15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/44


REGOLAMENTO (UE) N. 233/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento fa parte della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e rientra tra gli strumenti di sostegno alle politiche esterne dell'Unione. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

(2)

La lotta contro la povertà rimane il principale obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione, come definito al titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e alla parte quinta, titolo III, capo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e altri impegni di sviluppo internazionalmente convenuti, nonché obiettivi approvati dall'Unione e dagli Stati membri nel contesto delle Nazioni Unite (ONU) e di altri consessi internazionali competenti.

(3)

La dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» (4) («il consenso europeo»), con le relative modifiche convenute, fornisce il quadro politico generale, gli orientamenti e lo scopo che guidano l'attuazione del presente regolamento.

(4)

Col tempo, l'assistenza dell'Unione dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dagli aiuti.

(5)

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve essere guidata dai principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo, vale a dire democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione deve cercare di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi, dei territori e delle regioni partner a favore di questi principi. Perseguendo tali principi, l'Unione dimostra il suo valore aggiunto in qualità di attore nelle politiche di sviluppo.

(6)

Nell'attuazione del presente regolamento e, in particolare, nel corso del processo di programmazione, è opportuno che l'Unione tenga in debita considerazione le priorità, gli obiettivi e i parametri di riferimento in materia di diritti umani e di democrazia stabiliti dall'Unione per i paesi partner, in particolare le sue strategie in materia di diritti umani per ciascun paese.

(7)

Il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali, la promozione dello stato di diritto, i principi democratici, la trasparenza, il buon governo, la pace e la stabilità nonché la parità di genere sono essenziali per lo sviluppo dei paesi partner e tali questioni dovrebbero essere integrate nella politica di sviluppo dell'Unione, in particolare nell'ambito della programmazione e della conclusione di accordi con paesi partner.

(8)

Efficacia degli aiuti, maggiori trasparenza, cooperazione, complementarità e armonizzazione, ulteriore allineamento con i paesi partner e miglior coordinamento delle procedure, non solo tra l'Unione e gli Stati membri ma anche nei rapporti con altri donatori e attori dello sviluppo, sono fattori essenziali a garanzia della coerenza e della pertinenza degli aiuti e permettono al tempo stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner. L'Unione è impegnata, nell'ambito della politica di sviluppo, ad attuare le conclusioni della dichiarazione sull'efficacia degli aiuti adottata dal Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005, del programma d'azione di Accra adottato il 4 settembre 2008 e della successiva dichiarazione di Busan del 1o dicembre 2011. Tali impegni hanno portato a una serie di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, quali il Codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo e il quadro operativo sull'efficacia degli aiuti. È opportuno potenziare gli sforzi e le procedure per conseguire la programmazione congiunta.

(9)

È opportuno che l'assistenza dell'Unione offra sostegno alla strategia comune Africa-UE adottata al vertice UE-Africa tenutosi l'8 e 9 dicembre 2007 a Lisbona, come successivamente modificata e integrata, sulla base della visione, dei principi e degli obiettivi condivisi su cui si fonda il partenariato strategico Africa-UE.

(10)

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la coerenza, il coordinamento e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente e per assicurare aiuti efficienti in termini di costi, evitando nel contempo sovrapposizioni e divari, è urgente e opportuno prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno.

(11)

La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli OSM, quali l'eliminazione della povertà estrema e della fame, compresa ogni sua successiva modifica, e agli obiettivi, ai principi e agli impegni in materia di sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nel contesto della loro cooperazione nell'ambito dell'ONU e di altri consessi internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo. La politica e l'azione internazionale dell'Unione si richiamano inoltre ai suoi impegni e obblighi in materia di diritti umani e di sviluppo, compresa la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione ONU sui diritti del fanciullo e la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo.

(12)

L'Unione è fortemente impegnata a favore della parità di genere in quanto diritto umano, questione di giustizia sociale e valore fondamentale della politica di sviluppo dell'Unione. La parità di genere è fondamentale ai fini del conseguimento di tutti gli OSM. Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha approvato il piano d'azione 2010-2015 dell'UE sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo.

(13)

È opportuno che l'Unione promuova con elevata priorità un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione e post-crisi. Un tale approccio dovrebbe basarsi, in particolare, sulle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2007 sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità e sulle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, anch'esse del 19 novembre 2007, su sicurezza e sviluppo, nonché sulle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti, nonché su eventuali pertinenti conclusioni successive.

(14)

In particolare, nelle situazioni in cui le necessità sono più urgenti e la povertà è più diffusa e radicata, è opportuno che il sostegno dell'Unione sia teso a rafforzare la resilienza dei paesi e delle popolazioni agli eventi avversi. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso una adeguata combinazione di approcci, risposte e strumenti, soprattutto garantendo l'equilibrio, la coerenza e un efficace coordinamento delle impostazioni orientate alla sicurezza, umanitarie e in materia di sviluppo, creando così un collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo.

(15)

È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la sua capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione dovrebbe essere applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati con una capacità limitata di accesso ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale. L'Unione dovrebbe sviluppare nuovi partenariati con i paesi che sono esclusi dai programmi di aiuti bilaterali, basandosi soprattutto sui programmi regionali e tematici previsti da detti strumenti e su altri strumenti tematici per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione, in particolare lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («strumento di partenariato»).

(16)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso un approccio globale per ciascun paese, fondato sulla coerenza e sulla complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra questo strumento, gli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna. L'Unione, impegnandosi per garantire la coerenza complessiva della sua azione esterna a norma dell'articolo 21 TUE, deve assicurare la coerenza delle politiche di sviluppo come previsto dall'articolo 208 TFUE.

(17)

Nel rispetto del principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, il presente regolamento dovrebbe consentire una maggiore coerenza tra le politiche dell'Unione. Dovrebbe altresì permettere il pieno allineamento con i paesi e le regioni partner facendo ricorso, ove possibile, quale base per la programmazione dell'azione dell'Unione, a piani di sviluppo nazionali o simili documenti che definiscono le grandi linee della strategia di sviluppo, adottati con il coinvolgimento degli organismi nazionali e regionali interessati. Dovrebbe inoltre ottenere, grazie alla programmazione congiunta, un maggior coordinamento dei donatori, soprattutto tra l'Unione e gli Stati membri.

(18)

In un contesto mondiale globalizzato, diverse politiche dell'Unione a valenza interna, in materia di ambiente, cambiamenti climatici, promozione delle energie rinnovabili, lavoro (anche di un lavoro dignitoso per tutti), parità di genere, energia, risorse idriche, trasporti, sanità, istruzione, giustizia, sicurezza, cultura, ricerca, innovazione, società dell'informazione, migrazione e agricoltura e pesca fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'Unione.

(19)

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda modelli di crescita che migliorino la coesione sociale, economica e territoriale e consentano agli indigenti di incrementare il loro contributo alla ricchezza nazionale e di beneficiarne maggiormente, ribadisce l'impegno dell'Unione a promuovere questo tipo di crescita nell'ambito delle sue politiche interne e esterne coniugando tre pilastri: economico, sociale e ambientale.

(20)

Tra le grandi sfide che l'Unione e i paesi in via di sviluppo devono affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento nazionale e internazionale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a realizzare l'obiettivo di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione alla transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il programma su beni pubblici e sfide globali di cui al presente regolamento dovrebbe destinare almeno il 25 % dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Per raggiungere un impatto maggiore è opportuno che, nella misura del possibile, le azioni in questi ambiti si sostengano a vicenda.

(21)

Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di contribuire al rispetto dell'impegno congiunto dell'Unione volto a fornire sostegno continuato allo sviluppo umano per il miglioramento della vita delle persone. Per contribuire a tale obiettivo, almeno il 25 % dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali dovrebbe essere destinato a questo settore dello sviluppo.

(22)

Almeno il 20 % dell'assistenza a norma del presente regolamento dovrebbe essere assegnato a servizi sociali di base, con particolare attenzione alla sanità e all'istruzione, nonché all'istruzione secondaria, riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, come nei casi in cui è prevista un'assistenza eccezionale. I dati relativi all'osservanza di tale requisito dovrebbero essere inclusi nella relazione annuale di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(23)

Nel programma d'azione di Istanbul dell'ONU per i paesi meno sviluppati per il decennio 2011-2020, i paesi meno sviluppati si sono impegnati a integrare gli scambi e le politiche di sviluppo delle capacità commerciali nelle loro strategie di sviluppo nazionali. Inoltre, nell'8a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio tenutasi a Ginevra il 15-17 dicembre 2011, i ministri hanno convenuto di mantenere, dopo il 2011, livelli di aiuti al commercio che riflettano almeno la media del periodo 2006-2008. Tali sforzi devono essere accompagnati da aiuti al commercio e da un'agevolazione degli scambi migliori e più mirati.

(24)

Anche se i programmi tematici dovrebbero sostenere in primo luogo i paesi in via di sviluppo, è opportuno che siano ammissibili a tali programmi tematici, fatte salve le condizioni definite nel presente regolamento, anche alcuni paesi beneficiari nonché i paesi e territori d'oltremare (PTOM) i cui caratteri non soddisfano i requisiti che consentano loro di essere qualificati come destinatari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/DAC»), ma che sono disciplinati dall'articolo 1, paragrafo1, lettera b).

(25)

I dati particolareggiati riguardanti i settori di cooperazione e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie per zona geografica e settore di cooperazione sono elementi non essenziali del presente regolamento. Al fine di aggiornare gli elementi degli allegati del presente regolamento che stabiliscono i dati particolareggiati relativi ai settori di cooperazione nell'ambito dei programmi geografici e tematici e le assegnazioni finanziarie indicative per zona geografica e settore di cooperazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui al presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(27)

Data la natura di tali atti di esecuzione, soprattutto il loro orientamento politico e la loro incidenza sul bilancio, essi dovrebbero essere adottati in linea di principio secondo la procedura d'esame, tranne nel caso di misure aventi una portata finanziaria limitata.

(28)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(29)

Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono definite nel regolamento (UE) n. 236/2014.

(30)

L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna sono stabiliti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (8).

(31)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il suo periodo di applicazione che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento principale ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (9).

(33)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (10). È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce uno strumento («strumento per la cooperazione allo sviluppo» o «SCS») in forza del quale l'Unione può finanziare:

a)

programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC, eccettuati:

i)

i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (11), escluso il Sud Africa;

ii)

i paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo;

iii)

i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («Strumento europeo di vicinato»);

iv)

beneficiari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) («strumento di assistenza preadesione»);

b)

i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali connessi allo sviluppo e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nei paesi partner ai sensi della lettera a) del presente paragrafo, i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo degli strumenti di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), del presente paragrafo, nonché i paesi e i territori che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione 2013/755/UE del Consiglio (14);

c)

un programma panafricano a sostegno del partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione, comprese modifiche e aggiunte successive, per coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa.

