25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/26


DIRETTIVA (UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica da stabilire a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE dovrebbe produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito all'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della stessa direttiva. Il metodo di calcolo dovrebbe garantire precisione, pur tenendo debito conto della complessità degli obblighi amministrativi connessi. Al tempo stesso, il metodo dovrebbe incentivare i fornitori a ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti. Anche l'impatto del metodo di calcolo sulle raffinerie dell'Unione dovrebbe essere considerato attentamente. Di conseguenza, il metodo di calcolo dovrebbe basarsi sulle intensità medie delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano un valore medio del settore tipico di un particolare combustibile. Ciò presenterebbe il vantaggio di ridurre l'onere amministrativo a carico dei fornitori e degli Stati membri. In questa fase il metodo di calcolo proposto non dovrebbe richiedere la differenziazione dell'intensità delle emissioni di gas serra dei combustibili in base all'origine della materia prima, in quanto ciò pregiudicherebbe gli investimenti attualmente in corso presso alcune raffinerie dell'Unione.

(2)

Gli obblighi di comunicazione che competono ai fornitori che sono piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (2) dovrebbero, per quanto possibile, essere ridotti al minimo nel contesto dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE. Analogamente, gli importatori di benzina e combustibile diesel raffinati al di fuori dell'Unione non dovrebbero essere obbligati a fornire informazioni dettagliate circa le fonti di petrolio greggio utilizzato per ottenere i combustibili, in quanto si tratta di informazioni che possono non essere disponibili o possono essere difficili da ottenere.

(3)

Per incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo eseguito dai fornitori sulle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dovrebbe comprendere i risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (Upstream Emission Reductions — UER), incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. Al fine di facilitare la dichiarazione delle UER da parte dei fornitori, occorrerebbe autorizzare l'uso di vari schemi di riferimento delle emissioni per il calcolo e la certificazione delle UER. Dovrebbero essere ammissibili solo i progetti di UER che hanno inizio dopo la data di definizione del valore di riferimento per i carburanti di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/CE, vale a dire dopo il 1o gennaio 2011.

(4)

La media ponderata dei valori standard delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano i greggi lavorati consumati nell'Unione costituisce un metodo di calcolo semplice tramite il quale i fornitori possono determinare il contenuto di gas a effetto serra dei combustibili da essi forniti.

(5)

Le UER dovrebbero essere stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme contenuti nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066.

(6)

È inoltre appropriato facilitare l'attuazione, da parte degli Stati membri, della normativa relativa alle UER, incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. A tale scopo dovrebbero essere preparati, sotto l'egida della Commissione, orientamenti non legislativi sugli approcci per la quantificazione, la verifica, la convalida, il monitoraggio e la comunicazione di tali UER (compresa la riduzione della combustione in torcia e del rilascio in atmosfera nei siti di produzione) prima della fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 7 della presente direttiva.

(7)

L'art. 7 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/CE richiede la definizione di un metodo volto a determinare il valore di riferimento per i carburanti basato sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010. Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe basarsi sui quantitativi di combustibile diesel, benzina, gasolio destinato alle macchine mobili non stradali, gas di petrolio liquefatto (GPL) e gas naturale compresso (GNC) consumato, e utilizzare i dati comunicati ufficialmente dagli Stati membri nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nel 2010. Il valore di riferimento per i carburanti non dovrebbe essere il valore del combustibile fossile di riferimento usato per calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, che dovrebbe rimanere quello previsto nell'allegato IV della direttiva 98/70/CE.

(8)

Poiché la composizione del mix dei combustibili fossili in questione varia di poco da un anno all'altro, anche la variazione annua dell'intensità complessiva delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili sarà limitata. È dunque appropriato che il valore di riferimento per i carburanti si basi sui dati del consumo medio dell'Unione per il 2010 comunicati dagli Stati membri nell'ambito della UNFCCC.

(9)

Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe rappresentare una intensità media delle emissioni di gas a effetto serra a monte e l'intensità media del carburante di una raffineria complessa per i combustibili fossili. Di conseguenza, il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe essere calcolato utilizzando i valori medi standard dei rispettivi combustibili. Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe restare immutato per il periodo fino al 2020, al fine di garantire la certezza normativa ai fornitori per i loro obblighi di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra in rapporto ai combustibili forniti.

(10)

L'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 98/70/CE prevede l'adozione di un metodo per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. A norma di tale articolo, il metodo di calcolo dovrebbe essere compatibile con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per garantire questa compatibilità, è opportuno usare lo stesso fattore di adeguamento per l'efficienza.

(11)

Come stabilito all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, l'elettricità fornita per il trasporto su strada può essere comunicata dai fornitori nelle relazioni annuali che devono presentare agli Stati membri. Per limitare i costi amministrativi, ai fini della comunicazione da parte del fornitore, è opportuno che il metodo di calcolo si basi su una stima piuttosto che su un'effettiva misurazione del consumo di elettricità di un veicolo stradale o di un motociclo elettrico.

(12)

È auspicabile includere un approccio dettagliato per stimare la quantità e l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti nei casi in cui sono trattati insieme ai combustibili fossili nel corso di uno stesso processo. Occorre utilizzare un metodo specifico perché il quantitativo del biocarburante risultante non è misurabile, ad esempio nel caso di idrotrattamento di oli vegetali con un combustibile fossile. L'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE stabilisce che, ai fini dell'articolo 7 bis e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della stessa direttiva, le emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti prodotte durante il ciclo di vita devono essere calcolate con lo stesso metodo. Pertanto, la certificazione delle emissioni di gas a effetto serra con sistemi volontari riconosciuti è altrettanto valida ai fini dell'articolo 7 bis che ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

(13)

All'obbligo di comunicazione per il fornitore di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE si dovrebbe integrare l' utilizzo di un formato armonizzato e le definizioni armonizzate dei dati da comunicare. È necessario armonizzare la definizione dei dati per la corretta esecuzione del calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra legato agli obblighi di comunicazione dei dati da parte dei singoli fornitori, in quanto tali dati costituiscono i principali elementi del metodo di calcolo armonizzato a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 98/70/CE. I dati comprendono l'identificazione del fornitore, il quantitativo e il tipo di combustibile o energia immessi sul mercato.

