22.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 913/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2014

che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli di offerta stagionalmente elevati per le pesche e le pesche noci e il rallentamento dei consumi dovuto a condizioni climatiche avverse in corrispondenza del picco della raccolta hanno creato una situazione di mercato difficile con un significativo calo dei prezzi. Le possibilità di stoccaggio limitate di questi frutti deperibili non consentono un rapido miglioramento della situazione. Il divieto annunciato dalla Russia sulle importazioni di ortofrutticoli provenienti dall'Unione rischia inoltre di aggravare ulteriormente la situazione sui mercati delle pesche e delle pesche noci. Si è venuta pertanto a creare una situazione di mercato che le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sembrano in grado di poter riequilibrare.

(2)

Per evitare che l'attuale situazione di mercato si trasformi in una turbativa più grave e prolungata è necessario prevedere con urgenza misure di sostegno eccezionali per i produttori di pesche e pesche noci in questa fase della raccolta.

(3)

I ritiri dal mercato costituiscono una misura efficace di gestione delle crisi in caso di eccedenze di ortofrutticoli dovute a circostanze imprevedibili e temporanee.

(4)

Per attenuare l'impatto del calo improvviso dei prezzi di quest'estate è opportuno aumentare temporaneamente l'aiuto finanziario dell'Unione attualmente previsto per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a determinati enti, come gli organismi di beneficenza e le scuole. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe pertanto essere concesso fino a un massimo del 10 % del volume di produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

(5)

Tenuto conto del carattere eccezionale delle perturbazioni del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di pesche e pesche noci ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario ai produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

(6)

I produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi previsti nell'ambito dell'aiuto finanziario dell'Unione esistente. Essi dovrebbero tuttavia soddisfare condizioni identiche o simili a quelle applicabili alle organizzazioni di produttori. In questo contesto i suddetti produttori, come le organizzazioni di produttori riconosciute, dovrebbero dunque essere soggetti alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2).

(7)

Inoltre, un aumento del consumo di pesche e pesche noci dovrebbe contribuire a una più rapida stabilizzazione della situazione di mercato. Per incoraggiare il consumo è opportuno ricorrere a campagne di promozione. Alle organizzazioni di produttori dovrebbe dunque essere concesso un sostegno supplementare dell'Unione per le campagne promozionali.

(8)

Il sostegno supplementare per le attività promozionali dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri in funzione della loro produzione di pesche e pesche noci nel 2012. La maggior parte della produzione si concentra in quattro Stati membri. Ventiquattro Stati membri rappresentano insieme solo il 3,7 % della produzione di pesche e pesche noci dell'Unione. Per garantire un uso efficiente della dotazione di bilancio disponibile, non dovrebbero essere concessi stanziamenti agli Stati membri con una quota di produzione inferiore all'1 % della produzione dell'Unione.

(9)

È opportuno lasciare agli Stati membri interessati la facoltà di decidere come intendono ripartire il sostegno supplementare di cui al presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fatte salve eventuali deroghe a tali regolamenti contenute nel presente regolamento.

(10)

Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicabili a partire dalla data del loro annuncio da parte della Commissione l'11 agosto 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative a misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per le pesche e le pesche noci di cui al codice NC 0809 30 destinate al consumo fresco.

2.   Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1 riguardano:

a)

le operazioni di ritiro effettuate dall'11 agosto al 30 settembre 2014 da organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché da produttori che non appartengono a tali organizzazioni e

b)

le attività promozionali di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 realizzate tra l'11 agosto e il 31 dicembre 2014 da organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute a norma dell'articolo 154 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori per i ritiri

1.   Per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è disponibile per un massimo del 10 % del volume della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

2.   Le organizzazioni di produttori possono avvalersi dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 anche se non prevedono tali operazioni di ritiro dal mercato nell'ambito dei loro programmi operativi. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applica l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

5.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

Articolo 3

Aiuto finanziario ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1.   Un aiuto finanziario dell'Unione pari al 50 % degli importi indicati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è concesso a norma del presente articolo ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

2.   L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è disponibile per la consegna di prodotti che vengono successivamente ritirati dal mercato da un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nei limiti dei massimali di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.

