22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/81 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2014

che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 70, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di risoluzione unico («Fondo») è stato costituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 come meccanismo di finanziamento unico per tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico («SSM») ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2) e al meccanismo di risoluzione unico («SRM») («Stati membri partecipanti»).

(2)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, l'amministrazione del Fondo è affidata al Comitato di risoluzione unico («Comitato») istituito a norma dello stesso regolamento.

(3)

Conformemente all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014, è opportuno ricorrere al Fondo nelle procedure di risoluzione qualora il Comitato lo ritenga necessario ai fini di un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione. Il Fondo dovrebbe essere dotato di mezzi finanziari adeguati che consentano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione e che gli consentano, ove necessario, di intervenire per assicurare un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e la salvaguardia della stabilità finanziaria senza ricorrere al denaro dei contribuenti.

(4)

Il Comitato è abilitato a calcolare i singoli contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.

(5)

Il Comitato dovrebbe calcolare i contributi annuali al Fondo in funzione di un livello-obiettivo unico, fissato in percentuale dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato dovrebbe provvedere a che il Fondo disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1o gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data in cui l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 è applicabile a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, di detto regolamento.

(6)

I contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti ai sensi degli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e trasferiti al Fondo a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 806/2014 («accordo») dovrebbero essere compresi nel calcolo dei singoli contributi e quindi detratti dall'importo dovuto da ciascun ente. Tale calcolo dovrebbe tenere conto del fatto che gli importi che le parti contraenti dell'accordo devono trasferire a norma del suo articolo 3, paragrafi 3 e 4, dovrebbero corrispondere al 10 % del livello-obiettivo di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Il Comitato provvederà a che gli importi che devono essere trasferiti a norma dell'accordo comportino la stessa quota di impegni di pagamento irrevocabili per ciascuno Stato membro partecipante.

(7)

A norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, è opportuno calcolare il contributo annuale al Fondo in base a un contributo fisso determinato in funzione delle passività di un ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, nonché in base a un contributo ponderato in funzione del profilo di rischio dell'ente.

(8)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato è considerato, ai fini dell'applicazione di tale regolamento e della direttiva 2014/59/UE, l'autorità nazionale di risoluzione pertinente o, in caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, la pertinente autorità di risoluzione a livello di gruppo, qualora svolga compiti ed eserciti poteri a norma di tali atti giuridici, fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 806/2014. Il Comitato dovrebbe essere pertanto considerato l'autorità di risoluzione anche ai fini dell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (4). Quando svolge i compiti ed esercita i poteri previsti dal presente regolamento, il Comitato è soggetto alle disposizioni di detto regolamento delegato.

(9)

Ai fini del calcolo del contributo annuale, il Comitato applica la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63, come richiesto dall'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014. Il regime specifico applicabile agli enti considerati di piccole dimensioni a norma di tale regolamento delegato si applica anche a tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti che soddisfano i criteri stabiliti in detto regolamento delegato relativi agli enti di piccole dimensioni.

(10)

Poiché le norme del presente regolamento stabiliscono le condizioni di applicazione della metodologia indicata nel regolamento delegato (UE) 2015/63 adottato ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, le differenze tra il calcolo dei contributi annuali da parte del Comitato per gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti e il calcolo dei contributi annuali negli Stati membri che non partecipano all'SRM dovrebbero riflettere solo le specificità di un sistema unificato negli Stati membri partecipanti. Tali specificità derivano in particolare dal fatto che nell'ambito dell'SRM è fissato un livello-obiettivo unico per tutti gli Stati membri partecipanti. L'applicazione, in linea generale, della stessa metodologia di calcolo dei contributi annuali in tutti gli Stati membri dovrebbe mantenere una parità di condizioni fra gli Stati membri partecipanti e un mercato interno forte.

(11)

Con un fondo di risoluzione unico con un livello-obiettivo europeo, i singoli contributi annuali degli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti dipendono dai contributi di tutti gli enti inseriti nell'SRM. Ai fini di un'efficacia del funzionamento dell'SRM e di una fluidità del processo di costituzione del Fondo, è essenziale che tutti gli enti vi versino il contributo annuale integralmente e tempestivamente.

(12)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, i contributi al Fondo calcolati dal Comitato sono raccolti dalle autorità nazionali di risoluzione e trasferiti al Fondo conformemente all'accordo. I formati e le rappresentazioni dei dati definiti dal Comitato possono altresì includere l'obbligo in virtù del quale tutti i dati che gli enti sono tenuti a segnalare, in particolare gli enti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, devono essere confermati da un revisore o, ove opportuno, dall'autorità competente.

(13)

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014, allorché applica il contributo ponderato in funzione del rischio al calcolo dei singoli contributi, il Comitato deve tener conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri. Il contributo ponderato in funzione del rischio si basa sui criteri definiti all'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. Conformemente all'articolo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014, l'utilizzo del Fondo è subordinato all'entrata in vigore dell'accordo. Ai sensi dell'accordo, i contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti sono assegnati ai rispettivi comparti nazionali. I comparti sono soggetti a una progressiva messa in comune per un periodo transitorio di otto anni, in modo tale da scomparire al termine di tale periodo.