(14)

L'obbligo di comunicazione per il fornitore di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE dovrebbe essere integrato da obblighi armonizzati in materia di comunicazione, da un formato per la comunicazione e da definizioni armonizzate per le comunicazioni da parte dello Stato membro alla Commissione in merito alle prestazioni in materia di gas a effetto serra dei combustibili utilizzati nell'Unione. In particolare, questi obblighi di comunicazione consentiranno l'aggiornamento del valore del carburante fossile di riferimento di cui al punto 19, parte C, dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE, nonché al punto 19, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE, agevolando la comunicazione richiesta dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, nonché l'aggiornamento del metodo di calcolo al progresso tecnico e scientifico al fine di assicurare che esso risponda all'uso al quale è stato destinato. Tali dati dovrebbero comprendere i quantitativi e il tipo di combustibile o di energia immessi sul mercato, il luogo di acquisto e l'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato.

(15)

È opportuno che gli Stati membri consentano ai fornitori di adempiere ai loro obblighi di comunicazione facendo affidamento su dati equivalenti raccolti ai sensi di altre normative dell'Unione o nazionali in modo da ridurre l'onere amministrativo, a condizione che la comunicazione avvenga conformemente agli obblighi di cui all'allegato IV e alle definizioni di cui agli allegati I e III.

(16)

L'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 98/70/CE consente l'adozione delle eventuali norme necessarie al fine di facilitare la comunicazione da parte di gruppi di fornitori ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della stessa direttiva. È auspicabile che tale comunicazione venga facilitata al fine di evitare perturbazioni ai movimenti fisici dei combustibili, dal momento che diversi fornitori immettono sul mercato diversi combustibili in proporzioni variabili e, pertanto, potrebbero dover mobilitare livelli diversi di risorse per raggiungere l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra. È pertanto necessario armonizzare le definizioni relative all'identificazione dei fornitori, al quantitativo, al tipo, al luogo d'acquisto e all'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato. Inoltre, per evitare un doppio conteggio nelle comunicazioni congiunte ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, è opportuno armonizzare l'attuazione del metodo di calcolo e comunicazione negli Stati membri, comprese le comunicazioni alla Commissione in modo che le necessarie informazioni da parte di un gruppo di fornitori riguardi uno specifico Stato membro.

(17)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri devono presentare una comunicazione annuale sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili per l'anno civile precedente, nel formato stabilito dalla decisione 2002/159/CE della Commissione (4). Per tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dei conseguenti obblighi supplementari di comunicazione che competono agli Stati membri e a fini di efficacia e armonizzazione, è necessario chiarire quali informazioni debbano essere comunicate e adottare il formato per la trasmissione di tali dati da parte dei fornitori e degli Stati membri.

(18)

La Commissione ha presentato una proposta di misura al comitato istituito il 23 febbraio 2012 dalla direttiva 98/70/CE. Il comitato non è stato in grado di esprimere un parere con la necessaria maggioranza qualificata. È opportuno pertanto che la Commissione presenti una proposta al Consiglio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto — Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce i requisiti per il metodo di calcolo e comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE.

2.   La presente direttiva si applica ai combustibili per veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché all'elettricità utilizzata da veicoli stradali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni già presenti nella direttiva 98/70/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «emissioni a monte o di upstream»: le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato I;

2)   «bitumi naturali»: materia prima da raffinare di qualsiasi origine:

a)

che abbia gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) (7) D287;

b)

che abbia viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = 518,98e-0,038T, dove T è la temperatura in gradi Celsius;

c)

che rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8); e

d)

per la quale la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;

3)   «scisti bituminosi»: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;

4)   «valore di riferimento per i carburanti»: un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;

5)   «petrolio greggio convenzionale»: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 3

Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti diversi dai biocarburanti

1.   Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri si assicurano che i fornitori utilizzino il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva al fine di determinare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti.

2.   Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri richiedono ai fornitori di comunicare i dati utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva. I dati sono trasmessi con cadenza annuale utilizzando il formato di cui all'allegato IV della presente direttiva.

3.   Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, ogni Stato membro assicura che un gruppo di fornitori che sceglie di essere considerato come un fornitore unico soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'interno di tale Stato membro.

4.   Per i fornitori che sono PMI gli Stati membri applicano il metodo semplificato di cui all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

Calcolo del valore di riferimento per i carburanti e della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra

Ai fini di verificare il rispetto da parte dei fornitori degli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri richiedono ai fornitori di confrontare le riduzioni ottenute delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità con il valore di riferimento per i carburanti stabilita nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 5

Comunicazione da parte degli Stati membri

1.   Quando presentano la relazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri forniscono alla stessa i dati di cui all'allegato III relativamente al rispetto dell'articolo 7 bis di tale direttiva.

2.   Gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) per la presentazione dei dati di cui all'allegato III della presente direttiva. I dati sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'Agenzia europea per l'ambiente.

3.   I dati saranno trasmessi annualmente utilizzando il modello di cui all'allegato IV. Gli Stati membri notificano alla Commissione la data di trasmissione e il nome della persona di contatto dell'autorità competente incaricata di verificare e comunicare i dati alla Commissione.

Articolo 6

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 aprile 2017 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 7

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(2)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(3)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(4)  Decisione 2002/159/CE della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 30).

(5)  Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

(6)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(7)  American Society for Testing and Materials: http://www.astm.org/index.shtml

(8)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).


ALLEGATO I

METODO DI CALCOLO E COMUNICAZIONE, A USO DEI FORNITORI, DELL'INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA PRODOTTE DURANTE IL CICLO DI VITA DEI COMBUSTIBILI E DELL'ENERGIA

Parte 1

Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia ascrivibili a un fornitore

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e energia è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ).

1.

I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue:

CO2: 1

CH4: 25

N2O: 298

2.

Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

3.

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e l'energia forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

Formula

dove s'intende con:

a)

«#», l'identificazione del fornitore (vale a dire, l'identificazione della persona responsabile del pagamento dell'accisa) definita nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (1) come codice accisa dell'operatore (numero di registrazione del sistema di scambio di dati sulle accise (SEED) o numero di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella tabella 1, punto 5, lettera a), dell'allegato I del suddetto regolamento per i codici del tipo di destinazione da 1 a 5 e 8), che è anche il responsabile del pagamento dell'accisa a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2) nel momento in cui tale accisa è divenuta esigibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva. Se tale identificazione non è disponibile, gli Stati membri garantiscono che sia utilizzato un mezzo equivalente di identificazione conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;

b)

«x», i tipi di combustibile e energia che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva espressi come indicato nella tabella 1, punto 17, lettera c), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009. Se questi dati non sono disponibili, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;

c)

«MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue.

i)

Quantità di ciascun combustibile per tipo di combustibile

Essa è ricavata dai dati comunicati a norma della tabella 1, punto 17, lettere d), f) e o), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009. Le quantità di biocarburante sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (potere calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE. Le quantità di combustibile di origine non biologica sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (valore calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'appendice 1 della relazione Well-to-Tank (versione 4) del luglio 2013 (3) del Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC) (4).

ii)

Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti

Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'energia forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato IV, parte C, punto 17, della direttiva 98/70/CE.

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, la quantità e il tipo di ogni biocarburante sono presi in considerazione ai fini del calcolo e comunicati agli Stati membri dai fornitori.

Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è computato come combustibile fossile.

Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Se i dati relativi alla quantità non sono raccolti a norma del regolamento (CE) n. 684/2009, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise.

iii)

Quantità di elettricità consumata

Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore alle competenti autorità di ciascuno Stato membro secondo la seguente formula:

elettricità consumata = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);

d)

riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)

Consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction) dichiarata dal fornitore, espressa in gCO2eq se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

i)

Ammissibilità

Le UER sono applicabili solo alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o GPL.

Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1o gennaio 2011.

Non è necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE.

ii)

Calcolo

Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066.

Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione (6) e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (7). I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065;

e)

con «GHGix» s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'energia x espressa in gCO2eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o energia come segue.

i)

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili di origine non biologica è «l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile elencato nell'ultima colonna della tabella di cui alla parte 2, punto 5, del presente allegato.

ii)

L'elettricità è calcolata come indicato nella parte 2, punto 6.

iii)

Intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti.

L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è calcolata in base all'articolo 7 quinquies della medesima direttiva. Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, di detta direttiva. L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

iv)

Trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti

L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;

f)

«AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:

Tecnologia di conversione prevalente

Fattore di efficienza

Motore a combustione interna

1

Motopropulsore elettrico a batteria

0,4

Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno

0,4

Parte 2

Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti

1.   UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

Affinché le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano all'autorità designata dagli Stati membri le seguenti informazioni:

a)

la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1o gennaio 2011;

b)

le riduzioni delle emissioni annue in gCO2eq;

c)

il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;

d)

la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine fino al quarto decimale;

e)

le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO2eq/MJ di materia prima prodotta;

f)

il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;

g)

il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;

h)

se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto gas-petrolio (GOR) in soluzione medio annuo, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, pressione del giacimento, profondità e produzione di petrolio greggio del pozzo.

2.   Origine

Con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, del presente allegato, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perché:

a)

è una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio (8); oppure

b)

ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.

In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.

Le informazioni raccolte e trasmesse dai fornitori agli Stati membri riguardo all'origine dei combustibili sono riservate, ma ciò non preclude alla Commissione di pubblicare informazioni di carattere generale o in forma sintetica che non contengano dati relativi alle singole imprese.

Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE.

Qualora siano utilizzate più materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantità in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

3.   Luogo di acquisto

Con «luogo di acquisto» s'intende il paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'energia hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'energia a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).

4.   PMI

In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

5.   Valori medi standard di intensità dei gas a effetto serra prodotti durante il ciclo di vita dei combustibili diversi dai biocarburanti e dall'elettricità

Fonte di materie prime e processo

Combustibile immesso sul mercato

Intensità delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ)

Intensità delle emissioni di gas serra ponderata durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ)

Greggio convenzionale

Benzina

93,2

93,3

Liquido da gas naturale (GTL)

94,3

Liquido da carbone

172

Bitume naturale

107

Scisti bituminosi

131,3

Greggio convenzionale

Diesel o gasolio

95

95,1

Liquido da gas naturale (GTL)

94,3

Liquido da carbone

172

Bitume naturale

108,5

Scisti bituminosi

133,7

Qualsiasi fonte fossile

Gas di petrolio liquefatto per motore ad accensione comandata

73,6

73,6

Gas naturale, miscela dell'UE

Gas naturale compresso per motore ad accensione comandata

69,3

69,3

Gas naturale, miscela dell'UE

Gas naturale liquefatto per motore ad accensione comandata

74,5

74,5

Reazione Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con energie rinnovabili non biologiche

Metano sintetico compresso nel motore ad accensione comandata

3,3

3,3

Gas naturale mediante steam reforming

Idrogeno compresso in una cella a combustibile

104,3

104,3

Elettrolisi completamente alimentata da energia rinnovabile non biologica

Idrogeno compresso in una cella a combustibile

9,1

9,1

Carbone

Idrogeno compresso in una cella a combustibile

234,4

234,4

Carbone con cattura e sequestro del carbonio delle emissioni di processo

Idrogeno compresso in una cella a combustibile

52,7

52,7

Rifiuti plastici provenienti da materie prime fossili

Benzina, diesel o gasolio

86

86

6.   Elettricità

Per la comunicazione dei dati da parte dei fornitori dell'energia elettrica utilizzata dai veicoli e dai motocicli elettrici, gli Stati membri devono calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

In alternativa, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori a determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO2eq/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri a norma dei seguenti atti:

a)

regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

b)

regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); oppure

c)

regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (12).

7.   Denominazione commerciale delle materie prime

Paese

Denominazione commerciale delle materie prime

API

Zolfo (% in massa)

Abu Dhabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dhabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dhabi

Murban

40,5

0,8

Abu Dhabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu Dhabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu Dhabi

Arzanah

44

0

Abu Dhabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dhabi

Murban Bottoms

21,4

Non disponibile (in appresso, n. d.)

Abu Dhabi

Top Murban

21

n. d.

Abu Dhabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Algeria

Arzew

44,3

0,1

Algeria

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Algeria

Zarzaitine

43

0,1

Algeria

Algerian

44

0,1

Algeria

Skikda

44,3

0,1

Algeria

Saharan Blend

45,5

0,1

Algeria

Hassi Ramal

60

0,1

Algeria

Algerian Condensate

64,5

n. d.

Algeria

Algerian Mix

45,6

0,2

Algeria

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Algeria

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Algeria

Top Algerian

24,6

n. d.

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

n. d.

Angola

Cavala-1

42,3

n. d.

Angola

Sulele (South-1)

38,7

n. d.

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

n. d.

Angola

Malongo (South)

25

n. d.

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

n. d.

Angola

Kuito

20

n. d.

Angola

Hungo

28,8

n. d.

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Arabia saudita

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Arabia saudita

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Arabia saudita

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Arabia saudita

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Arabia saudita

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Arabia saudita

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Arabia saudita

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Arabia saudita

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Arabia saudita

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

n. d.

Argentina

Santa Cruz

26,9

n. d.

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armenia

Armenian Miscellaneous

n. d.

n. d.

Australia

Jabiru

42,3

0,03

Australia

Kooroopa (Jurassic)

42

n. d.

Australia

Talgeberry (Jurassic)

43

n. d.

Australia

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

n. d.

Australia

Woodside Condensate

51,8

n. d.

Australia

Saladin-3 (Top Barrow)

49

n. d.

Australia

Harriet

38

n. d.

Australia

Skua-3 (Challis Field)

43

n. d.

Australia

Barrow Island

36,8

0,1

Australia

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Australia

Jackson Blend

41,9

0

Australia

Cooper Basin

45,2

0,02

Australia

Griffin

55

0,03

Australia

Buffalo Crude

53

n. d.

Australia

Cossack

48,2

0,04

Australia

Elang

56,2

n. d.

Australia

Enfield

21,7

0,13

Australia

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Azerbaigian

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrein

Bahrain Miscellaneous

n. d.

n. d.

Belize

Belize Light Crude

40

n. d.

Belize

Belize Miscellaneous

n. d.

n. d.

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

n. d.

n. d.

Bielorussia

Belarus Miscellaneous

n. d.

n. d.

Bolivia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brasile

Garoupa

30,5

0,1

Brasile

Sergipano

25,1

0,4

Brasile

Campos Basin

20

n. d.

Brasile

Urucu (Upper Amazon)

42

n. d.

Brasile

Marlim

20

n. d.

Brasile

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brasile

Roncador

28,3

0,58

Brasile

Roncador Heavy

18

n. d.

Brasile

Albacora East

19,8

0,52

Brunei

Seria Light

36,2

0,1

Brunei

Champion

24,4

0,1

Brunei

Champion Condensate

65

0,1

Brunei

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunei

Brunei Condensate

65

n. d.

Brunei

Champion Export

23,9

0,12

Camerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Camerun

Lokele

21,5

0,5

Camerun

Moudi Light

40

n. d.

Camerun

Moudi Heavy

21,3

n. d.

Camerun

Ebome

32,1

0,35

Camerun

Cameroon Miscellaneous

n. d.

n. d.

Canada

Peace River Light

41

n. d.

Canada

Peace River Medium

33

n. d.

Canada

Peace River Heavy

23

n. d.

Canada

Manyberries

36,5

n. d.

Canada

Rainbow Light and Medium

40,7

n. d.

Canada

Pembina

33

n. d.

Canada

Bells Hill Lake

32

n. d.

Canada

Fosterton Condensate

63

n. d.

Canada

Rangeland Condensate

67,3

n. d.

Canada

Redwater

35

n. d.

Canada

Lloydminster

20,7

2,8

Canada

Wainwright- Kinsella

23,1

2,3

Canada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Canada

Fosterton

21,4

3

Canada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Canada

Midale

29

2,4

Canada

Milk River Pipeline

36

1,4

Canada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Canada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Canada

Ipl Condensate

55

0,3

Canada

Aurora Light

39,5

0,4

Canada

Aurora Condensate

65

0,3

Canada

Reagan Field

35

0,2

Canada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Canada

Cold Lake

13,2

4,1

Canada

Cold Lake Blend

26,9

3

Canada

Canadian Federated

39,4

0,3

Canada

Chauvin

22

2,7

Canada

Gcos

23

n. d.

Canada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Canada

Light Sour Blend

35

1,2

Canada

Lloyd Blend

22

2,8

Canada

Peace River Condensate

54,9

n. d.

Canada

Sarnium Condensate

57,7

n. d.

Canada

Saskatchewan Light

32,9

n. d.

Canada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Canada

Syncrude

32

0,1

Canada

Rangeland — South L & M

39,5

0,5

Canada

Northblend Nevis

34

n. d.

Canada

Canadian Common Condensate

55

n. d.

Canada

Canadian Common

39

0,3

Canada

Waterton Condensate

65,1

n. d.

Canada

Panuke Condensate

56

n. d.

Canada

Federated Light and Medium

39,7

2

Canada

Wabasca

23

n. d.

Canada

Hibernia

37,3

0,37

Canada

BC Light

40

n. d.

Canada

Boundary

39

n. d.

Canada

Albian Heavy

21

n. d.

Canada

Koch Alberta

34

n. d.

Canada

Terra Nova

32,3

n. d.

Canada

Echo Blend

20,6

3,15

Canada

Western Canadian Blend

19,8

3

Canada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Canada

White Rose

31,0

0,31

Canada

Access

22

n. d.

Canada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

n. d.

Canada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Canada

Christina Lake

20,5

3

Canada

CNRL

34

n. d.

Canada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Canada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Canada

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Canada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Canada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Canada

Peace Sour

33

n. d.

Canada

Western Canadian Resid

20,7

n. d.

Canada

Christina Dilbit Blend

21,0

n. d.

Canada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Ciad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Ciad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Cile

Chile Miscellaneous

n. d.

n. d.

Cina

Taching (Daqing)

33

0,1

Cina

Shengli

24,2

1

Cina

Beibu

n. d.

n. d.

Cina

Chengbei

17

n. d.

Cina

Lufeng

34,4

n. d.

Cina

Xijiang

28

n. d.

Cina

Wei Zhou

39,9

n. d.

Cina

Liu Hua

21

n. d.

Cina

Boz Hong

17

0,282

Cina

Peng Lai

21,8

0,29

Cina

Xi Xiang

32,18

0,09

Colombia

Onto

35,3

0,5

Colombia

Putamayo

35

0,5

Colombia

Rio Zulia

40,4

0,3

Colombia

Orito

34,9

0,5

Colombia

Cano-Limon

30,8

0,5

Colombia

Lasmo

30

n. d.

Colombia

Cano Duya-1

28

n. d.

Colombia

Corocora-1

31,6

n. d.

Colombia

Suria Sur-1

32

n. d.

Colombia

Tunane-1

29

n. d.

Colombia

Casanare

23

n. d.

Colombia

Cusiana

44,4

0,2

Colombia

Vasconia

27,3

0,6

Colombia

Castilla Blend

20,8

1,72

Colombia

Cupiaga

43,11

0,082

Colombia

South Blend

28,6

0,72

Congo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Congo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Congo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

n. d.

Congo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Congo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Congo (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Congo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Costa d'Avorio

Espoir

31,4

0,3

Costa d'Avorio

Lion Cote

41,1

0,101

Danimarca

Dan

30,4

0,3

Danimarca

Gorm

33,9

0,2

Danimarca

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubai

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubai

Margham Light

50,3

0

Ecuador

Oriente

29,2

1

Ecuador

Quito

29,5

0,7

Ecuador

Santa Elena

35

0,1

Ecuador

Limoncoha-1

28

n. d.

Ecuador

Frontera-1

30,7

n. d.

Ecuador

Bogi-1

21,2

n. d.

Ecuador

Napo

19

2

Ecuador

Napo Light

19,3

n. d.

Egitto

Belayim

27,5

2,2

Egitto

El Morgan

29,4

1,7

Egitto

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egitto

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egitto

Geysum

19,5

n. d.

Egitto

East Gharib (J-1)

37,9

n. d.

Egitto

Mango-1

35,1

n. d.

Egitto

Rhas Budran

25

n. d.

Egitto

Zeit Bay

34,1

0,1

Egitto

East Zeit Mix

39

0,87

Filippine

Nido

26,5

n. d.

Filippine

Philippines Miscellaneous

n. d.

n. d.

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

n. d.

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

n. d.

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

n. d.

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

n. d.

n. d.

Georgia

Georgian Miscellaneous

n. d.

n. d.

Ghana

Bonsu

32

0,1

Ghana

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

n. d.

Guatemala

Rubelsanto

27

n. d.

Guinea equatoriale

Zafiro

30,3

n. d.

Guinea equatoriale

Alba Condensate

55

n. d.

Guinea equatoriale

Ceiba

30,1

0,42

India

Bombay High

39,4

0,2

Indonesia

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonesia

Ardjuna

35,2

0,1

Indonesia

Attaka

42,3

0,1

Indonesia

Suri

18,4

0,2

Indonesia

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonesia

Sepinggan

37,9

0,9

Indonesia

Walio

34,1

0,7

Indonesia

Arimbi

31,8

0,2

Indonesia

Poleng

43,2

0,2

Indonesia

Handil

32,8

0,1

Indonesia

Jatibarang

29

0,1

Indonesia

Cinta

33,4

0,1

Indonesia

Bekapai

40

0,1

Indonesia

Katapa

52

0,1

Indonesia

Salawati

38

0,5

Indonesia

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonesia

Sembakung

37,5

0,1

Indonesia

Badak

41,3

0,1

Indonesia

Arun Condensate

54,5

n. d.

Indonesia

Udang

38

0,1

Indonesia

Klamono

18,7

1

Indonesia

Bunya

31,7

0,1

Indonesia

Pamusian

18,1

0,2

Indonesia

Kerindigan

21,6

0,3

Indonesia

Melahin

24,7

0,3

Indonesia

Bunyu

31,7

0,1

Indonesia

Camar

36,3

n. d.

Indonesia

Cinta Heavy

27

n. d.

Indonesia

Lalang

40,4

n. d.

Indonesia

Kakap

46,6

n. d.

Indonesia

Sisi-1

40

n. d.

Indonesia

Giti-1

33,6

n. d.

Indonesia

Ayu-1

34,3

n. d.

Indonesia

Bima

22,5

n. d.

Indonesia

Padang Isle

34,7

n. d.

Indonesia

Intan

32,8

n. d.

Indonesia

Sepinggan — Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonesia

Widuri

32

0,1

Indonesia

Belida

45,9

0

Indonesia

Senipah

51,9

0,03

Iran

Iranian Light

33,8

1,4

Iran

Iranian Heavy

31

1,7

Iran

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iran

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iran

Rostam

35,9

1,55

Iran

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iran

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iran

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iran

Sirri

30,9

2,3

Iran

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iran

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iran

Iranian Miscellaneous

n. d.

n. d.

Iraq

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Iraq

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Iraq

Mishrif (Pers. Gulf)

28

n. d.

Iraq

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Iraq

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Iraq

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Iraq

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Iraq

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Iraq

Ras el Behar

33

n. d.

Iraq

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Iraq

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Iraq

Mishrif (Red Sea)

28

n. d.

Iraq

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Iraq

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Iraq

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Iraq

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Iraq

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Iraq

Ratawi

23,5

4,1

Iraq

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Iraq

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Iraq

Mishrif (Turkey)

28

n. d.

Iraq

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Iraq

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Iraq

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Iraq

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Iraq

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Iraq

FAO Blend

27,7

3,6

Kazakhstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazakhstan

CPC Blend

44,2

0,54

Kuwait

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuwait

Magwa (Lower Jurassic)

38

n. d.

Kuwait

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libia

Bu Attifel

43,6

0

Libia

Amna (high pour)

36,1

0,2

Libia

Brega

40,4

0,2

Libia

Sirtica

43,3

0,43

Libia

Zueitina

41,3

0,3

Libia

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libia

El Hofra

42,3

0,3

Libia

Dahra

41

0,4

Libia

Sarir

38,3

0,2

Libia

Zueitina Condensate

65

0,1

Libia

El Sharara

42,1

0,07

Malaysia

Miri Light

36,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,5

n. d.

Malaysia

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaysia

Tapis

44,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,4

0

Malaysia

Bintulu

26,5

0,1

Malaysia

Bekok

49

n. d.

Malaysia

Pulai

42,6

n. d.

Malaysia

Dulang

39

0,037

Mauritania

Chinguetti

28,2

0,51

Messico

Isthmus

32,8

1,5

Messico

Maya

22

3,3

Messico

Olmeca

39

n. d.

Messico

Altamira

16

n. d.

Messico

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nigeria

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigeria

Escravos

36,2

0,1

Nigeria

Brass River

40,9

0,1

Nigeria

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigeria

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigeria

Pennington

36,6

0,1

Nigeria

Bomu

33

0,2

Nigeria

Bonny Light

36,7

0,1

Nigeria

Brass Blend

40,9

0,1

Nigeria

Gilli Gilli

47,3

n. d.

Nigeria

Adanga

35,1

n. d.

Nigeria

Iyak-3

36

n. d.

Nigeria

Antan

35,2

n. d.

Nigeria

OSO

47

0,06

Nigeria

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigeria

Yoho

39,6

n. d.

Nigeria

Okwori

36,9

n. d.

Nigeria

Bonga

28,1

n. d.

Nigeria

ERHA

31,7

0,21

Nigeria

Amenam Blend

39

0,09

Nigeria

Akpo

45,17

0,06

Nigeria

EA

38

n. d.

Nigeria

Agbami

47,2

0,044

Norvegia

Ekofisk

43,4

0,2

Norvegia

Tor

42

0,1

Norvegia

Statfjord

38,4

0,3

Norvegia

Heidrun

29

n. d.

Norvegia

Norwegian Forties

37,1

n. d.

Norvegia

Gullfaks

28,6

0,4

Norvegia

Oseberg

32,5

0,2

Norvegia

Norne

33,1

0,19

Norvegia

Troll

28,3

0,31

Norvegia

Draugen

39,6

n. d.

Norvegia

Sleipner Condensate

62

0,02

Oman

Oman Export

36,3

0,8

Paesi Bassi

Alba

19,59

n. d.

Papua Nuova Guinea

Kutubu

44

0,04

Perù

Loreto

34

0,3

Perù

Talara

32,7

0,1

Perù

High Cold Test

37,5

n. d.

Perù

Bayovar

22,6

n. d.

Perù

Low Cold Test

34,3

n. d.

Perù

Carmen Central-5

20,7

n. d.

Perù

Shiviyacu-23

20,8

n. d.

Perù

Mayna

25,7

n. d.

Qatar

Dukhan

41,7

1,3

Qatar

Qatar Marine

35,3

1,6

Qatar

Qatar Land

41,4

n. d.

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

n. d.

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

n. d.

n. d.

