15.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 239/1


DIRETTIVA (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2015

che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafi da 3 a 13, e l'articolo 2, paragrafi da 5 a 7, della presente direttiva,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ciascuno Stato membro deve assicurare che nel 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10 % del consumo finale di energia nei trasporti in tale Stato membro. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. La direttiva 2009/28/CE pone altresì l'accento sulla necessità di efficienza energetica nel settore dei trasporti, che è imperativa poiché sarà probabilmente sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo di una percentuale obbligatoria di energia da fonti rinnovabili se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere. Pertanto, e data l'importanza dell'efficienza energetica anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri e la Commissione sono incoraggiati a includere informazioni più dettagliate sulle misure in materia di efficienza energetica nel settore dei trasporti nelle relazioni da presentare in conformità dell'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di altri atti normativi dell'Unione aventi rilevanza per la promozione dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti.

(2)

In considerazione dell'obiettivo dell'Unione di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e del significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), devono richiedere ai fornitori di carburante o di energia di ridurre di almeno il 6 %, entro il 31 dicembre 2020, le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.

(3)

La direttiva 2009/28/CE determina i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati da tale direttiva e per poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. I criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono soddisfare rispetto ai combustibili fossili. La direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

(4)

Ove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinati alla produzione alimentare e di mangimi siano convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici non agricole situate altrove. Quest'ultimo caso costituisce un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE siano modificate in modo da includere alcune disposizioni per fronteggiare l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura. Tali disposizioni dovrebbero tener debitamente conto della necessità di salvaguardare gli investimenti già effettuati.

(5)

In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò avviene perché ci si attende che nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, le piante da zucchero e cerealicole e altre colture amidacee. Inoltre, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo in relazione a nuovi biocarburanti avanzati che non siano in concorrenza con le colture alimentari, nonché esaminare ulteriormente l'impatto dei diversi gruppi di colture sul cambiamento, sia diretto che indiretto, della destinazione dei terreni.

(6)

Onde evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la definizione di residuo della lavorazione dovrebbe escludere i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tal fine.

(7)

È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, e non concorrono direttamente per lo sfruttamento di terreni agricoli con le colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi. È opportuno dunque incoraggiare il potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione inerenti a tali biocarburanti avanzati, dal momento che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza con tecnologie consolidate in materia di biocarburanti ottenuti a partire da colture alimentari per l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche.

(8)

Sarebbe auspicabile pervenire già nel 2020, all'interno dell'Unione, a un livello di consumo di biocarburanti avanzati significativamente superiore rispetto all'andamento attuale. Ciascuno Stato membro dovrebbe promuovere il consumo di biocarburanti avanzati e cercare di raggiungere un livello minimo di consumo di biocarburanti avanzati nel proprio territorio, fissando un obiettivo nazionale giuridicamente non vincolante che si sforzi di conseguire come parte dell'obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nei trasporti in tale Stato membro. È opportuno che, ove disponibili, i piani degli Stati membri per il conseguimento dei loro obiettivi nazionali siano pubblicati, al fine di accrescere la trasparenza e la prevedibilità per il mercato.

(9)

È altresì opportuno che gli Stati membri rendano conto alla Commissione sui livelli di consumo dei biocarburanti avanzati nel loro territorio al momento della fissazione dei loro obiettivi nazionali, nonché sui risultati conseguiti in vista del raggiungimento di tali obiettivi nazionali nel 2020, di cui dovrebbe essere pubblicata una relazione di sintesi, al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre il rischio di emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni attraverso la promozione di biocarburanti avanzati. Ci si attende che i biocarburanti avanzati con impatto ridotto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e che consentono significative riduzioni globali delle emissioni di gas a effetto serra, nonché la relativa promozione, continuino a svolgere un ruolo importante per la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo di tecnologie di trasporto a basse emissioni di carbonio successivamente al 2020.

(10)

Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di ridurre, nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, le emissioni di gas a effetto serra e i rischi connessi alla dipendenza dai combustibili fossili nel settore dei trasporti; il Consiglio europeo ha altresì invitato la Commissione a esaminare ulteriori strumenti e misure finalizzati a un approccio globale e tecnologicamente neutro per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica nei trasporti, per i trasporti elettrici e per le fonti energetiche rinnovabili nei trasporti anche successivamente al 2020.

(11)

È altresì importante che la tabella di marcia per le energie rinnovabili relativa al periodo successivo al 2020, che dovrà essere presentata dalla Commissione nel 2018 ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE, anche per il settore dei trasporti, sia elaborata come parte di una più ampia strategia dell'Unione in materia di tecnologia e innovazione connesse all'energia e al clima, che dovrà essere sviluppata conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2015. Pertanto, è opportuno procedere in tempo utile alla revisione dell'efficacia degli incentivi per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie connesse ai biocarburanti avanzati, affinché sia possibile tener pienamente conto delle conclusioni di tale revisione nel definire la tabella di marcia per il periodo successivo al 2020.

(12)

Nelle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni risultano differenze derivanti dalla diversità dei dati immessi e delle ipotesi fondamentali sugli sviluppi nel settore agricolo, quali le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto nonché il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, che non rientrano sotto il controllo dei produttori di biocarburanti. Sebbene maggior parte delle materie prime dei biocarburanti sia prodotta nell'Unione, si prevede che le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni si verifichino per lo più al di fuori dall'Unione, in aree in cui la produzione supplementare sarà probabilmente realizzata al minor costo possibile. In particolare le ipotesi sulla conversione delle foreste tropicali e sul drenaggio delle torbiere al di fuori dell'Unione influenzano fortemente le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti a partire da colture oleaginose e, pertanto, è della massima importanza assicurare che tali dati ed ipotesi siano esaminati alla luce delle più recenti informazioni disponibili sulla conversione dei terreni e la deforestazione, anche individuando progressi realizzati in tali settori grazie a programmi internazionali in corso. È dunque opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuti, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva in termini di contenimento delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, e in cui esamini altresì le possibilità di introdurre, tra i criteri di sostenibilità rilevanti, dei fattori adattati di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

(13)

Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012, dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa», e la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011, dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse», che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.

(14)

Un maggiore utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili è un mezzo per affrontare molte delle sfide nel settore dei trasporti ed anche in altri settori energetici. È pertanto opportuno che siano offerti ulteriori incentivi per stimolare l'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e che siano incrementati i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'elettricità da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato e dai veicoli elettrici stradali, in modo da favorirne la diffusione e la penetrazione sul mercato. Inoltre, è opportuno prendere in considerazione ulteriori misure per promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico nel settore dei trasporti.

(15)

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) aiuta l'Unione ad avvicinarsi all'obiettivo di diventare una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di diventare una società del riciclaggio e, laddove possibile, non promuovere, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati. Alcune delle materie prime che presentano un basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni possono essere considerate rifiuti. Tuttavia, potrebbero ancora essere utilizzate per altri scopi aventi una priorità superiore rispetto al recupero di energia in base alla gerarchia dei rifiuti stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. È pertanto opportuno che, in ogni misura di incentivazione della promozione dei biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni ovvero in ogni misura volta a ridurre al minimo gli incentivi alla frode in relazione alla produzione di tali biocarburanti, gli Stati membri prestino la dovuta attenzione al principio della gerarchia dei rifiuti, affinché gli incentivi a utilizzare tali materie prime per biocarburanti non contrastino gli sforzi volti a ridurre i rifiuti e ad aumentare il riciclaggio e l'uso efficiente e sostenibile delle risorse disponibili. Nelle loro relazioni ai sensi della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri possono includere le misure adottate a tale riguardo.

(16)

È opportuno aumentare la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE.

(17)

Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE, senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti e bioliquidi. In conformità dell'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la fissazione di un limite a livello di Unione fa salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere limiti inferiori per la quantità di biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere conteggiati a livello nazionale ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere di applicare tale limite alla quantità di biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo fissato all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE.

(19)

Conformemente alla necessità di limitare la quantità di biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, gli Stati membri dovrebbero puntare a eliminare gradualmente il sostegno al consumo dei suddetti biocarburanti e bioliquidi oltre tale limite.

(20)

Limitare la quantità di biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che possono essere conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE fa salva la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10 %. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente direttiva non pregiudica, pertanto, le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.

(21)

È opportuno inserire i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nelle relazioni dei fornitori di carburanti e della Commissione sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalla direttiva 98/70/CE, nonché nelle relazioni della Commissione sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalla direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore richiesta di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero.

(22)

Possono verificarsi rischi di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni qualora su superfici già destinate all'agricoltura e utilizzate per la produzione di alimenti e mangimi vengano coltivate colture non alimentari dedicate coltivate soprattutto a fini energetici. Nondimeno, rispetto alle colture alimentari e foraggere, tali colture dedicate coltivate soprattutto a fini energetici possono avere rese superiori e possono contribuire al ripristino di terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati. Le informazioni sulla produzione di biocarburanti e bioliquidi a partire da tali colture dedicate e sul loro impatto effettivo sul cambiamento di destinazione dei terreni sono tuttavia limitate. È dunque opportuno che la Commissione controlli anche lo stato della produzione e del consumo, nell'Unione, dei biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire da tali colture dedicate e le ripercussioni a essi associate, riferendo in proposito a cadenze regolari. I progetti esistenti nell'Unione dovrebbero essere identificati e utilizzati per migliorare la base informativa ai fini di un'analisi più approfondita dei rischi e dei vantaggi connessi alla sostenibilità ambientale.

(23)

L'incremento della resa nei settori agricoli attraverso l'intensificazione della ricerca, lo sviluppo tecnologico e il trasferimento di tecnologia a livelli superiori a quelli che avrebbero prevalso in assenza di regimi di promozione della produttività per i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere, nonché la coltivazione di una seconda coltura annuale in aree che non erano state precedentemente utilizzate per una seconda coltura annuale, possono contribuire a mitigare il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Nella misura in cui il risultante effetto di mitigazione del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni a livello nazionale o di progetto possa essere quantificato, le misure introdotte dalla presente direttiva potrebbero rispecchiare detti miglioramenti di produttività in termini sia di riduzione dei valori stimati delle emissioni associate al cambiamento di destinazione dei terreni sia di contributo dei biocarburanti ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere alla quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti da raggiungere nel 2020.

(24)

I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai requisiti di sostenibilità stabiliti nelle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. È pertanto opportuno incaricare la Commissione di imporre ai sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione conformemente all'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE, di presentare periodicamente relazioni sulla loro attività. Tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi.

(25)

Al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno chiarire le condizioni secondo cui si applica il principio del reciproco riconoscimento tra tutti i sistemi di verifica della conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti a norma delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.

(26)

Nell'affrontare il tema della sicurezza alimentare e nutrizionale sono essenziali a tutti i livelli la buona gestione e un approccio basato sui diritti, che abbracci tutti i diritti dell'uomo, e in caso di ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare e nutrizionale dovrebbe essere perseguita la coerenza tra le varie politiche. In questo contesto, sono particolarmente importanti la gestione e la sicurezza dei diritti di proprietà fondiaria e di uso dei terreni. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri rispettino i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari approvati nell'ottobre 2014 dal comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a sostenere l'attuazione degli orientamenti volontari sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale adottati dal CFS nell'ottobre 2013.

(27)

Benché i biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari e foraggere siano in genere associati ai rischi di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, esistono anche delle eccezioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'uso di sistemi che possano provare con sicurezza che una data quantità di materie prime da cui ricavare biocarburanti, prodotte in un certo progetto, non ha soppiantato la produzione per altri scopi. Ciò può verificarsi ad esempio quando la produzione di biocarburanti è pari al quantitativo di produzione supplementare ottenuta attraverso investimenti per il miglioramento della produttività a livelli superiori a quelli che sarebbero stati altrimenti raggiunti in assenza di tali sistemi di promozione della produttività, ovvero quando la produzione di biocarburanti ha luogo su terreni su cui il cambiamento diretto della destinazione dei terreni è avvenuto senza impatti negativi rilevanti sui servizi di ecosistema preesistenti forniti da tali terreni, compresa la protezione degli stock di carbonio e della biodiversità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare la possibilità di definire criteri per l'individuazione e la certificazione di sistemi mediante i quali sia possibile provare con sicurezza che una data quantità di materie prime da cui ricavare biocarburanti, prodotte in un determinato progetto, non ha sostituito la produzione per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti e che tali materie prime da cui ricavare biocarburanti sono state prodotte conformemente ai criteri di sostenibilità dell'Unione per i biocarburanti. Può essere preso in considerazione solo il quantitativo di materie prime che corrisponde all'effettiva riduzione della delocalizzazione conseguita mediante il sistema.

(28)

È opportuno adeguare le regole onde utilizzare valori standard che garantiscano parità di trattamento ai produttori, indipendentemente da quale sia il luogo di produzione. Mentre ai paesi terzi è consentito l'uso di valori standard, i produttori dell'Unione sono obbligati a utilizzare valori reali qualora essi siano superiori ai valori standard o qualora gli Stati membri non abbiano presentato una relazione, aumentando così i loro oneri amministrativi. Di conseguenza, è opportuno semplificare le norme attuali affinché l'uso di valori standard non sia limitato alle zone dell'Unione comprese negli elenchi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

(29)

A seguito dell'entrata in vigore del TFUE, occorre allineare i poteri conferiti alla Commissione dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE agli articoli 290 e 291 TFUE.

(30)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(31)

Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e all'adattamento dei metodi analitici autorizzati, per quanto riguarda le specifiche dei carburanti, e della deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo, nonché riguardo alla fissazione di valori standard per le emissioni di gas a effetto serra relativamente ai carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e alla cattura e utilizzazione del carbonio a fini di trasporto.

(32)

Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle possibili aggiunte all'elenco delle materie prime da cui ricavare biocarburante e dei carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva dovrebbe essere considerato pari a due volte il loro contenuto energetico, riguardo all'aggiunta di valori tipici e valori standard stimati per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché riguardo all'adeguamento al progresso tecnico e scientifico del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE.

(33)

È di particolare importanza che, nell'applicazione delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(34)

È opportuno che la Commissione esamini, in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva ai fini della limitazione dell'impatto delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dell'individuazione di metodi per ridurre ulteriormente tale impatto.

(35)

È importante che la Commissione presenti quanto prima una proposta esaustiva per una strategia per il periodo successivo al 2020 che sia efficiente sotto il profilo dei costi e tecnologicamente neutra, al fine di creare una prospettiva a lungo termine per gli investimenti in biocarburanti sostenibili e a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni e in altre misure per la decarbonizzazione del settore dei trasporti.

(36)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(37)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un mercato unico per i carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente previsti nell'uso di tali carburanti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2, sono aggiunti i punti seguenti:

«10)   “carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica”: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;

11)   “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

12)   “biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti di cui all'articolo 7 ter;

13)   “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

14)   “residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione.»;

2)

l'articolo 7 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri possono permettere ai fornitori di biocarburanti utilizzati nel settore dell'aviazione di scegliere se contribuire all'obbligo di riduzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali biocarburanti soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter.»;

b)

al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono prevedere che, ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma del presente paragrafo, il contributo massimo dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, così come da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, non superi il contributo massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/28/CE.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione adotta atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, per stabilire norme dettagliate per l'applicazione uniforme del paragrafo 4 del presente articolo da parte degli Stati membri.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   Qualora anteriormente al 5 ottobre 2015 non siano già stati stabiliti valori standard per le emissioni di gas a effetto serra, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, entro il 31 dicembre 2017, per stabilire tali valori relativamente:

a)

ai carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica;

b)

alla cattura e all'utilizzo del carbonio a fini di trasporto.

7.   Nell'ambito della comunicazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che ogni anno i fornitori di carburanti presentino all'autorità designata dallo Stato membro una relazione sulle filiere di produzione dei biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V, parte A, e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione.»;

3)

l'articolo 7 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015. Un impianto è considerato operativo se ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.

In caso di impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti è pari ad almeno il 35 % fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50 % a partire dal 1o gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

4)

l'articolo 7 quater è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, per stabilire l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi del presente paragrafo. La Commissione provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale o per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare.»;

b)

al paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti:

«I sistemi volontari di cui al paragrafo 4 (“sistemi volontari”) pubblicano periodicamente, e almeno una volta all'anno, un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza.

In particolare per prevenire le frodi, la Commissione può, sulla base di un'analisi dei rischi o delle relazioni di cui al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo, precisare le norme del controllo indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni.

La Commissione dispone che ciascun sistema volontario in relazione al quale è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 le presenti entro il 6 ottobre 2016, e successivamente ogni anno entro il 30 aprile, una relazione che contempli ciascuno dei punti indicati al presente paragrafo, terzo comma. In generale, le relazioni riguardano l'anno civile precedente. La prima relazione riguarda almeno sei mesi a partire dal 9 settembre 2015. Il requisito di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi.

Entro il 6 aprile 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui analizza le relazioni di cui al presente paragrafo, secondo comma, rivedendo il funzionamento degli accordi di cui al paragrafo 4 o dei sistemi volontari in relazione ai quali è stata adottata una decisione a norma del presente articolo e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito di consultazioni con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi o dei sistemi interessati. La relazione analizza i seguenti aspetti:

 

in generale:

a)

l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, sia in relazione a quanto indicato su tali aspetti nella documentazione del sistema interessato al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione, sia in relazione alle migliori prassi del settore;

b)

la disponibilità di metodi, nonché l'esperienza e la trasparenza in relazione alla loro applicazione, per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema;

c)

la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue applicabili dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle pertinenti certificazioni e l'accessibilità delle relazioni di revisione;

d)

la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta fornita ai loro contributi;

e)

la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;

f)

gli aggiornamenti del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;

g)

la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema per identificare le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del seguito da dare ai casi sospetti di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati;

 

e in particolare:

h)

le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione;

i)

i criteri per il riconoscimento o l'accreditamento degli organismi di certificazione;

j)

le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione;

k)

le modalità per agevolare o migliorare la promozione delle migliori prassi.

Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una decisione sulla conformità di tale sistema nazionale così notificato alle condizioni della presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5.»;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'articolo 7 ter in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta, decide secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell'articolo 7 bis.»;

5)

l'articolo 7 quinquies è così modificato:

a)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole incluse nelle relazioni di cui al paragrafo 2 nel caso degli Stati membri e, nel caso dei territori esterni all'Unione, nelle relazioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 2 ed elaborate dagli organi competenti possono essere presentate alla Commissione.

4.   La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti tipicamente prodotte in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 7 ter, paragrafo 2.

5.   Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora e pubblica una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Qualora le relazioni di cui al primo comma indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

b)

il paragrafo 6 è soppresso;

c)

al paragrafo 7, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«7.   La Commissione esamina regolarmente l'allegato IV al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita all'allegato IV, parte C, in particolare per quanto riguarda:

le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui;

le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari;

le modalità di contabilizzazione della cogenerazione; e

lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che occorre apportare aggiunte all'allegato IV, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis per aggiungere, ma non per cancellare o modificare, i valori tipici e i valori standard stimati di cui all'allegato IV, parti A, B, D ed E, per le filiere dei biocarburanti per le quali nel suddetto allegato non sono ancora inclusi valori specifici.»;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato IV, parte C, punto 9, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

6)

all'articolo 7 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, all'articolo 7 quater, paragrafo 2, all'articolo 7 quater, paragrafo 9, e all'articolo 7 quinquies, paragrafi 4 e 5, così come le relazioni e le informazioni presentate a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 3, primo e quinto comma, e dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, sono preparate e trasmesse ai fini della direttiva 2009/28/CE e della presente direttiva.»;

7)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri verificano l'ottemperanza alle prescrizioni degli articoli 3 e 4, in relazione alla benzina e ai combustibili diesel, in base ai metodi analitici indicati rispettivamente negli allegati I e II.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti per l'anno civile precedente. La Commissione stabilisce un formato comune per la presentazione di una sintesi dei dati sulla qualità dei carburanti su scala nazionale mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Gli Stati membri presentano la prima relazione entro il 30 giugno 2002. A decorrere dal 1o gennaio 2004 le relazioni sono presentate in un formato compatibile con quello descritto nella pertinente norma europea. Inoltre, gli Stati membri comunicano il volume complessivo della benzina e dei combustibili diesel commercializzati nei propri territori e il volume della benzina senza piombo e dei combustibili diesel senza piombo commercializzati con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno la disponibilità, su una base geografica adeguatamente equilibrata, di benzina e di combustibili diesel con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg che sono commercializzati nel proprio territorio.»;

8)

all'articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla luce della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono riesaminare il limite del tenore di MTT nei combustibili specificato al paragrafo 2, in base a una proposta legislativa della Commissione.»;

9)

all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«k)

le filiere di produzione, i volumi e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato V, dei biocarburanti consumati nell'Unione. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi ai valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità.»;

10)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Procedura di adeguamento dei metodi analitici autorizzati e tensione massima di vapore consentita»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis nella misura necessaria per adeguare i metodi analitici autorizzati al fine di garantire la coerenza con eventuali revisioni delle norme europee di cui agli allegati I e II. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis al fine di adeguare le deroghe per la tensione massima di vapore consentita in kPa del contenuto di etanolo della benzina di cui all'allegato III affinché rientri nel limite stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma. Tali atti delegati fanno salve le deroghe concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.»;

11)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 ottobre 2015.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

12)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato per la qualità dei carburanti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

2.   Per questioni relative alla sostenibilità dei biocarburanti ai sensi degli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

13)

l'allegato IV è modificato e l'allegato V è aggiunto conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/28/CE

La direttiva 2009/28/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

«p)   “rifiuti”: si utilizza la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese nella presente definizione;

q)   “colture amidacee”: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

r)   “materie ligno-cellulosiche”: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;

s)   “materie cellulosiche di origine non alimentare”: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;

t)   “residuo della lavorazione”: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

u)   “carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica”: i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;

v)   “residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura”: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

w)   “biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”: biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 17.

(10)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;"

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato al paragrafo 4, lettera d).»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricità, compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica;»

ii)

alla lettera b) è aggiunta la frase seguente:

«La presente lettera si applica fatti salvi il presente paragrafo, lettera d), e l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a);»

iii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per il calcolo del contributo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di elettricità da fonti rinnovabili per l'Unione o la quota di elettricità da fonti rinnovabili per il proprio paese, misurata due anni prima dell'anno in questione. Inoltre, per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, tale consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.»;

iv)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

I biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX non sono conteggiati ai fini del limite fissato al primo comma della presenta lettera.

Gli Stati membri possono stabilire che la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose non è computata ai fini del limite fissato al primo comma della presente lettera, a condizione che:

i)

la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, sia stata effettuata in conformità dell'articolo 18; e

ii)

tali colture siano coltivate su terreni che rientrano nell'allegato V, parte C, punto 8, e il corrispondente premio “eB” di cui all'allegato V, parte C, punto 7, sia stato incluso nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra al fine di dimostrare la conformità all'articolo 17, paragrafo 2;

e)

ciascuno Stato membro si adopera per conseguire l'obiettivo di un livello minimo di consumo nel proprio territorio di biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e di altri carburanti, elencati nella parte A dell'allegato IX. A tal fine, entro il 6 aprile 2017, gli Stati membri fissano un obiettivo nazionale che si sforzano di raggiungere. Un valore di riferimento per quest'obiettivo è 0,5 punti percentuali in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 di cui al primo comma, da raggiungere con biocarburanti a partire dalle materie prime e con altri carburanti, elencati nella parte A dell'allegato IX. Inoltre i biocarburanti ottenuti a partire da materie prime non elencate nell'allegato IX, che le autorità nazionali competenti hanno determinato come rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare o materie ligno-cellulosiche e che sono usati in impianti esistenti prima dell'adozione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), possono essere computati ai fini dell'obiettivo nazionale.

Gli Stati membri possono fissare un obiettivo nazionale inferiore al valore di riferimento di 0,5 punti percentuali sulla base di uno o più dei motivi seguenti:

i)

fattori oggettivi, ad esempio un potenziale limitato di produzione sostenibile dei biocarburanti ottenuti dalle materie prime e di altri carburanti figuranti nella parte A dell'allegato IX, ovvero una disponibilità limitata sul mercato di tali biocarburanti a prezzi economicamente vantaggiosi;

ii)

caratteristiche tecniche o climatiche specifiche del mercato nazionale dei carburanti per trasporti, ad esempio composizione e condizioni del parco autoveicoli; o

iii)

politiche nazionali che assegnano risorse finanziarie commisurate per incentivare l'efficienza energetica e l'uso dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Al momento della fissazione dei loro obiettivi nazionali, gli Stati membri forniscono le informazioni disponibili sulla quantità di biocarburanti consumati a partire dalle materie prime e altri carburanti elencati nella parte A dell'allegato IX.

Nella determinazione delle politiche volte a promuovere la produzione di carburanti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, gli Stati membri tengono in debita considerazione la gerarchia dei rifiuti quale stabilita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, comprese le disposizioni relative all'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione dei vari flussi di rifiuti.

La Commissione pubblica conformemente all'articolo 24 della presente direttiva:

gli obiettivi nazionali degli Stati membri,

ove disponibili, i piani degli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi nazionali,

se del caso, i motivi della differenziazione degli obiettivi nazionali degli Stati membri rispetto al valore di riferimento comunicati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1513, e

una relazione di sintesi sui risultati conseguiti dagli Stati membri verso i rispettivi obiettivi nazionali;

f)

i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX sono considerati pari a due volte il loro contenuto energetico ai fini del rispetto dell'obiettivo fissato al primo comma.

