5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/20 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2014 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e la decisione 2014/659/PESC che modifica la decisione 2014/512/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. (2). |
(2) |
L'8 settembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014. (3). |
(3) |
Il 4 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/872/PESC. |
(4) |
Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione in seguito all'adozione della decisione 2014/872/PESC. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 960/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.» ; |
2) |
all'articolo 2 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.» ; |
3) |
all'articolo 3, i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o in qualsiasi altro Stato, se tali prodotti sono destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. 2. Per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle norme dettagliate di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 3. L'allegato II comprende determinati prodotti adatti alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale:
4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione. 5. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni di esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui all'allegato II se hanno fondati motivi per ritenere che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti siano destinati ad una delle categorie di progetti di prospezione e produzione di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione riguardino l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto. Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.» ; |
4) |
all'articolo 3 bis, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, servizi associati necessari per le seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale:
Ai fini del presente paragrafo, per servizi associati si intende:
2. I divieti di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. Il prestatore del servizio informa, entro cinque giorni lavorativi, l'autorità competente di qualsiasi attività intrapresa a norma del presente paragrafo, fornendo particolari sulla giustificazione della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione.» ; |
5) |
all'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 1o agosto 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE. 3. È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di:
In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi» ; |
6) |
all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 successivamente al 12 settembre 2014. Il divieto non si applica:
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7) |
all'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso anteriormente al 12 settembre 2014 purché:
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.» ; |
8) |
l'allegato II è così modificato:
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9) |
l'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il considerando 6 del regolamento (UE) n. 960/2014 è sostituito dal seguente:
«(6) |
Allo scopo di esercitare pressioni sul governo russo è altresì opportuno applicare ulteriori restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti, restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi del settore della difesa con sede in Russia, esclusi quelli che operano prevalentemente nell'industria spaziale e nel settore dell'energia nucleare, e restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia le cui principali attività riguardano la vendita o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi. Tali restrizioni non si applicano ai servizi finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 833/2014, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti erogati dagli enti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia.» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell' 8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis
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JSC Sirius |
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OJSC Stankoinstrument |
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OAO JSC Chemcomposite |
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JSC Kalashnikov |
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JSC Tula Arms Plant |
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NPK Technologii Maschinostrojenija |
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OAO Wysokototschnye Kompleksi |
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OAO Almaz Antey |
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OAO NPO Bazalt» |