Regno Unito

Auk

37,2

0,5

Regno Unito

Beatrice

38,7

0,05

Regno Unito

Brae

33,6

0,7

Regno Unito

Buchan

33,7

0,8

Regno Unito

Claymore

30,5

1,6

Regno Unito

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Regno Unito

Tartan

41,7

0,6

Regno Unito

Tern

35

0,7

Regno Unito

Magnus

39,3

0,3

Regno Unito

Dunlin

34,9

0,4

Regno Unito

Fulmar

40

0,3

Regno Unito

Hutton

30,5

0,7

Regno Unito

N.W. Hutton

36,2

0,3

Regno Unito

Maureen

35,5

0,6

Regno Unito

Murchison

38,8

0,3

Regno Unito

Ninian Blend

35,6

0,4

Regno Unito

Montrose

40,1

0,2

Regno Unito

Beryl

36,5

0,4

Regno Unito

Piper

35,6

0,9

Regno Unito

Forties

36,6

0,3

Regno Unito

Brent Blend

38

0,4

Regno Unito

Flotta

35,7

1,1

Regno Unito

Thistle

37

0,3

Regno Unito

S.V. (Ninian)

38

0,3

Regno Unito

Argyle

38,6

0,2

Regno Unito

Heather

33,8

0,7

Regno Unito

South Birch

38,6

n. d.

Regno Unito

Wytch Farm

41,5

n. d.

Regno Unito

Cormorant North

34,9

0,7

Regno Unito

Cormorant South (Cormorant «A»)

35,7

0,6

Regno Unito

Alba

19,2

n. d.

Regno Unito

Foinhaven

26,3

0,38

Regno Unito

Schiehallion

25,8

n. d.

Regno Unito

Captain

19,1

0,7

Regno Unito

Harding

20,7

0,59

Russia

Urals

31

2

Russia

Russian Export Blend

32,5

1,4

Russia

M100

17,6

2,02

Russia

M100 Heavy

16,67

2,09

Russia

Siberian Light

37,8

0,4

Russia

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Russia

E4 Heavy

18

2,35

Russia

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Russia

Sokol

39,7

0,18

Sharjah

Mubarek Sharjah

37

0,6

Sharjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapore

Rantau

50,5

0,1

Siria

Syrian Straight

15

n. d.

Siria

Thayyem

35

n. d.

Siria

Omar Blend

38

n. d.

Siria

Omar

36,5

0,1

Siria

Syrian Light

36

0,6

Siria

Souedie

24,9

3,8

Spagna

Amposta Marina North

37

n. d.

Spagna

Casablanca

34

n. d.

Spagna

El Dorado

26,6

n. d.

Stati Uniti, Alaska

ANS

n. d.

n. d.

Stati Uniti, Colorado

Niobrara

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Beta

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Carpinteria

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Dos Cuadras

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Hondo

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Hueneme

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Pescado

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Point Arguello

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Point Pedernales

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Sacate

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Santa Clara

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Sockeye

n. d.

n. d.

Stati Uniti, New Mexico

Four Corners

n. d.

n. d.

Stati Uniti, North Dakota

Bakken

n. d.

n. d.

Stati Uniti, North Dakota

North Dakota Sweet

n. d.

n. d.

Stati Uniti, Texas

WTI

n. d.

n. d.

Stati Uniti, Texas

Eagle Ford

n. d.

n. d.

Stati Uniti, Utah

Covenant

n. d.

n. d.

Tailandia

Erawan Condensate

54,1

n. d.

Tailandia

Sirikit

41

n. d.

Tailandia

Nang Nuan

30

n. d.

Tailandia

Bualuang

27

n. d.

Tailandia

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad e Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad e Tobago

Trintopec

24,8

n. d.

Trinidad e Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad e Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisia

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisia

Ashtart

29

1

Tunisia

El Borma

43,3

0,1

Tunisia

Ezzaouia-2

41,5

n. d.

Turchia

Turkish Miscellaneous

n. d.

n. d.

Ucraina

Ukraine Miscellaneous

n. d.

n. d.

Uzbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

n. d.

n. d.

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

n. d.

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21,9

21,9

n. d.

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

n. d.

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta — 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

n. d.

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

n. d.

Venezuela

BCF-Medium

22

n. d.

Venezuela

Caripito Blend

17,8

n. d.

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

n. d.

Venezuela

Morichal

10,6

n. d.

Venezuela

Pedenales

20,1

n. d.

Venezuela

Quiriquire

16,3

n. d.

Venezuela

Tucupita

17

n. d.

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

n. d.

Venezuela

Curazao Blend

18

n. d.

Venezuela

Santa Barbara

36,5

n. d.

Venezuela

Cerro Negro

15

n. d.

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

n. d.

Venezuela

Zuata 20

25

n. d.

Venezuela

Zuata 30

35

n. d.

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

n. d.

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

n. d.

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Yemen

North Yemeni Blend

40,5

n. d.

Yemen

Alif

40,4

0,1

Yemen

Maarib Lt.

49

0,2

Yemen

Masila Blend

30-31

0,6

Yemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Zona neutrale

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Zona neutrale

Hout

32,8

1,9

Zona neutrale

Khafji

28,5

2,9

Zona neutrale

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Zona neutrale

Ratawi

23,5

4,1

Zona neutrale

Neutral Zone Mix

23,1

n. d.

Zona neutrale

Khafji Blend

23,4

3,8

Altro

Scisti bituminosi

n. d.

n. d.

Altro

Olio di scisto

n. d.

n. d.

Altro

Gas naturale: attinto alla fonte

n. d.

n. d.

Altro

Gas naturale: ottenuto da gas naturale liquido

n. d.

n. d.

Altro

Gas di scisto: attinto alla fonte

n. d.

n. d.

Altro

Carbone

n. d.

n. d.


(1)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(3)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

(4)  Il consorzio JEC riunisce il Centro europeo della Commissione comune di ricerca (CCR), EUCAR (Consiglio europeo per Automotive R&S) e CONCAWE (associazione europea delle compagnie petrolifere per l'ambiente, la salute e la sicurezza nella raffinazione e distribuzione).

(5)  Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(8)  Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 26).


