valutata positivamente. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio (2) e introdurre nel presente regolamento un nuovo TAC per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia per il 2015.

(8)

Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati in conformità alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di nasello meridionale e scampo, di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, di aringa nelle acque ad ovest della Scozia, di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati in conformità alle norme stabilite nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2166/2005 (3), (CE) n. 509/2007 (4), (CE) n. 676/2007 (5), (CE) n. 1300/2008 (6), (CE) n. 1342/2008 (7) («piano per il merluzzo bianco») e (CE) n. 302/2009 (8).

(9)

Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 (9) del Consiglio) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 (10) del Consiglio), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.

(10)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(11)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (11) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Recentemente è stato introdotto un meccanismo di flessibilità per tutte le catture cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che metterebbe a repentaglio gli obiettivi di conservazione stabiliti nell'ambito della politica comune della pesca, e al fine di evitare ripercussioni negative sullo stato biologico degli stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si possono applicare ai TAC solo quando gli Stati membri non si avvalgono delle flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(12)

Conformemente all'esito delle consultazioni fra l'Unione e la Norvegia, l'Unione può autorizzare la pesca del gamberello boreale nella zona IIIa da parte di navi dell'Unione fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2015. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi dell'Unione permettendo agli Stati membri interessati di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014.

(13)

Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

(14)

È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2015 conformemente a all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio (12).

(15)

Alla luce del più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e conformemente a agli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.

(16)

In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(17)

All'undicesima conferenza delle parti della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione di tali specie che vigano per le navi dell'Unione che pescano in tutte le acque e per le navi non dell'Unione che pescano nelle acque dell'Unione.

(18)

L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (13), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(19)

Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura in attività di pesca non ancora soggette all'obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di pesca. Ai fini di monitorare il rispetto delle condizioni cui sono soggette le prove su attività di pesca pienamente documentate, gli Stati membri dovrebbero garantire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio di efficacia e proporzionalità. Nell'utilizzare tali sistemi CCTV è opportuno rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(20)

Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

(21)

Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2015, è opportuno fissare provvisoriamente i TAC e i contingenti a zero finché tale parere non sarà reso noto.

(22)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(23)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (15) e le Isole Færøer (16), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (17), il comitato congiunto ha stabilito il livello di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2015. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

(24)

Nella riunione annuale del 2014, la NEAFC ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nel Mare di Irminger che stabilisce, per il 2015, i TAC e contingenti per le parti contraenti, compresa l'Unione. Inoltre, nel 2015 proseguiranno le consultazioni tra gli Stati costieri della NEAFC sulle possibilità di pesca per l'aringa atlantico-scandinava per tale anno. È pertanto opportuno stabilire provvisoriamente limiti di cattura per l'aringa-atlantico scandinava quale percentuale del contingente dell'Unione fissato per il 2014, in attesa di una revisione a seguito dell'esito delle consultazioni degli Stati costieri della NEAFC.

(25)

Nella riunione annuale del 2014, la NEAFC non ha adottato una misura di conservazione dello stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II che stabilisca i TAC e contingenti per le parti contraenti. Le consultazioni sulle possibilità di pesca per tale stock di scorfano proseguiranno nel 2015. Poiché la pesca si svolge nel secondo semestre dell'anno, i limiti di cattura per questo stock saranno stabiliti nel corso del 2015, tenendo conto dell'esito delle consultazioni tra gli Stati costieri della NEAFC.

(26)

Nella riunione annuale del 2014, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato un aumento dei TAC e dei contingenti del tonno rosso per un periodo di tre anni e ha confermato i TAC e i contingenti del pesce spada dell'Atlantico settentrionale, del pesce spada dell'Atlantico meridionale, del tonno bianco dell'Atlantico meridionale e del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale al livello attuale per il periodo 2015-2016. Inoltre, come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva di tutti gli altri stock dell'ICCAT figuranti nell'allegato ID siano anch'esse soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione, al fine di garantire che l'Unione non superi i suoi contingenti. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

(27)

Nella riunione annuale del 2014 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie, compresa una cattura accessoria per gli anni 2015 e 2016 per alcune attività di pesca sperimentale nella sottozona a 88.2. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2016 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2015.

(28)

Nella riunione annuale del 2014, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le misure di conservazione e di gestione in vigore. È tuttavia necessario fissare i limiti di capacità di cui all'allegato VI del presente regolamento tenendo conto dell'inclusione di Mayotte quale regione ultraperiferica nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, modificato dal regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio (18).

(29)

La terza riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà nel febbraio 2015. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, è opportuno vietare la pesca dello stock di sugarello cileno prima che sia fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.

(30)

Nell'87a riunione annuale, tenutasi nel 2014, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha mantenuto le misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre mantenuto la risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(31)

Nella riunione annuale del 2014, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una raccomandazione relativa a nuovi TAC biennali per i berici, il pesce specchio atlantico e lo Pseudopentaceros spp., mentre i TAC esistenti per l'austromerluzzo e il granchio rosso di fondale restano in vigore. Le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

(32)

Nella 9a riunione annuale, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una misura di conservazione e di gestione per la protezione degli squali balena dalle operazioni di pesca con reti a circuizione. Nella sua 10a riunione annuale, la WCPFC ha adottato limiti di cattura per la pesca con palangari del tonno obeso. Nella sua 11a riunione annuale del 2014, la WCPFC non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca adottate nel 2013. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

(33)

Nella riunione annuale del 2013, le parti della Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(34)

Nella 36a riunione annuale, tenutasi nel 2014, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2015 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una moratoria per la pesca del gamberello nella divisione 3L, ha aumentato il TAC per lo scorfano nella divisione 3M per coprire determinate catture accessorie e ha riaperto la pesca della passera lingua di cane nella divisione 3NO.

(35)

Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2014, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(36)

In conformità della dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (19), è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque dell'Unione.

(37)

Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(38)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(39)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2015, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(40)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2015 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2016;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2015 al 31 gennaio 2016, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 9, 29 e 31;

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d)

le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 32 per i periodi del 2015 e del 2016 indicati in tale disposizione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)

navi dell'Unione;

b)

navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «nave dell'Unione»: un peschereccio unionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)   «nave di un paese terzo»: un peschereccio, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 1380/2013, battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

c)   «acque dell'Unione»: le acque definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

e)   «stock»: uno stock quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)   «totale ammissibile di cattura» (TAC)::

i)

nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

g)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

h)   «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

i)   «approccio precauzionale in materia di gestione della pesca»: l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

j)   «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (21);

k)   «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

l)   «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)   «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (22);

b)   «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)   «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)   «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)   «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

43° 00′ N 8° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 8° 00′ O;

f)   «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

g)   «Golfo di Cadice»: la parte geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″O;

h)   «zone COPACE» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

i)   «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

j)   «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (25);

k)   «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (26);

l)   «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (27);

m)   «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («Convenzione di Antigua») (28);

n)   «zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (29);

o)   «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (30) e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

p)   «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (31);

q)   «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

r)   «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per le navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2.   Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 19 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 (32) e nelle relative disposizioni di applicazione.

3.   Ai fini della condizione speciale di cui all'allegato IA per lo stock di cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV si applicano le zone di gestione definite nell'allegato IID.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consentono:

i)

se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;

ii)

se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.

3.   Entro il 15 marzo 2015 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC adottati;

b)

i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)

informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità al paragrafo 2dei TAC adottati.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   I pesci provenienti da stock per i quali sono fissati TAC catturati nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggetti all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento («obbligo di sbarco»).

2.   La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da altri stock per i quali sono fissati TAC sono consentiti unicamente se:

a)

le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito;

b)

le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

3.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

a)

allegato IIA per la gestione di taluni stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;

b)

allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

c)

allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 9

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1.   All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (33) che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

2.   Gli Stati membri garantiscono che per il 2015 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

d)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 19 del presente regolamento;

h)

le assegnazioni di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

2.   Salvo ove diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2015: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39.600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53.830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07.500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38.800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2015.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

Articolo 12

Divieti

1.   Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

b)

le seguenti specie di pesce sega in tutte le acque:

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

c)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

d)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

e)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

f)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

g)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

h)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

i)

manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;

j)

manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;

k)

le seguenti specie di mobule in tutte le acque:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

Mobula rochebrunei;

iii)

Mobula japanica;

iv)

Mobula thurstoni;

v)

Mobula eregoodootenkee;

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

Mobula kuhlii;

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

l)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

m)

razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

n)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

o)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

p)

squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

Articolo 14

Assegnazione di quantitativi supplementari

1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

Articolo 15

Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari

1.   L'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14 è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:

a)

gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

b)

il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:

i)

il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;

ii)

il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;

c)

tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (34), sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 14 del presente regolamento;

d)

una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;

e)

con riguardo agli stock cui può essere applicato il presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

a)

il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;

b)

l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità dei mezzi di controllo utilizzati conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);

c)

non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi partecipanti alle prove.

3.   Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 14, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;

b)

specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo di tali navi partecipanti;

c)

capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

d)

rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante alle prove;

e)

quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2014 dalle navi partecipanti alle prove.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

Articolo 17

Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

Se uno Stato membro constata che una nave partecipante a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 15, esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2015.

Articolo 18

Esame scientifico della valutazione dei rigetti

La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

CAPO III

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 19

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato in tale allegato.

CAPO IV

Possibilità di pesca nelle acque delle organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 20

Trasferimenti e scambi di contingenti

1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati ai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato o da essi detratti a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto in conformità all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 21

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1.   Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

3.   Il numero di navi dell'Unione dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 22

Pesca ricreativa e sportiva

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 23

Squali

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 24

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 25

Pesca sperimentale

1.   Nel 2015 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2015.

2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.

Articolo 26

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2015/2016

1.   Durante la campagna di pesca 2015/2016 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano alla Commissione entro il 1o maggio 2015, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento, l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2015.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)

un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 3

Zona della convenzione IOTC

Articolo 27

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1.   Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2.   Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

5.   Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani stessi.

Articolo 28

Squali

1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 29

Pesca pelagica — Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2015 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione in tale zona.

