16.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/4


DECISIONE (UE) 2015/239 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («accordo di partenariato»), mediante adozione del regolamento (CE) n. 894/2007 (1).

(2)

L'applicazione dell'ultimo protocollo (2) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è cessata il 12 maggio 2014.

(3)

L'Unione ha negoziato con São Tomé e Príncipe un nuovo protocollo, per un periodo di quattro anni, che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe in materia di pesca.

(4)

Il nuovo protocollo è stato firmato in conformità della decisione 2014/334/UE del Consiglio (3) e si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

(5)

È opportuno approvare il nuovo protocollo.

(6)

L'accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo stesso. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe («protocollo») è approvato a nome dell'Unione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15 del protocollo (5).

Articolo 3

Con riserva delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(2)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (GU L 136 del 24.5.2011, pag. 5).

(3)  Decisione 2014/334/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 1).

(4)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 168 del 7.6.2014, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(5)  La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1)

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di São Tomé e Príncipe nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti:

a)

decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;

b)

adattamento delle disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del protocollo e dei relativi allegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo.

2)

Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio, del 19 marzo 2012, concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3)

Quando in sede di commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo in conformità al punto 1, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che sarà espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta, per esame e approvazione.

La posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.