28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/121


REGOLAMENTO (UE) N. 912/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2014

che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell’elenco delle materie attinenti alla politica commerciale comune. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva riguardo alla politica commerciale comune e può essere parte di accordi internazionali contenenti disposizioni sugli investimenti diretti esteri.

(2)

Gli accordi che prevedono la protezione degli investimenti possono comprendere un meccanismo per la risoluzione delle controversie investitore-Stato che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un’azione contro lo Stato sul cui territorio hanno effettuato gli investimenti. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può concludersi con la concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell’arbitrato così come spese di difesa.

(3)

La responsabilità internazionale per un trattamento oggetto di un procedimento di risoluzione delle controversie è determinata sulla base della ripartizione di competenze tra l’Unione e gli Stati membri. Di conseguenza, spetta in via di principio all’Unione la responsabilità della difesa nei procedimenti aventi per oggetto la violazione di regole di un accordo che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento in questione sia messo in atto dall’Unione o da uno Stato membro.

(4)

È opportuno che gli accordi conclusi dall’Unione offrano agli investitori stranieri lo stesso elevato livello di protezione che il diritto dell’Unione e i principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri garantiscono agli investitori all’interno dell’Unione, ma non superiore. Gli accordi conclusi dall’Unione dovrebbero assicurare che i poteri legislativi e il diritto a regolamentare dell’Unione siano rispettati e salvaguardati.

(5)

Se la responsabilità internazionale per il trattamento messo in atto è dell’Unione in quanto entità dotata di personalità giuridica, essa è tenuta, in base al diritto internazionale, al pagamento del risarcimento e delle spese di giudizio in ogni controversia. Una condanna al risarcimento può tuttavia intervenire sia nel caso di un trattamento messo in atto dall’Unione, sia nel caso di un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell’Unione il pagamento dei risarcimenti e dei costi dell’arbitrato quando il trattamento è stato messo in atto da uno Stato membro, tranne nel caso in cui il trattamento in questione sia prescritto dal diritto dell’Unione. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell’Unione, tra l’Unione stessa e lo Stato membro responsabile del trattamento messo in atto sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

(6)

Nella sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali, il Parlamento europeo ha espressamente sollecitato la creazione del meccanismo previsto dal presente regolamento. Inoltre, nelle conclusioni del 25 ottobre 2010 su una politica globale degli investimenti internazionali, il Consiglio ha invitato la Commissione a esaminare la questione.

(7)

La responsabilità finanziaria dovrebbe essere attribuita all’entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell’accordo. È quindi l’Unione stessa che dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è messo in atto da un’istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione. Se il trattamento in questione è messo in atto da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria è dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell’Unione, ad esempio dando attuazione a una direttiva adottata dall’Unione, è l’Unione stessa a dover assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe altresì prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento messo in atto da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell’Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell’Unione In tali casi, gli Stati membri e l’Unione dovrebbero assumere la responsabilità finanziaria del trattamento specifico messo in atto da ciascuna delle due parti.

(8)

L’Unione dovrebbe sempre agire in qualità di parte convenuta quando una controversia riguarda esclusivamente un trattamento messo in atto da istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione, così da assumere la responsabilità finanziaria potenziale risultante dalla controversia secondo i criteri di cui sopra.

(9)

Se uno Stato membro assume la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è equo e opportuno che tale Stato agisca in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all’investitore. I meccanismi stabiliti nel presente regolamento sono intesi a garantire che il bilancio e le risorse non finanziarie dell’Unione non siano gravati, neppure temporaneamente, dai costi della disputa o dal risarcimento che lo Stato membro interessato sia condannato a pagare.

(10)

Gli Stati membri possono preferire, tuttavia, che l’Unione agisca in qualità di parte convenuta in questo tipo di controversie, ad esempio per ragioni di competenza tecnica. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di astenersi dall’agire in qualità di parte convenuta, ferma restando la loro responsabilità finanziaria.

(11)

Affinché gli interessi dell’Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, è essenziale che, in circostanze eccezionali, sia l’Unione stessa ad agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Tali circostanze si limitano ai casi in cui la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dall’Unione, in cui il trattamento messo in atto da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell’Unione e in cui un trattamento analogo è contestato in un’azione correlata intentata contro l’Unione in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC), se è stata costituita una commissione (panel) e l’azione riguarda la medesima specifica questione giuridica e se è necessario per assicurare un’argomentazione coerente del caso in sede di OMC.

(12)

Se l’Unione agisce in qualità di parte convenuta in casi che riguardano provvedimenti adottati da uno Stato membro, la Commissione dovrebbe provvedere alla difesa in modo tale da proteggere gli interessi finanziari dello Stato membro in questione.

(13)

È opportuno che le decisioni su chi debba agire in qualità di convenuto tra l’Unione o uno Stato membro siano prese nel quadro stabilito dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione informi immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui tale quadro è applicato.

(14)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere alcune modalità pratiche per la conduzione dei procedimenti arbitrali in controversie relative al trattamento messo in atto da uno Stato membro. Tali modalità dovrebbero permettere la migliore gestione possibile delle controversie e garantire il rispetto dell’obbligo di leale cooperazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) e la difesa e la tutela degli interessi dello Stato membro interessato.

(15)

Quando l’Unione agisce in qualità di parte convenuta, tali modalità dovrebbero prevedere una cooperazione molto stretta, comprendente la notifica immediata di ogni fase significativa della procedura, la fornitura di documenti pertinenti, consultazioni frequenti e la partecipazione alla delegazione nei procedimenti.

(16)

Quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che, conformemente all’obbligo di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e, in particolare, assicuri un’informazione tempestiva su ogni fase significativa della procedura, la fornitura di documenti pertinenti, consultazioni frequenti e partecipazione alla delegazione nei procedimenti. È altresì opportuno che alla Commissione sia data un’adeguata possibilità di individuare eventuali questioni di diritto o qualsiasi altro elemento di interesse per l’Unione posto dalla controversia.

(17)

Fatto salvo il risultato del procedimento arbitrale, uno Stato membro dovrebbe essere in grado, in qualsiasi momento, di accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione dovrebbero poter concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Tale accettazione non implica che lo Stato membro riconosca la fondatezza della richiesta di risarcimento oggetto della controversia. La Commissione dovrebbe, in un caso siffatto, poter adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell’Unione il pagamento delle spese, la Commissione dovrebbe disporre l’immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.

(18)

In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È necessario prevedere una procedura per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d’esame, possa comporre la controversia che comporta la responsabilità finanziaria dell’Unione, se questo è nell’interesse dell’Unione. Se la controversia riguarda anche il trattamento messo in atto da uno Stato membro, è opportuno che l’Unione possa comporre una controversia soltanto nel caso in cui la transazione non comporti ripercussioni finanziarie, né incidenza sul bilancio per lo Stato membro interessato. In tali casi, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino. Lo Stato membro dovrebbe restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell’Unione.

(19)

Se l’Unione è condannata a un risarcimento, tale risarcimento dovrebbe essere pagato senza indugio. La Commissione dovrebbe provvedere al relativo pagamento, a meno che uno Stato membro non abbia già accettato la responsabilità finanziaria.

(20)

La Commissione dovrebbe concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, è opportuno che la Commissione provveda al pagamento del risarcimento, ma adotti altresì una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell’Unione gli importi in questione, maggiorati dell’interesse applicabile. L’interesse da corrispondere dovrebbe essere calcolato in base all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’articolo 263 TFUE è applicabile nei casi in cui uno Stato membro ritenga che la decisione non risponda ai criteri di cui al presente regolamento.

(21)

Il bilancio dell’Unione dovrebbe coprire le spese risultanti da accordi contenenti disposizioni sugli investimenti diretti esteri dei quali l’Unione è parte e che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato. Se la responsabilità finanziaria, ai sensi del presente regolamento, è degli Stati membri, l’Unione dovrebbe avere la possibilità o di accumulare i contributi finanziari dello Stato membro interessato prima e dare esecuzione alle spese in seguito, o di dare esecuzione alle spese prima ed essere rimborsata dallo Stato membro interessato in seguito. Dovrebbe essere possibile utilizzare entrambi i meccanismi di trattamento di bilancio, in funzione della fattibilità, in particolare in termini di tempo. Per entrambi i meccanismi, i contributi o i rimborsi versati dallo Stato membro interessato dovrebbero essere trattati come entrate con destinazione specifica interna del bilancio dell’Unione. Gli stanziamenti risultanti da tali entrate dovrebbero non solo coprire le spese in questione, ma anche potere essere utilizzati per riapprovvigionare altre parti del bilancio dell’Unione dalle quali sono stati prelevati inizialmente gli stanziamenti per l’esecuzione delle spese in questione nell’ambito del secondo meccanismo.

(22)

Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

(23)

Le competenze di esecuzione in relazione all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 14, paragrafo 8, all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, dovrebbero essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(24)

È opportuno seguire la procedura consultiva per l’adozione delle decisioni che prevedono che l’Unione agisca in qualità di parte convenuta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dal momento che in tali casi è necessario il subentro dell’Unione nella difesa, ma ciò dovrebbe essere comunque soggetto al controllo degli Stati membri. Per l’adozione delle decisioni relative alla transazione delle controversie ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, è opportuno seguire la procedura consultiva, dato che tali decisioni avranno al più un’incidenza solo temporanea sul bilancio dell’Unione, in quanto lo Stato membro interessato dovrà assumere ogni responsabilità finanziaria risultante dalla controversia, e in ragione dei criteri dettagliati stabiliti nel presente regolamento per l’ammissibilità di tali transazioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Fatta salva la ripartizione di competenze stabilita dal TFUE, il presente regolamento si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato condotti in forza di un accordo di cui l’Unione è parte, o di cui l’Unione e i suoi Stati membri sono parti, e promossi da un ricorrente di un paese terzo. In particolare, l’adozione e l’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata la delimitazione delle competenze stabilita dai trattati, anche in relazione al trattamento messo in atto dagli Stati membri o dall’Unione e contestato da un ricorrente in un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato condotto in forza di un accordo.

2.   A fini informativi, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tiene aggiornato un elenco degli accordi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «accordo»: un accordo internazionale contenente disposizioni in materia di investimenti diretti esteri di cui l’Unione è parte, o di cui l’Unione e i suoi Stati membri sono parti, e che prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato;

b)   «costi dell’arbitrato»: gli onorari e i costi del tribunale arbitrale, e dell’istituzione arbitrale nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale, quali i costi di traduzione, i costi relativi all’analisi giuridica ed economica e altri costi connessi con i procedimenti arbitrali;

c)   «controversia»: un’azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell’Unione o di uno Stato membro in forza di un accordo e in merito alla quale si pronuncia un tribunale arbitrale;

d)   «meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato»: un meccanismo previsto da un accordo, per mezzo del quale il ricorrente può intentare un’azione nei confronti dell’Unione o di uno Stato membro;

e)   «Stato membro»: uno o più Stati membri dell’Unione europea;

f)   «Stato membro interessato»: lo Stato membro che ha messo in atto il trattamento ritenuto incompatibile con l’accordo;

g)   «responsabilità finanziaria»: l’obbligo di pagare un risarcimento pecuniario stabilito da un tribunale arbitrale o concordato nell’ambito di una transazione e comprendente i costi dell’arbitrato;