Articolo 30

Pesca pelagica — TAC

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 29, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2.   Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, affinché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 31

Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano nel 2015 le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Sezione 5

Zona della convenzione IATTC

Articolo 32

Pesca con reti da circuizione

1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a)

dal 29 luglio al 28 settembre 2015 o dal 18 novembre 2015 al 18 gennaio 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40° S;

b)

dal 29 settembre al 29 ottobre 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2015, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessate munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.   Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o

b)

nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 33

Divieto di pesca di squali alalunga

1.   Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:

a)

registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

b)

comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio 2015.

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 34

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

razze (Rajidae),

spinarolo (Squalus acanthias),

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

sagrì nano (Etmopterus pusillus),

gattuccio spettro (Apristurus manis),

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.

Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 35

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni. In tali tipi di pesca è vietato utilizzare una rete a circuizione su un banco di tonni associato a uno squalo balena (Rhincodon typus) se l'animale è avvistato prima dell'inizio della calata della rete.

2.   Le navi dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2015.

Articolo 36

Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2015 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2015. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

a)

utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati;

b)

peschi su banchi avvalendosi di DCP.

2.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

a)

nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)

se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o

c)

in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 37

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui agli articoli da 35 a 38.

2.   Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 32, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 33.

Articolo 38

Limitazioni del numero di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 39

Squali seta e squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

a)

squali seta (Carcharhinus falciformis),

b)

squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 8

Mare di Bering

Articolo 40

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 41

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 42

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

Articolo 43

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 42.

Articolo 44

Divieti

1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie ogni qualvolta si trovano nelle acque dell'Unione:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

b)

le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:

i)

pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)

pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)

pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)

pesce sega comune (Pristis pristis);

v)

pesce sega verde (Pristis zijsron);

c)

squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

d)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

e)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

f)

sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

g)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;

h)

smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

i)

manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;

j)

manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;

k)

le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:

i)

diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)

Mobula rochebrunei;

iii)

Mobula japanica;

iv)

Mobula thurstoni;

v)

Mobula eregoodootenkee;

vi)

razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)

diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)

Mobula kuhlii;

ix)

diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

l)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

m)

razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

n)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (Raja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

o)

pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

p)

squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 46

Modifica del regolamento (UE) n. 43/2014

All'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 43/2014, è aggiunta la lettera seguente:

«o)

gamberello boreale nella zona IIIa.»
.

Articolo 47

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2015.

L'articolo 12, lettere b), i) e k), nell'articolo 44, lettere b), i) e k), si applicano a decorrere dall'8 febbraio 2015.

L'articolo 46 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 23, 24 e 25 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio, del 17 luglio 2014, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015 (GU L 212 del 18.7.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

(5)  Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

(7)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

(8)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(12)  Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

(13)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(14)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(15)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(16)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

(17)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

(18)  Regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86).

(19)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

(22)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(23)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(25)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(26)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(27)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

(28)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(29)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(30)  Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(31)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(32)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

(33)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

(34)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili alle navi dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guiana Francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Specie altamente migratorie — Tutte le zone

ALLEGATO IE:

Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO IF:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IG:

Tonno rosso del sud — Tutte le zone

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IJ:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IIA:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb

ALLEGATO IIB:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

ALLEGATO IIC:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

ALLEGATO IID:

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV

ALLEGATO III:

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

ALLEGATO IV:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO V:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione IOTC

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII:

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosmio

Caproidae

BOR

Pesce tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Nototenia

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza fiorita

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Calamaro

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Platichthys flesus

FLE

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo/gattuccio

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Berici

ALF

Beryx spp.

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Pesce tamburo

BOR

Caproidae

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Limanda

DAB

Limanda limanda

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Sogliola

SOL

Solea solea

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Razza fiorita

RJN

Leucoraja naevus

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Passera pianuzza

FLE

Platichthys flesus

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Argentina

ARU

Argentina silus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Nototenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Aringa

HER

Clupea harengus

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Nototenia

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Molva

LIN

Molva molva

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Razze

SRX

Rajiformes

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Sogliole

SOO

Solea spp.

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Spinarolo/gattuccio

DGS

Squalus acanthias

Calamaro

SQS

Martialia hyadesi

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Brosmio

USK

Brosme brosme

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Razza bianca

RJA

Raja alba

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUIANA FRANCESE

Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(SAN/04-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

Danimarca

0 (2)

 

 

Regno Unito

0 (2)

 

 

Germania

0 (2)

 

 

Svezia

0 (2)

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona

:

Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(ARU/1/2.)

Germania

24

 

 

Francia

8

 

 

Paesi Bassi

19

 

 

Regno Unito

39

 

 

Unione

90

 

 

TAC

90

 

TAC analitico


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone III e IV

(ARU/34-C)

Danimarca

911

 

 

Germania

9

 

 

Francia

7

 

 

Irlanda

7

 

 

Paesi Bassi

43

 

 

Svezia

35

 

 

Regno Unito

16

 

 

Unione

1 028

 

 

TAC

1 028

 

TAC analitico


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(ARU/567.)

Germania

329

 

 

Francia

7

 

 

Irlanda

305

 

 

Paesi Bassi

3 434

 

 

Regno Unito

241

 

 

Unione

4 316

 

 

TAC

4 316

 

TAC analitico


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV

(USK/1214EI)

Germania

6 (3)

 

 

Francia

6 (3)

 

 

Regno Unito

6 (3)

 

 

Altri

3 (3)

 

 

Unione

21 (3)

 

 

TAC

21

 

TAC analitico


Specie:

Brosmio

Brosme brosme 

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(USK/3A/BCD)

Danimarca

15

 

 

Svezia

7

 

 

Germania

7

 

 

Unione

29

 

 

TAC

29

 

TAC analitico


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione della zona IV

(USK/04-C.)

Danimarca

64

 

 

Germania

19

 

 

Francia

44

 

 

Svezia

6

 

 

Regno Unito

96

 

 

Altri

6 (4)

 

 

Unione

235

 

 

TAC

235

 

TAC analitico


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(USK/567EI.)

Germania

13

 

 

Spagna

46

 

 

Francia

548

 

 

Irlanda

53

 

 

Regno Unito

264

 

 

Altri

13 (5)

 

 

Unione

937

 

 

Norvegia

2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

3 860

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(USK/04-N.)

Belgio

0

 

 

Danimarca

165

 

 

Germania

1

 

 

Francia

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

4

 

 

Unione

170

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce tamburo

Caproidae

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

(BOR/678-)

Danimarca

13 079

 

 

Irlanda

36 830

 

 

Regno Unito

3 387

 

 

Unione

53 296

 

 

TAC

53 296

 

TAC precauzionale


Specie:

Aringa (10)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03A.)

Danimarca

18 034  (11)

 

 

Germania

289 (11)

 

 

Svezia

18 865  (11)

 

 

Unione

37 188  (11)

 

 

Norvegia

5 816

 

 

Isole Færøer

600 (12)

 

 

TAC

43 604

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danimarca

74 079

 

 

Germania

46 703

 

 

Francia

22 488

 

 

Paesi Bassi

57 104

 

 

Svezia

4 531

 

 

Regno Unito

62 292

 

 

Unione

267 197

 

 

Norvegia

129 145 (2)

 

 

TAC

445 329

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

50 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/*04N-) (1)

Unione

50 000

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).


Specie:

Aringa (13)

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

1 093  (13)

 

 

Unione

1 093

 

 

TAC

445 329

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03A-BC)

Danimarca

5 692

 

 

Germania

51

 

 

Svezia

916

 

 

Unione

6 659

 

 

TAC

6 659

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (15)

Clupea harengus

Zona:

IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

(HER/2A47DX)

Belgio

78

 

 

Danimarca

15 072

 

 

Germania

78

 

 

Francia

78

 

 

Paesi Bassi

78

 

 

Svezia

74

 

 

Regno Unito

286

 

 

Unione

15 744

 

 

TAC

15 744

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento


Specie:

Aringa (16)

Clupea harengus

Zona:

IVc e VIId (17)

(HER/4CXB7D)

Belgio

9 057  (18)

 

 

Danimarca

1 049  (18)

 

 

Germania

661 (18)

 

 

Francia

12 068  (18)

 

 

Paesi Bassi

21 478  (18)

 

 

Regno Unito

4 673  (18)

 

 

Unione

48 986

 

 

TAC

445 329

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (19)

(HER/5B6ANB)

Germania

2 536  (20)

 

 

Francia

480 (20)

 

 

Irlanda

3 427  (20)

 

 

Paesi Bassi

2 536  (20)

 

 

Regno Unito

13 711  (20)

 

 

Unione

22 690  (20)

 

 

TAC

22 690

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIaS (21), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irlanda

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VI Clyde (22)

(HER/06ACL.)

Regno Unito

da fissare (23)

 

 

Unione

da fissare (24)

 

 

TAC

da fissare (24)

 

TAC precauzionale.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIa (25)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 264

 

 

Regno Unito

3 590

 

 

Unione

4 854

 

 

TAC

4 854

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus 

Zona:

VIIe e VIIf

(HER/7EF.)

Francia

465

 

 

Regno Unito

465

 

 

Unione

930

 

 

TAC

930

 

TAC precauzionale


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIg (26), VIIh (26), VIIj (26) e VIIk (26)

(HER/7G-K.)

Germania

174

 

 

Francia

966

 

 

Irlanda

13 527

 

 

Paesi Bassi

966

 

 

Regno Unito

19

 

 

Unione

15 652

 

 

TAC

15 652

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

22 500

 

 

Francia

2 500

 

 

Unione

25 000

 

 

TAC

25 000

 

TAC analitico


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

4 618

 

 

Portogallo

5 038

 

 

Unione

9 656

 

 

TAC

9 656

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

10 (27)

 

 

Danimarca

3 336  (27)

 

 

Germania

84 (27)

 

 

Paesi Bassi

21 (27)

 

 

Svezia

584 (27)

 

 

Unione

4 035

 

 

TAC

4 171

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

62 (28)

 

 

Germania

1 (28)

 

 

Svezia

37 (28)

 

 

Unione

100 (28)

 

 

TAC

100 (28)

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

862 (29)

 

 

Danimarca

4 956  (29)

 

 

Germania

3 142  (29)

 

 

Francia

1 065  (29)

 

 

Paesi Bassi

2 800  (29)

 

 

Svezia

33 (29)

 

 

Regno Unito

11 369  (29)

 

 

Unione

24 227

 

 

Norvegia

4 962  (30)

 

 

TAC

29 189

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV

(COD/*04N-)

Unione

21 057


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

382 (31)

 

 

Unione

382

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00′ O e delle zone XII e XIV

(COD/5W6-14)

Belgio

0

 

 

Germania

1

 

 

Francia

12

 

 

Irlanda

16

 

 

Regno Unito

45

 

 

Unione

74

 

 

TAC

74

 

TAC precauzionale
 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgio

0

 

 

Germania

0

 

 

Francia

0

 

 

Irlanda

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0 (32)

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIa

(COD/07A.)

