19.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/124


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1362/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali programmi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 114, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 508/2014, eventuali modifiche di un programma operativo finanziato nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») devono essere approvate dalla Commissione.

(2)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, le procedure e le scadenze per la presentazione e l'approvazione delle modifiche dei programmi operativi indicate in appresso sono semplificate nei casi seguenti: a) modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell'Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10 % dell'importo attribuito alla priorità dell'Unione; b) modifiche dei programmi operativi riguardanti l'introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi; c) modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità; d) modifiche dettate dai cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo. Siffatte modifiche dei programmi operativi non dovrebbero influire sulla logica d'intervento globale del programma, sulla scelta di priorità e obiettivi specifici dell'Unione, né sui risultati attesi e non dovrebbero pertanto far sorgere dubbi in merito alla loro compatibilità con le norme vigenti e le pratiche in uso.

(3)

Occorre pertanto stabilire norme concernenti una procedura semplificata per l'approvazione delle modifiche dei programmi operativi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. Tale procedura dovrebbe consentire alla Commissione di approvare in tempi brevi questo tipo di modifiche proposte da un determinato Stato membro per il proprio programma operativo. Visti i tempi ristretti, la procedura semplificata dovrebbe essere soggetta alla presentazione, da parte degli Stati membri, di una richiesta corredata di informazioni esaurienti che consentano alla Commissione di procedere a una valutazione completa delle modifiche proposte.

(4)

A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014, entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi.

(5)

La relazione annuale di attuazione presentata dagli Stati membri dovrebbe fornire informazioni coerenti e comparabili tra gli anni di attuazione, nonché tra gli Stati membri. La relazione dovrebbe inoltre consentire l'aggregazione dei dati a livello del FEAMP o, laddove necessario, per l'insieme dei Fondi strutturali e di investimento europei.

(6)

Occorre stabilire le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione di tali relazioni di attuazione annuali.

(7)

Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione, mediante procedura semplificata, di modifiche dei programmi operativi

1.   Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di approvare una modifica del proprio programma operativo che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, chiede che la modifica sia approvata mediante procedura semplificata a norma del presente articolo.

2.   Le richieste di approvazione mediante procedura semplificata riguardano esclusivamente le modifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

3.   Qualora ritenga che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una modifica proposta a norma del paragrafo 1 siano incomplete, la Commissione chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Il termine di cui ai paragrafi 4 e 5 decorre dal giorno successivo al ricevimento di una domanda completa di approvazione di una modifica del proprio programma operativo, secondo quanto indicato dalla Commissione allo Stato membro.

4.   Qualora la Commissione non abbia trasmesso osservazioni allo Stato membro entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di approvazione mediante procedura semplificata, la modifica del programma operativo si considera approvata dalla Commissione.

5.   Qualora la Commissione abbia trasmesso osservazioni allo Stato membro entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvazione mediante procedura semplificata, la modifica del programma operativo è approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014.

Articolo 2

Formato e modalità di presentazione delle relazioni di attuazione annuali

Il contenuto della relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 è presentato secondo il modello che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.


ALLEGATO

Modello per la relazione di attuazione annuale del FEAMP

Parte A — Relazioni presentate ogni anno

1.   Identificazione della relazione di attuazione annuale

CCI

<1.1 type=”S” input=”S”> (1)

Titolo

<1.2 type=201DS ”input=201DG”>

Versione

<1.3 type=201DN ”input=201DG”>

Anno di riferimento

<1.4 type=201DD ”maxlength=201D4” input=”M”>

Data di approvazione della relazione da parte del comitato di monitoraggio

(Art. 113, lettera d), del FEAMP)

<1.5 type=201DD ”input=201DM”>

2.   Quadro generale dell'attuazione del programma operativo (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, comprese informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Attuazione delle priorità dell'Unione

3.1.   Quadro generale dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Le informazioni dovrebbero essere fornite in forma di breve commento generale sull'attuazione delle priorità e dell'assistenza tecnica dell'Unione per l'anno o gli anni considerati, con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli.

