19.6.2014   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo e secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 7, primo comma, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 7, primo comma, l'articolo 51, paragrafo 6, primo comma, l'articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 54, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito i regolamenti del Consiglio (CE) n. 509/2006, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2) e (CE) n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3). Il regolamento (UE) n. 1151/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Per garantire il funzionamento corretto dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari nel nuovo contesto giuridico, determinate norme devono essere adottate mediante tali atti. Le nuove norme devono sostituire le modalità di applicazione rispettive dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, che erano stabilite nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1898/2006, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (4), e (CE) n. 1216/2007, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (5).

(2)

Per tener conto del carattere specifico, in particolare dei vincoli fisici e materiali, della produzione di prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta, nel disciplinare di tali prodotti è necessario prevedere deroghe riguardanti la provenienza dei mangimi. Tali deroghe non devono in alcun modo influire sul legame tra l'ambiente geografico e la qualità o le caratteristiche specifiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente dovute a tale ambiente.

(3)

Per tener conto della specificità di alcuni prodotti, nel caso delle indicazioni geografiche protette è necessario consentire che nel relativo disciplinare siano disposte restrizioni per quanto riguarda la provenienza delle materie prime. Occorre che tali restrizioni siano giustificate alla luce di criteri oggettivi, che siano conformi ai principi generali del regime delle indicazioni geografiche protette e che rafforzino ulteriormente la coerenza dei prodotti con gli obiettivi del regime.

(4)

Affinché al consumatore siano comunicate le informazioni appropriate è necessario stabilire i simboli dell'Unione intesi a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite.

(5)

Per assicurare che i disciplinari delle specialità tradizionali garantite forniscano unicamente informazioni pertinenti e succinte e per evitare che le domande di registrazione o le domande di approvazione di una modifica a un disciplinare di una specialità tradizionale garantita siano eccessivamente voluminose, occorre fissare un limite alla lunghezza dei disciplinari.

(6)

Per facilitare la procedura di domanda occorre stabilire norme supplementari sulle procedure nazionali di opposizione per le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale. Poiché il diritto di opposizione deve essere garantito su tutto il territorio dell'Unione, è necessario prevedere l'obbligo di effettuare procedure nazionali di opposizione in tutti gli Stati membri interessati dalle domande comuni.

(7)

Al fine di determinare con maggior chiarezza le fasi della procedura di opposizione è necessario precisare gli obblighi procedurali cui è sottoposto il richiedente qualora le consultazioni appropriate che fanno seguito alla presentazione di una dichiarazione di opposizione motivata portino a un accordo.

(8)

Per facilitare il trattamento delle domande di modifica di un disciplinare occorre stabilire norme complementari in materia di esame delle domande di modifica e di presentazione e valutazione delle modifiche minori. A causa del loro carattere urgente, le modifiche temporanee devono essere esentate dalla procedura normale e non devono formare oggetto di approvazione formale da parte della Commissione. Occorre tuttavia che la Commissione sia tenuta pienamente informata del contenuto e della giustificazione di tali modifiche.

(9)

Per garantire che tutte le parti abbiano la possibilità di difendere i loro diritti e legittimi interessi è necessario stabilire norme complementari sulla procedura di cancellazione. Tale procedura deve essere allineata alla procedura di registrazione normale di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Occorre inoltre precisare che gli Stati membri sono tra le persone giuridiche che possono avere un interesse legittimo a presentare una richiesta di cancellazione a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento.

(10)

Per tutelare gli interessi legittimi dei produttori o delle parti interessate occorre prevedere che i documenti unici riguardanti le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette registrate anteriormente al 31 marzo 2006, e per le quali un documento unico non è ancora stato pubblicato, possano essere pubblicati su richiesta degli Stati membri interessati.

(11)

L'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabiliscono che, per i prodotti originari dell'Unione che sono commercializzati come denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o specialità tradizionale garantita, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti debbano figurare sull'etichettatura e le indicazioni o abbreviazioni pertinenti possano figurare sull'etichettatura. A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, il simbolo è facoltativo sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione. Tali disposizioni saranno applicabili solo a decorrere dal 4 gennaio 2016. Tuttavia i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, abrogati dal regolamento (UE) n. 1151/2012, prevedevano l'obbligo di menzionare sull'etichettatura dei prodotti originari dell'Unione il simbolo o l'indicazione completa e concedevano la possibilità di utilizzare l'indicazione «specialità tradizionale garantita» sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte al di fuori dell'Unione. Per garantire la continuità tra i due regolamenti abrogati e il regolamento (UE) n. 1151/2012 è necessario considerare l'obbligo di menzionare sull'etichettatura dei prodotti originari dell'Unione i simboli dell'Unione o l'indicazione rispettiva e la possibilità di utilizzare l'indicazione «specialità tradizionale garantita» sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte al di fuori dell'Unione come implicitamente stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e già applicabili. Per garantire la certezza del diritto e tutelare i diritti e i legittimi interessi dei produttori o delle parti interessate, è necessario che le condizioni di utilizzo dei simboli e delle indicazioni sull'etichettatura, come prescritto nei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, continuino ad essere applicate fino al 3 gennaio 2016.

(12)

A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1898/2006 e il regolamento (CE) n. 1216/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme specifiche sulla provenienza dei mangimi e delle materie prime

1.   Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, nel caso dei prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta i mangimi provengono integralmente dalla zona geografica delimitata.