Belgio

2

 

 

Francia

7

 

 

Irlanda

120

 

 

Paesi Bassi

1

 

 

Regno Unito

52

 

 

Unione

182

 

 

TAC

182

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unionedella zona COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

218

 

 

Francia

3 568

 

 

Irlanda

901

 

 

Paesi Bassi

1

 

 

Regno Unito

384

 

 

Unione

5 072

 

 

TAC

5 072

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIId

(COD/07D.)

Belgio

73 (33)

 

 

Francia

1 428  (33)

 

 

Paesi Bassi

43 (33)

 

 

Regno Unito

157 (33)

 

 

Unione

1 701

 

 

TAC

1 701

 

TAC analitico


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

6

 

 

Danimarca

5

 

 

Germania

5

 

 

Francia

34

 

 

Paesi Bassi

27

 

 

Regno Unito

2 006

 

 

Unione

2 083

 

 

TAC

2 083

 

TAC analitico


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; zona VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

(LEZ/56-14)

Spagna

469

 

 

Francia

1 830

 

 

Irlanda

535

 

 

Regno Unito

1 295

 

 

Unione

4 129

 

 

TAC

4 129

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

(LEZ/07.)

Belgio

470 (34)

 

 

Spagna

5 216  (34)  (35)

 

 

Francia

6 329  (34)  (35)

 

 

Irlanda

2 878  (34)  (35)

 

 

Regno Unito

2 492  (34)

 

 

Unione

17 385

 

 

TAC

17 385

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

950

 

 

Francia

766

 

 

Unione

1 716

 

 

TAC

1 716

 

TAC analitico


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

1 271

 

 

Francia

64

 

 

Portogallo

42

 

 

Unione

1 377

 

 

TAC

1 377

 

TAC analitico


Specie:

Limanda e passera pianuzza

Limanda limanda e Platichthys flesus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(DAB/2AC4-C) per la limanda;

(FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza

Belgio

503

 

 

Danimarca

1 888

 

 

Germania

2 832

 

 

Francia

196

 

 

Paesi Bassi

11 421

 

 

Svezia

6

 

 

Regno Unito

1 588

 

 

Unione

18 434

 

 

TAC

18 434

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(ANF/2AC4-C)

Belgio

332 (36)

 

 

Danimarca

732 (36)

 

 

Germania

357 (36)

 

 

Francia

68 (36)

 

 

Paesi Bassi

251 (36)

 

 

Svezia

9 (36)

 

 

Regno Unito

7 641  (36)

 

 

Unione

9 390  (36)

 

 

TAC

9 390

 

TAC analitico


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(ANF/04-N.)

Belgio

45

 

 

Danimarca

1 152

 

 

Germania

18

 

 

Paesi Bassi

16

 

 

Regno Unito

269

 

 

Unione

1 500

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(ANF/56-14)

Belgio

191

 

 

Germania

218

 

 

Spagna

204

 

 

Francia

2 350

 

 

Irlanda

531

 

 

Paesi Bassi

184

 

 

Regno Unito

1 635

 

 

Unione

5 313

 

 

TAC

5 313

 

TAC precauzionale


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VII

(ANF/07.)

Belgio

3 097  (37)  (38)

 

 

Germania

345 (37)  (38)

 

 

Spagna

1 231  (37)  (38)

 

 

Francia

19 875  (37)  (38)

 

 

Irlanda

2 540  (37)  (38)

 

 

Paesi Bassi

401 (37)  (38)

 

 

Regno Unito

6 027  (37)  (38)

 

 

Unione

33 516  (37)  (38)

 

 

TAC

33 516  (37)  (38)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spagna

1 368

 

 

Francia

7 612

 

 

Unione

8 980

 

 

TAC

8 980

 

TAC analitico


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

2 490

 

 

Francia

2

 

 

Portogallo

495

 

 

Unione

2 987

 

 

TAC

2 987

 

TAC analitico


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgio

12

 

 

Danimarca

2 018

 

 

Germania

128

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Svezia

239

 

 

Unione

2 399

 

 

TAC

2 504

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgio

252

 

 

Danimarca

1 732

 

 

Germania

1 103

 

 

Francia

1 921

 

 

Paesi Bassi

189

 

 

Svezia

174

 

 

Regno Unito

28 576

 

 

Unione

33 947

 

 

Norvegia

6 764

 

 

TAC

40 711

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV

(HAD/*04N-)

Unione

25 252


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/04-N.)

Svezia

707 (39)

 

 

Unione

707

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

(HAD/6B1214)

Belgio

6

 

 

Germania

7

 

 

Francia

285

 

 

Irlanda

203

 

 

Regno Unito

2 079

 

 

Unione

2 580

 

 

TAC

2 580

 

TAC analitico


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgio

5

 

 

Germania

6

 

 

Francia

250

 

 

Irlanda

743

 

 

Regno Unito

3 532

 

 

Unione

4 536

 

 

TAC

4 536

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

93 (40)

 

 

Francia

5 561  (40)

 

 

Irlanda

1 854  (40)

 

 

Regno Unito

834 (40)

 

 

Unione

8 342  (40)

 

 

TAC

8 342

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgio

19

 

 

Francia

85

 

 

Irlanda

511

 

 

Regno Unito

566

 

 

Unione

1 181

 

 

TAC

1 181

 

TAC analitico


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

(WHG/03A.)

Danimarca

929

 

 

Paesi Bassi

3

 

 

Svezia

99

 

 

Unione

1 031

 

 

TAC

1 050

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(WHG/2AC4.)

Belgio

280

 

 

Danimarca

1 209

 

 

Germania

314

 

 

Francia

1 817

 

 

Paesi Bassi

699

 

 

Svezia

2

 

 

Regno Unito

8 739

 

 

Unione

13 060

 

 

Norvegia

618 (41)

 

 

TAC

13 678

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV

(WHG/*04N-)

Unione

8 848


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(WHG/56-14)

Germania

2

 

 

Francia

32

 

 

Irlanda

79

 

 

Regno Unito

150

 

 

Unione

263

 

 

TAC

263

 

TAC analitico


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgio

0

 

 

Francia

3

 

 

Irlanda

46

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

31

 

 

Unione

80

 

 

TAC

80

 

TAC analitico


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgio

172

 

 

Francia

10 565

 

 

Irlanda

5 029

 

 

Paesi Bassi

86

 

 

Regno Unito

1 890

 

 

Unione

17 742

 

 

TAC

17 742

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

(WHG/08.)

Spagna

1 270

 

 

Francia

1 905

 

 

Unione

3 175

 

 

TAC

3 175

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portogallo

da fissare (42)

 

 

Unione

da fissare (43)

 

 

TAC

da fissare (43)

 

TAC precauzionale


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(WHG/04-N.) per il merlano;

(POL/04-N.) per il merluzzo giallo

Svezia

190 (44)

 

 

Unione

190

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(HKE/3A/BCD)

Danimarca

2 523  (46)

 

 

Svezia

215 (46)

 

 

Unione

2 738

 

 

TAC

2 738  (45)

 

TAC analitico


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(HKE/2AC4-C)

Belgio

45

 

 

Danimarca

1 845

 

 

Germania

212

 

 

Francia

408

 

 

Paesi Bassi

106

 

 

Regno Unito

574

 

 

Unione

3 190

 

 

TAC

3 190  (47)

 

TAC analitico


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/571214)

Belgio

468 (48)  (50)

 

 

Spagna

15 017  (50)

 

 

Francia

23 192  (48)  (50)

 

 

Irlanda

2 810  (50)

 

 

Paesi Bassi

302 (48)  (50)

 

 

Regno Unito

9 155  (48)  (50)

 

 

Unione

50 944

 

 

TAC

50 944  (49)

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgio

61

Spagna

2 422

Francia

2 422

Irlanda

303

Paesi Bassi

30

Regno Unito

1 363

Unione

6 602


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgio

15 (51)

 

 

Spagna

10 454

 

 

Francia

23 478

 

 

Paesi Bassi

30 (51)

 

 

Unione

33 977

 

 

TAC

33 977  (52)

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/*57-14)

Belgio

3

Spagna

3 028

Francia

5 451

Paesi Bassi

9

Unione

8 491


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

8 848

 

 

Francia

849

 

 

Portogallo

4 129

 

 

Unione

13 826

 

 

TAC

13 826

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone II e IV

(WHB/24-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

(WHB/1X14)

Danimarca

30 106  (53)  (55)

 

 

Germania

11 706  (53)  (55)

 

 

Spagna

25 524  (53)  (54)  (55)

 

 

Francia

20 952  (53)  (55)

 

 

Irlanda

23 313  (53)  (55)

 

 

Paesi Bassi

36 711  (53)  (55)

 

 

Portogallo

2 371  (53)  (54)  (55)

 

 

Svezia

7 447  (53)  (55)

 

 

Regno Unito

39 065  (53)  (55)

 

 

Unione

197 195  (53)  (55)

 

 

Norvegia

102 605

 

 

Isole Færøer

15 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

25 830

 

 

Portogallo

6 457

 

 

Unione

32 287  (56)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

0 (57)  (58)

 

 

Isole Færøer

25 000  (59)  (60)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(LEM/2AC4-C) per la limanda;

(WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane

Belgio

346

 

 

Danimarca

953

 

 

Germania

122

 

 

Francia

261

 

 

Paesi Bassi

794

 

 

Svezia

11

 

 

Regno Unito

3 904

 

 

Unione

6 391

 

 

TAC

6 391

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

(BLI/5B67-)

Germania

50

 

 

Estonia

8

 

 

Spagna

157

 

 

Francia

3 586

 

 

Irlanda

14

 

 

Lituania

3

 

 

Polonia

2

 

 

Regno Unito

912

 

 

Altri

14 (61)

 

 

Unione

4 746

 

 

Norvegia

150 (62)

 

 

Isole Færøer

150 (63)

 

 

TAC

5 046

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque internazionali della zona XII

(BLI/12INT-)

Estonia

1 (64)

 

 

Spagna

533 (64)

 

 

Francia

13 (64)

 

 

Lituania

5 (64)

 

 

Regno Unito

5 (64)

 

 

Altri

1 (64)

 

 

Unione

558 (64)

 

 

TAC

558 (64)

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV

(BLI/24-)

Danimarca

4

 

 

Germania

4

 

 

Irlanda

4

 

 

Francia

23

 

 

Regno Unito

14

 

 

Altri

4 (65)

 

 

Unione

53

 

 

TAC

53

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III

(BLI/03-)

Danimarca

3

 

 

Germania

2

 

 

Svezia

3

 

 

Unione

8

 

 

TAC

8

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(LIN/1/2.)