2.   Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.

3.   I paesi e territori di cui al paragrafo 1 sono denominati nel presente regolamento, a seconda dei casi, «paesi partner» o «regioni partner» nell'ambito del pertinente programma geografico, tematico o panafricano.

Articolo 2

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1.   Nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e del consenso europeo e le relative modifiche concordate:

a)

la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a lungo termine, eliminare la povertà;

b)

coerentemente con l'obiettivo primario di cui alla lettera a), la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce a:

i)

promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile; e

ii)

consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i pertinenti principi del diritto internazionale.

La realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma è misurata tramite rilevanti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), e, dopo il 2015, altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri in ambito internazionale.

2.   La cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce a realizzare gli impegni e gli obiettivi internazionali nel campo dello sviluppo che l'Unione ha accettato, in particolare gli OSM, e i nuovi obiettivi di sviluppo post 2015.

3.   Le azioni nell'ambito dei programmi geografici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

Le azioni nell'ambito dei programmi tematici e del programma panafricano sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC, tranne se:

a)

l'azione si applica a un paese o a un territorio beneficiario che non è considerato paese o territorio beneficiario degli APS dall'OCSE/DAC; oppure

b)

l'azione è intesa a realizzare un'iniziativa globale, una priorità politica dell'Unione o a rispettare un obbligo o impegno internazionale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) ed e), e non ha le caratteristiche per soddisfare i criteri per gli APS.

4.   Fatta salva la lettera a) del paragrafo 3, almeno il 95 % della spesa prevista dai programmi tematici e almeno il 90 % della spesa prevista dal programma panafricano deve rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

5.   Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (15) e ammissibili al finanziamento in forza di detto regolamento non possono essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame effettivo tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo.

Articolo 3

Principi generali

1.   L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

2.   Nel dare esecuzione al presente regolamento è adottato un approccio differenziato tra i paesi partner atto a garantire una cooperazione specifica e su misura che tenga conto, per ciascun paese:

a)

delle proprie esigenze, sulla base di criteri quali la popolazione, il reddito pro capite, l'estensione della povertà, la ripartizione del reddito e il livello di sviluppo umano;

b)

della propria capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;

c)

dei propri impegni e delle prestazioni, sulla base di criteri e indicatori quali i progressi a livello politico, economico e sociale, la parità di genere, i progressi in materia di buon governo e diritti umani, e l'assorbimento efficace dell'aiuto, in particolare il modo in cui un paese sfrutta risorse limitate ai fini dello sviluppo, cominciando dalle proprie; e

d)

l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità e vulnerabilità.

Si tiene conto di criteri quali l'indice di sviluppo umano, l'indice di vulnerabilità economica e altri indici pertinenti, anche per misurare la povertà e la disuguaglianza interne, al fine di sostenere l'analisi e l'individuazione dei paesi più bisognosi.

3.   Le problematiche trasversali quali definite nel consenso europeo sono integrate in tutti i programmi. Sono inoltre integrati, ove opportuno, la prevenzione dei conflitti, il lavoro dignitoso e i cambiamenti climatici.

Si intende che le problematiche trasversali di cui al primo comma comprendono le seguenti dimensioni, a cui si presta particolare attenzione se le circostanze lo richiedono: la non discriminazione, i diritti di persone che appartengono a minoranze, i diritti di persone con disabilità, i diritti di persone con malattie potenzialmente letali e altri gruppi vulnerabili, i diritti fondamentali dei lavoratori e l'inclusione sociale, l'emancipazione delle donne, lo stato di diritto, lo sviluppo di capacità per i parlamenti e la società civile, e la promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, nonché il rafforzamento istituzionale, anche a livello locale e regionale.

4.   Nell'attuazione del presente regolamento si garantisce la coerenza politica per lo sviluppo e l'omogeneità con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate, conformemente all'articolo 208 TFUE.

A tale proposito, le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione allo sviluppo definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi partner e le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie pertinenti dell'Unione.

5.   L'Unione e gli Stati membri cercano di attivare frequenti e sistematici scambi di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un coordinamento e una complementarità maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso ad accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

6.   L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide globali e coopera con gli Stati membri a tal fine. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

7.   Le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, hanno come fondamento e promuovono i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, nonché i principi della titolarità e della responsabilità reciproca.

Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione.

8.   L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, conformemente alle migliori prassi internazionali. Essa allinea il proprio sostegno alle loro strategie di sviluppo nazionali o regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner, ove possibile, e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine promuove:

a)

un processo di sviluppo trasparente e sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali;

b)

un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner a ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti;

c)

la partecipazione alle decisioni della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è prestata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità;

d)

modalità e strumenti di cooperazione efficaci, come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 236/2014, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito, del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto conformemente agli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà.

Tutti i programmi, gli interventi e le modalità e gli strumenti di cooperazione sono adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner e sono incentrati su approcci per programma, sulla concessione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese;

e)

la mobilitazione delle entrate nazionali tramite il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;

f)

un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori;

g)

il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner improntato a orientamenti e principi di migliori prassi concordati in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;

h)

approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e basati, ove opportuno, su traguardi e indicatori internazionalmente convenuti, quali quelli degli OSM, per valutare e comunicare i risultati, compresi realizzazioni, esiti e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.

9.   L'Unione sostiene, ove opportuno, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.

10.   La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

11.   La Commissione intrattiene scambi sistematici di informazioni con la società civile e le autorità locali.

12.   Nelle sue attività di cooperazione allo sviluppo l'Unione si avvale, ove opportuno, delle esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condivide.

13.   L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento non è utilizzata per finanziare l'acquisto di armi o munizioni o operazioni che hanno obiettivi militari o di difesa.

TITOLO II

PROGRAMMI

Articolo 4

Attuazione dell'assistenza dell'Unione

L'assistenza dell'Unione è posta in essere conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014 tramite:

a)

i programmi geografici;

b)

i programmi tematici, composti da:

i)

un programma di «beni pubblici e sfide globali», e

ii)

un programma di «organizzazioni della società civile e delle autorità locali», e

c)

un programma panafricano.

Articolo 5

Programmi geografici

1.   La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo riguarda azioni di natura nazionale, regionale, transregionale e continentale.

2.   I programmi geografici comprendono attività di cooperazione, nei settori di pertinenza:

a)

a livello regionale con i paesi partner di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in particolare al fine di attenuare l'impatto della modulazione nei paesi partner in cui si registrano diseguaglianze marcate o in aumento; o

b)

a livello bilaterale:

i)

con i paesi partner che non sono a reddito medio-alto secondo l'elenco dei paesi in via di sviluppo dell'OCSE/DAC o il cui prodotto interno lordo non è superiore all'1 % del prodotto interno lordo mondiale;

ii)

in casi eccezionali, ivi incluso in vista dell'eliminazione graduale delle sovvenzioni per lo sviluppo, la cooperazione bilaterale può essere intrapresa anche con un numero limitato di paesi partner, laddove ciò sia debitamente giustificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. L'eliminazione graduale ha luogo in stretto coordinamento con altri donatori. La conclusione di tale tipo di cooperazione è accompagnata, laddove opportuno, da un dialogo politico con i paesi interessati incentrato sulle esigenze dei gruppi più poveri e vulnerabili.

3.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, i programmi geografici sono elaborati in base ai settori di cooperazione previsti dal consenso europeo e sue successive modifiche concordate, nonché in base ai seguenti settori di cooperazione:

a)

diritti umani, democrazia e buon governo:

i)

diritti umani, democrazia e stato di diritto;

ii)

parità di genere, emancipazione e parità di opportunità per le donne;

iii)

gestione del settore pubblico a livello centrale e locale;

iv)

politica e amministrazione fiscale;

v)

lotta contro la corruzione;

vi)

società civile e autorità locali;

vii)

promozione e tutela dei diritti dei minori;

b)

crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano:

i)

sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura;

ii)

clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali;

iii)

agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale;

iv)

energia sostenibile;

v)

gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali e idriche;

vi)

cambiamenti climatici e ambiente;

c)

altri settori significativi per lo sviluppo:

i)

migrazione e asilo;

ii

collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo;

iii)

resilienza e riduzione del rischio di catastrofi;

iv)

sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti.

4.   Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 3 sono previsti nell'allegato I.

5.   Nell'ambito di ciascun programma bilaterale, l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori al massimo, da convenire ove possibile con il paese partner interessato.

Articolo 6

Programmi tematici

1.   Le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e sono complementari e coerenti con queste.

2.   La programmazione delle azioni tematiche è soggetta ad almeno una delle seguenti condizioni:

a)

gli obiettivi politici dell'Unione stabiliti dal presente regolamento non possono essere conseguiti in modo adeguato e efficace tramite programmi geografici, ivi compreso, se del caso, qualora il programma geografico non esista o sia stato sospeso o nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo con il paese partner interessato;

b)

le azioni riguardano iniziative mondiali a sostegno di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti o beni pubblici e sfide globali;

c)

le azioni hanno natura multiregionale, multinazionale e/o trasversale;

d)

le azioni sono intese a realizzare politiche innovative o iniziative volte a indirizzare azioni future;

e)

le azioni rispecchiano una priorità politica dell'Unione o un obbligo o un impegno internazionale dell'Unione pertinente al settore della cooperazione allo sviluppo.

3.   Se non diversamente previsto dal presente regolamento, le azioni tematiche vanno a beneficio diretto dei paesi o territori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e sono realizzate in tali paesi o territori. Tali azioni possono essere realizzate al di fuori di detti paesi o territori se ciò consente di conseguire gli obiettivi del programma interessato nel modo più efficace.

Articolo 7

Beni pubblici e sfide globali

1.   L'obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma «Beni pubblici e sfide globali» è sostenere azioni in settori da trarre da:

a)

ambiente e cambiamenti climatici;

b)

energia sostenibile;

c)

sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura;

d)

sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile, nonché

e)

migrazione e asilo.

2.   Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 figurano nella parte A dell'allegato II.

Articolo 8

Organizzazioni della società civile e autorità locali

1.   Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma «Organizzazioni della società civile e autorità locali» è consolidare le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner e, ove previsto dal presente regolamento, nell'Unione e nei beneficiari ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014.

Le azioni da finanziare sono realizzate in primo luogo dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali. Ove opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali azioni possono essere realizzate da altri attori a vantaggio delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali interessate.

2.   Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al presente articolo figurano nella parte B dell'allegato II.

Articolo 9

Programma panafricano

1.   Obiettivo dell'assistenza dell'Unione a norma del programma panafricano è sostenere il partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione, come successivamente modificato e integrato, per coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa.

2.   Il programma panafricano provvede alla complementarietà e alla coerenza con altri programmi di cui al presente regolamento, nonché con altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione, nello specifico il Fondo europeo di sviluppo e lo strumento europeo di vicinato.

3.   Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al presente articolo figurano nell'allegato III.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 10

Quadro generale

1.   Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati partendo da un documento di strategia, come previsto all'articolo 11.

Nel caso dei programmi tematici, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati conformemente all'articolo 13.

Il programma indicativo pluriennale panafricano è elaborato conformemente all'articolo 14.

2.   La Commissione adotta le misure di esecuzione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014 in base ai documenti di programmazione di cui agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento.

3.   Il sostegno dell'Unione può essere erogato anche tramite misure non previste dai documenti di programmazione di cui agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento, come stabilito dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014.

4.   In una prima fase e durante tutto il processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Tali consultazioni possono portare a una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione consulta inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, la società civile e le autorità regionali e locali, ivi compresi i rappresentanti della società civile, le autorità locali e altri organismi di esecuzione. Il Parlamento europeo è informato.

5.   La programmazione ai sensi del presente regolamento tiene nella debita considerazione i diritti umani e la democrazia nei paesi partner.

6.   I fondi di cui al presente regolamento possono rimanere non assegnati al fine di assicurare una risposta appropriata dell'Unione in caso di circostanze impreviste, soprattutto in situazioni fragili, di crisi e post-crisi, nonché per consentire la sincronizzazione con i cicli strategici dei paesi partner e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie indicative a seguito delle revisioni effettuate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 3. L'impiego di tali fondi, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati secondo le procedure di cui all'articolo 15, è deciso in una data successiva conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014.

La quota di fondi che resta non assegnata a livello di ciascun tipo di programma non supera il 5 %, eccetto a fini di sincronizzazione e per i paesi di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

7.   Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione può prevedere uno specifico stanziamento di fondi al fine di assistere i paesi e le regioni partner nel rafforzamento della loro cooperazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione.

8.   Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di tale relazione.

Articolo 11

Documenti di programmazione per i programmi geografici

1.   La preparazione, l'attuazione e il riesame di tutti i documenti di programmazione ai sensi del presente articolo rispettano i principi della coerenza strategica dello sviluppo e quelli dell'efficacia degli aiuti, vale a dire titolarità democratica, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento con i paesi partner o i sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca, orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 3, paragrafi da 4 a 8. Ove possibile, il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici del paese partner.

I documenti di programmazione per i programmi geografici, compresi i documenti di programmazione congiunta, si basano, per quanto possibile, su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri interessati e il paese o la regione partner interessati, compresi i parlamenti nazionali e regionali, e coinvolge la società civile, le autorità locali e altre parti, così da migliorare la titolarità del processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare quelle volte alla riduzione della povertà.

2.   I documenti di strategia sono elaborati dall'Unione per il paese o la regione partner interessati per fornire un quadro coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e detto paese o regione partner, in linea con le finalità globali, l'ambito d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le disposizioni d'intervento di cui al presente regolamento.

3.   I documenti di strategia non sono richiesti:

a)

quando il paese ha elaborato una strategia di sviluppo nazionale sotto forma di piano di sviluppo nazionale, o simile documento di sviluppo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

b)

nel caso di paesi o regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto che definisce una strategia globale dell'Unione, comprensivo di un capitolo specifico sulla politica di sviluppo;

c)

nel caso di paesi o regioni per i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;

d)

per le regioni che hanno una strategia convenuta di concerto con l'Unione;

e)

nel caso di paesi in cui l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi anteriormente al 1o gennaio 2017; in tali casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 1o gennaio 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale contiene la risposta dell'Unione per tale paese;

f)

per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 000 000 di EUR per il periodo 2014-2020.

Nei casi di cui alle lettere b) e f) del primo comma, il programma indicativo pluriennale per il paese o regione interessati contiene la strategia di sviluppo dell'Unione per tale paese o regione.

4.   I documenti di strategia sono soggetti a revisione intermedia o a una revisione base ad hoc, secondo necessità, conformemente agli opportuni principi e procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner interessati.

5.   Programmi indicativi pluriennali per programmi geografici sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione finanziaria indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. A eccezione dei paesi e delle regioni di cui alle lettere e) e f) del primo comma del paragrafo 3, tali documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti equivalenti di cui al paragrafo 3.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo può considerato il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui all'articolo 15.

I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di rendimento chiari, specifici e trasparenti e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per priorità e, se del caso, le modalità di aiuto.

Nell'ambito di ciascun programma geografico la Commissione adotta le assegnazioni finanziarie indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi.

Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di massimo e minimo e/o alcuni fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. Non può essere prevista alcuna assegnazione finanziaria indicativa dopo il periodo 2014/2020, a meno di non essere specificamente soggetta alla disponibilità di risorse oltre tale periodo.

I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati anche ai fini di un'efficace attuazione, tenendo conto di revisioni intermedie o ad hoc del documento di strategia su cui si basano.

Le assegnazioni finanziarie indicative, le priorità, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e, se del caso, le modalità di aiuto. possono parimenti essere adattate in esito a revisioni, in particolare in seguito a situazioni di crisi o post crisi

Tali revisioni dovrebbero contemplare le esigenze nonché l'impegno e i progressi in relazione agli obiettivi convenuti in materia di sviluppo, anche per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto e il buon governo.

6.   La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con gli Stati membri nella relazione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014, presentando anche raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non pienamente realizzata.

Articolo 12

Programmazione per i paesi e regioni in situazioni di crisi, post crisi o di fragilità

1.   Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post crisi, o di fragilità, o esposti alle catastrofi naturali, sono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati.

È opportuno prestare la dovuta attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto, nonché al ruolo delle donne e ai diritti dei minori in tali processi.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o di fragilità, è rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo tra tutti i pertinenti attori per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.

I documenti di programmazione per i paesi e le regioni in una situazioni di fragilità o soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni, affrontano il problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.

2.   Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014,per modificare i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Queste revisioni possono comportare una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti di politica umanitaria a quelli di politica di sviluppo.

Articolo 13

Documenti di programmazione per i programmi tematici

1.   I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato e, in ordine al programma «Beni pubblici e sfide globali», per ciascun settore di cooperazione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di prestazione chiari, specifici e trasparenti, la situazione internazionale e le attività dei principali partner e, se applicabili, le modalità di aiuto.

Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione a iniziative globali.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici sono complementari rispetto ai programmi geografici e coerenti con i documenti di strategia di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2.   I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. Se necessario, l'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di massimo e/o minimo. Tali fondi possono essere lasciati non assegnati.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici sono riesaminati, se necessario, per garantire un'attuazione efficace, tenendo presenti le revisioni intermedie o ad hoc.

Le assegnazioni finanziarie indicative, le priorità, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e, se del caso, le modalità di aiuto possono parimenti essere adattate in esito a revisioni.

Articolo 14

Documenti di programmazione per il programma panafricano

1.   La preparazione, l'attuazione e la revisione dei documenti di programmazione per il programma panafricano rispettano i principi dell'efficacia degli aiuti come previsto all'articolo 3, paragrafi da 4 a 8.

I documenti di programmazione per il programma panafricano si basano su un dialogo che coinvolga tutte le parti interessate pertinenti, a esempio il Parlamento panafricano.

2.   Il programma indicativo pluriennale per il programma panafricano definisce le priorità individuate ai fini del finanziamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di prestazione chiari, specifici e trasparenti e, se del caso, le modalità di aiuto.

Il programma indicativo pluriennale per il programma panafricano è coerente con i programmi geografici e tematici.

3.   Il programma indicativo pluriennale per il programma panafricano specifica l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. Se necessario, l'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di massimo e minimo.

Il programma indicativo pluriennale per il programma panafricano può essere rivisto, se necessario, per rispondere a sfide impreviste o a problemi di attuazione, nonché per tenere conto di eventuali revisioni del partenariato strategico.

Articolo 15

Approvazione dei documenti di strategia e adozione dei programmi indicativi pluriennali

1.   La Commissione approva i documenti di strategia di cui all'articolo 11 e adotta i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 11, 13 e 14 mediante atti di esecuzione. tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui al l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Detta procedura si applica anche a revisioni aventi come effetto modifiche significative della strategia o della relativa programmazione.

2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, come crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, la Commissione può rivedere i documenti di strategia di cui all'articolo 11 del presente regolamento e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento

In circostanze eccezionali e debitamente giustificate e fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali conformemente all'articolo 15 del presente regolamento o delle misure di esecuzione pertinenti conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014, di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi e territori che non potrebbero altrimenti beneficiare dei finanziamenti in forza dell'articolo 1 del presente regolamento, laddove l'azione da realizzare è di portata mondiale, regionale, transregionale o transfrontaliera.

Articolo 17

Delega di potere alla Commissione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare:

a)

i dettagli dei settori di cooperazione menzionati:

i)

all'articolo 5, paragrafo 3 di cui all'allegato I, Parti A e B;

ii)

all'articolo 7, paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte A;

iii)

all'articolo 8, paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte B;

iv)

all'articolo 9, paragrafo 3 di cui all'allegato III, in particolare nel seguito da riservare ai vertici Africa-UE;

b)

le assegnazioni finanziarie indicative nell'ambito dei programmi geografici e del programma tematico «Beni pubblici e sfide globali» di cui all'allegato IV. Le modifiche non producono l'effetto di diminuire l'importo iniziale per oltre il 5 % a eccezione delle assegnazioni nell'ambito dell'allegato IV, punto 1), lettera b).

2.   In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito per il periodo di validità del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato DCI»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato DCI per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

Articolo 20

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è pari a 19 661 639 000 EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   Gli importi indicativi assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati nell'allegato IV.

3.   Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR, così come stabilito da strumenti di vario tipo per il finanziamento dell'azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di partenariato e lo strumento di assistenza preadesione), è assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni di questi paesi.

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'utilizzo di tali fondi.

Il finanziamento è reso disponibile attraverso due attribuzioni pluriennali che coprono, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali fondi è fissata nella programmazione indicativa pluriennale di cui al presente regolamento, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione.