(11)  Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).»;"

c)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta, se del caso, una proposta che consenta, a determinate condizioni, di prendere in considerazione l'intera quantità di elettricità proveniente da fonti rinnovabili usata per alimentare tutti i tipi di veicoli elettrici per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Onde ridurre il rischio che singole spedizioni siano notificate più di una volta nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione si impegnano a rafforzare la cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi ultimi e i sistemi volontari istituiti a norma dell'articolo 18, incluso se del caso lo scambio di dati. Onde evitare che le materie siano intenzionalmente modificate o eliminate per farle rientrare nell'allegato IX, gli Stati membri promuovono lo sviluppo e l'utilizzazione di sistemi per rintracciare e seguire le materie prime e i biocarburanti da esse derivati lungo l'intera filiera di valore. Gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate qualora si individuino frodi. Entro il 31 dicembre 2017, e in seguito ogni due anni, gli Stati membri riferiscono in merito alle misure da essi adottate se non hanno fornito informazioni equivalenti sull'affidabilità e la protezione contro la frode nelle loro relazioni sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili elaborate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera d).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per modificare l'elenco delle materie prime figurante nella parte A dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna materia prima da aggiungere all'elenco figurante nella parte A dell'allegato IX. Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE e sostiene la conclusione che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni né significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili e non rischia di creare impatti negativi sull'ambiente e la biodiversità.»;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo all'adeguamento ai progressi scientifici e tecnici del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all'allegato III.»;

4)

all'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri possono convenire e concludere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:

a)

dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che effettua il trasferimento delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4; e

b)

aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto, da parte dello Stato membro che accetta il trasferimento, delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4.

2.   Gli accordi di cui al presente articolo, paragrafo 1, relativamente all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, possono avere una durata di uno o più anni. Essi sono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione.»;

5)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti operativi successivamente al 5 ottobre 2015. Un impianto è considerato operativo se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

In caso di impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35 % fino al 31 dicembre 2017 e al 50 % a partire dal 1o gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

6)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, per stabilire l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi del presente paragrafo. La Commissione provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale e per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché in merito agli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.»;

c)

al paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti:

«I sistemi volontari di cui al paragrafo 4 (“sistemi volontari”) pubblicano periodicamente, e almeno una volta all'anno, un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza.

In particolare per prevenire le frodi, la Commissione può, sulla base di un'analisi dei rischi o delle relazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, secondo comma, precisare le norme del controllo indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni.

La Commissione dispone che ciascun sistema volontario in merito al quale è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 le presenti entro il 6 ottobre 2016, e successivamente ogni anno entro il 30 aprile, una relazione che contempli ciascuno dei punti indicati al terzo comma del presente paragrafo. In generale, le relazioni coprono l'anno civile precedente. La prima relazione copre almeno sei mesi a partire dal 9 settembre 2015. L'obbligo di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi.

Entro il 6 aprile 2017 e successivamente nell'ambito delle sue relazioni conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui analizza le relazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo e rivede il funzionamento degli accordi di cui al paragrafo 4 o dei sistemi volontari in relazione ai quali è stata adottata una decisione a norma del presente articolo e in cui individua le migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, anche a seguito di consultazioni con le parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione degli accordi o dei sistemi interessati. La relazione analizza i seguenti aspetti:

 

in generale:

a)

l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, sia in relazione a quanto indicato su tali aspetti nella documentazione del sistema interessato al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione, sia in relazione alle migliori prassi del settore;

b)

la disponibilità di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema, nonché l'esperienza e la trasparenza nella loro applicazione;

c)

la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue applicabili dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle pertinenti certificazioni e l'accessibilità delle relazioni di revisione;

d)

la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta ai loro contributi;

e)

la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;

f)

l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocarburanti certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;

g)

la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema che identifichi le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del seguito da dare ai sospetti casi di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati;

 

e in particolare:

h)

le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione;

i)

i criteri per il riconoscimento o l'accreditamento degli organismi di certificazione;

j)

le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione;

k)

le modalità per agevolare o migliorare la promozione delle migliori prassi.

La Commissione pubblica le relazioni dei sistemi volontari, in forma aggregata o nella loro integralità se opportuno, sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24.

Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una decisione sulla conformità di tale sistema nazionale così notificato alle condizioni stabilite nella presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5.»;

e)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'articolo 17 in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta, decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1.»;

7)

l'articolo 19 è così modificato:

a)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole incluse nelle relazioni di cui al paragrafo 2 nel caso degli Stati membri e, nel caso dei territori esterni all'Unione, nelle relazioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 2 ed elaborate dagli organi competenti possono essere presentate alla Commissione.

4.   La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi tipicamente prodotte in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2.

5.   Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora e pubblica una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Qualora le suddette relazioni di cui al primo comma indichino che può rendersi necessario adeguare i valori standard e i valori tipici stimati di cui all'allegato V, parti B ed E, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, la Commissione presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

b)

il paragrafo 6 è soppresso;

c)

al paragrafo 7, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«7.   La Commissione esamina regolarmente l'allegato V al fine di inserirvi, se la situazione lo giustifica, i valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, in particolare per quanto riguarda:

le modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,

le modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,

le modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e

lo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che occorre apportare aggiunte all'allegato V, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per aggiungere, ma non per cancellare o modificare, i valori tipici e i valori standard stimati di cui all'allegato V, parti A, B, D ed E, per le filiere dei biocarburanti e dei bioliquidi per le quali nel suddetto allegato non sono ancora inclusi valori specifici.»;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato V, parte C, punto 9, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e definizioni particolareggiate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.»;

