28.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/375


DIRETTIVA 2014/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di misure nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.

(2)

Il TFUE dispone che l’Unione sviluppi una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e la definizione dei loro diritti.

(3)

Nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo il 4 novembre 2004, si riconosce che la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo economico e si invita la Commissione a presentare un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro.

(4)

Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha individuato una serie di iniziative da adottare nel 2007. Tali iniziative includono l’elaborazione di politiche migratorie opportunamente gestite che siano pienamente rispettose delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future. Ha invitato inoltre a vagliare modi e mezzi per agevolare la migrazione temporanea.

(5)

Il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato dal Consiglio europeo il 16 ottobre 2008, sancisce l’impegno dell’Unione e degli Stati membri a condurre una politica giusta, efficace e coerente a fronte delle sfide e delle opportunità rappresentate dalle migrazioni. Il Patto costituisce la base di una politica d’immigrazione comune, guidata da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri e di cooperazione con i paesi terzi e fondata su una gestione adeguata dei flussi migratori, nell’interesse non solo dei paesi di accoglienza, ma anche dei paesi di origine e dei migranti stessi.

(6)

Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2009, riconosce che l’immigrazione per motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità dell’economia e che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l’Unione dovrà affrontare in futuro con una domanda di manodopera in aumento, politiche di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell’Unione a lungo termine. Esso sottolinea anche l’importanza di garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, nonché di ottimizzare il collegamento tra migrazione e sviluppo. Invita quindi la Commissione e il Consiglio a portare avanti l’attuazione del Piano d’azione sull’immigrazione legale, stabilito nella comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2005.

(7)

La presente direttiva dovrebbe contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale e ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali, fissando norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno, e definendo i diritti dei lavoratori stagionali, al tempo stesso introducendo incentivi e salvaguardie per impedire il superamento dei termini del soggiorno o che il soggiorno temporaneo diventi permanente. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio contribuiranno ad impedire che tali soggiorni temporanei si trasformino in soggiorni non autorizzati (4).

(8)

Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio (5), e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio (6).

(9)

La presente direttiva dovrebbe far salvo il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

(10)

La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, per motivi di lavoro stagionale, in conformità del TFUE.

(11)

La presente direttiva non dovrebbe riguardare le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell’articolo 56 TFUE. In particolare, essa non dovrebbe riguardare i termini e le condizioni di lavoro che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si applicano ai lavoratori distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.

(12)

La presente direttiva dovrebbe contemplare i rapporti di lavoro diretti tra lavoratori stagionali e datori di lavoro. Tuttavia, qualora il diritto nazionale di uno Stato membro consenta l’ammissione di cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali per il tramite di agenzie di collocamento o agenzie di lavoro interinale stabilite nel suo territorio e aventi un contatto diretto con i lavoratori stagionali, tali agenzie non dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(13)

Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, se del caso in consultazione con le parti sociali, dovrebbero elencare i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. Attività soggette al ritmo delle stagioni sono tipiche di settori come l’agricoltura e l’orticoltura, in particolare nel periodo di piantagione o di raccolta, o il turismo, in particolare nel periodo delle vacanze.

(14)

Gli Stati membri, al momento di attuare le disposizioni facoltative della presente direttiva, possono applicare ai cittadini di determinati paesi terzi un trattamento più favorevole rispetto ai cittadini di altri paesi terzi, ove ciò sia stabilito a norma del diritto nazionale, nonché in conformità del principio di non discriminazione stabilito all’articolo 10 TFUE.

(15)

Soltanto il cittadino di un paese terzo che soggiorni fuori dal territorio degli Stati membri dovrebbe poter presentare domanda di ammissione in qualità di lavoratore stagionale.

(16)

Dovrebbe essere possibile rifiutare l’ammissione ai fini della presente direttiva per motivi debitamente giustificati. In particolare, dovrebbe essere possibile rifiutare l’ammissione qualora uno Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale, che il cittadino di un paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

(17)

La presente direttiva dovrebbe far salva l’applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(18)

La presente direttiva non dovrebbe incidere negativamente sui diritti concessi ai cittadini di paesi terzi che sono già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro.

(19)

Nel caso degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen, si applicano integralmente il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (codice dei visti), il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), (codice frontiere Schengen) e il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (11). Di conseguenza, per soggiorni non superiori a 90 giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen sono disciplinate da tali strumenti, mentre la presente direttiva dovrebbe disciplinare unicamente i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione. Agli Stati membri che non attuano integralmente l’acquis di Schengen, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda, si applica solo il codice frontiere Schengen. Le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui alla presente direttiva appartengono a quella parte dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano, pertanto tali disposizioni non si applicano a questi due Stati.

