12.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/3


REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO

dell'8 settembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/659/PESC, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). Tali misure comprendono restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, restrizioni sulla prestazione dei relativi servizi e su determinati servizi connessi alla fornitura di armi e materiale militare, restrizioni, sotto forma di obbligo di autorizzazione preventiva, sulla vendita, sulla fornitura, sul trasferimento o sull'esportazione, diretti o indiretti, di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia e restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari.

(2)

I capi di Stato o di governo dell'Unione europea hanno chiesto che fosse condotto un lavoro preparatorio per l'adozione di ulteriori misure mirate, in modo da consentire di prendere prontamente ulteriori iniziative.

(3)

Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno adottare ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(4)

In tale contesto, è opportuno applicare restrizioni aggiuntive sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (4).

(5)

Dovrebbe inoltre essere vietata la prestazione di servizi per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto.

(6)

Allo scopo di esercitare pressione sul governo russo è altresì opportuno applicare ulteriori restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti, restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi del settore della difesa con sede in Russia, esclusi quelli attivi prevalentemente nell'industria spaziale e dell'energia nucleare, e restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia le cui principali attività riguardano la vendita o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi. Tali restrizioni non si applicano ai servizi finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 833/2014, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti presso gli enti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia. I prestiti sono da considerarsi nuovi prestiti solo se erogati successivamente al 12 settembre 2014.

(7)

Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1, le lettere e) e f) sono sostituite da quanto segue:

«e)   “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:

i)

ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,

ii)

esecuzione di ordini per conto dei clienti,

iii)

negoziazione per conto proprio,

iv)

gestione del portafoglio,

v)

consulenza in materia di investimenti,

vi)

assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,

vii)

collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,

viii)

qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

f)   “valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:

i)

azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,

ii)

obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,

iii)

qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;»

;

2)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento n. 428/2009, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV del presente regolamento.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari.»

.

3)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, la prospezione e produzione petrolifera nell'Artico o progetti inerenti all'olio di scisto in Russia:

 

i) trivellazione, ii) prove pozzi, iii) carotaggio e completamento, iv) fornitura di strutture galleggianti specializzate.

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e la sicurezza delle persone o sull'ambiente.»

.

4)

All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;»

.

5)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

a)

un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencato nell'allegato III, o

b)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III, o

c)

una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III.

2.   Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:

a)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell'allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell'energia nucleare;

b)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, di cui all'allegato VI;

c)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo, o

d)

una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.

3.   È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 successivamente al 12 settembre 2014 fatta eccezione per i prestiti o crediti che abbiano l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e la Russia o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.»

.

5 bis)

all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

entità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5, paragrafo 1, e alle lettere c) e d) dell'articolo 5, paragrafo 2, o elencate negli allegati III, IV, V e VI;»

.

6)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui agli articoli 2, 2 bis, 3 bis, 4 o 5, anche agendo come sostituto per le entità di cui all'articolo 5, o utilizzare le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, per finanziare le entità di cui all'articolo 5.»

.

7)

L'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

8)

L'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

9)

L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis

 

JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari)

 

OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari)

 

OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari)

 

JSC Kalashnikov (armi leggere)

 

JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (munizioni)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro)

 

OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca)

 

OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e munizioni)»


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD»


ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT»