24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/80


DECISIONE (UE) 2015/1601 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2015

che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

(2)

Conformemente all'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

(3)

La recente situazione di crisi nel Mediterraneo ha indotto le istituzioni dell'Unione a riconoscere immediatamente l'eccezionalità dei flussi migratori in tale regione e a chiedere misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea. In particolare, nella riunione congiunta dei ministri dell'interno e degli affari esteri del 20 aprile 2015, la Commissione ha presentato un piano di azione immediato in dieci punti in risposta alla crisi, che comprende un impegno a vagliare le opzioni per un meccanismo di ricollocazione di emergenza.

(4)

Alla riunione del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo ha deciso, tra l'altro, di rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne e si è impegnato in particolare ad accrescere gli aiuti d'urgenza agli Stati membri in prima linea e a considerare opzioni per l'organizzazione di una ricollocazione di emergenza fra tutti gli Stati membri su base volontaria, nonché a inviare squadre dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) negli Stati membri in prima linea ai fini di un esame congiunto delle domande d'asilo, anche riguardo alla registrazione e al rilevamento delle impronte digitali.

(5)

Nella risoluzione del 28 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi.

(6)

Oltre a misure nel settore dell'asilo, gli Stati membri in prima linea dovrebbero intensificare gli sforzi tesi a istituire misure per far fronte a flussi migratori misti alle frontiere esterne dell'Unione europea. Tali misure dovrebbero salvaguardare i diritti delle persone bisognose di protezione internazionale e impediscano la migrazione irregolare.

(7)

Nella riunione del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha fra l'altro deciso che tre aspetti chiave dovrebbero avanzare di pari passo: ricollocazione/reinsediamento, rimpatrio/riammissione/reintegrazione e cooperazione con i paesi di origine e di transito. In particolare il Consiglio europeo, alla luce dell'attuale situazione di emergenza e dell'impegno di rafforzare la solidarietà e la responsabilità, ha raggiunto un accordo sulla ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri, cui partecipino tutti gli Stati membri.

(8)

Le situazioni specifiche degli Stati membri sono causate in particolare dai flussi migratori in altre regioni geografiche, come la rotta migratoria dei Balcani occidentali.

(9)

Nel 2014 vari Stati membri hanno dovuto far fronte a un forte aumento del numero totale di migranti arrivati sul loro territorio, tra cui richiedenti protezione internazionale, e alcuni Stati membri continuano a dovervi far fronte nel 2015. Diversi Stati membri hanno ricevuto l'assistenza finanziaria di emergenza della Commissione e il sostegno operativo dell'EASO per far fronte a questo aumento.

(10)

Tra gli Stati membri soggetti a pressione considerevole e alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l'Italia e la Grecia hanno registrato flussi senza precedenti di migranti, fra cui richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale, che arrivano nei loro territori e generano una pressione significativa sui loro sistemi di asilo e migrazione.

(11)

Il 20 luglio 2015 rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri, è stata adottata per consenso una risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla ricollocazione dalla Grecia e dall'Italia di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Durante un periodo di due anni, 24 000 persone saranno ricollocate dall'Italia e 16 000 persone saranno ricollocate dalla Grecia. Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/1523 (2) che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri di persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

(12)

Negli ultimi mesi la pressione migratoria alle frontiere esterne marittime e terrestri meridionali ha registrato una nuova impennata ed è proseguito lo spostamento dei flussi migratori dal Mediterraneo centrale al Mediterraneo orientale e verso la rotta dei Balcani occidentali, per effetto del numero crescente di migranti che arrivano e partono dalla Grecia. Vista la situazione, è opportuno autorizzare ulteriori misure temporanee per allentare la pressione sui sistemi d'asilo di Italia e Grecia.

(13)

Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex), nei primi otto mesi del 2015 le rotte del Mediterraneo centrale e orientale sono state le più utilizzate per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'Unione. Dall'inizio del 2015 sono giunti irregolarmente in Italia circa 116 000 migranti (compresi i circa 10 000 registrati dalle autorità locali ma non ancora confermati dai dati di Frontex). Nel maggio e giugno del 2015 Frontex ha rilevato 34 691 attraversamenti irregolari, contro 42 356 in luglio e agosto, pari a un incremento del 20 %. Nel 2015 anche la Grecia ha registrato un sensibile aumento degli arrivi: nel paese sono giunti oltre 211 000 migranti irregolari (compresi i circa 28 000 registrati dalle autorità locali ma non ancora confermati dai dati di Frontex). Nel maggio e giugno del 2015 Frontex ha rilevato 53 624 attraversamenti irregolari, contro 137 000 in luglio e agosto, pari a un incremento del 250 %. Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati in queste due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento a livello di Unione.

(14)

Secondo dati Eurostat e EASO, tra gennaio e luglio 2015 i richiedenti protezione internazionale in Italia erano 39 183, contro 30 755 nello stesso periodo del 2014 (pari a un incremento del 27 %). In Grecia è stato registrato un aumento analogo (30 %) del numero delle domande, con 7 475 richiedenti.

(15)

Finora sono state intraprese molte azioni per sostenere l'Italia e la Grecia nel quadro della politica di migrazione e di asilo, tra cui sostanziali aiuti di emergenza e il sostegno operativo dell'EASO. L'Italia e la Grecia sono stati il secondo e il terzo maggiori beneficiari dei finanziamenti erogati nel periodo 2007-2013 dal programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (SOLID) e hanno inoltre ricevuto notevoli finanziamenti di emergenza. L'Italia e la Grecia continueranno probabilmente a essere i principali beneficiari del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) nel periodo 2014-2020.

(16)

A causa dell'instabilità e dei conflitti costanti nel vicinato diretto dell'Italia e della Grecia e delle ripercussioni dei flussi migratori su altri Stati membri, è molto probabile che i loro sistemi di asilo e migrazione continueranno a subire una pressione significativa e crescente, con una percentuale significativa di migranti potenzialmente bisognosi di protezione internazionale. Ciò dimostra la fondamentale necessità di dare prova di solidarietà all'Italia e alla Grecia e di integrare le azioni intraprese finora a sostegno di tali paesi con misure temporanee nel settore dell'asilo e della migrazione.

(17)

Il 22 settembre 2015 il Consiglio ha rilevato la volontà e la disponibilità a partecipare da parte di Stati membri, conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri che governa la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione, alla ricollocazione di 120 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Il Consiglio ha pertanto deciso di adottare la presente decisione.

(18)

È opportuno ricordare che la decisione (UE) 2015/1523 introduce l'obbligo in capo all'Italia e alla Grecia di fornire soluzioni strutturali per ovviare alle pressioni eccezionali sui loro sistemi di asilo e migrazione, istituendo un quadro strategico solido che consenta di far fronte alla situazione di crisi e intensifichi il processo di riforma in corso in questi settori. È opportuno che le tabelle di marcia che Italia e Grecia hanno presentato a tal fine siano aggiornate onde tener conto della presente decisione.

(19)

Tenendo presente che il Consiglio europeo ha concordato una serie di misure interconnesse, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere, se del caso e dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, l'applicazione della presente decisione per un periodo di tempo limitato qualora l'Italia o la Grecia non rispetti gli impegni assunti a tale riguardo.

(20)

A decorrere dal 26 settembre 2016, 54 000 richiedenti dovrebbero essere ricollocati proporzionalmente dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri. La Commissione dovrebbe presentare, se del caso, proposte volte a modificare la presente decisione onde far fronte all'evoluzione della situazione sul terreno e al suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché all'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea. In tal modo, si dovrebbero prendere in considerazione i pareri del potenziale Stato membro beneficiario.

Qualora la presente decisione sia modificata a beneficio di un altro Stato membro, alla data dell'entrata in vigore della pertinente decisione di modifica del Consiglio detto Stato membro dovrebbe presentare al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione allo scopo di consentirgli di affrontare meglio, al termine del periodo di applicazione della presente decisione, il possibile aumento dell'afflusso di migranti nel suo territorio.

(21)

Qualora uno Stato membro debba affrontare un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, in base all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone a detto Stato membro.

(22)

A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, è opportuno che le misure previste a beneficio dell'Italia e della Grecia siano di natura temporanea. Un periodo di 24 mesi è ragionevole per garantire che le misure previste dalla presente decisione abbiano un impatto reale ai fini del sostegno fornito all'Italia e alla Grecia nella gestione dei forti flussi migratori nei loro territori.

(23)

Le misure relative alla ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea alla norma prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in base alla quale l'Italia e la Grecia sarebbero state altrimenti competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale in applicazione dei criteri di cui al capo III di detto regolamento, nonché una deroga temporanea alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013, comprese le modalità di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione (5), restano di applicazione, incluse le disposizioni in essi contenute relative all'obbligo per gli Stati membri che eseguono il trasferimento di sostenere le spese necessarie per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro di ricollocazione e alla cooperazione ai fini del trasferimento tra Stati membri, nonché alla trasmissione di informazioni attraverso la rete telematica DubliNet. La presente decisione comporta inoltre una deroga al consenso del richiedente protezione internazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(24)

Le misure di ricollocazione non esimono gli Stati membri dall'applicare integralmente il regolamento (UE) n. 604/2013, comprese le disposizioni relative al ricongiungimento familiare, alla protezione speciale dei minori non accompagnati e alla clausola discrezionale per motivi umanitari.

(25)

Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e dalla Grecia senza pregiudicare le decisioni a livello nazionale relative alle domande di asilo. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello dell'Unione delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale adottate in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello dell'Unione delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Da un lato, tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e, dall'altro, dovrebbe impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro e il loro soggiorno nell'Unione sia indebitamente prolungato. Ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75 % basata sugli ultimi dati trimestrali Eurostat aggiornati disponibili relativi alle decisioni di primo grado.

(26)

Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, in particolare ricollocando un numero significativo di richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale che arriveranno nel territorio dell'Italia o della Grecia dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2015 e al numero di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, 120 000 richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 43 % del numero totale di cittadini di paesi terzi in evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel luglio e agosto 2015. La misura di ricollocazione prevista dalla presente decisione costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro, considerati i dati globali disponibili sull'attraversamento irregolare delle frontiere nel 2015. Considerate le cifre in gioco risulta opportuno ricollocare il 13 % dei richiedenti dall'Italia e il 42 % dalla Grecia e il 45 % dovrebbe essere ricollocato conformemente alla presente decisione.

(27)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, uno Stato membro può, in circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, notificare al Consiglio e alla Commissione la propria incapacità a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti a esso assegnati in conformità della presente decisione. Tali circostanze eccezionali includono, in particolare, una situazione caratterizzata da un improvviso e massiccio afflusso di cittadini di paesi terzi di un'entità tale da porre sotto estrema pressione persino un sistema di asilo correttamente predisposto e altrimenti funzionante in linea con l'acquis pertinente in materia di asilo o il rischio di un improvviso e massiccio afflusso di cittadini di paesi terzi così altamente probabile da richiedere un intervento immediato. Previa valutazione, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio proposte relative a una decisione di esecuzione in materia di sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per la ricollocazione della quota restante fino a 12 mesi oltre la durata della presente decisione.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della ricollocazione nel caso di una ricollocazione proporzionale di 54 000 richiedenti dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri, nel caso in cui la partecipazione di uno o più Stati membri alla ricollocazione di richiedenti sia sospesa o nel caso in cui, previa opportuna notifica al Consiglio, altri Stati membri o Stati associati partecipino alla ricollocazione, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione.

Il conferimento di tali competenze al Consiglio è giustificato, tenuto conto della natura politicamente sensibile di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali concernenti l'ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri, e della necessità di potersi adattare celermente alla rapida evoluzione delle situazioni.

(29)

Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito con regolamento (UE) n. 516/2014, sostiene le operazioni di ripartizione degli oneri concordate tra gli Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei programmi nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamento prevede la possibilità di versare una somma forfettaria di 6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro.

(30)

Al fine di attuare il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, e tenuto conto del fatto che la presente decisione costituisce un ulteriore sviluppo del settore, è opportuno garantire che gli Stati membri che, in applicazione della presente decisione, ricollocano richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia ricevano una somma forfettaria per persona ricollocata identica alla somma forfettaria di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014, vale a dire 6 000 EUR, e attuata applicando le stesse procedure. Ciò comporta una deroga limitata e temporanea all'articolo 18 di detto regolamento poiché la somma forfettaria dovrebbe essere versata in funzione dei richiedenti ricollocati anziché in funzione dei beneficiari di protezione internazionale. Una tale estensione temporanea dell'ambito dei destinatari potenziali della somma forfettaria sembra in effetti costituire parte integrante del meccanismo di emergenza istituito con la presente decisione. Inoltre, in relazione ai costi del trasferimento delle persone ricollocate ai sensi della presente decisione, è opportuno stabilire che Italia e Grecia ricevano una somma forfettaria di almeno 500 EUR per ciascun ricollocato dal loro territorio, tenendo in considerazione i costi effettivi necessari per trasferire un richiedente allo Stato membro di ricollocazione. Gli Stati membri dovrebbero poter ricevere prefinanziamenti aggiuntivi, da versarsi nel 2016 a seguito della revisione dei programmi nazionali nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per realizzare le azioni previste dalla presente decisione.

(31)

È necessario garantire l'introduzione di una procedura di ricollocazione rapida e affiancare all'attuazione delle misure temporanee una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il sostegno operativo dell'EASO.

(32)

Durante tutta la procedura di ricollocazione fino all'effettivo trasferimento del richiedente, dovrebbero essere presi in considerazione la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente, incluse le pertinenti norme in materia di protezione dei dati, qualora uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ne informa gli altri Stati membri.

(33)

Nel decidere quali richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, compresa la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.

(34)

L'integrazione dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale nella società di accoglienza è la pietra angolare di un sistema europeo comune di asilo efficace. Pertanto, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione si dovrebbe tenere conto, in particolare, delle qualifiche e delle caratteristiche specifiche dei richiedenti interessati, quali le loro competenze linguistiche e altre indicazioni individuali basate su dimostrati legami familiari, culturali o sociali che potrebbero facilitarne l'integrazione nello Stato membro di ricollocazione. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato e la necessità di garantire un'equa distribuzione di tali richiedenti tra gli Stati membri. Nel debito rispetto del principio di non discriminazione, lo Stato membro di ricollocazione può indicare le sue preferenze riguardo ai richiedenti sulla scorta delle informazioni di cui sopra, e su questa base l'Italia e la Grecia, in consultazione con l'EASO e, se del caso, con funzionari di collegamento, possono compilare elenchi di potenziali richiedenti identificati per la ricollocazione in tale Stato membro.

(35)

Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione che costituisce una decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013. Considerato che nell'ambito del diritto dell'Unione il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, egli dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013, solo al fine di assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali. Conformemente all'articolo 27 di tale regolamento, gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che il ricorso avverso la decisione di trasferimento non sospenda automaticamente il trasferimento del richiedente, ma che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso.

(36)

Prima e dopo il trasferimento nello Stato membro di ricollocazione, il richiedente gode dei diritti e delle garanzie previsti dalle direttive 2013/32/CE (8) e 2013/33/UE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, anche in relazione alle sue particolari esigenze procedurali e di accoglienza. Inoltre, nei confronti dei richiedenti contemplati dalla presente decisione rimane applicabile il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) è applicabile al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di rimanere sul territorio. Quanto precede è soggetto alle limitazioni nell'applicazione di dette direttive.

(37)

In linea con l'acquis dell'Unione, l'Italia e la Grecia dovrebbero garantire un solido meccanismo di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione al fine di individuare rapidamente le persone bisognose di protezione internazionale che possono beneficiare della ricollocazione e individuare i migranti che non hanno titolo alla protezione internazionale e che pertanto dovrebbero essere rimpatriati. Ciò dovrebbe valere anche per le persone arrivate sul territorio dell'Italia o della Grecia tra il 24 marzo e il 25 settembre 2015 per poter beneficiare della ricollocazione. Ove non sia praticabile il rimpatrio volontario e le altre misure previste dalla direttiva 2008/115/CE siano inadeguate per prevenire i movimenti secondari, dovrebbero essere applicate, in modo urgente ed efficace, misure di trattenimento in linea con il capo IV di detta direttiva. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione dovrebbero essere esclusi dalla ricollocazione.

(38)

È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri che potrebbero ostacolare l'efficace applicazione della presente decisione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero adottare le necessarie misure preventive in ordine all'accesso alle prestazioni sociali e ai mezzi di ricorso, conformemente al diritto dell'Unione. Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere informati delle conseguenze dei movimenti irregolari successivi all'interno degli Stati membri e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione riconosce loro la protezione internazionale, sono legittimati ai diritti collegati alla protezione internazionale solo in tale Stato membro.

(39)

Inoltre, conformemente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2013/33/UE, l'armonizzazione delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza. Per raggiungere lo stesso obiettivo, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità, come pure la possibilità di assicurare ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che includano alloggio, vitto e vestiario solo in natura, nonché, se del caso, di far sì che i richiedenti siano trasferiti direttamente allo Stato membro di ricollocazione. Analogamente, durante il periodo per l'esame delle domande di protezione internazionale, come previsto dall'acquis di Schengen e da quello in materia di asilo, salvo per gravi motivi umanitari, gli Stati membri non dovrebbero fornire documenti di viaggio nazionali ai richiedenti, né dar loro altri incentivi, ad esempio di natura finanziaria, che potrebbero facilitare i loro movimenti irregolari verso altri Stati membri. In caso di movimenti irregolari verso altri Stati membri, i richiedenti o beneficiari di protezione internazionale dovrebbero avere l'obbligo di ritornare nello Stato membro di ricollocazione e quest'ultimo Stato membro dovrebbe riprendere in carico gli interessati senza indugio.

(40)

Per evitare movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre informare i beneficiari delle condizioni alle quali possono entrare e soggiornare legalmente in un altro Stato membro, e dovrebbero essere in grado di imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità. A norma della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero esigere che i beneficiari di protezione internazionale che soggiornano irregolarmente nei loro territori tornino immediatamente nello Stato membro di ricollocazione. Nel caso in cui la persona rifiuti il rimpatrio volontario, si dovrebbe eseguire il rimpatrio nello Stato membro di ricollocazione.

(41)

Inoltre, se previsto dal diritto nazionale, in caso di rimpatrio forzato nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che ha eseguito il rimpatrio può decidere di disporre un divieto di ingresso nel territorio nazionale che impedisca al beneficiario, per un certo periodo di tempo, di rientrare nel territorio di quel determinato Stato membro.

(42)

Poiché la presente decisione mira ad affrontare una situazione di emergenza e a sostenere l'Italia e la Grecia nel rafforzamento dei rispettivi sistemi di asilo, essa dovrebbe consentire loro di concludere, con l'assistenza della Commissione, intese bilaterali con l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sulla ricollocazione delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione. Tali intese dovrebbero altresì debitamente rispecchiare gli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e obblighi dei richiedenti, nonché quelli relativi al regolamento (UE) n. 604/2013.

(43)

Il sostegno specifico fornito all'Italia e alla Grecia attraverso il meccanismo di ricollocazione dovrebbe essere integrato da misure supplementari, dall'arrivo dei cittadini di paesi terzi nel territorio dell'Italia o della Grecia al completamento di tutte le procedure applicabili, coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti come Frontex che coordina il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di rimanere sul territorio, conformemente alla direttiva 2008/115/CE.

(44)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(46)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(47)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(48)

Qualora, a seguito della notifica ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 21 da parte di uno Stato membro contemplato dal protocollo stesso, la Commissione confermi ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, TFUE la partecipazione di tale Stato membro alla presente decisione, il Consiglio dovrebbe fissare il numero di richiedenti da ricollocare nello Stato membro stesso. Il Consiglio dovrebbe inoltre adattare di conseguenza le quote degli altri Stati membri riducendole in proporzione.

(49)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(50)

Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

2.   La Commissione tiene costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri.

La Commissione presenta, se del caso, proposte volte a modificare la presente decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)   «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

c)   «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quale definito all'articolo 2, lettere e) e g), della direttiva 2011/95/UE;

d)   «familiari»: i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013;

e)   «ricollocazione»: il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 designano come competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;

f)   «Stato membro di ricollocazione»: lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha presentato la sua domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013.

2.   È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75 % delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.

Articolo 4

Ricollocazione di 120 000 richiedenti negli Stati membri

1.   120 000 richiedenti sono ricollocati negli altri Stati membri come segue:

a)

dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 15 600 richiedenti, in base alla tabella dell'allegato I;

b)

dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 50 400 richiedenti, in base alla tabella dell'allegato II;

c)

54 000 richiedenti sono ricollocati nel territorio di Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o mediante una modifica della presente decisione, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, e al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   A decorrere dal 26 settembre 2016 i 54 000 richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c, sono ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, nella proporzione risultante dal paragrafo 1, lettere a) e b), nel territorio di altri Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II. La Commissione presenta una proposta al Consiglio sulle cifre che devono essere assegnate di conseguenza per Stato Membro.

3.   Se entro il 26 settembre 2016 la Commissione ritiene che un adattamento del meccanismo di ricollocazione sia giustificato dall'evoluzione della situazione sul terreno o che uno Stato membro sia confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi a seguito di un brusco spostamento dei flussi migratori e tenendo conto dei pareri del potenziale Stato membro beneficiario, può presentare, se del caso, al Consiglio le proposte di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Allo stesso modo, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, con le debite motivazioni, che è confrontato a un'analoga situazione di emergenza. La Commissione valuta i motivi addotti e presenta le opportune proposte al Consiglio, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2.

4.   Qualora, a seguito della notifica ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 21 da parte di uno Stato membro contemplato dal protocollo stesso, la Commissione confermi, ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, TFUE, la partecipazione di tale Stato membro alla presente decisione, il Consiglio fissa, su proposta della Commissione, il numero di richiedenti da ricollocare nello Stato membro interessato. Inoltre, nella medesima decisione di esecuzione, il Consiglio adatta di conseguenza le quote degli altri Stati membri riducendole in proporzione.

5.   In circostanze eccezionali, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

La Commissione valuta i motivi addotti e presenta proposte al Consiglio in merito alla temporanea sospensione della ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

6.   Entro un mese, il Consiglio decide sulle proposte di cui al paragrafo 5.

7.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 6 del presente articolo e dell'articolo 11, paragrafo 2, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione.

Articolo 5

Procedura di ricollocazione

1.   Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della presente decisione, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne trasmette l'indirizzo agli altri Stati membri e all'EASO. Gli Stati membri, in collegamento con l'EASO e altre agenzie competenti, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche circa i motivi di cui al paragrafo 7.

2.   Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.

3.   Basandosi su queste informazioni l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8, identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presentano quanto prima tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE.

4.   A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, d'intesa con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

5.   I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione degli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere proposti per la ricollocazione solo dopo il rilevamento delle impronte digitali e la loro trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.

6.   Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione all'interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della presente decisione. L'Italia e la Grecia trasmettono allo Stato membro di ricollocazione la data e l'ora del trasferimento, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.

7.   Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.

8.   Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri, previo scambio di tutte le informazioni pertinenti, possono decidere di nominare funzionari di collegamento in Italia e Grecia.

9.   In linea con l'acquis dell'Unione, gli Stati membri attuano pienamente i rispettivi obblighi. Di conseguenza, Italia e Grecia garantiscono l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione. Per garantire che tale processo continui a essere efficiente e gestibile, sono debitamente approntate le strutture e le misure di accoglienza per dare temporaneamente alloggio alle persone, conformemente all'acquis dell'Unione, fino a quando sarà prontamente adottata una decisione sulla loro situazione. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione.

10.   La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia o la Grecia dimostrino la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.

Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro il termine suddetto e a meno che l'Italia e la Grecia concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, l'Italia e la Grecia restano competenti per l'esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.

11.   In seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di dati a norma dell'articolo 10 e, se del caso, dell'articolo 18 di detto regolamento.

Articolo 6

Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale contemplati dalla presente decisione

1.   Nell'attuare la presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i familiari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.

3.   Prima di prendere una decisione di ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano il richiedente, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone lo sia, sulla procedura di ricollocazione descritta nella presente decisione.

4.   Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

5.   Il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno in quest'altro Stato membro è tenuto a tornare immediatamente indietro. Lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico l'interessato senza indugio.

Articolo 7

Sostegno operativo all'Italia e alla Grecia

1.   Per aiutare l'Italia e la Grecia ad affrontare meglio la pressione eccezionale sui rispettivi sistemi di asilo e migrazione causata dall'attuale aumento della pressione migratoria alle loro frontiere esterne, gli Stati membri aumentano il sostegno operativo in cooperazione con l'Italia e la Grecia nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e da altre agenzie competenti, fornendo in particolare, ove opportuno, esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:

a)

screening dei cittadini di paesi terzi che arrivano in Italia e in Grecia, compresi l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonché, se del caso, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale;

b)

fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione ai sensi della presente decisione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno;

c)

preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio è cessato.