8)

l'articolo 21 è soppresso;

9)

all'articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:

a)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

lo sviluppo e la quota dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione delle risorse incentrata sugli aspetti di sostenibilità connessi all'effetto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata della biomassa, tenuto conto delle particolarità economiche e tecnologiche locali e regionali, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e della qualità del suolo e degli ecosistemi;»

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«o)

le quantità di biocarburanti e bioliquidi in unità di energia corrispondenti a ciascuna delle categorie di materie prime elencate nella parte A dell'allegato VIII prese in considerazione da tale Stato membro ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma.»;

10)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l'ultima frase è soppressa;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi, la Commissione utilizza le quantità comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera o), compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato VIII. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi ai valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità. Inoltre, la Commissione valuta se e come le stime della riduzione delle emissioni dirette cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.»;

c)

al paragrafo 5, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

la disponibilità e la sostenibilità dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, inclusa una valutazione dell'effetto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, tenendo debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata della biomassa tenuto conto delle particolarità economiche e tecnologiche locali e regionali, del mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e della qualità del suolo e degli ecosistemi;

f)

i dati sui risultati disponibili delle ricerche scientifiche relative al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per tutte le filiere di produzione e l'analisi di tali risultati, corredate di una valutazione volta ad appurare se sia possibile ridurre il margine di incertezza individuato nell'analisi alla base delle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e se il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, possa essere calcolato; e

g)

gli sviluppi tecnologici e la disponibilità di dati sull'uso e sull'impatto economico e ambientale dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti nell'Unione a partire da colture non alimentari dedicate coltivate soprattutto a fini energetici.»;

d)

al paragrafo 8, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una valutazione:

i)

del rapporto costo-efficacia delle misure da attuare per raggiungere tali obiettivi;

ii)

dell'analisi della possibilità di realizzare tali obiettivi, garantendo nel contempo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nell'Unione e nei paesi terzi, e considerando l'impatto economico, ambientale e sociale, compresi gli effetti e l'impatto indiretti sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda generazione;

iii)

dell'impatto dell'attuazione degli obiettivi sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili;

iv)

della disponibilità commerciale degli autoveicoli a motore elettrico, ibrido e a idrogeno nonché della metodologia scelta per calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti;

v)

della stima della situazione specifica del mercato, tenendo conto in particolare dei mercati in cui i carburanti per autotrazione rappresentano oltre la metà del consumo finale di energia e dei mercati che dipendono totalmente dai biocarburanti importati.»;

11)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Procedura di comitato

1.   Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato sulle fonti di energia rinnovabili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

2.   Per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

12)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 ottobre 2015.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 19, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

13)

l'allegato V è modificato e gli allegati VIII e IX sono aggiunti conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Riesame

1.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della disponibilità sul mercato dell'Unione entro il 2020 dei quantitativi necessari di biocarburanti economicamente vantaggiosi prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari, del loro impatto ambientale, economico e sociale, compresa la necessità di criteri aggiuntivi per assicurarne la sostenibilità, e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata di proposte di ulteriori misure, tenendo conto di considerazioni economiche, sociali ed ambientali.

2.   Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche:

a)

l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. A questo proposito, la relazione include anche gli ultimi dati disponibili riguardo alle ipotesi fondamentali che condizionano i risultati della modellizzazione delle emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, tra cui le tendenze rilevate a livello delle rese e della produttività agricole, l'allocazione del coprodotto, il cambiamento della destinazione dei terreni osservato su scala globale e i tassi di deforestazione, nonché il possibile impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, coinvolgendo le parti interessate in tale processo di revisione;

b)

l'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, specificando se si prevede che nel 2020 l'Unione nel suo complesso usi 0,5 punti percentuali in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto mediante biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e da altri carburanti elencati nella parte A dell'allegato IX;

c)

l'impatto dell'aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa;

d)

la possibilità di fissare criteri per l'individuazione e la certificazione di biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni prodotti in conformità dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, al fine di aggiornare, se del caso, l'allegato V della direttiva 98/70/CE e l'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE;

e)

i potenziali benefici e rischi economici e ambientali di un aumento della produzione e dell'uso di colture non alimentari dedicate coltivate soprattutto a fini energetici, ricorrendo anche ai dati relativi ai progetti esistenti;

f)

la quota relativa di bioetanolo e biodiesel sul mercato dell'Unione e la quota di energia da fonti rinnovabili in benzina. La Commissione valuta altresì i fattori trainanti che influiscono sulla quota di energia da fonti rinnovabili in benzina, nonché eventuali ostacoli alla diffusione. Tale valutazione comprende i costi, le norme sui combustibili, le infrastrutture e le condizioni climatiche. La Commissione può, se del caso, presentare raccomandazioni sulle modalità per superare gli ostacoli identificati; e

g)

la determinazione di quali Stati membri hanno deciso di applicare il limite sul quantitativo di biocombustibili prodotti a partire da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, e se siano state sollevate questioni relative all'attuazione o al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE. La Commissione valuta altresì la misura in cui i biocarburanti prodotti a partire da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, che sono forniti per conseguire l'obiettivo fissato all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, superano i livelli che possono contribuire agli obiettivi della direttiva 2009/28/CE. La valutazione comprende anche un esame dell'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dell'efficacia in termini di costi dell'approccio seguito dagli Stati membri.

