7.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1048/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2014

che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 reca disposizioni generali per l'attuazione del Fondo asilo, migrazione e integrazione e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

(2)

L'esperienza insegna che i cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento dei programmi. È quindi opportuno indicare con precisione le misure di informazione e pubblicità occorrenti per colmare questa lacuna in termini di comunicazione e informazione.

(3)

Dovrebbero essere definite misure minime di informazione che rendano note ai potenziali beneficiari le opportunità di finanziamento offerte congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri tramite il programma nazionale. Ciò consentirà un'ampia diffusione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento a tutte le parti interessate e sosterrà la trasparenza. Per migliorare la trasparenza riguardo all'intervento del Fondo è opportuno che siano pubblicati l'elenco dei beneficiari, la denominazione dei progetti e l'importo del finanziamento pubblico assegnato ai progetti.

(4)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione e attuazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.

(6)

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione e alla pubblicità indirizzate al pubblico

1.   Lo Stato membro provvede a dare ampia diffusione alle misure di informazione e pubblicità di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione.

Lo Stato membro provvede a dare ampia diffusione agli elementi essenziali del programma nazionale, compresa la pertinente partecipazione finanziaria, e a renderli disponibili a tutti i soggetti interessati.

Nondimeno, per i motivi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014, lo Stato membro può decidere di non diffondere le modalità dettagliate di gestione stabilite nel programma nazionale né le altre informazioni relative alla sua attuazione.

2.   Lo Stato membro organizza azioni informative per presentare il varo del programma nazionale o i suoi risultati e i risultati dei regolamenti specifici di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014.

L'elenco delle azioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 è aggiornato almeno una volta l'anno.

Lo Stato membro comunica alla Commissione l'indirizzo del sito web di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 2

Responsabilità dei beneficiari in relazione all'informazione e alla pubblicità indirizzate al pubblico

1.   Lo Stato membro provvede affinché i beneficiari siano tenuti ad informare il pubblico del contributo finanziario ottenuto nell'ambito del programma nazionale, conformemente al presente articolo.

2.   Lo Stato membro provvede affinché il beneficiario affigga una targa permanente, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento del progetto che risponde ai seguenti criteri:

a)

il contributo totale dell'Unione per il progetto supera i 100 000 EUR;

b)

il progetto consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetti d'infrastruttura o di costruzione.

Nella targa sono indicati il tipo e la denominazione del progetto. Le informazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 della Commissione (2) occupano almeno il 25 % della targa.

3.   Per i progetti sovvenzionati nell'ambito del programma nazionale, lo Stato membro provvede affinché il beneficiario procuri che i partecipanti al progetto siano informati del finanziamento.

4.   Ogni documento riguardante il progetto o il programma nazionale, compresi i certificati di frequenza, comprende una dichiarazione indicante che il progetto è stato cofinanziato nell'ambito del programma nazionale.

Articolo 3

Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai potenziali beneficiari

1.   Lo Stato membro provvede affinché i potenziali beneficiari abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate, tenuto conto dell'accessibilità dei mezzi di comunicazione elettronica o di altro tipo, almeno sui seguenti aspetti:

a)

opportunità di finanziamento e pubblicazione di inviti a presentare proposte;

b)

condizioni di ammissibilità al finanziamento nell'ambito del programma nazionale;

c)

descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

d)

criteri di selezione e attribuzione dei progetti da finanziare;

e)

referenti che possono fornire informazioni sul programma nazionale.

2.   Lo Stato membro informa i potenziali beneficiari delle pubblicazioni disponibili, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 4

Responsabilità degli Stati membri in relazione all'informazione destinata ai beneficiari

Lo Stato membro informa i beneficiari che, accettando un finanziamento, accettano anche di essere inclusi nell'elenco delle azioni pubblicato a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

Josè Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale).