9.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 354/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2014

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo III, capo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti di base per quanto riguarda la produzione agricola. Il regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione di tali requisiti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 834/2007, all'articolo 12, ammette l'uso di fattori di produzione agricoli quali concimi, ammendanti del terreno e prodotti fitosanitari a determinate condizioni e solo se ne è stato autorizzato l'impiego nella produzione biologica. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del suddetto regolamento, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione i fascicoli al fine di poter inserire determinati prodotti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (di seguito «EGTOP»).

(3)

In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP (3), il quale ha concluso, riguardo ai concimi e agli ammendanti del terreno, che le sostanze digestato da biogas, proteine idrolizzate da sottoprodotti di origine animale, leonardite, chitina e sapropel sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica, tali sostanze dovrebbero essere incluse nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate a determinate condizioni.

(4)

In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP, il limite «0» per il cromo VI relativo a determinate sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere sostituito da «non rilevabile».

(5)

In merito ai prodotti fitosanitari, nelle raccomandazioni (4) l'EGTOP ha concluso che le sostanze grasso di pecora, laminarina e silicato d'alluminio (caolino) sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere incluse nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate a determinate condizioni.

(6)

Per quanto riguarda la legislazione orizzontale sui prodotti fitosanitari, il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5) ha stabilito un elenco a livello UE delle sostanze attive precedentemente incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6) e delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). È opportuno allineare le parti pertinenti dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 a tale elenco. In particolare la gelatina, il rotenone estratto da Derris spp., Lonchocarpus spp. e Therphrosia spp., il fosfato di diammonio, l'ottanoato di rame, l'allume di potassio (solfato di alluminio, kalinite), gli oli minerali e il permanganato di potassio dovrebbero essere eliminati dall'allegato.

(7)

Per quanto riguarda le sostanze attive lecitina, quassia estratta da Quassia amara e idrossido di calcio le cui richieste di approvazione sono state già trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno in questa fase mantenerle in via eccezionale nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 fino alla conclusione della loro valutazione. In base ai risultati della valutazione, la Commissione adotterà le misure del caso in merito alla presenza delle tre sostanze in questione nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.

(8)

Alla luce della succitata legislazione orizzontale, è anche opportuno adattare denominazione, descrizione, requisiti di composizione e condizioni per l'uso di talune sostanze e microrganismi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, segnatamente riguardo a oli vegetali, microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie, feromoni, rame, etilene, olio di paraffina e bicarbonato di potassio.

(9)

L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione (8) per aggiornare i riferimenti agli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008, che è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012. Nel testo modificato dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 i prodotti omeopatici sono stati omessi per errore. Questi prodotti, poiché figuravano in tale articolo prima della modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012, devono esservi reinseriti.

(10)

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008 quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012, le precedenti voci fosfato monocalcico defluorato e fosfato bicalcico defluorato sono state per errore sostituite da una descrizione generica, ossia fosfato defluorato. Tuttavia, il fosfato defluorato non equivale ai prodotti fosfato monocalcico defluorato e fosfato bicalcico defluorato. Questi due prodotti dovrebbero pertanto essere reinseriti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008, sopprimendo il fosfato defluorato.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione (9) ha soppresso la precedente approvazione della clinoptilolite concessa dal regolamento(CE) n. 1810/2005 della Commissione (10), ne ha ampliato l'uso come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e ne ha cambiato il codice, ora 1g568. Pertanto, al fine di consentire un uso continuativo della clinoptilolite nella produzione biologica, occorre adattare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013.

(12)

Il regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(13)

Ai fini della certezza del diritto, la rettifica dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati conformemente ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è rettificato come segue:

1)

all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione 1, e all'allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»;

2)

l'allegato V è modificato conformemente al punto 3 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica dal 16 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014l

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf

(4)  Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(6)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione, del 14 giugno 2012, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 154 del 15.6.2012, pag. 12).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, che riguarda l'autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 (GU L 189 del 10.7.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:

1)

L'allegato I è così modificato:

a)

la riga relativa a «Rifiuti domestici compostati o fermentati» è sostituita dalla seguente:

«B

Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata

Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.