Nella misura in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

2.   Tutte le restrizioni all'origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica protetta sono giustificate in relazione al legame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 2

Simboli dell'Unione

I simboli dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono stabiliti in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Limitazione del disciplinare delle specialità tradizionali garantite

Il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 è conciso e non supera 5 000 parole, tranne in casi debitamente giustificati.

Articolo 4

Procedure nazionali di opposizione per le domande comuni

Nel caso delle domande comuni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure nazionali di opposizione sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 5

Obbligo di notifica degli accordi nelle procedure di opposizione

Quando le parti interessate raggiungono un accordo a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda notificano alla Commissione tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri del richiedente e delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o di altre persone fisiche o giuridiche che hanno fatto opposizione.

Articolo 6

Modifica di un disciplinare

1.   La domanda di modifica non minore di un disciplinare di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene una descrizione esaustiva e le motivazioni specifiche di ciascuna modifica. La descrizione confronta in modo dettagliato, per ciascuna modifica, il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta.

Tale domanda è completa in se stessa. Essa contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l'approvazione.

Una domanda di modifica non minore che non è conforme al primo e al secondo comma non è ricevibile. Se la domanda è considerata irricevibile, la Commissione informa il richiedente.

L'approvazione, da parte della Commissione, di una domanda di modifica non minore di un disciplinare riguarda unicamente le modifiche incluse nella domanda stessa.

2.   Le domande di modifica minore di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. Le domande di modifica minore di un disciplinare di una specialità tradizionale garantita sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è stabilito il gruppo. Se la domanda di modifica minore di un disciplinare non proviene dal gruppo che aveva presentato la domanda di registrazione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro concede a tale gruppo, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda. Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dalle disposizioni adottate in virtù dello stesso siano soddisfatte, lo Stato membro può trasmettere alla Commissione un fascicolo di domanda di modifica minore. Le domande di modifica minore di un disciplinare riguardante prodotti originari di paesi terzi possono essere presentate da un gruppo avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo.

La domanda di modifica minore propone solo modifiche minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essa descrive tali modifiche minori, fornisce una sintesi del motivo per cui una modifica è necessaria e dimostra che le modifiche proposte sono da considerare minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per ciascuna modifica essa raffronta il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta. La domanda è completa in se stessa e contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l'approvazione.

Le modifiche minori di cui all'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono considerate approvate se la Commissione non informa il richiedente del contrario entro tre mesi dal ricevimento della domanda.

Una domanda di modifica minore non conforme al secondo comma del presente paragrafo non è ricevibile. La tacita approvazione di cui al terzo comma del presente paragrafo non si applica a tali domande. La Commissione informa il richiedente se la domanda è considerata irricevibile entro tre mesi dal ricevimento della stessa.

La Commissione rende pubblica la modifica minore approvata di un disciplinare che non comporta modifiche degli elementi indicati all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.   La procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non si applica alle modifiche riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Tali modifiche sono comunicate alla Commissione, insieme alle relative motivazioni, entro le due settimane successive alla loro approvazione. Le modifiche temporanee di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta sono comunicate alla Commissione dalle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. Le modifiche temporanee di un disciplinare di una specialità tradizionale garantita sono comunicate alla Commissione dalle autorità dello Stato membro in cui è stabilito il gruppo. Le modifiche temporanee concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo avente un interesse legittimo o dalle autorità di tale paese terzo. Gli Stati membri pubblicano le modifiche temporanee del disciplinare. Nelle comunicazioni riguardanti una modifica temporanea di un disciplinare relativo a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta gli Stati membri indicano unicamente il riferimento alla pubblicazione. Nelle comunicazioni riguardanti una modifica temporanea di un disciplinare relativo a una specialità tradizionale garantita essi inviano la modifica temporanea del disciplinare quale pubblicata. Nelle comunicazioni riguardanti prodotti originari di paesi terzi, le modifiche temporanee del disciplinare approvate sono trasmesse alla Commissione. Sia gli Stati membri che i paesi terzi forniscono, in tutte le comunicazioni relative alle modifiche temporanee, prove delle misure sanitarie e fitosanitarie e una copia dell'atto che riconosce le calamità naturali o le condizioni meteorologiche sfavorevoli. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.

Articolo 7

Cancellazione

1.   La procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applica, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo e secondo comma, di detto regolamento.

2.   Gli Stati membri sono autorizzati a presentare di loro iniziativa una richiesta di cancellazione a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.   Le richieste di cancellazione sono pubblicate a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

4.   Le dichiarazioni di opposizione motivate relative alla cancellazione sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato della denominazione registrata da parte di un terzo interessato.

Articolo 8

Norme transitorie

1.   Con riguardo alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette registrate anteriormente al 31 marzo 2006 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un documento unico trasmesso dal suddetto Stato membro. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare.

2.   Fino al 3 gennaio 2016 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

per i prodotti originari dell'Unione, il nome registrato, se utilizzato sull'etichettatura, è accompagnato dal simbolo corrispondente dell'Unione o dall'indicazione corrispondente di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

b)

per i prodotti ottenuti al di fuori dell'Unione, è facoltativo apporre sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite l'indicazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1898/2006 e il regolamento (CE) n. 1216/2007 sono abrogati.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 5 si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(4)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Simbolo dell'Unione di «Denominazione di origine protetta»

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Simbolo dell'Unione di «Indicazione geografica protetta»

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Simbolo dell'Unione di «Specialità tradizionale garantita»

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