4.   Il finanziamento a norma del presente regolamento alle azioni di cui al paragrafo 3 non supera 707 000 000 EUR. I fondi provengono dalle assegnazioni finanziarie per i programmi geografici, e sono specificati la distribuzione regionale attesa e il tipo di azioni da finanziare. I fondi in forza del presente regolamento per il finanziamento delle azioni previste dal regolamento (UE) n. 1288/2013 sono utilizzati per le azioni a beneficio dei paesi partner di cui al presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi più poveri. Le azioni per la mobilità degli studenti e del personale, finanziata mediante assegnazioni dal presente regolamento, si concentra su ambiti rilevanti per lo sviluppo inclusivo e sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

5.   La Commissione include nella relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 236/2014 un elenco di tutte le azioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono finanziate dal presente regolamento, compresa la loro conformità con gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 21

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(4)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (cfr. pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(9)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(11)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(12)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

(13)  Regolamento (UE) n. 231 /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus +»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n.1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).


ALLEGATO I

SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI

A.   SETTORI COMUNI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI

I programmi geografici sono elaborati in base alle aree di cooperazione di seguito riportate, che non vanno intese come settori. Le priorità sono stabilite in linea con gli impegni internazionali nel settore della politica di sviluppo cui partecipa l'Unione, in particolare gli OSM e i nuovi obiettivi di sviluppo post 2015 convenuti a livello internazionale, che modificano o sostituiscono gli OSM e sulla base di un dialogo politico con ciascun paese o regione ammissibile.

I.   Diritti umani, democrazia e buon governo

a)   Diritti umani, democrazia e stato di diritto

i)

sostenere la democratizzazione e rafforzare le istituzioni democratiche, compreso il ruolo dei parlamenti;

ii)

rafforzare lo stato di diritto e l'indipendenza dei sistemi giudiziari e di protezione nonché garantire un accesso equo e agevole alla giustizia per tutti;

iii)

sostenere il funzionamento trasparente e responsabile delle istituzioni e del decentramento; promuovere un dialogo sociale interno partecipativo e altri tipi di dialogo su governance e diritti umani;

iv)

promuovere la libertà dei media, compresi i moderni mezzi di comunicazione;

v)

promuovere il pluralismo politico, la tutela dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali e la protezione delle persone appartenenti a minoranze e ai gruppi più vulnerabili;

vi)

sostenere le lotta alla discriminazione e alle pratiche discriminatorie di qualsiasi natura, comprese quelle fondate su origine razziale o etnica, casta, religione o credo, sesso, identità di genere o orientamento sessuale, appartenenza sociale, disabilità, stato di salute o età;

vii)

promuovere la registrazione civile, soprattutto la registrazione delle nascite e dei decessi.

b)   Parità di genere, conferimento di responsabilità e parità di opportunità per le donne

i)

promuovere la parità di genere e l'equità;

ii)

tutelare i diritti delle donne e delle ragazze, anche tramite azioni contro i matrimoni di minori e altre pratiche tradizionali dannose, come la mutilazione genitale femminile e qualsiasi forma di violenza contro donne e ragazze e sostegno per le vittime della violenza di genere;

iii)

promuovere l'empowerment delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace.

c)   Gestione del settore pubblico a livello centrale e locale

i)

sostenere lo sviluppo del settore pubblico con l'obiettivo di migliorare l'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base, in particolare nei settori di sanità e istruzione;

ii)

sostenere i programmi volti a migliorare la formulazione delle politiche, la gestione delle finanze pubbliche, compresi l'istituzione e il potenziamento di organismi e misure di audit, controllo e antifrode, e lo sviluppo istituzionale, compresa la gestione delle risorse umane;

iii)

rafforzare la competenza tecnica dei parlamenti, consentendo loro di valutare la formulazione e il controllo dei bilanci nazionali e di contribuirvi, anche in materia di entrate nazionali provenienti dall'estrazione di risorse e questioni fiscali.

d)   Politica e amministrazione fiscale

i)

sostenere la costituzione o il rafforzamento di sistemi fiscali nazionali equi, trasparenti, efficaci, progressivi e sostenibili;

ii)

rafforzare le capacità di controllo nei paesi in via di sviluppo nella lotta contro l'evasione fiscale e i flussi finanziari illegali;

iii)

sostenere la produzione e la diffusione di attività sulla frode fiscale e i suoi effetti, in particolare da parte di organi di vigilanza, parlamenti e organizzazioni della società civile;

iv)

sostenere le iniziative multilaterali e regionali in materia di amministrazione fiscale e riforme fiscali;

v)

sostenere i paesi in via di sviluppo ai fini della loro partecipazione più efficace alle strutture e ai processi in materia di cooperazione tributaria internazionale;

vi)

sostenere l'inclusione di relazioni in base al paese e al progetto nelle legislazioni dei paesi partner al fine di migliorare la trasparenza finanziaria.

e)   Lotta alla corruzione

i)

assistere i paesi partner nella lotta contro ogni forma di corruzione, anche mediante la promozione, la sensibilizzazione e le notifiche;

ii)

aumentare la capacità degli organismi di controllo e vigilanza e della magistratura.

f)   Società civile e autorità locali

i)

sostenere lo sviluppo di capacità delle organizzazioni della società civile al fine di rafforzarne la voce e la partecipazione attiva nel processo di sviluppo e portare avanti il dialogo politico, sociale ed economico;

ii

sostenere lo sviluppo di capacità delle autorità locali e mobilitare le loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo, compresi i processi di decentramento;

iii)

promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile.

g)   Promozione e tutela dei diritti dei minori

i)

promuovere il rilascio di documenti legali;

ii)

sostenere un livello di vita adeguato e sano e una crescita sana verso l'età adulta;

iii)

garantire che tutti ottengano un'istruzione di base.

II.   Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano

a)   Sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura

i)

sostenere le riforme settoriali che migliorano l'accesso ai servizi sociali di base, in particolare ai servizi di qualità per la sanità e l'istruzione, con un'attenzione particolare agli OSM correlati e all'accesso a tali servizi da parte dei poveri e dei gruppi emarginati e vulnerabili;

ii)

rafforzare le capacità locali di risposta alle sfide globali, regionali e locali, anche avvalendosi di un sostegno al bilancio settoriale con un maggiore dialogo politico;

iii)

rafforzare i sistemi sanitari, facendo i conti tra l'altro con la mancanza di fornitori di servizi sanitari qualificati, l'equo finanziamento per la sanità e la riduzione dei prezzi dei farmaci e dei vaccini per i poveri;

iv)

promuovere la piena ed efficace attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, nonché dei risultati delle relative conferenze di revisione e, in tale contesto, della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito;

v)

garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile economicamente accessibile e di buona qualità, strutture sanitarie e igiene adeguate;

vi)

migliorare il sostegno e l'accesso equo all'istruzione di qualità;

vii)

sostenere una formazione professionale che aumenti la capacità di occupazione e la capacità di condurre ricerche e utilizzarne i risultati a favore dello sviluppo sostenibile;

viii)

sostenere i regimi e le piattaforme nazionali di protezione sociale, compresi i regimi sanitari e pensionistici, rivolgendo particolare attenzione a ridurre le disuguaglianze;

ix)

sostenere l'agenda per il lavoro dignitoso e la promozione del dialogo sociale;

x)

promuovere il dialogo interculturale, la diversità culturale e il rispetto per la pari dignità di tutte le culture;

xi)

promuovere la cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita economica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale ai fini della lotta contro la povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale.

b)   Clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali

i)

sostenere lo sviluppo di un settore privato locale competitivo, anche sviluppando la capacità istituzionale e imprenditoriale locale;

ii)

sostenere lo sviluppo di sistemi di produzione locali e di imprese locali, anche imprese «verdi»;

iii)

promuovere le piccole e medie imprese (PMI), microimprese, cooperative e il commercio equo;

iv)

promuovere lo sviluppo di mercati locali, nazionali e regionali, compresi i mercati per i beni e servizi ambientali;

v)

sostenere le riforme del quadro legislativo e normativo e la loro applicazione;

vi)

facilitare l'accesso all'imprenditoria e ai servizi finanziari, come il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti;

vii)

sostenere l'attuazione dei diritti del lavoro convenuti a livello internazionale;

viii)

istituire e migliorare le leggi e i catasti per proteggere i diritti di proprietà terriera e di proprietà intellettuale;

ix)

promuovere politiche di ricerca e innovazione che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e inclusivo;

x)

promuovere investimenti che generano occupazione sostenibile, anche tramite combinazioni di meccanismi, rivolgendo particolare attenzione al finanziamento delle società nazionali e all'utilizzo dei capitali nazionali, in particolare a livello di PMI, e al sostegno dello sviluppo delle risorse umane;

xi)

migliorare le infrastrutture nel pieno rispetto delle norme sociali e ambientali;

xii)

promuovere approcci settoriali ai trasporti sostenibili, rispondendo alle esigenze dei partner, assicurando la sicurezza, l'accessibilità economica e l'efficienza dei trasporti e riducendone al minimo gli effetti negativi sull'ambiente;

xiii)

coinvolgere il settore privato al fine di migliorare lo sviluppo socialmente responsabile e sostenibile, promuovere la responsabilità sociale e ambientale delle imprese e il dialogo sociale;

xiv)

assistere i paesi in via di sviluppo negli sforzi per l'integrazione regionale, continentale nonché commerciale, fornire assistenza ai fini della loro integrazione armoniosa e progressiva nell'economica mondiale;

xv)

sostenere un accesso più generalizzato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per colmare il divario digitale.

c)   Agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale

i)

aiutare a sviluppare la capacità di reazione dei paesi in via di sviluppo di fronte a shock (quali la scarsità di risorse e di approvvigionamenti, la volatilità dei prezzi) e affrontare le disuguaglianze, consentendo ai poveri un miglior accesso alla terra, agli alimenti, all'acqua, all'energia e alla finanza senza pregiudicare l'ambiente;

ii)

favorire prassi agricole sostenibili e la relativa ricerca nel settore agricolo, concentrandosi sulle piccole proprietà agricole e sulle condizioni di vita nelle zone rurali;

iii)

sostenere le donne nel settore agricolo;

iv)

incoraggiare l'impegno dei governi per favorire gli investimenti privati responsabili in termini sociali ed ecologici;

v)

sostenere approcci strategici alla sicurezza alimentare, riguardanti in particolare la disponibilità alimentare, l'accesso, le infrastrutture, lo stoccaggio e la nutrizione;

vi)

affrontare l'insicurezza alimentare e la malnutrizione tramite interventi di base in situazioni di transizione e fragilità;

vii)

sostenere lo sviluppo territoriale condotto dai paesi, partecipativo, decentrato e sostenibile da un punto di vista ambientale.