Danimarca

8

 

 

Germania

8

 

 

Francia

8

 

 

Regno Unito

8

 

 

Altri

4 (66)

 

 

Unione

36

 

 

TAC

36

 

TAC analitico


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd

(LIN/3A/BCD)

Belgio

6 (67)

 

 

Danimarca

50

 

 

Germania

6 (67)

 

 

Svezia

19

 

 

Regno Unito

6 (67)

 

 

Unione

87

 

 

TAC

87

 

TAC analitico


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona IV

(LIN/04-C.)

Belgio

16

 

 

Danimarca

243

 

 

Germania

150

 

 

Francia

135

 

 

Paesi Bassi

5

 

 

Svezia

10

 

 

Regno Unito

1 869

 

 

Unione

2 428

 

 

TAC

2 428

 

TAC analitico


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V

(LIN/05EI.)

Belgio

9

 

 

Danimarca

6

 

 

Germania

6

 

 

Francia

6

 

 

Regno Unito

6

 

 

Unione

33

 

 

TAC

33

 

TAC precauzionale


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

32

 

 

Danimarca

6

 

 

Germania

115

 

 

Spagna

2 332

 

 

Francia

2 487

 

 

Irlanda

623

 

 

Portogallo

6

 

 

Regno Unito

2 863

 

 

Unione

8 464

 

 

Norvegia

5 500  (68)  (69)  (70)

 

 

Isole Færøer

200 (71)  (72)

 

 

TAC

14 164

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

7

 

 

Danimarca

835

 

 

Germania

23

 

 

Francia

9

 

 

Paesi Bassi

1

 

 

Regno Unito

75

 

 

Unione

950

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(NEP/3A/BCD)

Danimarca

3 909

 

 

Germania

11

 

 

Svezia

1 398

 

 

Unione

5 318

 

 

TAC

5 318

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NEP/2AC4-C)

Belgio

933

 

 

Danimarca

933

 

 

Germania

14

 

 

Francia

27

 

 

Paesi Bassi

480

 

 

Regno Unito

15 456

 

 

Unione

17 843

 

 

TAC

17 843

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NEP/04-N.)

Danimarca

947

 

 

Germania

0

 

 

Regno Unito

53

 

 

Unione

1 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb

(NEP/5BC6.)

Spagna

29

 

 

Francia

115

 

 

Irlanda

192

 

 

Regno Unito

13 854

 

 

Unione

14 190

 

 

TAC

14 190

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

(NEP/07.)

Spagna

1 297

 

 

Francia

5 257

 

 

Irlanda

7 973

 

 

Regno Unito

7 092

 

 

Unione

21 619

 

 

TAC

21 619

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII

(NEP/*07U16):

Spagna

558

Francia

349

Irlanda

671

Regno Unito

272

Unione

1 850


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spagna

234

 

 

Francia

3 665

 

 

Unione

3 899

 

 

TAC

3 899

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spagna

58

 

 

Francia

2

 

 

Unione

60

 

 

TAC

60

 

TAC analitico


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

64 (73)

 

 

Portogallo

190 (73)

 

 

Unione

254 (73)

 

 

TAC

254

 

TAC analitico


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

(PRA/03A.)

Danimarca

2 648

 

 

Svezia

1 426

 

 

Unione

4 074

 

 

TAC

7 630

 

TAC analitico


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

2 429

 

 

Paesi Bassi

23

 

 

Svezia

98

 

 

Regno Unito

720

 

 

Unione

3 270

 

 

TAC

3 270

 

TAC analitico


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

357

 

 

Svezia

123 (74)

 

 

Unione

480

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

Acque della Guiana francese

(PEN/FGU.)

Francia

da fissare (75)  (76)

 

 

Unione

da fissare (76)  (77)

 

 

TAC

da fissare (76)  (77)

 

TAC precauzionale


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

60

 

 

Danimarca

7 830

 

 

Germania

40

 

 

Paesi Bassi

1 506

 

 

Svezia

419

 

 

Unione

9 855

 

 

TAC

10 056

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

2 337

 

 

Germania

26

 

 

Svezia

263

 

 

Unione

2 626

 

 

TAC

2 626

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

7 365

 

 

Danimarca

23 938

 

 

Germania

6 905

 

 

Francia

1 381

 

 

Paesi Bassi

46 035

 

 

Regno Unito

34 066

 

 

Unione

119 690

 

 

Norvegia

8 686

 

 

TAC

128 376

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV

(PLE/*04N-)

Unione

49 114


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(PLE/56-14)

Francia

9

 

 

Irlanda

261

 

 

Regno Unito

388

 

 

Unione

658

 

 

TAC

658

 

TAC precauzionale


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgio

28

 

 

Francia

12

 

 

Irlanda

768

 

 

Paesi Bassi

9

 

 

Regno Unitohe

281

 

 

Unione

1 098

 

 

TAC

1 098

 

TAC analitico


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb e VIIc

(PLE/7BC.)

Francia

11

 

 

Irlanda

63

 

 

Unione

74

 

 

TAC

74

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId e VIIe

(PLE/7DE.)

Belgio

783 (78)

 

 

Francia

2 611  (78)

 

 

Regno Unito

1 393  (78)

 

 

Unione

4 787

 

 

TAC

4 787

 

TAC analitico


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf e VIIg

(PLE/7FG.)

Belgio

69

 

 

Francia

125

 

 

Irlanda

202

 

 

Regno Unito

65

 

 

Unione

461

 

 

TAC

461

 

TAC analitico


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgio

8

 

 

Francia

17

 

 

Irlanda

59

 

 

Paesi Bassi

34

 

 

Regno Unito

17

 

 

Unione

135

 

 

TAC

135

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

66

 

 

Francia

263

 

 

Portogallo

66

 

 

Unione

395

 

 

TAC

395

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(POL/56-14)

Spagna

6

 

 

Francia

190

 

 

Irlanda

56

 

 

Regno Unito

145

 

 

Unione

397

 

 

TAC

397

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VII

(POL/07.)

Belgio

420 (79)

 

 

Spagna

25 (79)

 

 

Francia

9 667  (79)

 

 

Irlanda

1 030  (79)

 

 

Regno Unito

2 353  (79)

 

 

Unione

13 495  (79)

 

 

TAC

13 495

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spagna

252

 

 

Francia

1 230

 

 

Unione

1 482

 

 

TAC

1 482

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

(POL/08C.)

Spagna

208

 

 

Francia

23

 

 

Unione

231

 

 

TAC

231

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

273 (80)

 

 

Portogallo

9 (80)

 

 

Unione

282 (80)

 

 

TAC

282

 

TAC precauzionale


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(POK/2A34.)

Belgio

23

 

 

Danimarca

2 711

 

 

Germania

6 847

 

 

Francia

16 112

 

 

Paesi Bassi

68

 

 

Svezia

373

 

 

Regno Unito

5 249

 

 

Unione

31 383

 

 

Norvegia

34 623  (81)

 

 

TAC

66 006

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

(POK/56-14)

Germania

269

 

 

Francia

2 668

 

 

Irlanda

389

 

 

Regno Unito

3 022

 

 

Unione

6 348

 

 

Norvegia

500 (82)

 

 

TAC

6 848

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

880 (83)

 

 

Unione

880

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

6

 

 

Francia

1 245

 

 

Irlanda

1 491

 

 

Regno Unito

434

 

 

Unione

3 176

 

 

TAC

3 176

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato;

(BLL/2AC4-C) per il rombo liscio

Belgio

340

 

 

Danimarca

727

 

 

Germania

186

 

 

Francia

88

 

 

Paesi Bassi

2 579

 

 

Svezia

5

 

 

Regno Unito

717

 

 

Unione

4 642

 

 

TAC

4 642

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SRX/2AC4-C)

Belgio

211 (84)  (85)

 

 

Danimarca

8 (84)  (85)

 

 

Germania

10 (84)  (85)

 

 

Francia

33 (84)  (85)

 

 

Paesi Bassi

180 (84)  (85)

 

 

Regno Unito

814 (84)  (85)

 

 

Unione

1 256  (84)

 

 

TAC

1 256

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona IIIa

(SRX/03A-C.)

Danimarca

37 (86)

 

 

Svezia

10 (86)

 

 

Unione

47 (86)

 

 

TAC

47

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

725 (87)  (88)  (89)

 

 

Estonia

4 (87)  (88)  (89)

 

 

Francia

3 255  (87)  (88)  (89)

 

 

Germania

10 (87)  (88)  (89)

 

 

Irlanda

1 048  (87)  (88)  (89)

 

 

Lituania

17 (87)  (88)  (89)

 

 

Paesi Bassi

3 (87)  (88)  (89)

 

 

Portogallo

18 (87)  (88)  (89)

 

 

Spagna

876 (87)  (88)  (89)

 

 

Regno Unito

2 076  (87)  (88)  (89)

 

 

Unione

8 032  (87)  (88)  (89)

 

 

TAC

8 032  (88)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(SRX/07D.)