(14)

Le circostanze per cui, da un lato, ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, i contributi sono calcolati sulla base di un livello-obiettivo unico e per cui, dall'altro, in virtù dell'accordo, la copertura di certi rischi correlati all'interno di un settore bancario nazionale durante il periodo transitorio al quale si riferisce sarà messa in comune soltanto progressivamente, possono avere effetti sulla percezione del mercato di alcuni enti e, di conseguenza, sulla loro situazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 7, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, incidendo in tal modo sul loro profilo di rischio. Inoltre, un sistema fondato in maniera temporanea su comparti potrebbe influenzare globalmente la relativa importanza degli enti per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia, come indicato all'articolo 103, paragrafo 7, lettera g), della direttiva 2014/59/UE. L'importanza degli enti per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia dovrebbe essere determinata, rispettivamente, in relazione allo Stato membro in cui si trova l'ente (vale a dire, la perdita attesa per la parte del comparto non ancora messa in comune) e in relazione all'unione bancaria nel suo insieme (vale a dire, la perdita attesa per la parte del comparto messa in comune). In questo modo il contributo ponderato in funzione del rischio sarebbe proporzionale all'utilizzo atteso, durante il periodo transitorio, dei rispettivi mezzi finanziari del comparto non messi in comune.

(15)

Una metodologia di adattamento che affronti adeguatamente le circostanze di cui al considerando 14 e che pertanto tenga conto del principio di proporzionalità ed eviti distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri dovrebbe essere introdotta fino al momento in cui tutti i contributi ex ante versati al Fondo sono interamente messi in comune. Il metodo di calcolo dei contributi dovrebbe quindi essere adattato in maniera tale da essere in correlazione con l'andamento della messa in comune del Fondo. Di conseguenza, il calcolo dei contributi da assegnare alla parte messa in comune dovrebbe basarsi sui criteri definiti nel regolamento (UE) n. 806/2014, mentre, in deroga al termine stabilito all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, il calcolo dei contributi da assegnare alla parte dei comparti non messa in comune dovrebbe basarsi sui criteri definiti nella direttiva 2014/59/UE, e sulla base di un livello-obiettivo definito per un periodo corrispondente al periodo iniziale di cui al regolamento (UE) n. 806/2014.

(16)

Il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 non dovrebbe in alcun modo incidere sulla capacità finanziaria e sulla liquidità del Fondo. Si dovrebbe ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili soltanto nell'eventualità di un intervento di risoluzione in cui è coinvolto il Fondo. Nel periodo iniziale, in circostanze normali, il Comitato dovrebbe ripartire l'utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili equamente tra gli enti che lo richiedano. Questi impegni di pagamento dovrebbero essere integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi dell'utilizzo del Fondo.

(17)

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014, la relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di enti. Di conseguenza, è opportuno prevedere specifiche disposizioni per determinare i contributi che gli enti di piccole dimensioni devono versare.

(18)

Gli enti che non rientrano nella categoria degli «enti di piccole dimensioni» di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e le cui attività totali sono uguali o inferiori a 3 000 000 000 EUR comportano un rischio inferiore rispetto agli enti di grandi dimensioni e nella maggior parte dei casi non presentano un rischio sistemico ed è meno probabile che siano assoggettati a risoluzione, il che di conseguenza riduce la probabilità che possano beneficiare del Fondo. È pertanto opportuno introdurre un calcolo semplificato dei contributi che devono essere versati da questi enti. In tal modo si eviterebbero tra l'altro possibili cambiamenti a breve termine dello status che questi enti potrebbero assumere al fine di beneficiare dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63. Tale calcolo dovrebbe includere una componente basata su una somma forfettaria. Il sistema dovrebbe evitare distorsioni tra gli enti e raggiungere una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di enti, oltre ad alleviare gli oneri amministrativi e finanziari derivanti dalla raccolta dei singoli contributi di tali enti.

(19)

La Commissione vaglierà il modo in cui il presente regolamento è applicato contestualmente al riesame del regolamento delegato (UE) 2015/63 per consentire, se necessario, un adeguamento delle norme previste dal presente regolamento.

(20)

Ai sensi del suo articolo 99, paragrafo 2, il regolamento (UE) n. 806/2014 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2015 il Comitato trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento delle condizioni che consentono il trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale. A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 relativo ai contributi al Fondo è prorogata ogni volta di un mese. Pertanto, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dalla data a decorrere dalla quale l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 diventa applicabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di attuazione dell'obbligo in capo al Comitato di risoluzione unico («Comitato») di calcolare i contributi per i singoli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 al Fondo di risoluzione unico («Fondo») e la metodologia di calcolo di tali contributi.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica agli enti tenuti a versare contributi a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 806/2014, a eccezione di quelle di cui ai punti 2) e 11) di tale articolo. Si intende inoltre per:

1)   «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013;