h)   «transazione»: l’accordo concluso tra l’Unione o uno Stato membro o entrambi, da una parte, e un ricorrente, dall’altra, con cui quest’ultimo acconsente a recedere dall’azione legale in cambio del pagamento di una somma di denaro o di un’azione diversa dal pagamento in denaro; la transazione può essere registrata nella sentenza di un tribunale arbitrale;

i)   «tribunale arbitrale»: la persona o l’organismo designato nell’ambito di un accordo, cui spetta statuire su una controversia investitore-Stato;

j)   «ricorrente»: la persona fisica o giuridica che può promuovere un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato previsto da un accordo, o la persona fisica o giuridica che agisce legalmente in nome e per conto del ricorrente;

k)   «diritto dell’Unione»: il TFUE e il TUE, nonché ogni atto giuridico dell’Unione citato all’articolo 288, secondo, terzo e quarto paragrafo TFUE, e ogni accordo internazionale di cui l’Unione è parte o l’Unione e i suoi Stati membri sono parti; ai soli fini del presente regolamento, per «diritto dell’Unione» non si intendono le disposizioni relative alla protezione degli investimenti previste nell’accordo;

l)   «prescritto dal diritto dell’Unione»: il riferimento al trattamento in cui lo Stato membro interessato potrebbe aver evitato la presunta violazione dell’accordo solo non ottemperando a un obbligo prescritto dal diritto dell’Unione, come nel caso in cui detto Stato non disponga di discrezionalità o di margine di valutazione quanto al risultato da conseguire.

CAPO II

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA

Articolo 3

Criteri di attribuzione

1.   La responsabilità finanziaria risultante da una controversia nell’ambito di un accordo è attribuita secondo i seguenti criteri:

a)

l’Unione assume la responsabilità finanziaria risultante dal trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, uffici o agenzie dell’Unione;

b)

lo Stato membro interessato assume la responsabilità finanziaria risultante dal trattamento che esso ha messo in atto;

c)

in deroga alla lettera b), l’Unione assume la responsabilità finanziaria risultante dal trattamento messo in atto da uno Stato membro nel caso in cui tale trattamento sia prescritto dal diritto dell’Unione.

Nonostante il primo comma, lettera c), se lo Stato membro interessato è tenuto, in forza del diritto dell’Unione, ad agire per porre rimedio all’incompatibilità con il diritto dell’Unione di un precedente atto, esso assume la responsabilità finanziaria, a meno che tale precedente atto non sia stato prescritto dal diritto dell’Unione.

2.   Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tale decisione.

3.   Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato assume la responsabilità finanziaria:

a)

se ha accettato la responsabilità finanziaria potenziale ai sensi dell’articolo 12; o

b)

se conclude una transazione ai sensi dell’articolo 15.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l’Unione assume la responsabilità finanziaria se agisce in qualità di parte convenuta in virtù dell’articolo 4.

CAPO III

CONDUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE 1

Conduzione delle controversie riguardanti un trattamento messo in atto dall’Unione

Articolo 4

Trattamento messo in atto dall’Unione

1.   L’Unione agisce in qualità di parte convenuta quando la controversia riguarda un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, uffici o dalle agenzie dell’Unione.

2.   Se riceve una richiesta di consultazioni presentata da un ricorrente o una notifica dell’intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità di un accordo, la Commissione lo comunica immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

SEZIONE 2

Conduzione delle controversie riguardanti un trattamento messo in atto da uno Stato membro

Articolo 5

Trattamento messo in atto da uno Stato membro

La presente sezione si applica alle controversie riguardanti, in tutto o in parte, un trattamento messo in atto da uno Stato membro.

Articolo 6

Cooperazione e consultazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato

1.   In virtù del principio di leale cooperazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione e lo Stato membro interessato adottano tutte le misure necessarie per difendere e tutelare gli interessi dell’Unione e dello Stato membro interessato.

2.   La Commissione e lo Stato membro interessato si consultano su come gestire le controversie a norma del presente regolamento, tenendo presente le scadenze fissate nel presente regolamento e nell’accordo in questione, e mettono in comune le informazioni eventualmente necessarie alla conduzione delle controversie.