Belgio

72 (90)  (91)  (92)

 

 

Francia

602 (90)  (91)  (92)

 

 

Paesi Bassi

4 (90)  (91)  (92)

 

 

Regno Unito

120 (90)  (91)  (92)

 

 

Unione

798 (90)  (91)  (92)

 

 

TAC

798 (91)

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

(SRX/89-C.)

Belgio

7 (93)  (94)

 

 

Francia

1 298  (93)  (94)

 

 

Portogallo

1 051  (93)  (94)

 

 

Spagna

1 057  (93)  (94)

 

 

Regno Unito

7 (93)  (94)

 

 

Unione

3 420  (93)  (94)

 

 

TAC

3 420  (94)

 

TAC precauzionale


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

(GHL/2A-C46)

Danimarca

17

 

 

Germania

30

 

 

Estonia

17

 

 

Spagna

17

 

 

Francia

278

 

 

Irlanda

17

 

 

Lituania

17

 

 

Polonia

17

 

 

Regno Unito

1 090

 

 

Unione

1 500

 

 

Norvegia

1 000  (95)

 

 

TAC

2 500

 

TAC analitico


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

658 (97)  (99)

 

 

Danimarca

22 709  (97)  (99)

 

 

Germania

686 (97)  (99)

 

 

Francia

2 073  (97)  (99)

 

 

Paesi Bassi

2 088  (97)  (99)

 

 

Svezia

6 191  (96)  (97)  (99)

 

 

Regno Unito

1 933  (97)  (99)

 

 

Unione

36 338  (96)  (97)  (99)

 

 

Norvegia

218 398  (98)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa e IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 15 febbraio 2015 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2015

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

13 625

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

3 528

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

26 766 (4)

 

 

Spagna

28 (4)

 

 

Estonia

223 (4)

 

 

Francia

17 846 (4)

 

 

Irlanda

89 220 (4)

 

 

Lettonia

164 (4)

 

 

Lituania

164 (4)

 

 

Paesi Bassi

39 033 (4)

 

 

Polonia

1 885 (4)

 

 

Regno Unito

245 363 (4)

 

 

Unione

420 692 (4)

 

 

Norvegia

18 852  (100)  (101)

 

 

Isole Færøer

39 824  (102)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

 

Acque dell'unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2015 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2015

(MAC/*4A-EN)

Acque norvegesi della zona IIa

(MAC/*2AN-)

Acque delle Isole Færøer

(MAC/*FRO2)

Germania

16 154

2 176

2 228

Francia

10 770

1 449

1 485

Irlanda

53 847

7 254

7 426

Paesi Bassi

23 557

3 172

3 249

Regno Unito

148 087

19 952

20 424

Unione

252 415

34 003

34 812


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

39 674  (103)

 

 

Francia

263 (103)

 

 

Portogallo

8 201  (103)

 

 

Unione

48 138

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

3 332

Francia

22

Portogallo

689


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque norvegesi delle zone IIa e Iva

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

16 521  (104)

 

 

Unione

16 521  (104)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(SOL/3A/BCD)

Danimarca

172

 

 

Germania

10 (105)

 

 

Paesi Bassi

17 (105)

 

 

Svezia

6

 

 

Unione

205

 

 

TAC

205

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SOL/24-C.)

Belgio

991

 

 

Danimarca

453

 

 

Germania

793

 

 

Francia

198

 

 

Paesi Bassi

8 945

 

 

Regno Unito

510

 

 

Unione

11 890

 

 

Norvegia

10 (106)

 

 

TAC

11 900

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(SOL/56-14)

Irlanda

46

 

 

Regno Unito

11

 

 

Unione

57

 

 

TAC

57

 

TAC precauzionale


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgio

22

 

 

Francia

0

 

 

Irlanda

38

 

 

Paesi Bassi

7

 

 

Regno Unito

23

 

 

Unione

90

 

 

TAC

90

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIb e VIIc

(SOL/7BC.)

Francia

6

 

 

Irlanda

36

 

 

Unione

42

 

 

TAC

42

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIId

(SOL/07D.)

Belgio

938

 

 

Francia

1 875

 

 

Regno Unito

670

 

 

Unione

3 483

 

 

TAC

3 483

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgio

30 (107)

 

 

Francia

320 (107)

 

 

Regno Unito

501 (107)

 

 

Unione

851

 

 

TAC

851

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIf e VIIg

(SOL/7FG.)

Belgio

532

 

 

Francia

53

 

 

Irlanda

27

 

 

Regno Unito

239

 

 

Unione

851

 

 

TAC

851

 

TAC analitico


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgio

32

 

 

Francia

64

 

 

Irlanda

171

 

 

Paesi Bassi

51

 

 

Regno Unito

64

 

 

Unione

382

 

 

TAC

382

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIIa e VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgio

47

 

 

Spagna

9

 

 

Francia

3 483

 

 

Paesi Bassi

261

 

 

Unione

3 800

 

 

TAC

3 800

 

TAC analitico


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

403

 

 

Portogallo

669

 

 

Unione

1 072

 

 

TAC

1 072

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

IIIa

(SPR/03A.)

Danimarca

22 300  (108)

 

 

Germania

47 (108)

 

 

Svezia

8 437  (108)

 

 

Unione

30 784

 

 

TAC

33 280

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

2 506  (110)

 

 

Danimarca

198 375  (110)

 

 

Germania

2 506  (110)

 

 

Francia

2 506  (110)

 

 

Paesi Bassi

2 506  (109)

 

 

Svezia

1 330  (109)  (110)

 

 

Regno Unito

8 271  (110)

 

 

Unione

218 000

 

 

Norvegia

9 000

 

 

TAC

227 000

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

VIId e VIIe

(SPR/7DE.)

Belgio

26

 

 

Danimarca

1 674

 

 

Germania

26

 

 

Francia

361

 

 

Paesi Bassi

361

 

 

Regno Unito

2 702

 

 

Unione

5 150

 

 

TAC

5 150

 

TAC precauzionale


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione della zona IIIa

(DGS/03A-C.)

Danimarca

0 (111)

 

 

Svezia

0 (111)

 

 

Unione

0 (111)

 

 

TAC

0 (111)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(DGS/2AC4-C)

Belgio

0 (112)

 

 

Danimarca

0 (112)

 

 

Germania

0 (112)

 

 

Francia

0 (112)

 

 

Paesi Bassi

0 (112)

 

 

Svezia

0 (112)

 

 

Regno Unito

0 (112)

 

 

Unione

0 (112)

 

 

TAC

0 (112)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

(DGS/15X14)

Belgio

0 (113)

 

 

Germania

0 (113)

 

 

Spagna

0 (113)

 

 

Francia

0 (113)

 

 

Irlanda

0 (113)

 

 

Paesi Bassi

0 (113)

 

 

Portogallo

0 (113)

 

 

Regno Unito

0 (113)

 

 

Unione

0 (113)

 

 

TAC

0 (113)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

(JAX/4BC7D)

Belgio

13 (116)

 

 

Danimarca

5 519  (116)

 

 

Germania

487 (114)  (116)

 

 

Spagna

102 (116)

 

 

Francia

458 (114)  (116)

 

 

Irlanda

347 (116)

 

 

Paesi Bassi

3 323  (114)  (116)

 

 

Portogallo

12 (116)

 

 

Svezia

75 (116)

 

 

Regno Unito

1 314  (114)  (116)

 

 

Unione

11 650

 

 

Norvegia

3 550  (115)

 

 

TAC

15 200

 

TAC precauzionale


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(JAX/2A-14)

Danimarca

8 320  (117)  (119)

 

 

Germania

6 492  (117)  (118)  (119)

 

 

Spagna

8 855  (119)  (121)

 

 

Francia

3 341  (117)  (118)  (119)  (121)

 

 

Irlanda

21 621  (117)  (119)

 

 

Paesi Bassi

26 046  (117)  (118)  (119)

 

 

Portogallo

853 (119)  (121)

 

 

Svezia

675 (117)  (119)

 

 

Regno Unito

7 829  (117)  (118)  (119)

 

 

Unione

84 032

 

 

Isole Færøer

1 700  (120)

 

 

TAC

85 732

 

TAC analitico


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

VIIIc

(JAX/08C.)

Spagna

12 159  (122)  (123)

 

 

Francia

211 (122)

 

 

Portogallo

1 202  (122)  (123)

 

 

Unione

13 572

 

 

TAC

13 572

 

TAC analitico


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

IX

(JAX/09.)

Spagna

15 394  (124)  (125)

 

 

Portogallo

44 106  (124)  (125)

 

 

Unione

59 500

 

 

TAC

59 500

 

TAC analitico


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

X; acque dell'Unione della zona COPACE (126)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

da fissare (127)  (128)

 

 

Unione

da fissare (129)

 

 

TAC

da fissare (129)

 

TAC precauzionale


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell'Unione della zona COPACE (130)

(JAX/341PRT)

Portogallo

da fissare (131)  (132)

 

 

Unione

da fissare (133)

 

 

TAC

da fissare (133)

 

TAC precauzionale


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

acque dell'Unione della zona COPACE (134)

(JAX/341SPN)

Spagna

da fissare (135)

 

 

Unione

da fissare (136)

 

 

TAC

da fissare (136)

 

TAC precauzionale


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

127 882  (137)

 

 

Germania

24 (137)  (138)

 

 

Paesi Bassi

94 (137)  (138)

 

 

Unione

128 000  (137)

 

 

Norvegia

15 000

 

 

Isole Færøer

7 000  (139)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(4)

Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o gennaio al 31 ottobre 2015.


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NOP/04-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(I/F/04-N.)

