29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/78


DECISIONE (UE) 2015/836 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2015

sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa a un regime di transito comune e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito (1) (la «convenzione relativa ad un regime comune di transito») conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire a tale convenzione a norma dell'articolo 15 bis.

(2)

L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera (2) (la «convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci») conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire a tale convenzione a norma dell'articolo 11 bis,

(3)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di tali comitati congiunti per quanto riguarda le decisioni di invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire a queste convenzioni.

(4)

La posizione dell'Unione in sede di tali comitati misti dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione di tale comitato congiunto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è basata sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 3

Una volta che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abbia soddisfatto le condizioni tecniche per l'adesione, il rappresentante dell'Unione nei comitati congiunti di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 propone le decisioni con le quali si invita l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alle convenzioni e vota tali decisioni in conformità agli articoli 1 e 2 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2015.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(2)  GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.


ALLEGATO I

PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA

del …

sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

La promozione degli scambi con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

(2)

Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 15 bis della convenzione relativa a un regime di transito comune, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Il presidente


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.


ALLEGATO II

PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA

del

sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) («la convenzione»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Gli scambi di merci con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

(2)

Al fine di conseguire tale agevolazione è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 11 bis della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, il …

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Il presidente


(1)  GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.