Articolo 7

Richiesta di consultazioni

1.   Se riceve una richiesta di consultazioni presentata da un ricorrente in conformità di un accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato. Se uno Stato membro è stato informato di una richiesta di consultazioni o ha ricevuto una richiesta di consultazioni, esso ne informa immediatamente la Commissione.

2.   I rappresentanti dello Stato membro interessato e della Commissione fanno parte della delegazione dell’Unione che partecipa alle consultazioni.

3.   Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni che possono essere pertinenti al caso.

4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tali richieste di consultazioni.

Articolo 8

Notifica dell’intenzione di aprire un procedimento arbitrale

1.   Se riceve notifica dell’intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità di un accordo, la Commissione lo comunica immediatamente allo Stato membro interessato. Quando un ricorrente dichiara di voler aprire un procedimento arbitrale contro l’Unione o contro uno Stato membro, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, il nome del ricorrente, le disposizioni dell’accordo presumibilmente violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l’accordo e l’importo del risarcimento richiesto.

2.   Se uno Stato membro riceve notifica dell’intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale lo comunica immediatamente alla Commissione.

3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tali notifiche dell’intenzione di aprire un procedimento arbitrale.

Articolo 9

Status di parte convenuta

1.   Lo Stato membro interessato agisce in qualità di parte convenuta, eccetto nelle situazioni seguenti:

a)

la Commissione, in seguito alle consultazioni ai sensi dell’articolo 6, ha adottato una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all’articolo 8; oppure

b)

lo Stato membro in seguito alle consultazioni ai sensi dell’articolo 6 ha confermato per iscritto alla Commissione che non intende agire in qualità di parte convenuta entro 45 giorni dalla data di ricezione della notifica o della comunicazione di cui all’articolo 8.

Se si presenta una delle situazioni di cui alle lettere a) o b), l’Unione agisce in qualità di parte convenuta.

2.   La Commissione, sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2, può decidere mediante atti di esecuzione che l’Unione agisca in qualità di parte convenuta se si danno una o più delle seguenti circostanze:

a)

l’Unione assume in toto, o almeno in parte, la potenziale responsabilità finanziaria risultante dalla controversia secondo i criteri di cui all’articolo 3; o

b)

la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dalle istituzioni, dagli organi, dagli uffici o dalle agenzie dell’Unione.

3.   La Commissione può decidere mediante atti di esecuzione, sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura di esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3, che l’Unione debba agire in qualità di parte convenuta se un trattamento analogo è contestato in un’azione correlata intentata contro l’Unione in sede di OMC, se è stata costituita una commissione (panel) e l’azione riguarda la medesima specifica questione giuridica e se è necessario per assicurare un’argomentazione coerente del caso in sede di OMC.

4.   La Commissione, agendo in conformità del presente articolo, garantisce che la difesa dell’Unione tuteli gli interessi finanziari dello Stato membro interessato.

5.   Non appena ricevono la notifica o la comunicazione di cui all’articolo 8, la Commissione e lo Stato membro interessato si consultano, a norma dell’articolo 6, su come gestire il caso in conformità del presente articolo. La Commissione e lo Stato membro interessato provvedono a che siano rispettate le scadenze fissate nell’accordo.

6.   Quando l’Unione agisce in qualità di parte convenuta, a norma dei paragrafi 2 e 5, la Commissione consulta lo Stato membro interessato in merito agli atti o alle osservazioni prima di metterli a punto e di presentarli. I rappresentanti dello Stato membro interessato, su richiesta dello Stato membro e a sue spese, partecipano alla delegazione dell’Unione nelle udienze e la Commissione tiene in debito conto gli interessi dello Stato membro.