Priorità dell'Unione

Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con riferimento a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli

Titolo della priorità dell'Unione <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Indicatori di risultato, di output e finanziari per il FEAMP (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Dati riguardanti gli indicatori di risultato, di output e finanziari, nonché individuazione di target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione mediante le tabelle 1-3.

TABELLA 1

Indicatori di risultato per il FEAMP (tabella di riferimento del modello 3.2 del PO)

La tabella seguente va compilata per ciascuna priorità dell'Unione

Priorità dell'Unione (Titolo della priorità dell'Unione <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

Unità di misura

Valore obiettivo (2023)

Valore annuale

Valore cumulativo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Titolo dell'obiettivo specifico <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Denominazione dell'indicatore di risultato <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELLA 2

Indicatori di output per il FEAMP (tabella di riferimento dei modelli 3.3 e 7.1 del PO)

La tabella seguente va compilata per ciascuno degli obiettivi specifici selezionati della pertinente priorità dell'Unione

Priorità dell'Unione (Titolo della priorità dell'Unione <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Obiettivo specifico (Titolo dell'obiettivo specifico <3.2.2 type=”Schar=” input=”G”>)

Misure selezionate pertinenti

Obiettivo tematico

Indicatori di output

Valore cumulativo

Indicatore

Incluso nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Target intermedio (2018)

Valore obiettivo (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Titolo della misura <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Denominazione dell'indicatore <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input= ”G”>

<3.2.2 type=”N” input= ”G”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”N” input= ”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELLA 3

Indicatori finanziari per il FEAMP (tabella di riferimento del modello 7.1 del PO)

Priorità dell'Unione

Indicatori finanziari

Valore cumulativo

Indicatore

Target intermedio (2018)

Valore obiettivo (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Titolo della priorità dell'Unione <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Denominazione dell'indicatore <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Dati finanziari

TABELLA 4

Dati finanziari per il FEAMP (tabella di riferimento dei modelli 8.2, 8.3 e 9.2 del PO)

Priorità dell'Unione

Obiettivo specifico selezionato

Obiettivo tematico

Misura

Totale settore pubblico

(EUR)

Contributo del FEAMP

(EUR)

Contributo al cambiamento climatico dal contributo del FEAMP

(EUR)

Tasso di cofinanziamento del FEAMP

(%)

Spesa ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno

(EUR)

Contributo pubblico totale delle operazioni selezionate per il sostegno

(EUR)

Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate

(%)

Contributo al cambiamento climatico delle operazioni selezionate per il sostegno

(EUR)

Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione

(EUR)

Spesa pubblica ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione

(EUR)

Quota della spesa pubblica ammissibile totale dichiarata dai beneficiari della dotazione totale

(%)

Contributo al cambiamento climatico della spesa pubblica ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione

(EUR)

Numero di operazioni selezionate

1.

Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Titolo dell'obiettivo specifico <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Titolo della misura <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”P” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Promuovere l'attuazione della PCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Favorire la commercializzazione e la trasformazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELLA 5

Costo delle operazioni effettuate al di fuori dell'area del programma (articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità dell'Unione

Spese ammissibili nell'ambito del FEAMP sostenute per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione

(EUR)

Quota della dotazione finanziaria totale per l'asse prioritario

(%)

1.

Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Promuovere l'attuazione della PCP

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Favorire la commercializzazione e la trasformazione

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Assistenza tecnica

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Totale PO

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure correttive adottate

4.1.   Azioni adottate per ottemperare alle condizionalità ex ante (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Gli Stati membri devono fornire informazioni su specifiche condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione del programma operativo.

Descrizione delle azioni adottate, e della loro fase di attuazione, per ottemperare a specifiche condizionalità ex ante per quanto riguarda le azioni e il calendario programmati e previsti nell'ambito dell'accordo di partenariato e del programma operativo. (Applicabile soltanto alle relazioni presentate nel 2016 e nel 2017.)