2.   Oltre al sostegno fornito a norma del paragrafo 1 e per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione, all'Italia e alla Grecia viene fornito, come opportuno, sostegno specifico attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e altre agenzie competenti.

Articolo 8

Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia

1.   L'Italia e la Grecia, considerati gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/1523, notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 ottobre 2015, una tabella di marcia aggiornata che tenga conto della necessità di garantire l'adeguata attuazione della presente decisione.

2.   Nel caso in cui la presente decisione sia modificata a vantaggio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 3, alla data dell'entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione tale Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, dirette a migliorare la capacità, la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi in questi settori e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione. Detto Stato membro deve attuare pienamente tale tabella di marcia.

3.   Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'applicazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi. Tale sospensione non incide sui trasferimenti di richiedenti che sono pendenti a seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 9

Ulteriori situazioni di emergenza

Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalla presente decisione, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.

Articolo 10

Sostegno finanziario

1.   Per ciascuna persona ricollocata a norma della presente decisione

a)

lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6 000 EUR;

b)

l'Italia o la Grecia ricevono la somma forfettaria di almeno 500 EUR.

2.   Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014. In deroga alle modalità di prefinanziamento di cui al suddetto regolamento, gli Stati membri ricevono nel 2016 un importo a titolo di prefinanziamento pari al 50 % del totale della loro quota a norma della presente decisione.

Articolo 11

Cooperazione con gli Stati associati

1.   Con l'assistenza della Commissione, possono essere concluse intese bilaterali tra Italia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e tra Grecia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, per la ricollocazione dei richiedenti dal territorio dell'Italia e della Grecia nel territorio di questi ultimi Stati. Tali intese tengono debitamente conto degli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e agli obblighi dei richiedenti.

2.   In caso di conclusione di tali intese bilaterali, l'Italia o la Grecia notificano al Consiglio e alla Commissione il numero di richiedenti che devono essere ricollocati negli Stati associati. Il Consiglio adatta di conseguenza, su proposta della Commissione, le quote degli Stati membri riducendole in proporzione.

Articolo 12

Relazioni

In base alle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle agenzie competenti, ogni sei mesi la Commissione riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione.

In base alle informazioni fornite dall'Italia e dalla Grecia, la Commissione riferisce al Consiglio ogni sei mesi anche in merito all'attuazione delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Essa si applica fino al 26 settembre 2017.

3.   Essa si applica alle persone che arrivano nel territorio dell'Italia e della Grecia a decorrere dal 25 settembre 2015 fino al 26 settembre 2017 e ai richiedenti giunti nel territorio di tali Stati membri a decorrere dal 24 marzo 2015.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Parere del 17 settembre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

(3)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(7)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(8)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(9)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(10)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(11)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(12)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(13)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).


ALLEGATO I

Quote dall'Italia

 

Quota per Stato membro (15 600 richiedenti ricollocati)

Austria

462

Belgio

579

Bulgaria

201

Croazia

134

Cipro

35

Repubblica ceca

376

Estonia

47

Finlandia

304

Francia

3 064

Germania

4 027

Ungheria

306

Lettonia

66

Lituania

98

Lussemburgo

56

Malta

17

Paesi Bassi

922

Polonia

1 201

Portogallo

388

Romania

585

Slovacchia

190

Slovenia

80

Spagna

1 896

Svezia

567


ALLEGATO II

Quote dalla Grecia

 

Quota per Stato membro (50 400 richiedenti ricollocati)

Austria

1 491

Belgio

1 869

Bulgaria

651

Croazia

434

Cipro

112

Repubblica ceca

1 215

Estonia

152

Finlandia

982

Francia

9 898

Germania

13 009

Ungheria

988

Lettonia

215

Lituania

318

Lussemburgo

181

Malta

54

Paesi Bassi

2 978

Polonia

3 881

Portogallo

1 254

Romania

1 890

Slovacchia

612

Slovenia

257

Spagna

6 127

Svezia

1 830