7.   La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.

Articolo 10

Conduzione del procedimento arbitrale da parte di uno Stato membro

1.   Qualora agisca in qualità di parte convenuta, in tutte le fasi della controversia, compresi un eventuale annullamento, ricorso o riesame, lo Stato membro, ai sensi dell’articolo 6:

a)

fornisce per tempo alla Commissione i documenti rilevanti relativi al procedimento;

b)

informa per tempo la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e, su richiesta, procede a consultazioni con la Commissione allo scopo di tenere debitamente conto di eventuali questioni di diritto o di qualsiasi altro elemento di interesse per l’Unione posto dalla controversia e identificato dalla Commissione in un’analisi scritta non vincolante fornita allo Stato membro interessato; e

c)

autorizza i rappresentanti della Commissione, su richiesta e a spese di quest’ultima, a far parte della delegazione che rappresenta lo Stato membro.

2.   La Commissione fornisce allo Stato membro i documenti del caso relativi al procedimento, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile.

3.   Non appena è pronunciata la sentenza, lo Stato membro ne informa la Commissione, la quale a sua volta informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 11

Conduzione del procedimento arbitrale da parte dell’Unione

1.   Ai sensi dell’articolo 6, se l’Unione agisce in qualità di parte convenuta in una controversia in cui lo Stato membro assumerebbe in tutto o in parte la potenziale responsabilità finanziaria, nel corso del procedimento arbitrale si applicano le seguenti disposizioni:

a)

la Commissione adotta tutte le misure necessarie per difendere e tutelare gli interessi dello Stato membro in questione;

b)

lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione l’assistenza necessaria;

c)

la Commissione fornisce allo Stato membro interessato i documenti del caso relativi al procedimento, tiene informato lo Stato membro di tutte le fasi principali della procedura e procede a consultazioni con lo stesso, ogniqualvolta esso lo richieda, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;

d)

la Commissione e lo Stato membro interessato preparano la difesa in stretta collaborazione reciproca; e

e)

la delegazione dell’Unione nel procedimento comprende la Commissione e i rappresentanti dello Stato membro interessato, a meno che quest’ultimo non informi la Commissione della sua intenzione di non far parte della delegazione dell’Unione nel procedimento.

2.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’andamento del procedimento arbitrale di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Accettazione da parte dello Stato membro interessato della potenziale responsabilità finanziaria quando la parte convenuta è l’Unione

Se è l’Unione ad agire in qualità di parte convenuta in una controversia in cui uno Stato membro dovrebbe assumere in tutto o in parte la potenziale responsabilità finanziaria, lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, accettare ogni potenziale responsabilità finanziaria risultante dall’arbitrato. A questo scopo, lo Stato membro interessato e la Commissione possono concludere accordi che prevedono, tra l’altro:

a)

meccanismi per il pagamento periodico delle spese risultanti dall’arbitrato;

b)

meccanismi per il pagamento dei risarcimenti a carico dell’Unione.

CAPO IV

TRANSAZIONI DELLE CONTROVERSIE QUANDO LA PARTE CONVENUTA È L’UNIONE

Articolo 13

Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto dall’Unione

1.   Se la Commissione ritiene che la transazione di una controversia relativa a un trattamento messo in atto esclusivamente dall’Unione sia nell’interesse dell’Unione, essa può adottare un atto di esecuzione per approvare la transazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

2.   Se una transazione comporta potenzialmente un’azione diversa dal pagamento di una somma di denaro, si applicano le procedure idonee per tale azione.

Articolo 14

Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro quando l’Unione intende comporre la controversia

1.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia relativa a un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia rientri negli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione consulta dapprima lo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 6. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione.

2.   Se la Commissione e lo Stato membro interessato acconsentono a comporre la controversia, lo Stato membro interessato si adopera per concludere un accordo con la Commissione che definisca gli elementi necessari per la negoziazione e l’attuazione della transazione.

3.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia in virtù della quale sorgerebbe la responsabilità finanziaria di uno Stato membro e quando non è coinvolta alcuna responsabilità finanziaria dell’Unione, solo lo Stato membro interessato può comporre la controversia, conformemente all’articolo 15.

4.   Se l’Unione è parte convenuta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), la Commissione può, previe consultazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, decidere di comporre la controversia qualora la transazione rientri negli interessi finanziari dell’Unione. Nel prendere questa decisione la Commissione fornisce un’analisi fattuale completa e bilanciata nonché una motivazione giuridica che dimostrino gli interessi finanziari dell’Unione.

5.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, che comporta soltanto la responsabilità finanziaria dell’Unione e quando non è coinvolta alcuna responsabilità finanziaria dello Stato membro, la Commissione può decidere di comporre la controversia.

6.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, che comporta la responsabilità finanziaria dell’Unione e di uno Stato membro, la Commissione non può comporre la controversia senza l’accordo dello Stato membro interessato, il quale può presentare un’analisi completa dell’impatto della proposta di transazione sui propri interessi finanziari. Se lo Stato membro non concorda sulla composizione della controversia, la Commissione può decidere comunque di comporre la controversia, a condizione che la transazione non comporti, per lo Stato membro interessato, ripercussioni finanziarie né incidenza sul bilancio sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica, tenendo conto dell’analisi dello Stato membro e dimostrando gli interessi finanziari dell’Unione e dello Stato membro interessato. In tal caso, l’articolo 19 non si applica.

7.   I termini della transazione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 non includono azioni da parte dello Stato membro interessato diverse dal pagamento di una somma di denaro.

8.   Le transazioni di cui al presente articolo sono approvate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 15

Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto esclusivamente da uno Stato membro quando lo Stato membro intende comporre la controversia

1.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia esclusivamente relativa a un trattamento messo in atto da uno Stato membro, lo Stato membro interessato può proporre di comporre la controversia se:

a)

esso accetta ogni potenziale responsabilità finanziaria risultante dalla transazione;

b)

la transazione è esecutiva solo nei confronti dello Stato membro interessato; e

c)

i termini della transazione sono compatibili con il diritto dell’Unione.

2.   La Commissione e lo Stato membro interessato procedono a consultazioni per valutare l’intenzione di uno Stato membro di comporre una controversia.

3.   Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il progetto di transazione. Il progetto di transazione è considerato accettato dalla Commissione, salvo diversa decisione della stessa entro novanta giorni dalla notifica del progetto di transazione da parte dello Stato membro, adottato mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2, motivata dalla non rispondenza del progetto di transazione a tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Una volta accettato il progetto di transazione, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per dare attuazione alle transazioni.

Articolo 16

Transazione delle controversie relative a un trattamento messo in atto, in parte, da uno Stato membro quando tale Stato membro intende comporre la controversia

1.   Se l’Unione è parte convenuta in una controversia relativa a un trattamento messo in atto, in parte, da uno Stato membro e lo Stato membro ritiene che la transazione della controversia rientri nei propri interessi finanziari, essa consulta dapprima la Commissione ai sensi dell’articolo 6.

2.   Se la Commissione e lo Stato membro interessato acconsentono a comporre la controversia, lo Stato membro interessato si adopera per concludere un accordo con la Commissione che definisca gli elementi necessari per la negoziazione e l’attuazione della transazione.

3.   Qualora non acconsenta a comporre la controversia, la Commissione può decidere di rifiutare di comporla sulla base di un’analisi fattuale completa e bilanciata, nonché di una motivazione giuridica fornita agli Stati membri, ai sensi della procedura di esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

CAPO V

PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO STABILITO DA UN LODO DEFINITIVO O PREVISTO DA UNA TRANSAZIONE

Articolo 17

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica quando l’Unione agisce in qualità di parte convenuta in una controversia.

Articolo 18

Procedura per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione

1.   Il ricorrente che ha ottenuto un risarcimento stabilito da un lodo definitivo nell’ambito di un accordo può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento del risarcimento. La Commissione procede al pagamento, tranne nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia accettato la responsabilità finanziaria ai sensi dell’articolo 12, nel qual caso è lo Stato membro che effettua il pagamento.

