23.1.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/23


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2014

relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di alcune specie soggette a taglie minime («obbligo di sbarco»). L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

(2)

L'obbligo di sbarco si applicherà al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 alla piccola e grande pesca pelagica, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico.

(3)

L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) ed è pertanto vincolata a misure stabilite dalle ORGP in questione.

(4)

Alcune misure delle ORGP stabiliscono che i pescherecci che operano nel loro ambito di competenza debbano rigettare in mare determinate catture che in linea di principio rientrano nell'obbligo di sbarco.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire gli obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco.

(6)

È pertanto necessario chiarire quali sono le situazioni in cui non si applica l'obbligo di sbarco, al fine di garantire il rispetto da parte dell'Unione dei suoi obblighi internazionali e di far sì che vi sia certezza del diritto per i pescatori.

(7)

Conformemente alla raccomandazione 11-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) concernente un programma pluriennale di conservazione e di gestione per il tonno obeso e il tonno albacora, alcuni pescherecci non dovrebbero essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso nell'Atlantico.

(8)

La raccomandazione 13-07 dell'ICCAT stabilisce l'obbligo di rigetto in mare per le navi e le tonnare che praticano la cattura del tonno rosso dell'Atlantico orientale in determinate situazioni. In particolare, il punto 29 di tale raccomandazione prevede il rigetto dei tonni rossi di dimensioni o peso inferiori a un livello minimo di riferimento. Tale parametro di dimensioni minime è attualmente stabilito dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (2). L'obbligo di rigetto in mare si applica a tutte le attività di pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale, compresa la pesca ricreativa e sportiva.

(9)

Inoltre, il punto 31 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabilisce l'obbligo di rigetto in mare dei tonni rossi di peso compreso tra gli 8 e i 30 kg o con lunghezza alla forca tra 75 e 115 cm, catturati incidentalmente dalle navi e tonnare che praticano la pesca attiva di tale specie e superiori al 5 % del totale delle catture di tonno rosso.

(10)

La categoria di peso per le catture incidentali di tonno rosso fissata dall'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 302/2009 è diversa da quella stabilita dal punto 31 della raccomandazione ICCAT 13-07 che è stata adottata dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 302/2009, il punto 31 di tale raccomandazione ICCAT è recepito nel diritto dell'Unione dal presente regolamento.

(11)

Il punto 32 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabilisce che le navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo quantitativi di tonno rosso superiori al 5 % delle loro catture totali in peso o per numero di esemplari.

(12)

I punti 34 e 41 della raccomandazione ICCAT 13-07 stabiliscono l'obbligo di liberare in mare i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva.

(13)

La raccomandazione ICCAT 13-02 per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilisce un obbligo di rigetto in mare per le navi che praticano la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale in determinate situazioni. In particolare, il punto 9 di tale raccomandazione prevede il rigetto in mare dei pesci spada di dimensioni o peso inferiori a un livello minimo di riferimento. Tale parametro di dimensioni minime è attualmente stabilito dal regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (3).

(14)

Inoltre, lo stesso punto della raccomandazione 13-02 stabilisce l'obbligo di rigettare in mare il pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o la cui lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non raggiunga i 125 cm, catturato incidentalmente e che superi il 15 % del numero totale di pesci spada catturati dalla nave per ogni sbarco.

(15)

Al fine di garantire la coerenza tra le raccomandazioni ICCAT 11-01, 13-07 e 13-02 e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco non si applica alle navi dell'Unione che prendono parte alle attività di pesca oggetto di tali raccomandazioni.

(16)

L'articolo 5, l'articolo 6.3 e l'allegato I.A delle misure di conservazione ed esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare le catture di capelin che superino la quota stabilita o la percentuale di catture consentite. L'allegato I.A attualmente stabilisce un totale di catture ammissibili («TAC») pari a zero per il capelin. Inoltre, le catture accessorie di capelin nel corso di altre attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco sono, a determinate condizioni, assoggettate anch'esse all'obbligo di rigetto in mare conformemente alle norme della NAFO.

(17)

Al fine di garantire la coerenza tra le misure di conservazione ed esecuzione della NAFO e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco non si applica alle attività di pesca coperte da tali misure.

(18)

In considerazione dei termini previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce una serie di deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale. Si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «zona della convenzione NAFO» si intendono le zone geografiche di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

2)

per «attività di pesca per le quali è competente la NAFO» si intendono le attività di pesca nella zona della convenzione NAFO relative a tutte le risorse di pesca con le seguenti eccezioni: salmone, tonni e marlin, riserve di cetacei gestite dalla Commissione baleniera internazionale o da un'organizzazione ad essa subentrata, e le specie sedentarie della piattaforma continentale, vale a dire gli organismi che, al momento dello sfruttamento, sono immobili in fondo al mare o sotto il fondo marino, oppure non sono in grado di spostarsi se non restando costantemente in contatto con il fondo o il sottosuolo marino;

3)

per «Oceano atlantico settentrionale» si intende la zona dell'Oceano Atlantico a nord di 5° N;

4)

per «pesca ricreativa» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

5)

per «pesca sportiva» si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.

CAPO II

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 3

Tonno obeso

1.   Il presente articolo si applica al tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno obeso non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso nell'Oceano Atlantico.

Articolo 4

Tonno rosso

1.   Il presente articolo si applica al tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le catture accidentali per un massimo del 5 % di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e la taglia minima, in kg o cm, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009, effettuate da navi da cattura e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso, possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasportate, sbarcate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.

4.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o con una lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm in quantità superiori al 5 %.

5.   La percentuale del 5 % di cui ai paragrafi 3 e 4 è calcolata in base al totale delle catture accidentali di tonno rosso, in numero di esemplari delle catture totali di tonno rosso presenti a bordo della nave in qualsiasi momento dopo ogni operazione di pesca.

6.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso o numero di pezzi. Il calcolo basato sul numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall'ICCAT.

7.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, qualora il contingente assegnato allo Stato membro del peschereccio o della tonnara interessata sia già stato utilizzato:

a)

sono da evitarsi le catture di tonno rosso;

b)

i tonni rossi catturati vivi come catture accessorie devono essere liberati.

8.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa devono essere liberati.

9.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i tonni rossi catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva devono essere liberati.

Articolo 5

Pesce spada

1.   Il presente articolo si applica al pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico settentrionale.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 520/2007.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le catture accidentali per un massimo del 15 % di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo, o la cui lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non raggiunga i 125 cm, possono essere tenuti a bordo, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.

4.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi non tengono a bordo esemplari di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 125 cm, in percentuale superiore al 15 % del pesce spada catturato.

5.   La percentuale del 15 % di cui ai paragrafi 3 e 4 è calcolata sulla base del numero di esemplari di pesce spada delle catture totali di pesce spada della nave, per ogni sbarco.

CAPO III

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Articolo 6

Capelin

1.   Il presente articolo si applica al capelin (Mallotus villosus) nella zona della convenzione NAFO.

2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono essere tenuti a bordo gli esemplari di capelin catturati al di là della quota stabilita dalla legislazione dell'Unione.

3.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono essere tenuti a bordo i capelin pescati come catture accessorie in attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco per cui è competente la NAFO.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).