2)   «livello-obiettivo annuale»: l'importo complessivo dei contributi annuali che il Comitato fissa per ogni periodo di contribuzione secondo la procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 per raggiungere il livello-obiettivo di cui agli articoli 69, paragrafo 1 e 70 di tale regolamento;

3)   «contributo annuale»: l'importo di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 calcolato ogni anno dal Comitato e raccolto nel periodo di contribuzione dalle autorità nazionali di risoluzione presso tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti;

4)   «periodo di contribuzione»: un anno civile;

5)   «autorità di risoluzione di Stati membri non partecipanti al meccanismo di risoluzione unico»: l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o altra autorità competente designata dagli Stati membri ai fini dell'articolo 100, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/59/UE;

6)   «depositi protetti»: i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, esclusi i saldi temporaneamente elevati definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva;

7)   «autorità competente»: l'autorità competente definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 o, secondo il caso, la Banca centrale europea.

Articolo 4

Calcolo dei contributi annuali

Per ogni periodo di contribuzione, il Comitato calcola il contributo annuale a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale del Fondo, previa consultazione della BCE o delle autorità nazionali competenti e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il livello-obiettivo annuale è stabilito in funzione del livello-obiettivo del Fondo previsto agli articoli 69, paragrafo 1 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e calcolato secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato (UE) 2015/63.

Articolo 5

Comunicazione del Comitato

1.   Il Comitato comunica alle competenti autorità nazionali di risoluzione le decisioni relative al calcolo dei contributi annuali degli enti autorizzati nei loro territori di pertinenza.

2.   Una volta ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale di risoluzione notifica a ciascun ente autorizzato nel rispettivo Stato membro la decisione del Comitato relativa al calcolo del contributo annuale dovuto dall'ente.

Articolo 6

Informativa

Per migliorare la comparabilità delle informazioni segnalate e l'efficacia del trattamento di quelle ricevute, il Comitato stabilisce i formati e le rappresentazioni dei dati cui gli enti devono attenersi per segnalare le informazioni richieste ai fini del calcolo dei contributi annuali.

Articolo 7

Richiesta di ottemperare a impegni di pagamento irrevocabili

1.   Il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 non pregiudica in alcun modo la capacità finanziaria e la liquidità del Fondo.

2.   In caso di intervento di risoluzione del Fondo a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato chiede di ottemperare a una parte o alla totalità degli impegni di pagamento irrevocabili, effettuati a norma del regolamento (UE) n. 806/2014, per ripristinare la quota di impegni di pagamento irrevocabili nei mezzi finanziari disponibili del Fondo stabilita dal Comitato nel rispetto della soglia massima prevista all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Una volta che il Fondo abbia debitamente ricevuto il contributo collegato agli impegni di pagamento irrevocabili cui si è chiesto di ottemperare, le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite. Se il Fondo non riceve debitamente il necessario importo in contanti alla prima richiesta, il Comitato entra in possesso delle garanzie a copertura dell'impegno di pagamento irrevocabile a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

3.   Gli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che non rientra più nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 sono cancellati e le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite.

Articolo 8

Adattamenti specifici nel periodo iniziale

1.   Durante il periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 e in deroga all'articolo 4 del presente regolamento, i contributi annuali degli enti di cui all'articolo 2 sono calcolati adattando la metodologia come segue:

a)

il primo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 60 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 40 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

b)

il secondo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 40 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 60 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

c)

il terzo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 33,33 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 66,67 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

d)

il quarto anno del periodo iniziale, tali enti versano il 26,67 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 73,33 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

e)

il quinto anno del periodo iniziale, tali enti versano il 20 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e l'80 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

f)

il sesto anno del periodo iniziale, tali enti versano il 13,33 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e l'86,67 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

g)

il settimo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 6,67 % del contributo annuale calcolato a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 e il 93,33 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento;

h)

l'ottavo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 100 % del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e dell'articolo 4 del presente regolamento.

2.   Nel periodo iniziale il Comitato tiene conto, nel calcolare i singoli contributi di ciascun ente, dei contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE e trasferiti al Fondo a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo, detraendoli dall'importo dovuto da ciascun ente.

3.   Nel periodo iniziale, in circostanze normali, il Comitato autorizza l'utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili su richiesta di un ente. Il Comitato ripartisce l'utilizzo di impegni di pagamento irrevocabili equamente tra gli enti che lo richiedano. Gli impegni di pagamento irrevocabili assegnati non sono inferiori al 15 % degli obblighi di pagamento complessivi dell'ente. Nel calcolare i contributi annuali di ciascun ente, il Comitato provvede a che, per ogni anno, la somma di tali impegni di pagamento irrevocabili non superi il 30 % dell'importo complessivo dei contributi annuali raccolti a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014.

4.   Ai fini del paragrafo 1, i contributi annuali calcolati a norma dell'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 sono determinati in funzione del livello-obiettivo stabilito per un periodo di tempo corrispondente al periodo iniziale.

5.   Fatto salvo l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63, nel periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR versano una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, tali enti versano il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9 del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 o, se successiva, dalla data in cui l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 diventa applicabile ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 6, di tale regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri partecipanti.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).