TABELLA 6

Azioni realizzate per ottemperare alle condizionalità ex ante applicabili specifiche per il FEAMP

Condizionalità tematiche ex ante non soddisfatte o soddisfatte in parte

Criteri non soddisfatti

Azioni da avviare

Termine

(Data)

Organismi responsabili

Azione completata entro il termine

(S/N)

Criteri soddisfatti

(S/N)

Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti

Osservazioni

Denominazione della condizionalità ex ante <4.1.1 type=”S” input=”G”>

Denominazione del criterio <4.1.1 type=”S” input=”G”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure correttive adottate (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Informazioni su casi di infrazioni gravi e interventi correttivi (articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014)

Informazioni e azioni adottate riguardo a casi di infrazioni gravi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché all'inadempienza delle condizioni di stabilità e agli interventi correttivi di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all'articolo 41, paragrafo 8 (articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014)

Dev'essere fornita una sintesi delle azioni avviate, indicando i progressi compiuti per conseguire quanto disposto all'articolo 41, paragrafo 8, per quanto riguarda il trattamento in via prioritaria delle domande presentate e la concessione fino al 60 % del sostegno pubblico da erogare al settore della pesca costiera artigianale, compresi i dati sulla quota effettiva della pesca costiera artigianale nelle operazioni finanziate nel quadro della misura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   Informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari (articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014)

Dev'essere fornita una sintesi delle azioni avviate in conformità dell'allegato V del regolamento FEAMP, con particolare riguardo alla legislazione nazionale, compresi gli eventuali massimali applicabili per quanto riguarda la pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche.

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Attività intraprese in relazione al piano di valutazione e sintesi delle valutazioni (articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 e articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Occorre fornire una sintesi delle attività intraprese in relazione all'attuazione del piano di valutazione, incluso il seguito dato alle risultanze delle valutazioni.

È opportuno fornire una sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma resesi disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, indicando il nome e il periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

Va inoltre indicato in questa sede l'accesso alle valutazioni messe a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Sintesi pubblica (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

È opportuno pubblicare una sintesi pubblica del contenuto delle relazioni di attuazione annuali.

[Una sintesi pubblica del contenuto delle relazioni di attuazione annuali dovrebbe essere pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale. Formato proposto: caricare nel sistema SFC2014 come file separato, nessun dato strutturale, nessun limite del numero di caratteri utilizzati.]

10.   Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Se ha deciso di ricorrere a strumenti finanziari, l'autorità di gestione deve trasmettere alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari sotto forma di allegato della relazione di attuazione annuale, utilizzando il modello contenuto nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Parte B — Presentazione di informazioni nel 2017, nel 2019 ed entro il termine di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (oltre alla parte A)

11.   Valutazione dell'attuazione del programma operativo (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Per ciascuna priorità dell'Unione si dovrebbe effettuare una valutazione delle informazioni e dei dati forniti nella parte A, nonché dei progressi compiuti per conseguire gli obiettivi del programma (tenendo conto delle conclusioni e delle raccomandazioni di valutazioni).

Priorità dell'Unione

Valutazione dei dati e progressi compiuti per conseguire gli obiettivi del programma

Titolo della priorità dell'Unione <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Valutare per priorità dell'Unione se i progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il raggiungimento, indicando se del caso gli eventuali interventi correttivi effettuati o programmati.

Priorità dell'Unione

Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi effettuati o programmati

Titolo della priorità dell'Unione <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Principi orizzontali dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 concernente il partenariato e la governance a più livelli, con particolare attenzione al ruolo dei partner nell'attuazione del programma.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di promozione della parità tra uomini e donne e di non discriminazione, ivi comprese la possibilità di accesso per le persone con disabilità e le misure attuate per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nel programma operativo.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di sviluppo sostenibile, compresa una panoramica delle azioni avviate per promuovere lo sviluppo sostenibile.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Informazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Le cifre sono calcolate automaticamente e saranno inserite nella tabella 4 sui dati finanziari. Possono essere presentati chiarimenti sui valori forniti, in particolare se i dati effettivi sono inferiori al previsto.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Parte C — Presentazione di informazioni nel 2019 ed entro il termine di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (oltre alle parti A e B)

14.   Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Si dovrebbero fornire informazioni e una valutazione in merito al contributo del programma operativo al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Aspetti che incidono sui risultati del programma — quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione da presentare entro il termine di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (per i target finali).

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Legenda delle caratteristiche dei campi:

 

type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano

 

input (inserimento): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema

 

«maxlength» = numero massimo dei caratteri spazi inclusi