Svezia

800 (140)  (141)

 

 

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie:

Zona:

Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

(OTH/5B67-C)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

140 (142)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

40

 

 

Danimarca

3 625

 

 

Germania

409

 

 

Francia

168

 

 

Paesi Bassi

290

 

 

Svezia

Non pertinente (143)

 

 

Regno Unito

2 719

 

 

Unione

7 250  (144)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

4 000  (145)  (146)

 

 

Isole Færøer

150 (147)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(6)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(7)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000

(8)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Molva (LIN/*5B67-)

5 500

Brosmio (USK/*5B67-)

2 923

(9)  I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t 2 000

(10)  Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(11)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

(12)  Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

(13)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(14)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(15)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

(16)  Esclusivamente per catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(17)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(18)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

(19)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(20)  È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

(21)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

(22)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

il Mull of Kintyre (55°17.9′N, 05°47.8′O);

un punto con le coordinate (55°04′N, 05°23′O) e

Corsewall Point (55°00.5′N, 05°09.4′O).

(23)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(24)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(25)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(26)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(27)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(28)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(29)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(30)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(31)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

(32)  Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(33)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(34)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento

(35)  Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE)

(36)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

(37)  Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

(38)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(39)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(40)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(41)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(42)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(43)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

(44)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

(45)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

(46)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(47)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

(48)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

(49)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

(50)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(51)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

(52)  Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 90 849

(53)  Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

(54)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(55)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 25 000 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 12,7 %

(56)  Condizione speciale: nei limiti della percentuale seguente è consentito pescare nella ZEE norvegese o nella zona di pesca attorno Jan Mayen (WHB/*NZJM2): 0 %

(57)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri

(58)  Condizione speciale: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C): 0

Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia 0 %

(59)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

(60)  Condizione speciale: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C): 6 250

(61)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(62)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

(63)  Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30′ N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(64)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(65)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(66)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(67)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

(68)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.): 3 000

(69)  Compreso il brosmio I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

5 500

Brosmio (USK/*5B67-)

2 923

(70)  I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t: 2 000

(71)  Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

(72)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6AB.): 75

(73)  Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/*9U267).

(74)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(75)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(76)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(77)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(78)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(79)  Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE).

(80)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

(81)  Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

(82)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

(83)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

(84)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(85)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(86)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

(87)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(88)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(89)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente.

(90)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

(91)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(92)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente.

(93)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(94)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(95)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

(96)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-): 312

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(97)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(98)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 63 324

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.): 3 000

(99)  Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona Iia

(MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Færøer

(MAC/*FRO1)

Belgio

89

91

Danimarca

3 060

3 131

Germania

92

95

Francia

279

286

Paesi Bassi

281

288

Svezia

834

854

Regno Unito

260

267

Unione

4 895

5 012

(100)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(101)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 43 680

(102)  Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færœr. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

(103)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(104)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) sono comunicate separatamente.

(105)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

(106)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).

(107)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(108)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*03A.) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(109)  Inclusi i cicerelli.

(110)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(111)  Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

(112)  Questo TAC si applica allo spinarolo e alla canesca (Galeorhinus galeus). Queste specie non possono essere catturate nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(113)  Questo TAC si applica allo spinarolo e alla canesca (Galeorhinus galeus). Queste specie non possono essere catturate nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate

(114)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

(115)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/*04-C.).

(116)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo e merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*4BC7D) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(117)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2015, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

(118)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(119)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo e merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*2A-14) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(120)  Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.

(121)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

(122)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(1)

Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(123)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

(124)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(125)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

(126)  Acque circostanti le Isole Azzorre.

(127)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(128)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(129)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

(130)  Acque circostanti Madera.

(131)  Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

(132)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(133)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

(134)  Acque circostanti le Isole Canarie.

(135)  Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(136)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(137)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(138)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(139)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili(NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(140)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(141)  Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.). 400

(142)  Da pescare esclusivamente con palangari.

(143)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(144)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(145)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

(146)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(147)  Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PCR/N1GRN.)

Irlanda

16 (1)

 

 

Spagna

109 (1)

 

 

Unione

125 (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2-)

Belgio

5 (2)  (3)

 

 

Danimarca

4 694  (2)  (3)

 

 

Germania

822 (2)  (3)

 

 

Spagna

15 (2)  (3)

 

 

Francia

202 (2)  (3)

 

 

Irlanda

1 215  (2)  (3)

 

 

Paesi Bassi

1 679  (2)  (3)

 

 

Polonia

238 (2)  (3)

 

 

Portogallo

15 (2)  (3)

 

 

Finlandia

73 (2)  (3)

 

 

Svezia

1 739  (2)  (3)

 

 

Regno Unito

3 000  (2)  (3)

 

 

Unione

13 697  (2)  (3)

 

 

TAC

non stabilito

 

TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

 

0


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 480

 

 

Grecia

307

 

 

Spagna

2 766

 

 

Irlanda

307

 

 

Francia

2 276

 

 

Portogallo

2 766

 

 

Regno Unito

9 622

 

 

Unione

20 524

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV

(COD/N1GL14)

Germania

1 636  (4)

 

 

Regno Unito

364 (4)

 

 

Unione

2 000  (4)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

6 656  (7)

 

 

Spagna

13 283  (7)

 

 

Francia

3 154  (7)

 

 

Polonia

2 728  (7)

 

 

Portogallo

2 660  (7)

 

 

Regno Unito

4 446  (7)

 

 

Altri Stati membri

250 (5)  (7)

 

 

Unione

33 176  (6)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino

Germania

19

 

 

Francia

114

 

 

Regno Unito

817

 

 

Unione

950

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(HAL/514GRN)

Portogallo

125

 

 

Unione

125

 

 

Norvegia

75 (8)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(HAL/N1GRN.)

Unione

125

 

 

Norvegia

75 (9)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GRV/514GRN)

Unione

120 (10)

 

 

TAC

Non pertinente (11)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

120 (12)

 

 

TAC

Non pertinente (13)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

IIb

(CAP/02B.)

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

 

Germania

0

 

 

Svezia

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Tutti gli Stati membri

0 (14)

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(HAD/1N2AB.)

Germania

257

 

 

Francia

154

 

 

Regno Unito

789

 

 

Unione

1 200

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Færøer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

880

 

 

Germania

60

 

 

Francia

96

 

 

Paesi Bassi

84

 

 

Regno Unito

880

 

 

Unione

2 000  (15)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(LIN/05B-F.) per la molva;

(BLI/05B-F.) per la molva azzurra

Germania

439

 

 

Francia

975

 

 

Regno Unito

86

 

 

Unione

1 500  (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(PRA/514GRN)

Danimarca

825

 

 

Francia

825

 

 

Unione

1 650

 

 

Norvegia

2 550

 

 

Isole Færøer

1 300

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

1 000

 

 

Francia

1 000

 

 

Unione

2 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(POK/1N2AB.)

Germania

2 040

 

 

Francia

328

 

 

Regno Unito

182

 

 

Unione

2 550

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(POK/05B-F.)

Belgio

60

 

 

Germania

372

 

 

Francia

1 812

 

 

Paesi Bassi

60

 

 

Regno Unito

696

 

 

Unione

3 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(GHL/1N2AB.)

Germania

25 (17)

 

 

Regno Unito

25 (17)

 

 

Unione

50 (17)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(GHL/1/2INT)

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Germania

1 925  (18)

 

 

Unione

1 925  (18)

 

 

Norvegia

575 (18)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GHL/514GRN)

Germania

3 686

 

 

Regno Unito

194

 

 

Unione

3 880  (19)

 

 

Norvegia

575

 

 

Isole Færøer

110

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214S)

Estonia

0

 

 

Germania

0

 

 

Spagna

0

 

 

Francia

0

 

 

Irlanda

0

 

 

Lettonia

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Polonia

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

(RED/51214D)

Estonia

44 (20)  (21)

 

 

Germania

896 (20)  (21)

 

 

Spagna

157 (20)  (21)

 

 

Francia

84 (20)  (21)

 

 

Irlanda

0 (20)  (21)

 

 

Lettonia

16 (20)  (21)

 

 

Paesi Bassi

0 (20)  (21)

 

 

Polonia

81 (20)  (21)

 

 

Portogallo

188 (20)  (21)

 

 

Regno Unito

2 (20)  (21)

 

 

Unione

1 468  (20)  (21)

 

 

TAC

9 500  (20)  (21)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(RED/1N2AB.)

Germania

766 (22)

 

 

Spagna

95 (22)

 

 

Francia

84 (22)

 

 

Portogallo

405 (22)

 

 

Regno Unito

150 (22)

 

 

Unione

1 500  (22)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(RED/1/2INT)

Unione

Non pertinente (23)  (24)

 

 

TAC

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/N1G14P)

Germania

1 334  (25)  (26)  (27)

 

 

Francia

7 (25)  (26)  (27)

 

 

Regno Unito

9 (25)  (26)  (27)

 

 

Unione

1 350  (25)  (26)  (27)

 

 

Norvegia

800 (25)  (26)

 

 

Isole Færøer

50 (25)  (26)  (28)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/N1G14D)

Germania

1 976  (29)

 

 

Francia

10 (29)

 

 

Regno Unito

14 (29)

 

 

Unione

2 000  (29)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque islandesi della zona Va

(RED/05A-IS)

Belgio

0 (30)  (31)

 

 

Germania

0 (30)  (31)

 

 

Francia

0 (30)  (31)

 

 

Regno Unito

0 (30)  (31)

 

 

Unione

0 (30)  (31)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(RED/05B-F.)

Belgio

8

 

 

Germania

1 012

 

 

Francia

68

 

 

Regno Unito

12

 

 

Unione

1 100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(OTH/1N2AB.)

Germania

117 (32)

 

 

Francia

47 (32)

 

 

Regno Unito

186 (32)

 

 

Unione

350 (32)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie (33)

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(OTH/05B-F.)

Germania

322

 

 

Francia

289

 

 

Regno Unito

189

 

 

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce piatto

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(FLX/05B-F.)

Germania

54

 

 

Francia

42

 

 

Regno Unito

204

 

 

Unione

300

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  La pesca è vietata tra il 1o gennaio e il 31 marzo nelle acque groenlandesi della sottozona NAFO 1 a nord di 64° 15′ N.

(2)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(3)  Contingenti provvisori in attesa delle consultazioni tra gli Stati costieri NEAFC nel 2015.

(4)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1.

non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2015;

2.

possono essere pescati esclusivamente nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 1F e CIEM XIV in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

Codici di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45′N e a sud di 67°00′ N e ad est di 35°15′O.

COD/GRL2

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62°30′N e 63°45′N ad est di 44°00′O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45′N e tra 44°00′O e 35°15′O.