d)   Energia sostenibile

i)

migliorare l'accesso a servizi energetici moderni, economicamente accessibili, sostenibili ed efficienti e a servizi di energia pulita e rinnovabile;

ii)

promuovere soluzioni energetiche sostenibili a livello locale e regionale e la produzione energetica decentrata.

e)   Gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali e idriche, in particolare:

i)

sostenere i processi e gli organi di vigilanza e appoggiare riforme della governance che promuovano la gestione sostenibile e trasparente nonché la conservazione delle risorse naturali;

ii)

promuovere un accesso equo all'acqua, nonché una gestione integrata delle risorse idriche e dei bacini idrografici;

iii)

promuovere la tutela e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

iv)

promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e una gestione sicura e sostenibile delle sostanze chimiche e dei rifiuti, tenendo conto del loro impatto sulla salute.

f)   Cambiamenti climatici e ambiente

i)

promuovere l'uso di tecnologie più pulite, l'energia sostenibile e l'efficienza delle risorse con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo a basso impiego di carbonio rafforzando al contempo le norme ambientali;

ii)

migliorare la resilienza dei paesi in via di sviluppo alle conseguenze dei cambiamenti climatici sostenendo l'adeguamento ai cambiamenti climatici basato sull'ecosistema e le misure di mitigazione e di riduzione del rischio di catastrofi;

iii)

sostenere l'attuazione di pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale, in particolare rafforzando la dimensione ambientale del quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile e la promozione della protezione della biodiversità;

iv)

aiutare i paesi partner a gestire la sfida degli sfollamenti e delle migrazioni dovute agli effetti dei cambiamenti climatici e ripristinare le condizioni di vita dei rifugiati per ragioni climatiche.

III.   Altri settori significativi per lo sviluppo

a)   Migrazione e asilo

i)

sostenere sforzi mirati a sfruttare pienamente l'interrelazione tra la migrazione, la mobilità, l'occupazione e la riduzione della povertà, al fine di rendere la migrazione una forza positiva per lo sviluppo e ridurre il fenomeno della fuga di cervelli;

ii)

sostenere i paesi in via di sviluppo nell'adozione di politiche a lungo termine per la gestione dei flussi migratori, nel rispetto dei diritti umani dei migranti e delle loro famiglie e migliorarne la protezione sociale.

b)   Collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo

i)

ricostruire e riabilitare, a medio e lungo termine, le regioni e i paesi colpiti da conflitti, da catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

ii)

svolgere attività a medio e lungo termine volte all'autosufficienza e all'integrazione o alla reintegrazione delle popolazioni sradicate, collegando aiuti d'urgenza, ricostruzione e sviluppo.

c)   Resilienza e riduzione del rischio di catastrofi

i)

in situazioni di fragilità, sostenere la fornitura di servizi di base e la creazione di istituzioni statali legittime, efficaci e resilienti e di una società civile attiva e organizzata, in collaborazione con il paese interessato;

ii)

contribuire a un approccio preventivo alla fragilità statale, ai conflitti, alle catastrofi naturali e ad altri tipi di crisi assistendo i paesi partner e le organizzazioni regionali negli sforzi volti a rafforzare i sistemi di allarme preventivo, la governance democratica e lo sviluppo di capacità istituzionali;

iii)

sostenere la riduzione del rischio, la preparazione e la prevenzione delle catastrofi e la gestione delle conseguenze delle catastrofi.

d)   Sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti

i)

gestire le cause profonde dei conflitti, compresa la povertà, il degrado, lo sfruttamento, la distribuzione e l'accesso iniqui ai terreni e alle risorse naturali, la governance debole, le violazioni dei diritti umani e la disuguaglianza di genere al fine di sostenere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti nonché la costruzione della pace;

ii)

promuovere il dialogo, la partecipazione e la riconciliazione con l'obiettivo di promuovere la pace e prevenire episodi di violenza, in linea con le migliori pratiche internazionali;

iii)

promuovere la cooperazione e le riforme politiche nei settori di sicurezza e giustizia, lotta agli stupefacenti e ad altri traffici, tra cui quello di esseri umani, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.

B.   SETTORI DI COOPERAZIONE SPECIFICI PER REGIONE

L'assistenza dell'Unione sostiene azioni e dialoghi settoriali conformi all'articolo 5 e alla parte A del presente allegato, e alle finalità globali, all'ambito d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. I settori di seguito sono tenuti in particolare considerazione, alla luce di strategie comunemente concordate.

I.   America latina

a)

Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere e empowerment delle donne;

b)

affrontare questioni di governance e sostenere le riforme politiche, soprattutto in materia di politiche sociali, gestione delle finanze pubbliche e fiscalità, sicurezza (anche per quanto riguarda droga, criminalità e corruzione), potenziamento del buon governo e delle istituzioni pubbliche a livello locale, nazionale e regionale (anche attraverso meccanismi innovativi per fornire cooperazione tecnica, a esempio assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) e gemellaggi), tutela dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, delle popolazioni indigene e di origine africana, rispetto delle norme basilari in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ambiente, la lotta alla discriminazione, la lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori, e la lotta alla produzione, al consumo e al traffico di droga;

c)

sostenere una società civile organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno ai partner sociali;

d)

rafforzare la coesione sociale, in particolare introducendo o rafforzando sistemi sostenibili di protezione sociale, compresa l'assicurazione sociale e la riforma fiscale, potenziando la capacità del sistema tributario e la lotta contro le frodi e l'evasione fiscale, onde aumentare l'uguaglianza e la distribuzione della ricchezza;

e)

sostenere gli Stati latinoamericani nell'adempiere il loro obbligo di debita diligenza nella prevenzione, nelle indagini, nelle azioni legali, nelle sanzioni e nella riparazione in materia di femminicidio e nell'attenzione rivolta a questo problema;

f)

sostenere diversi processi di integrazione regionale e interconnessione di infrastrutture di rete, assicurando al tempo stesso la complementarità con le attività sostenute dalla BEI e altre istituzioni;

g)

affrontare il nesso sviluppo-sicurezza;

h)

rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione;

i)

sostenere politiche di istruzione e lo sviluppo di uno spazio comune dell'istruzione superiore in America latina;

j)

affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale dando vita a forti partenariati imperniati su relazioni commerciali eque e aperte, investimenti produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva, trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella ricerca, innovazione e tecnologia, e promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, sicurezza alimentare (tra cui agricoltura e pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili e tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche, del suolo e forestali comprese; sostenere lo sviluppo di microimprese e di PMI quale fonte principale di crescita inclusiva, sviluppo e occupazione; promuovere gli aiuti allo sviluppo per il commercio per assicurare che le microimprese e le PMI latinoamericane possano beneficiare di opportunità commerciali internazionali; tenere conto dei cambiamenti nel sistema di preferenze generalizzate;

k)

mitigare l'impatto negativo che l'esclusione dal sistema di preferenze generalizzate avrà per le economie di molti paesi della regione;

l)

garantire un seguito adeguato a misure di emergenza a breve termine mirate alla ripresa post catastrofe o post crisi e realizzate tramite altri strumenti di finanziamento.

II.   Asia meridionale

1)   Promuovere la governance democratica

a)

sostenere i processi democratici, promuovere una governance effettivamente democratica, rafforzare le istituzioni e gli organismi pubblici (anche a livello locale), sostenere un decentramento efficiente, la ristrutturazione statale e i processi elettorali;

b)

sostenere lo sviluppo di una società civile attiva, organizzata e indipendente, compresi i media, e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;

c)

sviluppare e rafforzare istituzioni pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili, promuovere riforme istituzionali e amministrative, buon governo, lotta alla corruzione, gestione delle finanze pubbliche e sostenere lo stato di diritto;

d)

rafforzare la tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, dei migranti, delle popolazioni indigene e dei gruppi vulnerabili, la lotta alla discriminazione, lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori e al traffico di esseri umani;

e)

tutelare i diritti umani tramite la promozione di riforme istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e degli ordinamenti in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post conflitto.

2)   Promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano in tutti i suoi aspetti

a)

incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere tramite politiche di istruzione, sanitarie e altre politiche sociali;

b)

rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; migliorare l'accesso all'istruzione per tutti con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le competenze e la capacità di occupazione nel mercato del lavoro, affrontando inoltre, ove opportuno, la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro dell'origine, in particolare la discriminazione basata sulle caste;

c)

promuovere la protezione sociale, l'occupazione dignitosa e norme basilari in materia di lavoro, equità e parità di genere tramite politiche di istruzione, sanitarie e altre politiche sociali;

d)

promuovere servizi di istruzione e formazione professionale e sanitari accessibili a tutti (donne e ragazze comprese);

e)

con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la violenza di genere e di origine, la sottrazione di minori, la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti;

f)

creare partenariati orientati allo sviluppo in base a sviluppo agricolo e del settore privato, scambi, investimenti, aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia, nonché fornitura di beni pubblici, mirando alla riduzione della povertà e all'inclusione sociale.

3)   Sostenere lo sviluppo sostenibile, aumentare la resilienza delle società dell'Asia meridionale ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali

a)

promuovere una crescita e condizioni di vita sostenibili e inclusive, lo sviluppo rurale integrato, l'agricoltura e la selvicoltura sostenibili, la sicurezza alimentare e la nutrizione;

b)

promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e le energie rinnovabili, la protezione della biodiversità, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e la protezione dei suoli e delle foreste;

c)

contribuire agli sforzi per contrastare i cambiamenti climatici sostenendo le misure di adeguamento, mitigazione e di riduzione del rischio di catastrofi;

d)

sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica, la competitività e gli scambi, lo sviluppo del settore privato concentrandosi in particolare su microimprese e PMI e cooperative;

e)

promuovere il consumo e la produzione sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici (comprese le risorse idriche e forestali) e la creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;

f)

sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.

4)   Sostenere l'integrazione e una cooperazione regionali

a)

incoraggiare l'integrazione e la cooperazione regionali secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo integrazione e dialogo regionali, in particolare tramite la Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale e promuovere gli obiettivi di sviluppo del processo di Istanbul («Cuore dell'Asia»);

b)

sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; combattere la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di droghe;

c)

sostenere le iniziative regionali volte a contrastare le principali malattie trasmissibili; contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali.

