5.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 602/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 410, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione di un metodo uniforme per valutare la non conformità sostanziale degli enti ai requisiti a causa di negligenza od omissione e l'applicazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio. Per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza in sede di applicazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio dovrebbe essere definita una formula appropriata. La formula dovrebbe imporre un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore a 250 % e che aumenti progressivamente con ogni successiva violazione dell'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013. Nella formula dovrebbe essere introdotto un fattore appropriato che consenta l'applicazione di un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio inferiore in caso di esposizione esentata ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(3)

L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Le autorità competenti assicurano che fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio imposti a norma dell'articolo 407 del regolamento (UE) n. 575/2013 vengano applicati a tutte le pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente le quali siano oggetto di una violazione sostanziale dell'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Quando l'ente pone rimedio alla violazione dei requisiti di cui all'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, non appena il rimedio viene notificato all'autorità competente il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio non si applica più.

3.   Nel valutare se imporre o no un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio, le autorità competenti tengono conto sia del carattere sostanziale della violazione dell'articolo 405, 406 o 409 del Regolamento (UE) n. 575/2013 che della sua pertinenza ai fini dell'analisi del rischio della posizione verso la cartolarizzazione. Il carattere sostanziale è preso in considerazione sia nei suoi aspetti quantitativi che qualitativi e, laddove applicabile, sia a livello dell'entità che a livello consolidato. Nel valutare il carattere sostanziale, le autorità competenti tengono conto, tra l'altro, di fattori quali la durata della violazione, l'entità delle posizioni in questione e se l'ente ha tentato proattivamente di porre rimedio alla violazione.

4.   Nel valutare se l'ente ha mancato, in qualche aspetto sostanziale a causa di negligenza o omissione, di rispettare i requisiti di cui all'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti non sono influenzate dall'eventuale omissione da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della comunicazione dell'impegno al mantenimento di un interesse economico significativo non inferiore al 5 % in relazione a precedenti cartolarizzazioni, purché l'ente possa dimostrare di avere opportunamente tenuto conto di tale circostanza.

5.   In caso di violazione sostanziale dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013 a causa di negligenza o omissione dell'ente, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio sulle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione del cedente, del promotore o del prestatore originario o su altre esposizioni ad esse relative.

6.   Per le posizioni verso la cartolarizzazione emesse a partire dal 1o gennaio 2011 e prima del 1o gennaio 2014, nel valutare se gli enti hanno mancato di rispettare i requisiti di cui all'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (UE) n. 575/2013 in qualche aspetto sostanziale a causa di negligenza od omissione, le autorità competenti possono tener conto del fatto che detti enti hanno rispettato su base continuativa tra la data di emissione e il 31 dicembre 2013 i requisiti specificati all'articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e negli orientamenti relativi all'articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE emanati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (4).

Articolo 2

Calcolo del fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio

Se l'ente non rispetta i requisiti di cui all'articolo 405, 406 o 409 del regolamento (EU) n. 575/2013 in qualche aspetto sostanziale, le autorità competenti applicano la seguente formula per determinare il fattore totale di ponderazione del rischio («RW totale») secondo il metodo specificato all'articolo 245, paragrafo 6, e all'articolo 337, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013:

RW totale = Min[12,5; RW originario × (1 + (2,5 + 2,5 × Duratadellaviolazioneanni) × (1 – Esenzioneexarticolo405Pct)]]

dove:

 

«12,5» è il fattore che rappresenta il valore massimo che il fattore totale di ponderazione del rischio può raggiungere;

 

«RW originario» è il fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe alle posizioni verso la cartolarizzazione se non venissero imposti fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio;

 

«2,5» è il fattore minimo che si applica al fattore originario di ponderazione del rischio ai fini del calcolo del fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio;

 

«Duratadellaviolazioneanni» è la durata della violazione, espressa in anni, arrotondata per difetto al periodo di 12 mesi più prossimo. Questa variabile è pari a «0» per una violazione di durata inferiore a 12 mesi, a «1» per una violazione di durata superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi, a «2» per una violazione di durata superiore a 24 mesi ma inferiore a 36 mesi ecc. La durata è di norma misurata dall'inizio della violazione per la cartolarizzazione, anche se le autorità competenti, tenendo conto delle specificità della cartolarizzazione, possono imporre momenti diversi di inizio. Per «violazione» si intende una violazione di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 405, 406 o 409 che può comportare l'applicazione di un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio. La violazione si trasforma in «violazione successiva» quando il tempo trascorre senza che vi venga posto rimedio, il che determina un aumento progressivo del fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio;

 

«Esenzioneexarticolo405Pct» è una variabile pari a 0,5 se alle posizioni verso la cartolarizzazione per le quali è calcolato il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio si applica l'articolo 405, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e pari a 0 se l'esenzione non si applica.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(4)  http://www.eba.europa.eu/documents/10180/106202/Guidelines.pdf