ALLEGATO II

CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO PER I CARBURANTI DEI COMBUSTIBILI FOSSILI

Metodo di calcolo

a)

Il valore di riferimento per i carburanti è calcolata sulla base del consumo medio di combustibili fossili nell'Unione per benzina, diesel, gasolio, GPL e gas naturale compresso, secondo la seguente formula:

Formula

dove s'intende con:

 

«x», i diversi combustibili e le diverse energie oggetto della presente direttiva e definiti nella tabella sottostante;

 

«GHGix», l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra della fornitura annua commercializzata del combustibile x o dell'energia oggetto della presente direttiva ed espressa in gCO2eq/MJ. Si utilizzano i valori relativi ai combustibili fossili riportati nell'allegato I, parte 2, punto 5;

 

«MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule.

b)

Dati sul consumo

Ai fini del calcolo si utilizzano i seguenti dati sul consumo:

Combustibile

Consumo energetico (MJ)

Fonte

Diesel

7 894 969 × 106

Comunicazione 2010 degli Stati membri nel quadro della UNFCCC

Gasolio non stradale

240 763 × 106

Benzina

3 844 356 × 106

GPL

217 563 × 106

Gas naturale compresso

51 037 × 106

Intensità delle emissioni di gas a effetto serra

Il valore di riferimento per i carburanti per il 2010 è pari a 94,1 gCO2eq/MJ


ALLEGATO III

COMUNICAZIONE DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

1.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

2.

I dati di cui al punto 3 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o l'energia immessi sul mercato dai fornitori in un dato Stato membro (compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro).

3.

Per ogni combustibile ed energia, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i seguenti dati aggregati conformemente al punto 2 e secondo le definizioni di cui all'allegato I:

a)

tipo di combustibile o energia;

b)

volume o quantità di elettricità;

c)

intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

d)

UER;

e)

origine;

f)

luogo di acquisto.


ALLEGATO IV

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI A FINI DI UNIFORMITÀ DEI DATI COMUNICATI

Combustibili — Fornitori individuali

Voce

Comunicazione congiunta (SÌ/NO)

Paese

Fornitore1

Tipo di combustibile7

Codice CN combustibile7

Quantità2

Intensità media GHG

Riduzione emissioni a monte5

Riduzioni sulla media 2010

in litri

in energia

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice CN

Intensità GHG4

Materia prima

Codice CN

Intensità GHG4

Sostenibile (SÌ/NO)

 

Componente F.1 (componente combustibile fossile)

Componente B.1 (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

Componente F.n (componente combustibile fossile)

Componente B.m (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice CN2

Intensità GHG4

Materia prima

Codice CN2

Intensità GHG4

Sostenibile (SÌ/NO)

 

Componente F.1 (componente combustibile fossile)

Componente B.1 (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

Componente F.n (componente combustibile fossile)

Componente B.m (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

 


Combustibili — Fornitori congiunti

Voce

Comunicazione congiunta (SÌ/NO)

Paese

Fornitore1

Tipo di combustibile7

Codice CN combustibile7

Quantità2

Intensità media GHG

Riduzione emissioni a monte5

Riduzioni sulla media 2010

in litri

in energia

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

Codice CN

Intensità GHG4

Materia prima

Codice CN

Intensità GHG4

Sostenibile (SÌ/NO)

 

Componente F.1 (componente combustibile fossile)

Componente B.1 (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

Componente F.n (componente combustibile fossile)

Componente B.m (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

Codice CN2

Intensità GHG4

Materia prima

Codice CN2

Intensità GHG4

Sostenibile (SÌ/NO)

 

Componente F.1 (componente combustibile fossile)

Componente B.1 (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

Componente F.n (componente combustibile fossile)

Componente B.m (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

 


Energia elettrica

Comunicazione congiunta (SÌ/NO

Paese

Fornitore1

Tipo di energia7

Quantità6

Intensità GHG

Riduzioni sulla media 2010

in energia

NO

 

 

 

 

 

 


Dati sui fornitori congiunti

 

Paese

Fornitore1

Tipo di energia7

Quantità6

Intensità GHG

Riduzioni sulla media 2010

in energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 


Origine — Fornitori individuali8

Voce 1

Componente F.1

Voce 1

Componente F.n

Voce k

Componente F.1

Voce k

Componente F.n

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voce 1

Componente B.1

Voce 1

Componente B.m

Voce k

Componente B.1

Voce k

Componente B.m

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Origine — Fornitori congiunti8

Voce l

Componente F.1

Voce l

Componente F.n

Voce X

Componente F.1

Voce X

Componente F.n

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voce l

Componente B.1

Voce l

Componente B.m

Voce X

Componente B.1

Voce X

Componente B.m

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Luogo d’acquisto9

Voce

Componente

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Energia totale comunicata e riduzioni totali realizzate per Stato membro

Volume (in energia)10

Intensità GHG

Riduzioni sulla media 2010

 

 

 

Note per la compilazione

Il modello per la comunicazione delle informazioni da parte dei fornitori è identico al modello per la comunicazione da parte degli Stati membri.

Le caselle a sfondo grigio non devono essere compilate.

1.

Per l'identificazione del fornitore si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera a).

2.

Per determinare la quantità di combustibile si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera c).

3.

Per determinare la gravità API (American Petroleum Institute) si utilizzi il metodo di prova ASTM D287.

4.

Per determinare l'intensità di gas a effetto serra si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera e).

5.

Per determinare la UER si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera d); per le modalità di comunicazione si veda l'allegato I, parte 2, punto 1.

6.

Per determinare la quantità di elettricità si veda l'allegato I, parte 2, punto 6.

7.

Per i tipi di combustibili e i corrispondenti codici NC si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera b).

8.

Per stabilire l'origine si veda l'allegato I, parte 2, punti 2 e 4.

9.

Per stabilire il luogo d'acquisto si veda l'allegato I, parte 2, punti 3 e 4.

10.

Quantitativo totale di energia (combustibile ed energia elettrica) consumato.