COD/GRL3

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00′N e a est di 42°00′O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59°00′N e 62°30′N ad est di 44°00′O.

COD/GRL4

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45′N e 59°00′N ad ovest di 44°00′O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00′N e ad ovest di 42°00′O.

(5)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(6)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(7)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(8)  Da pescare con palangari (HAL/*514GN).

(9)  Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN).

(10)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(11)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

60

(12)  Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(13)  Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

60.

(14)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(15)  Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

(16)  Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 500

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(18)  Da pescare a sud di 68° N.

(19)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

(20)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°30′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(21)  Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1o luglio 2015.

(22)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(23)  La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2015 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(24)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(25)  Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 1o luglio 2015.

(26)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°30′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(27)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(28)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).

(29)  Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59°15′N

54°26′O

2

59°15′N

44°00′O

3

59°30′N

42°45′O

4

60°00′N

42°00′O

5

62°00′N

40°30′O

6

62°00′N

40°00′O

7

62°40′N

40°15′O

8

63°09′N

39°40′O

9

63°30′N

37°15′O

10

64°20′N

35°00′O

11

65°15′N

32°30′O

12

65°15′N

29°50′O

(30)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(31)  Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2015.

(32)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(33)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0 (1)

 

 

TAC

0 (1)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0 (2)

 

 

TAC

0 (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

153

 

 

Germania

642

 

 

Lettonia

153

 

 

Lituania

153

 

 

Polonia

523

 

 

Spagna

1 975

 

 

Francia

275

 

 

Portogallo

2 708

 

 

Regno Unito

1 285

 

 

Unione

7 867

 

 

TAC

13 795

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0 (3)

 

 

TAC

0 (3)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

44

 

 

Lettonia

44

 

 

Lituania

44

 

 

Unione

133

 

 

TAC

1 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0 (4)

 

 

TAC

0 (4)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0 (5)

 

 

TAC

0 (5)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128 (6)

 

 

Lettonia

128 (6)

 

 

Lituania

128 (6)

 

 

Polonia

227 (6)

 

 

Unione

Non pertinente (6)  (7)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0 (8)

 

 

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0 (9)

 

 

TAC

0 (9)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3L (10)

(PRA/N3L.)

Estonia

0 (11)

 

 

Lettonia

0 (11)

 

 

Lituania

0 (11)

 

 

Polonia

0 (11)

 

 

Spagna

0 (11)

 

 

Portogallo

0 (11)

 

 

Unione

0 (11)

 

 

TAC

0 (11)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (12)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente (13)  (14)

 

TAC analitico


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

313

 

 

Germania

319

 

 

Lettonia

44

 

 

Lituania

22

 

 

Spagna

4 281

 

 

Portogallo

1 789

 

 

Unione

6 768

 

 

TAC

11 543

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razza

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

 

 

Lituania

62

 

 

Spagna

3 403

 

 

Portogallo

660

 

 

Unione

4 408

 

 

TAC

7 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

514

 

 

Germania

354

 

 

Lettonia

514

 

 

Lituania

514

 

 

Unione

1 896

 

 

TAC

10 400

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571  (15)

 

 

Germania

513 (15)

 

 

Lettonia

1 571  (15)

 

 

Lituania

1 571  (15)

 

 

Spagna

233 (15)

 

 

Portogallo

2 354  (15)

 

 

Unione

7 813  (15)

 

 

TAC

6 700  (15)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3°

(RED/N3°.)

Spagna

1 771

 

 

Portogallo

5 229

 

 

Unione

7 000

 

 

TAC

20 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0 (16)

 

 

Lituania

0 (16)

 

 

Unione

0 (16)

 

 

TAC

0 (16)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

 

 

Portogallo

333

 

 

Unione

588 (17)

 

 

TAC

1 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(2)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

(3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(6)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2015.

(7)  Quota spettante all'Unione non specificata; il seguente quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 611

(8)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore.

(9)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(10)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(11)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(12)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 55′ 0

45° 00′ 0

2

47° 30′ 0

44° 15′ 0

3

46° 55′ 0

44° 15′ 0

4

46° 35′ 0

44° 30′ 0

5

46° 35′ 0

45° 40′ 0

6

47° 30′ 0

45° 40′ 0

7

47° 55′ 0

45° 00′ 0

(13)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

0

0

Estonia

0

0

Spagna

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

(14)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(15)  Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1o luglio 2015 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 350.

Una volta raggiunte le 6 500 tonnellate, la pesca diretta di questo stock deve cessare. Il TAC rimanente può essere mantenuto come cattura accessoria e deve essere limitato al 5 % delle catture di merluzzo bianco nella zona 3M.

(16)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

(17)  Se, conformemente alla nota in calce n. 27 dell'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna

509

Portogallo

667

Unione

1 176

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

81,99 (4)

 

 

Grecia

152,39

 

 

Spagna

2 956,92  (2)  (4)

 

 

Francia

2 917,71  (2)  (3)  (4)

 

 

Croazia

461,16 (6)

 

 

Italia

2 302,8  (4)  (5)

 

 

Malta

188,93 (4)

 

 

Portogallo

278,05

 

 

Altri Stati membri

32,97 (1)

 

 

Unione

9 372,92  (2)  (3)  (4)  (5)

 

 

TAC

15 821

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

7 167,47  (8)

 

 

Portogallo

1 035,24  (8)

 

 

Altri Stati membri

144,80 (7)  (8)

 

 

Unione

8 347,50

 

 

TAC

13 700

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

5 248,01  (9)

 

 

Portogallo

447,18 (9)

 

 

Unione

5 695,19

 

 

TAC

15 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

2 510,64  (11)

 

 

Spagna

17 690,58  (11)

 

 

Francia

4 421,71  (11)

 

 

Regno Unito

195,89 (11)

 

 

Portogallo

2 120,3  (11)

 

 

Unione

26 939,13  (10)

 

 

TAC

28 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga australe

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

847,44

 

 

Francia

278,5

 

 

Portogallo

593,06

 

 

Unione

1 719

 

 

TAC

24 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

15 158,0

 

 

Francia

8 905,37

 

 

Portogallo

5 403,73

 

 

Unione

29 467,10

 

 

TAC

85 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

10,36

 

 

Francia

454,84

 

 

Portogallo

62,80

 

 

Unione

528,00

 

 

TAC

1 985

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

24,31

 

 

Portogallo

27,3

 

 

Unione

51,61

 

 

TAC

355

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

452,12

Francia

203,99

Unione

656,10

(3)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100,00

Unione

100,00

(4)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75cm e 30 kg/115cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

59,14

Francia

58,35

Italia

46,06

Cipro

3,78

Malta

5,56

Unione

172,89

(5)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75cm e 30 kg/115cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

46,06

Unione

46,06

(6)  Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

415,04

Unione

415,04

(7)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(8)  Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

(9)  Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

(10)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007(1), il numero di navi dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

(1)

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(11)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(ANI/F483.)

TAC

2 659

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (1)

(ANI/F5852.)

TAC

309

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Chaenocephalus aceratus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SSI/F483.)

TAC

2 200  (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(LIC/F5852.)

TAC

150 (3)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(TOP/F483.)

TAC

2 400  (4)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483A):

0

Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):

720

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):

1 680


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.4 Antartico settentrionale

(TOP/F484N.)

TAC

42 (5)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(TOP/F5852.)

TAC

4 410  (6)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

Zona:

FAO 48.4 Antartico meridionale

(TOA/F484S.)

TAC

28 (7)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

155 000

Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

279 000

Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

279 000

Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

93 000


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)

277 000

Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)

163 000


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W):

260 000

Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):

192 000


Specie:

Nototenia

Gobionotothen gibberifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOG/F483.)

TAC

1 470  (8)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOS/F483.)

TAC

300 (9)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(NOS/F5852.)

TAC

80 (10)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GRV/F5852.)

TAC

360 (11)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(GRV/F483.)

TAC

120 (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(GRV/F484.)

TAC

11 (13)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nototenia

Notothenia rossii

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOR/F483.)

TAC

300 (14)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Granchi

Paralomis spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(PAI/F483.)

TAC

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SGI/F483.)

TAC

300 (15)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SRX/F483.)

TAC

120 (16)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(SRX/F484.)

TAC

3 (17)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(SRX/F5852.)

TAC

120 (18)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(OTH/F5852.)

TAC

50 (19)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S;

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30′ E; e

procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(4)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2015 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

(5)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O.

(6)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

(7)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(12)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(16)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(17)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

(19)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (2)

(GER/F47NAM)

TAC

200

 

TAC precauzionale


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

276

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (4)

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC precauzionale


Specie:

Pseudopentaceros spp

Pseudopentaceros spp

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

143

 

TAC precauzionale

(1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate.

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(3)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(4)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate.

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — TUTTE LE ZONE

Specie:

Tonno rosso del sud

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone

(SBF/F41-81)

Unione

10 (1)

 

 

TAC

14 647

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

3 170,36

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

da stabilire (1)

 

 

Paesi Bassi

da stabilire (1)

 

 

Lituania

da stabilire (1)

 

 

Polonia

da stabilire (1)

 

 

Unione

da stabilire (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Da modificare a seguito della terza riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà nel febbraio 2015.


ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIa, VIa, VIIa E VIId, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.

1.2.

Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Durante il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3.   Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.   Sforzo di pesca massimo consentito

4.1.

Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

4.2.

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5.   Gestione

5.1.

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.2.

Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

5.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

a)

Kattegat:

Attrezzo regolamentato

DK

DE

SE

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339

b)

Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId:

Attrezzo regolamentato

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

TR1

895

3 385 928

954 390

1 409

1 505 354

157

257 266

172 064

6 185 460

TR2

193 676

2 841 906

357 193

0

6 496 811

10 976

748 027

604 071

5 037 332

TR3

0

2 545 009

257

0

101 316

0

36 617

1 024

8 482

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

999 808

0

1 739 759

BT2

5 401 395

79 212

1 375 400

0

1 202 818

0

28 307 876

0

6 116 437

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

342 579

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

4 338 315

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

125 141

0

0

110 468

134 880

c)

Divisione CIEM VIIa:

Attrezzo regolamentato

BE

FR

IE

NL

UK

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 086 399

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614

d)

Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb:

Attrezzo regolamentato

BE

DE

ES

FR

IE

UK

TR1

0

9 320

186 864

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 203 071

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040


ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

Disposizioni generali

1.   Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

ii)

reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b)

«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

d)

«periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 8;

e)

«condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3.   Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   Navi autorizzate

4.1.

Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2014, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione

5.   Numero massimo di giorni

5.1.

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2.

Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

6.1.

Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave dell'Unione può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)

gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nei due anni civili 2012 o 2013 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

b)

gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo;

6.2.

Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.

6.3.

Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4.

L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per raggruppamento di attrezzi

Condizioni speciali

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

 

Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

ES

114

FR

109

PT

113

6.1.a) e 6.1.b)

Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

Illimitato

7.   Sistema di kilowatt-giorni

7.1.

Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2.

Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

7.3.

Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

c)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

7.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

8.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

8.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

8.3.

I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.4.

Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.

8.5.

Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

8.6.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

8.7.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

9.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

9.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

9.3.

Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

9.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

10.   Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11.   Periodi di gestione

11.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

11.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

11.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

12.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

12.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

12.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.

Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

13.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

14.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo globale

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (4)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR

=

reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN

=

reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL

=

palangari di fondo

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo globale

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (5)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione (6)

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR

=

reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN

=

reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL

=

palangari di fondo

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB

(7)

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(8)

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(9)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(6)  Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).


ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I

Disposizioni generali

1.   Ambito di applicazione

1.1.

Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.

1.2.

Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2014 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2015 e il 31 gennaio 2016, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2015.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

«gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

«attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«zona», la divisione CIEM VIIe;

d)

«periodo di gestione in corso», il periodo dal 1o febbraio 2015 al 31 gennaio 2016.

3.   Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di navi dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   Navi autorizzate

4.1

Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2014, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2

Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi dell'Unione

5.   Numero massimo di giorni

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

BE

164

FR

175

UK

207

Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

BE

164

FR

178

UK

164

6.   Sistema di kilowatt-giorni

6.1.

Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.

Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.

Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello definito al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

7.6.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.7.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2014 e il 31 gennaio 2015) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.

Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni supplementare rispetto a quello di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

8.5.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9.   Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   Periodi di gestione

10.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.

Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13.   Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.   Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2013 e 2014, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo globale

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT

=

sfogliare ≥ 80 mm

GN

=

reti da imbrocco < 220 mm

TN

=

tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo globale

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimentodi giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (2)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT

=

sfogliare ≥ 80 mm

GN

=

reti da imbrocco < 220 mm

TN

=

tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9-F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

Allegato IID, appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

Image 1

ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

DK

da fissare

da fissare

DE

da fissare

FR

da fissare

IE

da fissare

NL

da fissare

PL

da fissare

SV

da fissare

UK

da fissare

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non assegnate

2

Sgombro (1)

Non pertinente

Non pertinente

70

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Acque delle Isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

8 (2)

Non pertinente

4

 

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

Non pertinente

22 (4)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pesca con palangari

10

UK

10

6

Sgombro

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

 

Aringa, a nord di 61° 00′ N

da fissare

DK

da fissare

da fissare

DE

da fissare

IE

da fissare

FR

da fissare

NL

da fissare

SE

da fissare

UK

da fissare


(1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

(3)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)  Questi dati sono inseriti tra i dati delle «Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».


ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

8

Unione

68

2.   Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

152

Francia

94

Italia

30

Cipro

6 (2)

Malta

28 (3)

Unione

310

3.   Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia

11

Italia

12

Unione

23

4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci (4)

 

Cipro (5)

Grecia (6)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (7)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

11

12

17

6

1

Pescherecci con palangari

6 (8)

0

0

30

8

59

28

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

8

70

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

29

0

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altri pescherecci artigianali (9)

0

21

0

0

94

83

0


Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Tonniere con lenze e canne

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

 

Numero di tonnare (10)

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

2

6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in t)

Spagna

14

11 852

Italia

15

13 000

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

8

12 300


Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna

5 855

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 768


(1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali Dell'Unione.

(2)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Cipro decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 5 della tabella A della sezione 4.

(3)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Malta decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.

(4)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci per la pesca artigianale o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e tre pescherecci per la pesca artigianale.

(7)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(8)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(9)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(10)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.


ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Squali (tutte le specie)

Zona della convenzione

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

Pesci a pinne

FAO 48.1. Antartico (1)

FAO 48.2. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi (1)

FAO 48.3.

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antartico

Dal 1o dicembre 2013 al 30 novembre 2015

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antartico (1)

FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antartico a est di 79°20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

FAO 58.6. Antartico (1)  (2)

FAO 58.7. Antartico (1)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)  (2)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antartico

Dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′ S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2014/2015

Sottozona/ Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Dissostichus spp. limiti di cattura (t)

Limite applicabile alle catture accessorie (t) (3)

SSRU

Limite

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1.

Tutta la divisione

Dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015

A, B, F

0

724

50

116

100 (da distribuire per 20, 20 per SSRU eccetto quella chiusa (ABF))

C (4)

252

D (4)

42

E

315

G (4)

68

H (4)

42

58.4.2.

Tutta la divisione

Dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015

A

0

35

50

20

20

B, C, D

0

E (inclusa) 58.4.2_1)

35

58.4.3a.

Tutta la divisione

Dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015

Non pertinente

 

32

50

26

20

88.1.

Tutta la sottozona

Dal 1o dicembre 2014 al 31 agosto 2015

A, D, E, F, M

0

3 044  (5)

152

430

160

B, C, G

371

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

H, I, K

2 099

B, C, G

50

B, C, G

40

B, C, G

60

J, L

306

H, I, K

112

H, I, K

320

H, I, K

60

 

 

J, L

50

J, L

70

J, L

40

88.2.

A sud di 65° S

Dal 1o dicembre 2014 al 31 agosto 2015

A, B, I

0

619

50

99

120

C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)

419

A, B, I

0

A, B, I

0

A, B, I

0

H

200

C, D, E, F, G

50

C, D, E, F, G

67

C, D, E, F, G

100

H

50

H

32

H

20

Allegato V, parte B, appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione

SSRU

Confine

48.6

A

Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

 

B

Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

 

E

Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

 

F

Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

 

G

Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.

58.4.1

A

Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

 

B

Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

 

E

Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

 

F

Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

 

G

Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

 

H

Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

58.4.2

A

Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

 

B

Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

 

C

Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

 

D

Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

 

E

Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

58.4.3a

A

Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.3b

A

Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.

 

B

Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.

 

D

Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

 

E

Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.4

A

Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

 

B

Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

 

C

Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

 

D

Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

58.6

A

Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

 

B

Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

 

C

Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

 

D

Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

58.7

A

Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

 

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

 

F

Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.

 

G

Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.

 

H

Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.

 

I

Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.

 

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

 

K

Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.

 

L

Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.

 

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

D

Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

E

Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

F

Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.

 

G

Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

 

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

 

I

Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

88.3

A

Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

 

B

Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

 

C

Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

 

D

Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (in tonnellate):

Sottozone e divisioni delle intenzioni di pesca

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche delle intenzioni di pesca del krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Le intenzioni di pesca del krill antartico in altre sottozone e divisioni devono essere notificate a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Tecnica di pesca

Selezionare la casella corrispondente

 

☐ Rete da traino convenzionale

 

☐ Sistema di pesca continua

 

☐ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

 

☐ Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (6)

Congelato intero

 

Bollito

 

Farina

 

Olio

 

Altro prodotto, precisare

 

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete

 

 

 

Apertura verticale massima (m)

 

 

 

Apertura orizzontale massima (m)

 

 

 

Circonferenza dell'apertura della rete (7) (m)

 

 

 

Area dell'apertura (m2)

 

 

 

Dimensione media delle maglie nella parte della rete (9) (mm)

Esterna (8)

Interna (8)

Esterna (8)

Interna (8)

Esterna (8)

Interna (8)

1a parte della rete

 

 

 

 

 

 

2a parte della rete

 

 

 

 

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

 

 

 

 

Schema(i) delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1.

lunghezza e larghezza di ogni parte della rete a strascico (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

2.

la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);

3.

la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4.

i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti a strascico (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico si incrosti sulla maglia o scappi.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

 

 

 

Fabbricante

 

 

 

Modello

 

 

 

Frequenze del trasduttore (kHz)

 

 

 

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10)

ALLEGATO 21-03/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DIRETTA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

Formula

W= larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L= lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ= fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H= profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro (10)

Formula

V= volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala (10)

Osservazione diretta

litro

Fkrill= proporzione di krill antartico nel campione

Per cala (10)

Correzione volume flussometro

ρ= fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro (11)

Formula

V= volume della pasta di krill antartico

Per cala (10)

Osservazione diretta

litro

M= quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in volume

Per cala (10)

Osservazione diretta

kg

ρ= densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

Kg/litro

Bilancia di flusso

Formula

M= peso medio di krill antartico e acqua combinati

Per cala (11)

Osservazione diretta

kg

F= proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

Formula

M tray= peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M= peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N= numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

Conversione in farina

Formula

M meal= peso di farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF= coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco

Formula

W= larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H= altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ= fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L= lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

precisare

 

 

 

 

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese (12)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (12)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)

Più di una volta al mese (12)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (13)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (13)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (12)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) presso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (13)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della lavorazione)

Ogni cala (13)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il disegno dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (12)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000  kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (12)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

(3)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore;

Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;

altre specie frammiste: 20 t per SSRU.

(4)  Include un limite di cattura di 42 t per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 201/2015.

(5)  Un limite di cattura a fini di ricerca di 200 t è destinato a un'indagine di ricerca nella sottozona 88.2, SSRU A e B.

(6)  Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

(7)  Prevista in condizioni operative.

(8)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(9)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

(10)  Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(11)  Cala singola con rete a strascico convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(12)  Un nuovo periodo di un mese comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(13)  Cala singola con rete a strascico convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1.

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

28

47 520

Portogallo

5

1 627

Unione

55

110 511

2.

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41 (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

27 797

3.

Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.

4.

Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.

(1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14


ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

da fissare

Isole Færøer

Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)

Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

14

14

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

da fissare

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

14

14

Molva e brosmio

20

10

Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela (1)

Lutiani (acque della Guiana francese)

45

45


(1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.