2.   Se una transazione ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 14 non è registrata in una sentenza, il ricorrente può presentare alla Commissione una richiesta di pagamento del risarcimento previsto dalla transazione. La Commissione procede al pagamento entro i termini stabiliti nella transazione.

Articolo 19

Procedura in assenza di accordo sulla responsabilità finanziaria

1.   Se l’Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell’articolo 9 e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o i costi dell’arbitrato debbano essere pagati, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   La Commissione e lo Stato membro interessato si consultano immediatamente per trovare un accordo sulla responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato e, se del caso, dell’Unione.

3.   Entro tre mesi dal ricevimento da parte della Commissione della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo o previsto dalla transazione o dai costi dell’arbitrato, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione e della sua motivazione finanziaria.

4.   Se, entro due mesi dall’entrata in vigore della decisione di cui al paragrafo 3, non solleva obiezioni contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro sei mesi dall’entrata in vigore di tale determinazione, versa al bilancio dell’Unione la somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o previsto dalla transazione o ai costi dell’arbitrato. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare l’interesse maturato, calcolato al tasso applicabile alle altre somme dovute al bilancio dell’Unione.

5.   Se lo Stato membro interessato solleva obiezioni e la Commissione non accoglie l’obiezione dello Stato membro, essa adotta entro sei mesi dal ricevimento dell’obiezione dello Stato membro una decisione che impone allo Stato membro interessato di rimborsare la somma versata dalla Commissione, maggiorata dell’interesse calcolato al tasso applicabile alle altre somme dovute al bilancio dell’Unione.

6.   Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 3 e 5 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 20

Versamento di anticipi sui costi dell’arbitrato

1.   La Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare in anticipo contributi finanziari al bilancio dell’Unione per coprire i costi, previsti o sostenuti, dell’arbitrato. Tale decisione relativa ai contributi finanziari è proporzionata e tiene conto dei criteri di cui all’articolo 3.

2.   Se i costi dell’arbitrato sono attribuiti dal tribunale arbitrale a favore dell’Unione e lo Stato membro interessato ha versato anticipi periodici su tali costi, la Commissione dispone che le somme versate siano trasferite allo Stato membro, maggiorate dell’interesse calcolato al tasso applicabile alle altre somme dovute al bilancio dell’Unione.

Articolo 21

Pagamento da parte di uno Stato membro

Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell’Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di costi dell’arbitrato, compresi quelli di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, sono considerati entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Essi possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell’articolo 218 TFUE che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o i costi dell’arbitrato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Relazioni e riesame

1.   La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui l’elenco delle azioni intentate nei confronti dell’Unione o degli Stati membri, i relativi procedimenti e lodi, nonché l’incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione. La prima relazione è trasmessa entro il 18 settembre 2019. Le relazioni successive sono trasmesse in seguito ogni tre anni.

2.   La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco delle richieste di consultazioni presentate dai ricorrenti, delle azioni e dei lodi arbitrali.

3.   Insieme alla relazione di cui al paragrafo 1 e sulla base delle proprie conclusioni, la Commissione può anche presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 24

Controversie di cui agli accordi conclusi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento

Relativamente alle controversie di cui agli accordi contemplati dall’articolo 1 e conclusi anteriormente al 17 settembre 2014, il presente regolamento si applica soltanto alle controversie relative a un trattamento messo in atto successivamente al 17 settembre 2014 e quando la domanda di arbitrato è stata introdotta successivamente al 17 settembre 2014.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

L’adozione e l’applicazione del presente regolamento non pregiudicano la ripartizione delle competenze stabilita dai trattati e non devono essere interpretate come un esercizio della competenza concorrente da parte dell’Unione in settori in cui la competenza dell’Unione non è stata esercitata.