Se del caso, la relazione fornisce altresì informazioni sulla disponibilità di finanziamenti e di altre misure volte a compiere quanto prima progressi per il conseguimento di una quota di 0,5 punti percentuali in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nell'Unione mediante i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime e altri carburanti elencati nella parte A dell'allegato IX, ove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per:

a)

l'introduzione di fattori adattati di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli idonei criteri di sostenibilità stabiliti nelle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE;

b)

l'introduzione di ulteriori misure per prevenire e combattere la frode, ivi comprese misure supplementari da adottare a livello dell'Unione;

c)

la promozione di biocarburanti sostenibili dopo il 2020 in modo tecnologicamente neutro, nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima.

3.   La Commissione, se opportuno alla luce delle relazioni dei sistemi volontari ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni di dette direttive riguardanti i sistemi volontari al fine di promuovere le migliori prassi.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 settembre 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale occasione gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE e, se del caso, la differenziazione del medesimo obiettivo rispetto al valore di riferimento ivi menzionato e i relativi motivi.

Nel 2020 gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati conseguiti per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali fissati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2009/28/CE, motivando eventuali carenze.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 9 settembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 9 dicembre 2014 (GU C 50 del 12.2.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2015.

(3)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(4)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

(6)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO I

Gli allegati della direttiva 98/70/CE sono così modificati:

1)

all'allegato IV, parte C, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, (1)

dove

el

=

le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I “terreni coltivati” (2) e le “colture perenni” (3) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

CSR

=

lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CSA

=

lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;

P

=

la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e

eB

=

premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

(1)  Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664."

(2)  Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)."

(3)  Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;"

2)

è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO V

Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ) (4)

Gruppo di materie prime

MEDIA (5)

Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità (6)

Cereali e altre amidacee

12

da 8 a 16

Zuccheri

13

da 4 a 17

Colture oleaginose

55

da 33 a 66

Parte B. Biocarburanti per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

1)

materie prime non elencate nella parte A del presente allegato;

2)

materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni (7). In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7, dell'allegato IV.

(4)

(+)

I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. L'entità dei valori nell'allegato è correlata ad una serie di ipotesi (quali il trattamento dei coprodotti, l'evoluzione del rendimento, gli stock di carbonio e la delocalizzazione di altri prodotti di base) utilizzate nei modelli economici elaborati per la relativa stima. Benché non sia quindi possibile caratterizzare pienamente il margine di incertezza associato a tali stime, è stata realizzata un'analisi di sensibilità dei risultati sulla base della variazione aleatoria di parametri chiave, la cosiddetta analisi Monte Carlo.

(7)

(++)

Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»


(5)  I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

(6)  L'intervallo qui riportato riflette il 90 % dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).


ALLEGATO II

Gli allegati della direttiva 2009/28/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato V, parte C, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, (1)

dove

el

=

le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante o bioliquido). I “terreni coltivati” (2) e le “colture perenni” (3) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

CSR

=

lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CSA

=

lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;

P

=

la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o bioliquido per unità di superficie all'anno); e

eB

=

premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante o bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

(1)  Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664."

(2)  Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC)."

(3)  Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;"

2)

è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO VIII

Parte A. Emissioni stimate provvisorie prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2eq/MJ) (4)

Gruppo di materie prime

MEDIA (5)

Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità (6)

Cereali e altre amidacee

12

da 8 a 16

Zuccheri

13

da 4 a 17

Colture oleaginose

55

da 33 a 66

Parte B. Biocarburanti e bioliquidi per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

1)

materie prime non elencate nella parte A del presente allegato;

2)

materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni (7). In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità dell'allegato V, parte C, punto 7.

(4)

(+)

I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. L'entità dei valori nell'allegato è correlata ad una serie di ipotesi (quali il trattamento dei coprodotti, l'evoluzione del rendimento, gli stock di carbonio e la delocalizzazione di altri prodotti di base) utilizzate nei modelli economici elaborati per la relativa stima. Benché non sia quindi possibile caratterizzare pienamente il margine di incertezza associato a tali stime, è stata realizzata un'analisi di sensibilità dei risultati sulla base della variazione aleatoria di parametri chiave, la cosiddetta analisi Monte Carlo.

(7)

(++)

Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;

3)

è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO IX

Parte A. Materie prime e carburanti il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico:

a)

Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b)

Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

c)

Rifiuto organico come definito all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 3, paragrafo 11, di detta direttiva.

d)

Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

e)

Paglia.

f)

Concime animale e fanghi di depurazione.

g)

Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

h)

Pece di tallolio.

i)

Glicerina grezza.

j)

Bagasse.

k)

Vinacce e fecce di vino.

l)

Gusci.

m)

Pule.

n)

Tutoli ripuliti dei grani di mais.

o)

Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

p)

Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, secondo comma, lettera s).

q)

Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, secondo comma, lettera r), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

r)

Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

s)

Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, secondo comma, lettera a).

t)

Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, secondo comma, lettera a).

Parte B. Materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico:

a)

Olio da cucina usato.

b)

Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(8)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).»"


(5)  I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.

(6)  L'intervallo qui riportato riflette il 90 % dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95 % delle osservazioni (vale a dire, il 5 % dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2eq/MJ).