8.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1202/2014 DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2014
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
Con sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause T-155/13, T-157/13 e T-181/13 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology, rispettivamente, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) |
È opportuno inserire nuovamente Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(4) |
Il Consiglio ritiene opportuno modificare i motivi relativi all'inserimento di un'entità nell'elenco che figura all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(5) |
Le informazioni identificative relative a quattro entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbero essere modificate. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Causa T-155/13 Zanjani c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-181/13 Sharif University of Technology c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).
ALLEGATO
I. |
La persona e le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran A. Persone
B. Entità
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II. |
Le voci relative alle entità riportate nella parte I, dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 di seguito elencate sono sostituite dalle seguenti: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran B. Entità
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