28.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/32


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/37/UE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2014

che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (1), in particolare l’articolo 7 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 marzo 1998, la Comunità europea ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («UNECE») relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (di seguito «Accordo del 1958 riveduto»), ai sensi della decisione 97/836/CE del Consiglio (2).

(2)

Conformemente all’allegato II, punto 1, della decisione 97/836/CE, le prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE ai sensi dell’Accordo del 1958 riveduto diventano alternative agli allegati tecnici delle corrispondenti direttive particolari dell’Unione, sempreché il campo di applicazione sia il medesimo ed esistano direttive particolari dell’Unione per i regolamenti UNECE. Tuttavia le disposizioni complementari delle direttive, come quelle relative ai requisiti d’installazione o al procedimento di omologazione, continuano ad essere applicabili.

(3)

Sotto l’egida dell’UNECE, è stato definito e adottato un nuovo regolamento relativo all’omologazione di sistemi avanzati di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli a motore (di seguito «regolamento 129»).

(4)

Il regolamento 129 è entrato in vigore il 9 luglio 2013 come allegato all’Accordo del 1958 riveduto.

(5)

Le prescrizioni standardizzate del regolamento 129 sono prescrizioni alternative rafforzate rispetto a quelle stabilite ai sensi del regolamento 44 sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi di ritenuta per bambini occupanti di autoveicoli («sistemi di ritenuta per bambini») (3) e tengono conto dei progressi tecnici in vari aspetti dei sistemi di ritenuta per bambini, ad esempio i test per gli impatti laterali, la posizione rivolta all’indietro per i bambini fino a 15 mesi, la compatibilità con veicoli diversi, i manichini, i banchi di prova e l’adattabilità alle diverse dimensioni dei bambini.

(6)

La direttiva 91/671/CEE, che reca le disposizioni per l’omologazione e l’uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli a motore nell’Unione, deve pertanto essere modificata per includere l’uso dei sistemi di ritenuta per bambini omologati conformemente alle prescrizioni tecniche di cui al regolamento 129.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 ter della direttiva 91/671/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’articolo 2 della direttiva 91/671/CEE è così modificato:

(1)

il paragrafo 1, lettera a), punto i), è sostituito dal seguente:

«(i)

Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti dei veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 in circolazione utilizzino i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti.

I bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 provvisti di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), adeguato alle caratteristiche fisiche del bambino conformemente:

alla classificazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dei sistemi di ritenuta per bambini ai sensi della lettera c), punto i), del presente paragrafo;

alle dimensioni e al peso massimo dell’occupante al quale è destinato il sistema di ritenuta, come indicato dal fabbricante, per i sistemi di ritenuta del bambino omologati ai sensi della lettera c), punto ii), del seguente paragrafo.

Sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza:

i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare,

i bambini di età superiore ai tre anni la cui statura non raggiunge i 150 cm, fatto salvo il punto ii), non possono occupare un sedile anteriore.»

(2)

Il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

«(c)

i sistemi di ritenuta per bambini utilizzati devono essere omologati conformemente al:

i)

regolamento UNECE 44/03 o alla direttiva 77/541/CEE, oppure

ii)

al regolamento UNECE n. 129, oppure

alle loro eventuali successive modifiche.

Il sistema di ritenuta per bambini deve essere installato in conformità alle informazioni sul montaggio (ad es. manuale di istruzioni, foglio illustrativo, pubblicazione elettronica) fornite dal fabbricante, che precisano in quale misura e su quali tipi di veicolo è possibile utilizzare tale sistema in condizioni di sicurezza.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.

(2)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(3)  GU L 306 del 23.11.2007, pag. 1.