III.   Asia settentrionale e sudorientale

1)   Promuovere la governance democratica

a)

contribuire alla democratizzazione; creare e potenziare istituzioni e organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili e proteggere i diritti umani promuovendo le riforme istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e degli ordinamenti in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post conflitto;

b)

rafforzare la tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene, promuovendo il rispetto delle norme basilari in materia di lavoro, la lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori, compresi i minori coinvolti in conflitti armati, e affrontare la questione del traffico di esseri umani;

c)

sostenere l'architettura in materia di diritti umani dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), in particolar modo la commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani;

d)

sviluppare e rafforzare istituzioni e organismi pubblici, legittimi, efficaci e responsabili;

e)

sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;

f)

sostenere gli sforzi della regione finalizzati a migliorare la democrazia, lo stato di diritto e la sicurezza dei cittadini, anche tramite la riforma dei settori della sicurezza e della giustizia, e la promozione del dialogo interetnico e interreligioso e il processo di pace;

g)

con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti, e sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile nelle regioni confinanti; sostegno alle attività di sminamento.

2)   Promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano in tutti i suoi aspetti

a)

incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere;

b)

rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; migliorare l'accesso all'istruzione per tutti con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le competenze e la capacità di occupazione nel mercato del lavoro, affrontando inoltre, ove opportuno, la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro e dell'origine, in particolare la discriminazione basata sulle caste;

c)

creare partenariati orientati allo sviluppo in base a sviluppo agricolo e del settore privato, scambi, investimenti, aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia, nonché fornitura di beni pubblici, mirando alla riduzione della povertà e all'inclusione sociale;

d)

sostenere gli sforzi della regione volti a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali;

e)

promuovere l'istruzione inclusiva, l'apprendimento permanente e la formazione (comprese istruzione superiore e istruzione e formazione professionale) e migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro;

f)

promuovere un'economia più verde e la crescita sostenibile e inclusiva, in particolare per quanto concerne l'agricoltura, la sicurezza alimentare e la nutrizione, le energie sostenibili e la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

g)

con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la violenza basata sul genere e sull'origine e la sottrazione di minori.

3)   Sostenere lo sviluppo sostenibile e aumentare la resilienza delle società dell'Asia sudorientale ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali

a)

sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e della produzione sostenibili;

b)

Sostenere la regione nell'integrazione dei cambiamenti climatici nelle strategie di sviluppo sostenibile, nell'elaborazione di politiche e strumenti di adattamento e mitigazione, nell'affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e nel potenziare iniziative di cooperazione di lungo termine e nella riduzione della vulnerabilità alle catastrofi e nel sostegno al quadro plurisettoriale sui cambiamenti climatici dell'ASEAN: agricoltura e selvicoltura verso la sicurezza alimentare;

c)

In considerazione dell'espansione demografica e delle esigenze dei consumatori in mutamento, sostenere il consumo e la produzione sostenibili e gli investimenti in tecnologie pulite, soprattutto a livello regionale, in energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, comprese le risorse idriche e forestali, e creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;

d)

collegare aiuti d'urgenza, ricostruzione e sviluppo garantendo un seguito adeguato a misure di emergenza a breve termine mirate alla ripresa post catastrofe o post crisi e realizzate tramite altri strumenti di finanziamento; sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.

4)   Sostenere l'integrazione e la cooperazione regionali nell'Asia settentrionale e sudorientale

a)

incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo integrazione e dialogo regionali;

b)

sostenere l'integrazione e la connettività dell'ASEAN, compresa l'attuazione degli obiettivi correlati allo sviluppo della Comunità economica ASEAN, il piano sulla connettività e la visione post 2015;

c)

promuovere l'assistenza in campo commerciale e lo sviluppo di aiuti per il commercio, anche al fine di garantire che le microimprese e le PMI traggano benefici dalle opportunità offerte dagli scambi internazionali;

d)

utilizzare i finanziamenti per le infrastrutture sostenibili e le reti che facilitano l'integrazione regionale, l'inclusione e la coesione sociale e la crescita sostenibile, garantendo al contempo la complementarità con le attività sostenute dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie dell'Unione e da altre istituzioni in questo settore;

e)

incoraggiare il dialogo tra le istituzioni e i paesi dell'ASEAN e l'Unione;

f)

sostenere le iniziative regionali volte a contrastare le principali malattie trasmissibili; contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali.

IV.   Asia centrale

a)

Come obiettivi generali, contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, alla coesione sociale e alla democrazia;

b)

sostenere la sicurezza alimentare, l'accesso alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, idrico e i servizi igienico-sanitari per le popolazioni locali; promuovere e sostenere la preparazione alle catastrofi e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

c)

sostenere parlamenti rappresentativi e democraticamente eletti, promuovere e sostenere il buon governo e i processi di democratizzazione; sana gestione delle finanze pubbliche; stato di diritto, con istituzioni ben funzionamenti e rispetto effettivo dei diritti umani e della parità di genere; sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;

d)

promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere innovazione e tecnologia, lavoro dignitoso, agricoltura, sviluppo rurale, promuovere la diversificazione economica sostenendo le microimprese e le PMI, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia sociale di mercato regolamentata, del commercio e degli investimenti aperti ed equi, comprese le riforme degli ordinamenti;

e)

sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; nel contesto del nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico, compresa la lotta contro la produzione e il consumo di droghe e dei relativi effetti, tra cui l'HIV/AIDS;

f)

promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione bilaterali e regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato e da altri strumenti dell'Unione, per sostenere le riforme politiche, ricorrendo tra l'altro alla costruzione istituzionale, ove opportuno, l'assistenza tecnica (a esempio TAIEX), lo scambio di informazioni e il gemellaggio, e agli investimenti chiave tramite meccanismi adeguati atti a mobilitare le risorse finanziarie in materia di istruzione, ambiente, energia, sviluppo a basse emissioni/resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici;

g)

rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; sostenere l'accesso delle popolazioni, soprattutto di giovani e donne, all'impiego tra l'altro sostenendo il miglioramento dell'istruzione generale, professionale e superiore.

V.   Medio Oriente

a)

Affrontare i temi della democratizzazione e della governance (anche in ambito fiscale), dello stato di diritto, dei diritti umani, della parità di genere, delle libertà fondamentali e dell'uguaglianza politica al fine di stimolare le riforme politiche, la lotta alla corruzione e la trasparenza del processo giudiziario e lo sviluppo di istituzioni pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili e di una società civile attiva, indipendente e organizzata; rafforzare il dialogo sociale attraverso il sostegno delle parti sociali;

b)

sostenere la società civile nella lotta in difesa delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dei principi democratici;

c)

promuovere la crescita inclusiva e incoraggiare la coesione sociale e lo sviluppo, soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro, inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere; rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; affrontare, ove opportuno, la disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro e dell'origine, e in particolare la discriminazione basata sulle caste;

d)

sostenere lo sviluppo di una cultura civica, in particolare mediante la formazione, l'istruzione e la partecipazione dei bambini, dei giovani e delle donne;

e)

promuovere la riforma e la diversificazione verso un'economia sostenibile, relazioni commerciali aperte ed eque, lo sviluppo di un'economia sociale di mercato regolamentata e sostenibile, investimenti produttivi e sostenibili nei settori principali (a esempio in quello energetico, con un accento sulle energie rinnovabili);

f)

promuovere le buone relazioni di vicinato, la cooperazione, il dialogo e l'integrazione regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato, gli Stati del Golfo interessati dallo strumento di partenariato e da altri strumenti dell'Unione, sostenendo gli sforzi di integrazione all'interno della regione, a esempio in materia di economia, energia, politica delle acque, trasporti e rifugiati;

g)

promuovere una gestione equa e sostenibile delle risorse idriche nonché la protezione delle stesse;

h)

completare le risorse mobilitate a norma del presente regolamento operando in modo coerente e prevedendo il sostegno di altri strumenti e politiche dell'Unione che possono mirare a un accesso al mercato interno dell'Unione, alla mobilità del lavoro e a un'integrazione regionale su più ampia scala;

i)

con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti;

j)

con riferimento al nesso tra sviluppo e migrazione gestire la migrazione e aiutare gli sfollati e i rifugiati.

VI.   Altri paesi

a)

Sostenere il consolidamento di una società democratica, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza di genere, lo stato di diritto e contribuire alla stabilità e all'integrazione regionali e continentali; sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale attraverso il sostegno delle parti sociali;

b)

sostenere gli sforzi di adeguamento conseguenti alla creazione di diverse zone di libero scambio;

c)

sostenere la lotta contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione, anche rispondendo ai bisogni fondamentali delle comunità svantaggiate e promuovere la coesione sociale e le politiche ridistributive volte a ridurre le disuguaglianze;

d)

rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione;

e)

migliorare le condizioni di vita e di lavoro, con un'enfasi particolare sulla promozione del programma dell'OIL per il lavoro dignitoso

f)

affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale, dando centralità al lavoro dignitoso, grazie a una crescita economica sostenibile e inclusiva e a un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente da un punto di vista energetico e basata sulle energie rinnovabili, creando partenariati forti imperniati su relazioni commerciali eque, investimenti produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva, trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella ricerca, innovazione e tecnologia, e promuovendo lo sviluppo sostenibile e inclusivo sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, alloggio, sicurezza alimentare (tra cui agricoltura e pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili e tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche e del suolo comprese;

g)

combattere la violenza sessuale e di genere e affrontare le questioni sanitarie, compresa la diffusione dell'HIV/AIDS e relative implicazioni sociali.


ALLEGATO II

SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI TEMATICI

A.   PROGRAMMA «BENI PUBBLICI E SFIDE GLOBALI»

Il programma «Beni pubblici e sfide globali» mira a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner con l'obiettivo di adottare politiche che contribuiscono all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile. Il presente programma è elaborato in base ai seguenti settori di cooperazione, garantendo la massima sinergia essendo questi settori fortemente interconnessi.

