20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/74


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 11, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 34, paragrafo 5, l’articolo 39, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 13, l’articolo 45, paragrafo 7, l’articolo 55, paragrafo 2, l’articolo 57, paragrafo 4 e l’articolo 67, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 (2) della Commissione, gli agricoltori possono firmare contratti con i quali trasferiscono diritti all’aiuto da assegnare, o il diritto di ricevere i diritti all’aiuto in caso di vendita o affitto della loro azienda. È opportuno stabilire norme per queste circostanze specifiche, in particolare per quanto concerne le domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto in questi casi.

(2)

Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, dell’articolo 26 e dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario stabilire norme per calcolare il valore dei diritti all’aiuto da assegnare in caso di trasferimento dell’azienda per via ereditaria ad un altro agricoltore che intende proseguirne l’attività agricola e che a sua volta ha diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

(3)

Ai fini della corretta amministrazione del regime di pagamento di base, è opportuno stabilire norme relative alle modalità di comunicazione del trasferimento di diritti all’aiuto da parte degli agricoltori alle autorità nazionali.

(4)

In considerazione dell’alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali grazie ai diritti all’aiuto inutilizzati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 occorre prevedere una data dopo la quale i diritti all’aiuto inutilizzati, compresi quelli che non sono stati attivati o che non danno altrimenti luogo a pagamento, sono versati nella riserva.

(5)

A norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di applicare specifici impegni o sistemi di certificazione in quanto pratiche equivalenti benefiche per il clima e l’ambiente. Per assicurare una valutazione tempestiva ed efficace delle pratiche incluse in tali impegni o sistemi di certificazione, occorre stabilire norme sulla procedura di comunicazione e sulla valutazione della Commissione.

(6)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie a prato permanente è mantenuta in termini assoluti entro determinati limiti, l’obbligo di riconversione non sussiste a livello aziendale. È necessario fissare tali limiti.

(7)

A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le decisioni di cui all’articolo 53, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera a), del medesimo regolamento sono subordinate all’approvazione da parte della Commissione. Occorre pertanto stabilire norme relative alla procedura di valutazione e approvazione della Commissione.

(8)

A norma dell’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione adotta norme relative alla procedura di rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone. Conformemente al principio di sussidiarietà, dette norme dovrebbero limitarsi a fissare una data definitiva di completamento della procedura in questione, lasciando agli Stati membri la competenza di stabilire le modalità di applicazione.

(9)

È opportuno determinare le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai produttori in relazione all’autorizzazione. È opportuno fissare una data definitiva per tali comunicazioni per garantire l’informazione tempestiva dei produttori.

(10)

Per controllare la corretta applicazione delle norme del regolamento (UE) n. 1307/2013 in merito alla flessibilità tra i pilastri, è necessario specificare alcuni obblighi di comunicazione, in particolare per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere sulle decisioni adottate in conformità all’articolo 14 del medesimo regolamento.

(11)

Per stabilire i massimali finanziari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e verificarne l’osservanza, occorre precisare determinati obblighi di comunicazione, segnatamente per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere sulle decisioni che hanno adottato a norma dell’articolo 22, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1 e dell’articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(12)

Ai fini dell’efficienza è opportuno prevedere che le comunicazioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al presente regolamento siano effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (3).

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda:

a)

le disposizioni generali relative ai pagamenti diretti;

b)

il regime di pagamento di base;

c)

il pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;

d)

il sostegno accoppiato facoltativo;

e)

il pagamento specifico per il cotone;

f)

gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri.

Articolo 2

Principi generali

Gli Stati membri applicano il presente regolamento secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima.

CAPO 2

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

SEZIONE 1

Prima assegnazione di diritti all’aiuto

Articolo 3

Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita o affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013

In caso di vendita o affitto con clausola contrattuale a norma dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto è presentata rispettivamente dall’acquirente o dal locatario. La domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

i dettagli del contratto di vendita o di affitto, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;

b)

le generalità dell’agricoltore che ha trasferito il diritto all’aiuto all’acquirente o al locatario, compresa, se disponibile, l’identificativo unico del beneficiario di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (4).

Inoltre gli Stati membri richiedono all’acquirente o al locatario tutte le informazioni necessarie per verificare l’applicazione dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 4

Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di vendita con clausolacontrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

1.   In caso di vendita con clausola contrattuale di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a titolo della suddetta clausola è presentata dal venditore. La domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;

b)

il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;

c)

le generalità dell’agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento, compresa, se disponibile, l’identificativo unico del beneficiario di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2.   Lo Stato membro può permettere all’acquirente di presentare la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a nome del venditore. In tal caso lo Stato membro verifica che il venditore abbia autorizzato l’acquirente a presentare la domanda.

Articolo 5

Domanda di assegnazione di diritti all’aiuto in caso di affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

1.   In caso di affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a titolo della suddetta clausola è presentata dal locatore. La domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

i dettagli del contratto di affitto, compresa la clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso;

b)

il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;

c)

le generalità dell’agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento, compresa, se disponibile, l’identificativo unico del beneficiario di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2.   Lo Stato membro può permettere al locatario di presentare la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto a nome del locatore. In tal caso lo Stato membro verifica che il locatore abbia autorizzato il locatario a presentare la domanda.

Articolo 6

Valore dei diritti all’aiuto in caso di successione

1.   Negli Stati membri che applicano l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore ha diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto a norma dell’articolo 24 del medesimo regolamento oltre che a ricevere diritti all’aiuto a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il valore dei suoi diritti all’aiuto da stabilire a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è calcolato tenendo conto della somma dei dati per il 2014 relativi alla sua azienda originaria e all’azienda ereditata o a parte dell’azienda ereditata.

2.   Negli Stati membri che applicano l’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se un agricoltore ha diritto all’assegnazione di diritti all’aiuto a norma dell’articolo 39 del medesimo regolamento oltre che a ricevere diritti all’aiuto a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il valore dei suoi diritti all’aiuto da stabilire a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si basa sulla somma dei dati per l’anno in questione relativi alla sua azienda originaria e all’azienda ereditata o a parte dell’azienda ereditata.

SEZIONE 2

Attivazione e trasferimento dei diritti all’aiuto

Articolo 7

Attivazione dei diritti all’aiuto in caso di vendita o affitto con clausola contrattuale di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o agli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

1.   In caso di vendita o affitto con clausola contrattuale a norma dell’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la prima domanda d’aiuto dell’acquirente o del locatario nell’ambito del regime di pagamento di base è presentata nello stesso anno della domanda di assegnazione di diritti all’aiuto di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

2.   In caso di vendita con clausola contrattuale a norma dell’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l’acquirente, nella prima domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, include i dettagli del contratto di vendita con l’indicazione della clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso. La domanda è presentata nello stesso anno della domanda di assegnazione di diritti all’aiuto di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

3.   In caso di affitto con clausola contrattuale a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il locatario, nella prima domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, include i dettagli del contratto di affitto con l’indicazione della clausola contrattuale pertinente e/o, su richiesta dello Stato membro, copia del contratto stesso. La domanda è presentata nello stesso anno della domanda di assegnazione di diritti all’aiuto di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 8

Comunicazioni di trasferimento

1.   In caso di trasferimento a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il trasferente ne dà comunicazione all’autorità competente entro un periodo che lo Stato membro deve stabilire.

2.   Il trasferimento ha luogo conformemente alla comunicazione salvo obiezione dell’autorità competente. L’autorità competente può obiettare al trasferimento solo se questo non è conforme al regolamento (UE) n. 1307/2013, al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al presente regolamento. L’autorità competente comunica prima possibile al trasferente la propria obiezione.

SEZIONE 3

Riserve nazionali o regionali

Articolo 9

Versamento nella riserva nazionale o regionale

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, i diritti all’aiuto non utilizzati si considerano versati nella riserva nazionale o regionale il giorno successivo alla data fissata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per la modifica della domanda unica nell’ambito del regime di pagamento di base nell’anno civile in cui scade il periodo di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Gli Stati membri che applicano le riserve regionali a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicano le norme sul versamento dei diritti all’aiuto non utilizzati a livello regionale.

CAPO 3

INVERDIMENTO

Articolo 10

Procedura di comunicazione e di valutazione delle pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione

1.   Le comunicazioni di cui all’articolo 43, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono effettuate entro il 1o agosto 2014 in caso di applicazione nel 2015 o entro il 1o luglio precedente l’anno di applicazione per gli anni successivi al 2015.

Le comunicazioni possono essere modificate una volta all’anno, previa notifica alla Commissione entro il 1o luglio precedente l’anno di applicazione della modifica.

2.   Per gli impegni di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le comunicazioni alla Commissione illustrano chiaramente le pratiche oggetto dell’impegno e indicano a quali pratiche di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono equivalenti e in quali pratiche equivalenti figuranti nell’allegato IX del medesimo regolamento si ritiene che rientrino. Le comunicazioni includono un riferimento ai pertinenti impegni nell’ambito del programma di sviluppo rurale presentato alla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (7).

3.   Per i sistemi di certificazione di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le comunicazioni alla Commissione illustrano chiaramente le pratiche oggetto del sistema di certificazione e indicano a quali pratiche di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono equivalenti e in quali pratiche equivalenti figuranti nell’allegato IX del medesimo regolamento si ritiene che rientrino.

4.   Se nella valutazione la Commissione conclude che le pratiche oggetto di comunicazione incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione non sono contemplate nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013, ne informa lo Stato membro interessato nei tre mesi successivi al ricevimento della comunicazione. Lo Stato membro può fornire informazioni supplementari entro un mese dal ricevimento dell’informazione della Commissione. L’atto di esecuzione di cui all’articolo 43, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è adottato nei sette mesi successivi al ricevimento della comunicazione iniziale.

Articolo 11

Limiti del mantenimento dei prati permanenti in termini assoluti

I limiti da utilizzare ai fini della valutazione del mantenimento dei prati permanenti in termini assoluti di cui all’articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondono a una riduzione massima dello 0,5 % delle superfici a prato permanente stabilite a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

CAPO 4

SOSTEGNO ACCOPPIATO

SEZIONE 1

Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 12

Procedura per la valutazione e l’approvazione delle decisioni di cuiall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

La Commissione valuta la conformità delle decisioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al regolamento stesso, in particolare per quanto concerne la dimostrazione di una delle esigenze di cui all’articolo 55, paragrafo 1, di detto regolamento, e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

La Commissione, se reputa che le informazioni trasmesse da uno Stato membro non le permettono di concludere che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, chiede allo Stato membro di fornire informazioni supplementari o di riesaminare la sua decisione.

La Commissione adotta un atto di esecuzione per approvare o respingere la decisione di uno Stato membro entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.

SEZIONE 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 13

Procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà

La procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è portata a termine entro il 31 gennaio di ogni anno per le semine dell’anno stesso.

Articolo 14

Comunicazioni ai produttori

1.   Anteriormente al 1o marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone le informazioni seguenti per le semine dell’anno stesso:

a)

le varietà autorizzate per la semina;

b)

i criteri di autorizzazione dei terreni per la produzione di cotone, che hanno stabilito a norma dell’articolo 56 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

c)

la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 58 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

d)

le pratiche agronomiche richieste.

2.   In caso di revoca dell’autorizzazione per una varietà, gli Stati membri ne informano i produttori anteriormente al 1o marzo per le semine dell’anno successivo.

CAPO 5

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Articolo 15

Comunicazioni relative alla flessibilità tra pilastri

1.   Le informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 (8) sono le percentuali annue dei massimali nazionali annui di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 136 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per ogni anno civile fino al 2019.

2.   Le informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono le percentuali annue degli importi assegnati annualmente per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 136 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per ogni esercizio finanziario fino al 2020.

Articolo 16

Comunicazione relativa all’aumento del massimale del regime di pagamentodi base di cui all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell’allegato II del medesimo regolamento, una volta dedotto l’importo derivante dall’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento per ogni anno civile fino al 2020.

Articolo 17

Dotazioni finanziarie nell’ambito del pagamento ridistribuivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e del pagamento a favore dei giovani agricoltori

Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, dell’articolo 49, paragrafo 1, e dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell’allegato II del medesimo regolamento per ogni anno civile fino al 2020.

Articolo 18

Applicazione del regolamento (CE) n. 792/2009

Le comunicazioni alla Commissione di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all’anno civile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X del medesimo regolamento (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(6)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(7)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).