3.   I produttori concludono un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta per l'intero quantitativo di prodotti da consegnare a norma del presente articolo. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Prima della firma del contratto, l'organizzazione di produttori è tenuta a verificare che i quantitativi da consegnare nell'ambito del contratto stesso non superino il massimale più basso tra i due di seguito indicati:

a)

il 10 % della produzione totale del produttore nel 2012, sulla base di documenti scritti con valore probatorio che devono essere forniti dal produttore e

b)

la resa di produzione media per ettaro dell'organizzazione di produttori e dei suoi aderenti ottenuta rispettivamente per le pesche e le pesche noci nel 2012, moltiplicata per il 10 % della superficie utilizzata dal produttore rispettivamente per la produzione di pesche e pesche noci nel 2014, sulla base di documenti scritti con valore probatorio che devono essere forniti dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le rese di produzione rispettive per le pesche e le pesche noci che devono essere utilizzate dalle organizzazioni di produttori che non hanno effettuato alcuna commercializzazione di tali prodotti nel 2012. Nel caso in cui gli Stati membri stabiliscano rese regionali, le regioni sono quelle definite ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, ove applicabile.

4.   L'aiuto finanziario dell'Unione è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori dall'organizzazione di produttori con cui il produttore non aderente ha firmato un contratto a norma del paragrafo 3.

5.   L'organizzazione di produttori trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture.

6.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.

7.   Le condizioni per il ritiro dal mercato e le corrispondenti sanzioni in caso di mancato rispetto di tali condizioni, quali previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché dall'articolo 2, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis ai fini del presente articolo.

Articolo 4

Controlli sulle operazioni di ritiro

Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 2 e 3 sono soggette a controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I controlli riguardano almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % rispettivamente di organizzazioni di produttori e produttori non appartenenti a un'organizzazione di produttori che beneficiano delle misure di sostegno.

Articolo 5

Sostegno supplementare alle organizzazioni di produttori per attività promozionali

1.   Le spese sostenute dall'Unione ai fini del sostegno supplementare per attività promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), non superano i 3 000 000 EUR.

Questo importo è ripartito tra gli Stati membri in conformità dell'allegato.

2.   Le organizzazioni di produttori presentano agli Stati membri le domande iniziali per il sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 entro il 15 ottobre 2014. Gli Stati membri decidono in merito alle domande e alla distribuzione del sostegno supplementare alle organizzazioni di produttori come segue:

a)

nel caso in cui le domande approvate superino l'importo massimo assegnato a uno Stato membro in conformità dell'allegato, lo Stato membro fissa un coefficiente di attribuzione sulla base delle domande ricevute;

b)

se le domande approvate non superano l'importo massimo del sostegno, il coefficiente di attribuzione è fissato al 100 %.

3.   Il sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 è disponibile per le organizzazioni di produttori anche se esse non prevedono tali attività promozionali nell'ambito dei loro programmi operativi. Al sostegno supplementare a norma del presente articolo non si applica l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4.   Il sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le attività promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

6.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

Articolo 6

Domanda e pagamento del sostegno dell'Unione

1.   Le organizzazioni di produttori presentano la domanda per il pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione da versare a loro e/o ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e per il pagamento del sostegno supplementare loro destinato secondo le seguenti modalità:

a)

entro il 31 ottobre 2014 per l'aiuto finanziario dell'Unione relativo alle operazioni di ritiro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e

b)

entro il 30 gennaio 2015 per il sostegno supplementare relativo alle attività promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

2.   In deroga al primo e al secondo comma dell'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le organizzazioni di produttori chiedono il pagamento degli importi totali dell'aiuto finanziario dell'Unione e del sostegno supplementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro le date rispettive di cui allo stesso paragrafo.

3.   Non si applica il limite massimo dell'80 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato con riguardo a un programma operativo, previsto all'articolo 72, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Articolo 7

Comunicazioni e dichiarazioni di spesa

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 novembre 2014 i quantitativi totali ritirati e le domande di aiuto finanziario totale dell'Unione per i ritiri e

b)

entro il 27 febbraio 2015 le attività promozionali e le domande di sostegno supplementare totale corrispondenti a tali attività.

2.   Gli Stati membri dichiarano alla Commissione entro il 27 febbraio 2015 le spese sostenute per le operazioni di ritiro e/o le attività promozionali di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Importi massimi assegnati agli Stati membri per il sostegno supplementare relativo alle attività promozionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

Stato membro

Sostegno massimo (EUR)

Grecia

317 215

Spagna

1 132 495

Francia

262 089

Italia

1 288 201

Totale

3 000 000