17.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/6


REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2014

concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 marzo 2014 i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa ed hanno esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza, in conformità degli accordi pertinenti, nonché a consentire immediatamente l'accesso agli osservatori internazionali. I capi di Stato o di governo hanno ritenuto che la decisione del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea di tenere un referendum sul futuro status del territorio sia contraria alla costituzione ucraina e dunque illegale.

(2)

I capi di Stato o di governo hanno deciso di adottare misure, fra cui quelle previste dal Consiglio il 3 marzo 2014, volte in particolare a sospendere i colloqui bilaterali con la Federazione russa concernenti i visti e i colloqui con la Federazione russa concernenti un nuovo accordo globale destinato a sostituire l'attuale accordo di partenariato e di cooperazione.

(3)

I capi di Stato o di governo hanno sottolineato che la soluzione alla crisi dovrebbe essere raggiunta tramite negoziati fra il governo dell'Ucraina e quello della Federazione russa, anche attraverso possibili meccanismi multilaterali, e che, in mancanza di tali risultati in un arco di tempo limitato, l'Unione deciderà misure aggiuntive, come i divieti di viaggio, il congelamento dei beni e l'annullamento del vertice UE-Russia.

(4)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC, che dispone restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, comprese le azioni sul futuro statuto di qualsiasi parte del territorio contrarie alla Costituzione ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell'allegato di tale decisione.

(5)

Alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(6)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. È opportuno che il presente regolamento sia applicato conformemente a tali diritti e principi.

(7)

Il potere di modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2014/145/PESC.

(8)

La procedura per la modifica dell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco, affinché abbiano l’opportunità di dedurre osservazioni. Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati.

(9)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(10)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

"richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 17 marzo 2014 derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:

i)

una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

b)

"contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c)

"autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato II;

d)

"risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

"congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f)

"congelamento di fondi": il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)

"fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione, e

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)

"territorio dell'Unione" i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona fisica o qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essa associati elencati nell'allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

Articolo 3

1.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2 della decisione 2014/145/PESC, come responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi ad essi associati.

2.   L’allegato I include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi in questione.

3.   L’allegato I include, se disponibili, informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I, e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 2, e a condizione che un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato I di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I, e

b)

il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 7

1.   L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

2.   L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, e

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione, e

b)

a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 10

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 4, 5 e 6;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

La Commissione è autorizzataa modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 14

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni

3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le norme di cui al paragrafo 1, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 16

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Data di nascita 26.11.1972

Aksyonov è stato eletto "Primo ministro della Crimea" alla Verkhovna Rada della Crimea il 27 febbraio 2014 in presenza di uomini armati pro-Russia. La sua "elezione" è stata decretata incostituzionale da Oleksandr Turchynov il 1o marzo. Ha fatto attivamente pressioni per il "referendum" del 16 marzo 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Data di nascita 19.3.1967

In quanto presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea, Konstantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada sul "referendum" contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Data di nascita 15.8.1976

Nella sua funzione di vicepresidente del Consiglio dei ministri della Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada sul "referendum" contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha fatto attivamente pressioni per l'integrazione della Crimea nella Federazione russa.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Data di nascita 15.7.1974

Berezovskiy è stato nominato comandante della marina ucraina il 1o marzo 2014 ed ha prestato giuramento alla forza armata di Crimea, rompendo così il suo giuramento. La procura generale dell'Ucraina ha avviato un'indagine nei suoi confronti per alto tradimento.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Data di nascita 13.6.1961

Chaliy è diventato "Sindaco di Sebastopoli" per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo "voto". Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventi un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di sicurezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal "Primo ministo" Aksyonov ed ha accettato questa nomina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (SBU) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro-europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea.

L'11 marzo 2014 ex-ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la formazione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Consigliere del presidente della Verkhovna Rada della Crimea, uno dei principali organizzatori del "referendum" del 16 marzo 2014 contro l'integrità territoriale dell'Ucraina.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Data di nascita 28.3.1953

Vicepresidente della Verkhovna Rada; Tsekov ha dato inizio, assieme a Sergey Aksyonov, alla destituzione illegale del governo della Repubbilca autonoma di Crimea. Ha associato a questa condotta Vladimir Konstantinov, minacciandolo di espulsione. Ha riconosciuto pubblicamente che i deputati della Crimea erano all'origine della richiesta fatta ai soldati russi di prendere possesso della Verkhovna Rada della Crimea. È stato uno dei primi leader della Crimea a chiedere in pubblico l'annessione della Crimea alla Russia.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Data di nascita 5.1.1958 a Abakan, Chakassia

Presidente della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Ozerov, a nome della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale, ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Data di nascita 29.9.1952

Primo vicepresidente della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale.

Il 1o marzo 2014 Dzhabarov, a nome della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale, ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Data di nascita 9.11.1972 a Sverdlovsk

Presidente della Commissione sul diritto costituzionale del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Klishas ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. In occasione di dichiarazioni pubbliche Klishas ha cercato di giustificare un'intervento militare russo in Ucraina sostenendo che "il presidente ucraino sostiene l'appello delle autorità della Crimea al presidente della Federazione russa sulla mobilitazione di un'assistenza globale a difesa dei cittadini della Crimea".

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Data di nascita 28.9.1929 a Duleevka, regione di Donetsk, RSS Ucraina

Membro della Commissione per le questioni federali, la politica regionale e il Nord del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Ryzhkov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Data di nascita 4.10.1958 a Lopatino, regione di Sergachiisky, RSFSR

Vicepresidente del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Bushmin ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Data di nascita 3.3.1957 a Ordzhonikidze, Ossezia settentrionale

Membro della Commissione per la cultura, la scienza e l'informazione del Consiglio federale della Federazione russa.

Il 1o marzo 2014 Totoonov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Data di nascita 21.7.1952 a Zhitnikovskoe, regione di Kurgan

Primo vicepresidente della Commissione per le questioni parlamentari.

Il 1o marzo 2014 Panteleev ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Data di nascita 14.2.1953 a Pushkin, regione di Leningrado

Membro del Consiglio della Duma di Stato; leader del movimento "Russia giusta" alla Duma di Stato.

Ideatore della legge che consente alla Federazione russa di ammettere nella sua composizione, con il pretesto di proteggere cittadini russi, territori di un paese straniero senza il consenso di detto paese né sulla base di un trattato internazionale.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Data di nascita 30.7.1970 a San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)

Vicepresidente della Duma di Stato della Federazione russa.

Sostiene attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha personalmente condotto la dimostrazione a sostegno del ricorso alle forze armate russe in Ucraina.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Data di nascita 4.1.1968 a Моsca

Presidente della Commissione per la Comunità di Stati indipendenti (CSI) della Duma di Stato della Federazione russa (membro del LDPR).

Sostiene attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Data di nascita 13.9.1961 a Vitebsk (RSS Bielorussia)

Comandante della flotta del Mar Nero, viceammiraglio.

Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Comandante, distretto militare occidentale della Russia, le cui unità sono schierate in Crimea.

È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un referendum e dell'integrazione alla Russia.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Distretto militare meridionale della Russia, le cui forze sono in Crimea; la flotta del Mar Nero è sotto il comando di Galkin; gran parte delle forze è giunta in Crimea attraverso il distretto militare meridionale.

Comandante del distretto militare meridionale della Russia. Le forze di questo distretto sono schierate in Crimea. È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un referendum e dell'integrazione alla Russia. Inoltre, la flotta del Mar Nero è sotto il controllo di questo distretto.

17.3.2014


ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu