30.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/681 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2015
relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. |
(2) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(3) |
In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione. |
(4) |
L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme. |
(5) |
Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/786/UE (2) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE. |
(6) |
Il 6 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/508 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati alle biciclette, alle biciclette per bambini e ai portapacchi per biciclette. |
(7) |
In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato una serie di nuove norme: la norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa e la norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini. Queste sostituiscono le precedenti norme EN 14764: 2005, EN 14766: 2005 e EN 14781: 2005. |
(8) |
La norma europea EN ISO 4210, parti 1-9, e la norma europea EN ISO 8098 soddisfano il mandato M/508 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza stabilito nella direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
a) |
EN ISO 4210-1:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 1: «Termini e definizioni»; |
b) |
EN ISO 4210-2:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 2: «Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa»; |
c) |
EN ISO 4210-3:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 3: «Metodi di prova comuni»; |
d) |
EN ISO 4210-4:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 4: «Metodi di prova di frenatura»; |
e) |
EN ISO 4210-5:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 5: «Metodi di prova dello sterzo»; |
f) |
EN ISO 4210-6:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 6: «Metodi di prova del telaio e della forcella»; |
g) |
EN ISO 4210-7:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 7: «Metodi di prova di ruote e cerchioni»; |
h) |
EN ISO 4210-8:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 8: «Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema»; |
i) |
EN ISO 4210-9:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 9: «Metodi di prova di sella e reggisella»; |
j) |
EN ISO 8098:2014 «Biciclette per bambini» — «Requisiti di sicurezza e metodi di prova» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) Decisione 2011/786/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 106).