Solo rifiuti domestici vegetali e animali.

Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro.

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca:

cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile».

b)

dopo la riga relativa a «Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata» è inserita la riga seguente:

«B

Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato

I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] (1) non devono provenire da allevamenti industriali.

I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2).

Non applicabili alle parti commestibili della coltura.

c)

la riga relativa a «Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati» è sostituita dalla seguente:

«B

Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:

 

farina di sangue

 

farina di zoccoli

 

farina di corna

 

farina di ossa, anche degelatinata

 

farina di pesce

 

farina di carne

 

pennone

 

lana

 

pellami (1)

 

peli e crini

 

prodotti lattiero-caseari

 

proteine idrolizzate (2)

(1)

Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): non rilevabile.

(2)

Non applicabili alle parti commestibili della coltura.»

d)

sono aggiunte le righe seguenti:

«B

Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)

Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive.

B

Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)

Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (3), o da acquacoltura biologica.

B

Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel)

Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce.

Laddove applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico.

Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio.

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca:

cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile.

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Sostanze di origine vegetale o animale

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)

Insetticida

A

Cera d'api

Protezione potatura

B

Proteine idrolizzate tranne la gelatina

Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco

A

Lecitina

Fungicida

B

Oli vegetali

Insetticida, acaricida, fungicida, battericida e inibitore della germogliazione

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4)

A

Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium

Insetticida

A

Quassia estratta da Quassia amara

Insetticida, repellente

2.   Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Microrganismi

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione non provenienti da OGM»

b)

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Feromoni

Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici.

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (numeri 255, 258 e 259).

A

Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)

Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied.»

c)

I punti 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

B

Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico

Consentiti solo gli usi come battericida e fungicida nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno.

Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.

Devono essere adottate misure di mitigazione del rischio, come la creazione di fasce tampone, per proteggere gli organismi acquatici e non bersaglio.

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 277).

A

Etilene

Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante e prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle.

È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali.

A

Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)

Insetticida

A

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

Fungicida

A

Olio di paraffina

Insetticida, acaricida

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numeri 294 e 295).

A

Sabbia di quarzo

Repellente

A

Zolfo

Fungicida, acaricida

B

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora

Repellente

Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.

Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 249).

7.   Altre sostanze

Autorizzazione

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

B

Silicato d'alluminio (caolino)

Repellente

A

Idrossido di calcio

Fungicida solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena

B

Laminarina

Elicitore delle difese naturali delle piante.

L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 quater.

B

Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)

Fungicida e insetticida»

3)

nell'allegato V, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE:

A

Conchiglie marine calcaree

 

A

Maërl

 

A

Litotamnio

 

A

Gluconato di calcio

 

A

Carbonato di calcio

 

A

Fosfato monocalcico defluorato

 

A

Fosfato bicalcico defluorato

 

A

Ossido di magnesio (magnesio anidro)

 

A

Solfato di magnesio

 

A

Cloruro di magnesio

 

A

Carbonato di magnesio

 

A

Fosfato di calcio e di magnesio

 

A

Fosfato di magnesio

 

A

Mono sodio fosfato

 

A

Fosfato di calcio e di sodio

 

A

Cloruro di sodio

 

A

Bicarbonato di sodio

 

A

Carbonato di sodio

 

A

Solfato di sodio

 

A

Cloruro di potassio»

 

4)

Nell'allegato VI, punto 1, lettera d) «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» la voce relativa alla clinoptilolite è sostituita dalla seguente:

Autorizza-zione

Numero di identificazione

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

«B

1

1g568

Clinoptilolite di origine sedimentaria, [tutte le specie]»

 


(1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del26.2.2011, pag. 1).»

(3)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2012, pag. 59).»;

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).