I.   Ambiente e cambiamenti climatici

a)

Contribuire a realizzare la dimensione esterna delle politiche in materia di ambiente e di cambiamenti climatici dell'Unione nel pieno rispetto del principio della coerenza strategica dello sviluppo e di altri principi sanciti dal TFUE;

b)

lavorare a monte nell'assistere i paesi in via di sviluppo a conseguire gli OSM o eventuali successivi quadri convenuti dall'Unione e dagli Stati membri riguardanti l'uso sostenibile delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale;

c)

realizzare le iniziative dell'Unione e gli impegni da questa convenuti a livello internazionale e regionale e/o di carattere transfrontaliero, soprattutto in materia di cambiamenti climatici, promuovendo strategie resilienti ai cambiamenti a basse emissioni di carbonio, dando la priorità a strategie mirate a promuovere la biodiversità, la protezione degli ecosistemi e delle risorse naturali, la gestione sostenibile anche di oceani, terreni, acque, pesca e foreste (per esempio, mediante meccanismi quali il FLEGT), desertificazione, gestione integrata delle risorse idriche, sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti, efficienza delle risorse ed economica verde;

d)

migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente nella cooperazione dell'Unione in materia di sviluppo, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca svolto dai paesi in via di sviluppo, condotto su tali paesi e in tali paesi, anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la coerenza delle politiche;

e)

potenziare la governance ambientale e sostenerne lo sviluppo di politiche internazionali per migliorare la coerenza e l'efficienza della governance globale in materia di sviluppo sostenibile, prestando assistenza al monitoraggio e alla valutazione ambientali in ambito regionale e internazionale e promuovendo misure efficaci di rispetto ed esecuzione degli accordi multilaterali in materia di ambiente nei paesi in via di sviluppo;

f)

inserire la gestione del rischio di catastrofi e l'adattamento ai cambiamenti climatici nella pianificazione dello sviluppo e nei relativi investimenti e promuovere l'attuazione di strategie mirate a ridurre i rischi di catastrofi nonché a proteggere gli ecosistemi e a ripristinare le zone umide;

g)

riconoscere il ruolo determinante dell'agricoltura e dell'allevamento di bestiame nelle politiche in materia di cambiamenti climatici promuovendo l'agricoltura e l'allevamento su piccola scala in quanto strategie autonome di adattamento e mitigazione nel Sud visto il loro uso sostenibile delle risorse naturali come l'acqua e il pascolo;

II.   Energia sostenibile

a)

Promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, abbordabili, rispettosi del clima e sostenibili quale motore principale dell'eliminazione della povertà e della crescita e dello sviluppo inclusivi ponendo in particolare l'accento sull'impiego di fonti energetiche rinnovabili locali e regionali e sulla garanzia dell'accesso dei poveri nelle regioni remote;

b)

favorire un maggior ricorso alle tecnologie energetiche rinnovabili, in particolare schemi decentrati, nonché l'efficienza energetica e promuovere strategie di sviluppo sostenibile a basse emissioni;

c)

promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali, ad esempio diversificando le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici e, in particolare, di elettricità.

III.   Sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura

a)   Salute

i)

Migliorare la salute e il benessere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo sostenendo l'accessibilità inclusiva e universale e la qualità delle strutture, dei beni e del servizi sanitari pubblici di base e garantendone una fornitura paritaria, con un'assistenza continua dalla prevenzione al trattamento successivo e particolare attenzione per le esigenze delle persone che appartengono a gruppi vulnerabili e svantaggiati;

ii)

sostenere e disegnare l'agenda politica delle iniziative mondiali aventi benefici significativi diretti per i paesi partner, prendere in considerazione l'orientamento ai risultati, l'efficacia e gli effetti degli aiuti sui sistemi sanitari, e fornire sostegno ai paesi partner perché possano impegnarsi meglio in queste iniziative;

iii)

sostenere iniziative specifiche a livello locale, regionale e mondiale, atte a potenziare i sistemi sanitari e aiutare i paesi a elaborare e realizzare politiche sanitarie nazionali sane e statisticamente fondate e sostenibili, in settori prioritari quali la salute materna e dei bambini, comprese le vaccinazioni e la risposta alle minacce sanitarie mondiali (quali l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, nonché altre malattie trascurate e legate alla povertà);

iv)

promuovere la piena ed efficace attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, nonché dei risultati delle relative conferenze di revisione e, in tale contesto, della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito;

v)

promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e l'assistenza psicologica alle vittime della violenza, in particolare le donne e i bambini.

b)   Istruzione, conoscenze e competenze

i)

Sostenere la realizzazione di obiettivi internazionalmente convenuti in materia di istruzione tramite iniziative e partenariati mondiali, promuovendo in particolare le conoscenze, le competenze e i valori dello sviluppo sostenibile e inclusivo;

ii)

promuovere scambi di esperienze, buone pratiche e innovazione, seguendo un approccio equilibrato alla messa a punto di sistemi d'istruzione;

iii)

migliorare la qualità dell'istruzione e garantirne l'accesso paritario, in particolare per le persone che appartengono a gruppi vulnerabili, i migranti, le donne e le ragazze, le persone che appartengono a minoranze religiose, le persone con disabilità, le persone che vivono in contesti fragili e in paesi più lontani dal raggiungimento dei traguardi mondiali, e migliorare il completamento dell'istruzione di base e della transizione all'istruzione secondaria inferiore.

c)   Parità di genere, emancipazione delle donne e protezione dei diritti delle donne e delle ragazze

i)

Sostenere programmi locali, regionali e nazionali che promuovano l'emancipazione economica e sociale, la leadership e la partecipazione politica su un piano di parità delle donne e delle ragazze;

ii)

sostenere iniziative nazionali, regionali e mondiali atte a favorire l'integrazione della parità di genere e dell'emancipazione delle donne e delle ragazze nelle politiche, nei programmi e nei bilanci, anche nei quadri di riferimento per lo sviluppo internazionale, regionale e nazionale, e nell'agenda sull'efficacia degli aiuti; sostenere l'eliminazione di pratiche di selezione prenatale in funzione del genere;

iii)

affrontare la violenza sessuale e di genere e sostenerne le vittime.

d)   Minori e giovani

i)

combattere il traffico di minori e ogni forma di violenza e abuso su di essi, nonché ogni forma di lavoro minorile e il matrimonio tra minori, e promuovere le politiche che tengano in conto la particolare vulnerabilità e le potenzialità dei minori e dei giovani; tutelare i loro diritti, compresa la registrazione alla nascita, e i loro interessi, l'istruzione, la salute e il tenore di vita, a cominciare dalla partecipazione e responsabilizzazione;

ii)

migliorare l'attenzione e la capacità dei paesi in via di sviluppo di elaborare politiche a beneficio dei minori e dei giovani e promuovere il ruolo dei minori e dei giovani come attori dello sviluppo;

iii)

sostenere l'elaborazione di strategie e interventi concreti per affrontare problemi e sfide specifici che interessano i minori e i giovani, specialmente nei settori sanitario, scolastico e occupazionale, tenendo conto dei loro interessi in tutte le azioni pertinenti.

e)   Non discriminazione

i)

sostenere iniziative locali, regionali, nazionali e mondiali per promuovere la non discriminazione sulla base del sesso, dell'identità di genere, dell'origine razziale o etnica, della casta, della convinzione o della professione religiosa, della disabilità, della malattia, dell'età e dell'orientamento sessuale con l'elaborazione di politiche, piani e bilanci, nonché con lo scambio di buone prassi e di esperienze;

ii)

assicurare un dialogo esteso sulla non discriminazione e la protezione dei sostenitori dei diritti umani.

f)   Lavoro, competenze, protezione sociale e inclusione sociale

i)

sostenere livelli elevati di occupazione produttiva e dignitosa, favorendo in particolare politiche e strategie occupazionali e dell'istruzione sane, una formazione professionale che aumenti le capacità di occupazione tenendo presente il fabbisogno e le prospettive del mercato del lavoro locale, le condizioni di lavoro (anche nell'economia informale), la promozione del lavoro dignitoso sulla base delle norme di base in materia di lavoro OIL, compresa la lotta al lavoro minorile, e il dialogo sociale, e facilitare la mobilità dei lavoratori nel rispetto dei diritti dei migranti e promuovendo tali diritti;

ii)

rafforzare la coesione sociale, in particolare introducendo e rafforzando sistemi sostenibili di protezione sociale, compresi sistemi di assicurazione sociale per coloro che vivono in povertà, e con la riforma fiscale, potenziando la capacità del sistema tributario e la lotta contro le frodi e l'evasione fiscale, onde aumentare l'uguaglianza e la distribuzione della ricchezza;

iii)

potenziare l'inclusione sociale e la parità di genere mirando la cooperazione per un accesso equo ai servizi di base, il lavoro per tutti, il conferimento di responsabilità e il rispetto dei diritti di determinati gruppi sociali, soprattutto migranti, minori e giovani, disabili, donne e popolazioni indigene e persone appartenenti a minoranze, così da garantire che tali gruppi possano e vogliano partecipare alla creazione di ricchezza e alla diversità culturale e possano trarne beneficio.

g)   Crescita, occupazione e impegno del settore privato

i)

promuovere azioni intese a creare posti di lavoro più numerosi e migliori, sviluppando la competitività e la resistenza delle microimprese e delle PMI locali e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale, assistere l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema multilaterale degli scambi;

ii)

sviluppare l'artigianato locale, che serve a preservare il patrimonio culturale locale;

iii)

sviluppare un settore privato locale responsabile in termini sociali ed ecologici e migliorare l'ambiente imprenditoriale;

iv)

promuovere politiche economiche efficaci a sostegno dello sviluppo dell'economia locale e delle industrie locali, mirando a un'economia verde e inclusiva, l'efficienza delle risorse e la sostenibilità dei consumi e dei processi di produzione;

v)

promuovere il ricorso alle comunicazioni elettroniche, come strumento in grado di sostenere la crescita a favore dei poveri in tutti i settori, al fine di colmare il divario digitale tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo e all'interno di questi ultimi e realizzare in questo settore un quadro politico e regolamentare adeguato, e incentivare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie e l'uso di servizi e applicazioni basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

vi)

promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e l'impiego efficace di servizi finanziari quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti da parte delle microimprese e delle PMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili.

h)   Cultura

i)

promuovere il dialogo interculturale, la diversità culturale e il rispetto per la pari dignità di tutte le culture;

ii)

promuovere la cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita economica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale ai fini della lotta contro la povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale;

iii)

promuovere il rispetto dei valori sociali, culturali e spirituali delle popolazioni indigene e delle minoranze al fine di rafforzare l'eguaglianza e la giustizia nelle società multi-etniche nel rispetto dei diritti umani universali che devono essere riconosciuti a chiunque, incluse le popolazioni indigene e le persone che appartengono a minoranze;

iv)

sostenere la cultura come promettente settore economico di sviluppo e crescita.

IV.   Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile

La cooperazione in questo settore rafforza la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner rispetto ai quattro pilastri della sicurezza alimentare con un approccio sensibile alle tematiche di genere: disponibilità alimentare (produzione), accesso al cibo (tra cui suolo, infrastruttura per il trasporto di alimenti dalle zone con eccedenze a quelle con penuria, mercati, costituzione di riserve alimentari interne, reti di sicurezza), uso degli alimenti (interventi alimentari secondo modalità socialmente responsabili) e stabilità alimentare, affrontando inoltre la questione del commercio equo e dando priorità, al tempo stesso, a cinque dimensioni: piccola agricoltura e allevamento di bestiame, trasformazione degli alimenti per creare valore aggiunto, governance, integrazione regionale e meccanismi di assistenza alle popolazioni vulnerabili:

a)

promuovendo lo sviluppo della piccola agricoltura sostenibile e dell'allevamento di bestiame garantendo l'accesso a tecnologie basate sugli ecosistemi, a basse emissioni di carbonio e resistenti ai cambiamenti climatici (tra cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione), tramite il riconoscimento, la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome in relazione al cambiamento climatico e tramite servizi tecnici e di divulgazione, regimi di sviluppo rurale, misure di investimento produttivo e responsabile, in linea con gli orientamenti internazionali, gestione sostenibile delle terre e delle risorse naturali, protezione dei diritti terrieri e dell'accesso alla terra nelle varie modalità per le popolazioni locali, tutela della diversità genetica, il tutto in un clima economico favorevole;

b)

sostenere in ciascun settore processi decisionali e di governance responsabili in termini ambientali e sociali, il ruolo degli attori pubblici e non governativi nella regolamentazione e nell'uso dei beni pubblici, la capacità organizzativa, le organizzazioni professionali e le istituzioni;

c)

potenziare la sicurezza alimentare e nutrizionale tramite politiche adeguate, che comprendano la tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici, strategie di adattamento al clima, sistemi di informazione, prevenzione e gestione delle crisi, e strategie nutrizionali rivolte alle popolazioni vulnerabili, attivando le risorse necessarie al fine di predisporre gli interventi basilari atti a prevenire la maggior parte dei casi di malnutrizione;

d)

promuovere pratiche sicure e sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare e foraggero.

V.   Migrazione e asilo

La cooperazione in questo settore è volta al potenziamento del dialogo politico, della cooperazione, dello scambio di conoscenze ed esperienze e delle capacità dei paesi partner, delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali, al fine di sostenere la mobilità umana come elemento positivo dello sviluppo umano. La cooperazione in questo settore, basata su un approccio fondato sui diritti che abbraccia tutti i diritti umani, siano essi civili e politici o economici, sociali e culturali, affronterà le sfide dei flussi migratori, e in particolare della migrazione Sud-Sud, la situazione dei migranti vulnerabili come i minori non accompagnati, le vittime di traffici, i richiedenti asilo, le donne migranti e la condizione dei bambini, delle donne e delle famiglie rimasti nei paesi di origine.

a)

Promuovere la governance della migrazione a tutti i livelli, con particolare attenzione sulle conseguenze sociali ed economiche della migrazione e riconoscere il ruolo centrale delle organizzazioni della società civile, anche nella diaspora, e degli enti locali nella gestione della migrazione in quanto elemento essenziale della strategia per lo sviluppo;

b)

garantire una migliore gestione dei flussi migratori sotto tutti gli aspetti, anche migliorando le capacità dei governi e di altre parti interessate dei paesi partner in settori quali: migrazione regolare e mobilità; prevenzione della migrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani; agevolazione del rimpatrio sostenibile di migranti clandestini e sostegno al rimpatrio volontario e al reinserimento; capacità di gestione integrata delle frontiere nonché protezione internazionale e asilo.

c)

fare in modo che l'accresciuta mobilità demografica regionale e mondiale abbia il massimo impatto in termini di sviluppo, e in particolare di una gestione efficace dell'emigrazione di manodopera, migliorando l'integrazione dei migranti nei paesi di destinazione, promuovendo e tutelando i diritti dei migranti e delle loro famiglie, fornendo sostegno all'elaborazione e all'attuazione di sane politiche di migrazione e asilo regionali e nazionali e garantendo che la dimensione della migrazione sia presente in altre politiche regionali e nazionali e mediante il sostegno alla partecipazione delle organizzazioni dei migranti e delle autorità locali nella formulazione delle politiche e nel monitoraggio dei processi di attuazione delle politiche;

d)

diffondere una migliore comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo, anche per quanto riguarda le conseguenze socio-economiche delle politiche governative, siano esse in materia di migrazione/asilo o in altri ambiti;

e)

migliorare la capacità di asilo e accoglienza dei paesi partner.

La cooperazione in questo settore sarà gestita in modo coerente con il fondo asilo, migrazione e integrazione e con il fondo per la sicurezza interna, nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo.

B.   PROGRAMMA SULLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI

Coerentemente con le conclusioni dell'iniziativa della Commissione per il dialogo strutturato e con il sostegno ai diritti umani, alla democrazia e al buon governo da parte dell'Unione, l'obiettivo del presente programma è consolidare le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner e, ove previsto dal presente regolamento, nell'Unione, nei paesi candidati e potenziali candidati. Esso è inteso a promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei cittadini, all'azione della società civile e alla cooperazione, allo scambio di conoscenze e esperienze e alle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali dei paesi partner a supporto di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti.

Ai fini del presente regolamento, le «organizzazioni della società civile» sono attori non statali, che non perseguono scopi di lucro e operano in modo indipendente e responsabile. Tra queste figurano: organizzazioni non governative, organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, di minoranze nazionali e/o etniche, organizzazioni per la diaspora, associazioni dei migranti nei paesi partner, associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, associazioni di datori di lavoro e associazioni sindacali (parti sociali), organizzazioni che rappresentano interessi economici e sociali, organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono il buon governo, organizzazioni per i diritti civili e organizzazioni che combattono le discriminazioni, organizzazioni locali (comprese le reti) attive nella cooperazione e nell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di consumatori, associazioni femminili e giovanili, organizzazioni ambientali, di insegnanti, culturali, di ricerca e scientifiche, università, chiese e associazioni o comunità religiose, mass-media e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento, le «autorità locali» comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad esempio comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc.

Il presente programma contribuisce:

a)

allo sviluppo nei paesi partner di società inclusive e partecipative, potenziando le organizzazioni della società civile, le autorità locali e i servizi di base rivolti alle popolazioni bisognose;

b)

a rendere l'Europa più consapevole delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione pubblica dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner;

c)

a potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di organizzazioni della società civile e di autorità locali Europa e del sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e per promuovere la governance democratica.

Le possibili attività che saranno finanziate dal programma:

a)

interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati fornendo servizi di base tramite organizzazioni della società civile e autorità locali;

b)

lo sviluppo della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate nell'ambito del programma nazionale miranti a:

i)

creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e la capacità delle organizzazioni della società civile di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei processi di attuazione delle politiche;

ii)

facilitare un migliore dialogo e una migliore interazione tra le organizzazioni della società civile, le autorità locali, lo Stato e altri attori che partecipano allo sviluppo;

iii)

sviluppare la capacità delle autorità locali di partecipare efficacemente al processo di sviluppo riconoscendone il ruolo particolare e le specificità;

c)

la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche dello sviluppo, la possibilità delle persone di diventare cittadini attivi e responsabili e la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nella società, ampliare il sostegno pubblico in favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione;

d)

il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di reti della società civile e di autorità locali, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di organizzazioni della società civile, di autorità locali e di organizzazioni ombrello sud del mondo.


ALLEGATO III

SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PANAFRICANO

Il programma panafricano sostiene gli obiettivi e i principi generali del partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione. Promuove i principi di un partenariato basato sulle persone e di «una visione dell'Africa nel suo insieme», nonché la coerenza tra il livello regionale e quello continentale. Si concentrerà su attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa e sostiene le iniziative congiunte Africa-UE sulla scena mondiale. Il programma fornisce sostegno in particolare nei seguenti settori del partenariato:

a)

pace e sicurezza;

b)

governance democratica e diritti umani;

c)

commercio, integrazione regionale e infrastruttura (comprese le materie prime);

d)

obiettivi di sviluppo del Millennio e nuovi obiettivi di sviluppo post 2015 internazionalmente convenuti;

e)

energia;

f)

cambiamenti climatici e ambiente;

g)

migrazione, mobilità e occupazione;

h)

scienza, società dell'informazione e spazio;

i)

questioni trasversali.


ALLEGATO IV

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-2020

(dati monetari in milioni di EUR)

Totale

19 662

1)

Programmi geografici

11 809 (1)

a)

Per zona geografica

 

i)

America latina

2500

ii)

Asia meridionale

3813

iii)

Asia settentrionale e sudorientale

2870

iv)

Asia centrale

1072

v)

Medio Oriente

545

vi)

Altri paesi

251

b)

Per settore di cooperazione

 

i)

Diritti umani, democrazia e buon governo

almeno 15 %

ii)

Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano

almeno 45 %

2)

Programmi tematici

7 008

a)

Beni pubblici e sfide globali

5 101

i)

Ambiente e cambiamenti climatici (2)

27 %

ii)

Energia sostenibile

12 %

iii)

Sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura

25 %

di cui:

 

Salute

almeno 40 %

Istruzione, conoscenze e competenze

almeno 17,5 %

Parità di genere, emancipazione femminile e protezione dei diritti delle donne e delle ragazze; minori e giovani, non discriminazione; lavoro, competenze, protezione sociale e inclusione sociale; crescita, occupazione e impegno del settore privato, cultura almeno

27,5 %

iv)

Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile

29 %

v)

Migrazione e asilo

7 %

Almeno il 50 % dei fondi è destinato alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali, prima del ricorso ai marcatori basati sulla metodologia OCSE («marcatori di Rio»).

b)

Organizzazioni della società civile e autorità locali

1 907

3)

Programma panafricano

845


(1)  di cui 758 milioni di EUR di fondi non assegnati.

(2)  In linea di principio, i fondi saranno equamente distribuiti tra ambiente e cambiamenti climatici.


Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (2). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (2) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.


(1)  La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(2)  Ove pertinente.


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, al momento dell'entrata in vigore del regolamento i seguenti paesi partner sono considerati ammissibili alla cooperazione bilaterale, in quanto casi eccezionali, anche in previsione della progressiva soppressione delle sovvenzioni a favore dello sviluppo: Cuba, Colombia, Ecuador, Perù e Sudafrica.


Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

La Commissione europea chiederà il parere del Parlamento europeo prima di modificare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.


Dichiarazione della Commissione europea relativa all'assegnazione per i servizi di base

Il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 dovrebbe consentire all'Unione di contribuire al rispetto del suo impegno congiunto volto a fornire un sostegno costante allo sviluppo umano per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio. Almeno il 20 % dell'assistenza assegnata a norma di tale regolamento sarà destinata ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione, e all'istruzione secondaria, riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale. I dati relativi al rispetto della dichiarazione saranno inclusi nella relazione annuale di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna.


Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.