(20)

Per quanto riguarda l’impiego come lavoratore stagionale, la presente direttiva dovrebbe definire i criteri e i requisiti per l’ammissione, nonché i motivi di rifiuto e di revoca o di non proroga/mancato rinnovo per soggiorni non superiori a 90 giorni. Ai visti per soggiorni di breve durata emessi a fini di lavoro stagionale si applicano di conseguenza le pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché ai motivi di rifiuto, proroga, annullamento o revoca dei visti in questione. In particolare la decisione di rifiuto, di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa dovrebbero essere notificati al richiedente, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 34, paragrafo 6, del codice dei visti, mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI del codice stesso.

(21)

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, la presente direttiva dovrebbe definire sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio sia i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione negli Stati membri.

(22)

È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un’offerta vincolante di lavoro che specifichi gli aspetti essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rigettare una domanda di ammissione, in particolare quando il cittadino di un paese terzo non ha rispettato l’obbligo previsto da una precedente decisione di ammissione in qualità di lavoratore stagionale di lasciare il territorio dello Stato membro in questione alla scadenza di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di richiedere al datore di lavoro di cooperare con le autorità competenti e di fornire tutte le pertinenti informazioni allo scopo di prevenire eventuali abusi o usi errati della procedura prevista nella presente direttiva.

(26)

L’istituzione di una procedura unica volta al rilascio di un solo permesso combinato che comprenda sia permesso di soggiorno che permesso di lavoro dovrebbe concorrere alla semplificazione delle norme attualmente in vigore negli Stati membri. Ciò non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di designare le autorità nazionali e determinare il modo in cui esse sono coinvolte nella procedura unica, secondo le specificità nazionali dell’organizzazione e della prassi amministrativa.

(27)

La designazione delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, in relazione all’esame della domanda e alla decisione sulla stessa.

(28)

La presente direttiva dovrebbe prevedere un margine di flessibilità per gli Stati membri quanto alle autorizzazioni da rilasciare per l’ammissione (ingresso, soggiorno e lavoro) dei lavoratori stagionali. Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un’autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione. Ciononostante, per garantire che le condizioni di impiego previste dalla presente direttiva siano state verificate e rispettate, su tali autorizzazioni dovrebbe essere chiaramente indicato che esse sono state rilasciate per motivi di lavoro stagionale. In caso di emissione di visti solo per soggiorni di breve durata, gli Stati membri dovrebbero compilare il campo «annotazioni» del visto adesivo con tale indicazione.

(29)

Per tutti i soggiorni non superiori a 90 giorni, gli Stati membri dovrebbero optare per il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata oppure di un visto per soggiorno di breve durata accompagnato da un permesso di lavoro nel caso in cui il cittadino del paese terzo sia soggetto all’obbligo del visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001. Qualora il cittadino del paese terzo non sia soggetto all’obbligo del visto e lo Stato membro non abbia applicato l’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, è opportuno che gli Stati membri rilascino all’interessato un permesso di lavoro come un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Per tutti i soggiorni superiori a 90 giorni, gli Stati membri dovrebbero optare per il rilascio di una delle seguenti autorizzazioni: un visto per soggiorno di lunga durata, un permesso di lavoro stagionale, o un permesso di lavoro stagionale accompagnato da un visto per soggiorno di lunga durata se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dal diritto nazionale per l’ingresso nel territorio. Nulla nella presente direttiva dovrebbe precludere agli Stati membri di rilasciare un permesso di lavoro direttamente al datore di lavoro.

(30)

Qualora un visto sia richiesto esclusivamente ai fini dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfi le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale, lo Stato membro interessato dovrebbe agevolare in ogni modo il cittadino del paese terzo nell’ottenimento del visto necessario e dovrebbe provvedere affinché le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine.

(31)

È opportuno che la durata massima del soggiorno sia stabilita dagli Stati membri e limitata a un periodo compreso tra cinque e nove mesi, il che, insieme alla definizione di lavoro stagionale, dovrebbe garantire che il lavoro sia realmente stagionale. A tal fine, è opportuno altresì prevedere la possibilità, entro la durata massima del soggiorno, di prolungare il contratto o cambiare datore di lavoro, a condizione che i criteri di ammissione continuino ad essere soddisfatti. Ciò dovrebbe ridurre il rischio di abuso a cui possono essere esposti i lavoratori stagionali se legati a un unico datore di lavoro, offrendo nel contempo una risposta flessibile al fabbisogno effettivo di manodopera dei datori di lavoro. La possibilità per il lavoratore stagionale di essere assunto da un altro datore di lavoro alle condizioni stabilite nella presente direttiva non dovrebbe implicare la possibilità per detto lavoratore di cercare un lavoro nel territorio dello Stato membro qualora si trovi in condizione di disoccupazione.

(32)

Nel decidere sulla proroga del soggiorno o sul rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro.

(33)

Qualora uno Stato membro decida di estendere oltre i 90 giorni il soggiorno di un lavoratore stagionale ammesso al soggiorno per un periodo non superiore a 90 giorni, si dovrebbe sostituire il visto per soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale.

(34)

Tenuti presenti determinati aspetti della migrazione circolare, nonché le prospettive di impiego dei lavoratori stagionali dei paesi terzi per periodi superiori a un’unica stagione, come pure l’interesse dei datori di lavoro dell’Unione di poter contare su una manodopera più stabile e già formata, si dovrebbe introdurre la possibilità di procedure di ammissione semplificate nei confronti di cittadini di paesi terzi in buona fede che siano stati ammessi in qualità di lavoratori stagionali in uno Stato membro almeno una volta nei cinque anni precedenti ed abbiano sempre rispettato tutti i criteri e le condizioni di ingresso e di soggiorno nello Stato membro interessato previsti dalla presente direttiva. Siffatte procedure non dovrebbero incidere sull’obbligo della stagionalità del lavoro, né eluderlo.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero fare tutto il possibile affinché siano messe a disposizione del richiedente le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno, inclusi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali di cui alla presente direttiva e tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratore stagionale.

(36)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva. Tali sanzioni potrebbero consistere nelle misure previste all’articolo 7 della direttiva 2009/52/CE e dovrebbero includere, se del caso, l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere un risarcimento ai lavoratori stagionali. Dovrebbero essere messi in atto i meccanismi necessari per consentire ai lavoratori stagionali di ottenere il risarcimento loro dovuto anche se non si trovano più nel territorio dello Stato membro in questione.

(37)

È opportuno fissare una serie di norme procedurali per l’esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente ed equa in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(38)

Per i visti per soggiorni di breve durata, le garanzie procedurali sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen.

(39)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero decidere in merito alle domande di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale con la massima sollecitudine a seguito della loro presentazione. In relazione alle domande di proroga o rinnovo, presentate entro il periodo di validità dell’autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato ad interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, né gli sia preclusa la possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso. I richiedenti dovrebbero presentare le domande di proroga o rinnovo con la massima sollecitudine. Il lavoratore stagionale dovrebbe comunque essere autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato, e se del caso a continuare a lavorare, fino all’adozione di una decisione definitiva in merito a una proroga o a un rinnovo da parte delle autorità competenti.

(40)

Dato il carattere del lavoro stagionale, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a non imporre una tassa per il trattamento delle domande. Qualora uno Stato membro decida nondimeno di imporre una tassa, quest’ultima non dovrebbe essere sproporzionata o eccessiva.

(41)

I lavoratori stagionali dovrebbero beneficiare di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato. L’autorità competente dovrebbe essere informata di ogni cambiamento di alloggio. Se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite, l’affitto non dovrebbe essere eccessivo rispetto alla retribuzione netta del lavoratore stagionale e rispetto alla qualità dell’alloggio, il canone di affitto non dovrebbe essere trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale, il datore di lavoro dovrebbe fornire al lavoratore stagionale un contratto di locazione o documento equivalente, indicante le condizioni di locazione dell’alloggio e dovrebbe assicurare che l’alloggio soddisfi le norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato.

(42)

I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale rilasciata a norma della presente direttiva da uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni nell’arco di un dato periodo di 180 giorni in conformità del codice frontiere Schengen e dell’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (12) (convenzione di applicazione Schengen).

(43)

Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario tutelare efficacemente i diritti di tali lavoratori, anche in materia di sicurezza sociale, verificarne regolarmente il rispetto e garantire pienamente l’osservanza del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, attenendosi al principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro, mediante l’applicazione di contratti collettivi e di altri accordi in materia di condizioni di lavoro che siano stati conclusi ad ogni livello o che siano previsti dalla legge, in conformità del diritto e della prassi nazionali, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.

(44)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatti salvi i diritti e i principi contenuti nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e, se del caso, nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

(45)

È necessario che ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi si applichino, oltre alle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari valide per i lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, anche i lodi arbitrali e gli accordi e i contratti collettivi conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e della prassi nazionali dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.

(46)

Ai lavoratori stagionali che sono cittadini di un paese terzo dovrebbe essere assicurata la parità di trattamento, rispetto ai settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). La presente direttiva non armonizza la legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e non contempla l’assistenza sociale. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale alle persone che rientrano nel suo ambito d’applicazione. La presente direttiva non dovrebbe conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell’Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri.

A motivo della natura temporanea del soggiorno dei lavoratori stagionali e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), gli Stati membri dovrebbero poter escludere le prestazioni familiari e di disoccupazione dall’applicazione del principio di parità di trattamento tra i lavoratori stagionali e i loro propri cittadini, e dovrebbero poter limitare l’applicazione di tale principio per quanto concerne l’istruzione e la formazione professionale, nonché le agevolazioni fiscali.

La presente direttiva non dovrebbe disciplinare il ricongiungimento familiare. Essa, inoltre, non conferisce diritti per situazioni che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ad esempio in relazione alle situazioni in cui i familiari risiedono in un paese terzo. Ciò non dovrebbe, tuttavia, pregiudicare il diritto dei superstiti, che traggono diritti dal lavoratore stagionale, a beneficiare della pensione di reversibilità se residenti in un paese terzo. È opportuno far salva l’applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri del diritto nazionale che prevede regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici. Dovrebbero essere istituiti meccanismi atti a garantire una copertura di sicurezza sociale efficace durante il soggiorno nonché il trasferimento, se del caso, dei diritti acquisiti dei lavoratori stagionali.

(47)

Il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell’Unione.

(48)

Qualsiasi restrizione al diritto alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010.

(49)

Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all’alloggio, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nel loro rispettivo territorio. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali precedenti violazioni.

(50)

Per agevolare l’attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri predispongano meccanismi efficaci che permettano ai lavoratori stagionali di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi quali i sindacati o altre associazioni. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell’esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze. I lavoratori stagionali dovrebbero avere accesso alla tutela giudiziaria per evitare di subire pregiudizi per il fatto di aver presentato denuncia.

(51)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’introduzione di una speciale procedura di ammissione, l’adozione di condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale da applicare ai cittadini di paesi terzi e la definizione dei loro diritti in quanto lavoratori stagionali non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE), tenendo conto altresì delle politiche di immigrazione e occupazione a livello europeo e nazionale. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 7, l’articolo 15, paragrafo 3, gli articoli 17, 27, 28 e 31 e l’articolo 33, paragrafo 2, in conformità dell’articolo 6 TUE.

(53)

Conformemente alla dichiarazione politica congiunta del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (15), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(54)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(55)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva determina le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e definisce i diritti dei lavoratori stagionali.

2.   Per soggiorni non superiori a 90 giorni, la presente direttiva si applica fatto salvo l’acquis di Schengen, in particolare il codice dei visti, il codice frontiere Schengen e il regolamento (CE) n. 539/2001.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che risiedono al di fuori del territorio degli Stati membri e che chiedono di essere ammessi o sono stati ammessi ai sensi della presente direttiva, nel territorio di uno Stato membro per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 15.

2.   Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, se del caso in consultazione con le parti sociali, elencano i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. Gli Stati membri possono modificare tale elenco, se del caso, in consultazione con le parti sociali. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.

3.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

a)

svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi dall’articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di paesi terzi distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;

b)

sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

c)

godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e paesi terzi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

b)

«lavoratore stagionale», il cittadino di un paese terzo che conservi la propria residenza principale in un paese terzo e che soggiorni legalmente e temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un’attività soggetta al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra tale cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in tale Stato membro;

c)

«attività soggetta al ritmo delle stagioni», un’attività legata a un certo periodo dell’anno da un evento ricorrente o una sequenza ricorrente di eventi connessi a condizioni stagionali che richiedono quantità di forza lavoro notevolmente superiori a quelle necessarie per le attività abituali;

d)

«permesso di lavoro stagionale», un’autorizzazione rilasciata secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (17) recante un riferimento al lavoro stagionale e atta a consentire al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo superiore a 90 giorni ai sensi della presente direttiva;

e)

«visto per soggiorno di breve durata», un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell’articolo 2, lettera a), punto 2, del codice dei visti o rilasciata conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen;

f)

«visto per soggiorno di lunga durata», un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell’articolo 18 della convenzione di applicazione Schengen o rilasciata conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen;

g)

«procedura unica di domanda», una procedura avviata a seguito di un’unica domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo, volta all’adozione di una decisione in merito alla domanda di permesso di lavoro stagionale;

h)

«autorizzazione per motivi di lavoro stagionale», una delle autorizzazioni di cui all’articolo 12 che autorizza il suo titolare a soggiornare e lavorare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi della presente direttiva;

i)

«permesso di lavoro», un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del diritto nazionale a fini di lavoro nel territorio di tale Stato membro.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli:

a)

del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra;

b)

di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per i cittadini di paesi terzi a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli 18, 19, 20, 23 e 25.

CAPO II

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Articolo 5

Criteri e requisiti di ammissione per l’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni non superiori a 90 giorni

1.   La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno non superiore a 90 giorni è accompagnata da:

a)

un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale o dalla normativa o prassi amministrativa, un’offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi:

i)

il luogo e il tipo di lavoro;

ii)

la durata dell’impiego;

iii)

la retribuzione;

iv)

le ore di lavoro settimanali o mensili;

v)

l’ammontare delle ferie retribuite;

vi)

se del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; e

vii)

se possibile, la data di entrata in servizio;

b)

la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso;

c)

la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell’articolo 20.

2.   Gli Stati membri esigono che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi al diritto, ai contratti collettivi e/o alla prassi applicabili.

3.   Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale non faccia ricorso ai loro sistemi di assistenza sociale.

4.   Nei casi in cui il contratto di lavoro o l’offerta vincolante specifichino che i cittadini di paesi terzi eserciteranno una professione regolamentata, come definita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), lo Stato membro può prescrivere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l’esercizio di tale professione regolamentata.

5.   Al momento dell’esame di una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri che non attuano integralmente l’acquis di Schengen verificano che il cittadino di un paese terzo:

a)

non presenti un rischio di immigrazione illegale;

b)

intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell’autorizzazione.

Articolo 6

Criteri e requisiti di ammissione all’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni superiori a 90 giorni

1.   La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno superiore a 90 giorni è accompagnata da:

a)

un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale, dalla normativa o prassi amministrativa, un’offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi:

i)

il luogo e il tipo di lavoro;

ii)

la durata dell’impiego;

iii)

la retribuzione;

iv)

le ore di lavoro settimanali o mensili;

v)

l’ammontare delle ferie retribuite;

vi)

se del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; e

vii)

se possibile, la data di entrata in servizio;

b)

la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso;

c)

la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell’articolo 20.

2.   Gli Stati membri esigono che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi al diritto, ai contratti collettivi e/o alla prassi applicabile.

3.   Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere ai loro sistemi di assistenza sociale.

4.   Non sono ammessi i cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica.

5.   Al momento dell’esame di una domanda di autorizzazione d cui all’articolo 12, paragrafo 2, gli Stati membri verificano che il cittadino di un paese terzo non presenti un rischio di immigrazione illegale e che intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell’autorizzazione.

6.   Nei casi in cui il contratto di lavoro o l’offerta vincolante specifichi che i cittadini di paesi terzi eserciteranno una professione regolamentata, come definita dalla direttiva 2005/36/CE, lo Stato membro può esigere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l’esercizio di tale professione regolamentata.

7.   Gli Stati membri esigono che i cittadini di paesi terzi siano in possesso di un documento di viaggio valido secondo quanto stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri richiedono che il periodo di validità del documento di viaggio copra almeno il periodo di validità dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.

Inoltre, gli Stati membri possono richiedere che:

a)

il periodo di validità superi la prevista durata del soggiorno fino ad un massino di tre mesi;

b)

il documento di viaggio sia stato rilasciato nei precedenti dieci anni; e

c)

il documento di viaggio contenga almeno due pagine bianche.

Articolo 7

Volume di ingresso

La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare il volume di ingresso nel suo territorio di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. Su tale base una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale può essere considerata inammissibile o essere rigettata.

Articolo 8

Motivi di rigetto

1.   Gli Stati membri rigettano una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

a)

gli articoli 5 o 6 non sono rispettati; oppure

b)

i documenti presentati ai fini degli articoli 5 o 6 sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

2.   Gli Stati membri rigettano, ove opportuno, una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

a)

il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale;

b)

l’impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure

c)

il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell’articolo 17.

3.   Gli Stati membri possono accertarsi che i posti vacanti in questione possano essere coperti da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell’Unione ovvero da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro, nel qual caso essi possono rigettare la domanda. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio di preferenza per i cittadini dell’Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

4.   Gli Stati membri possono rigettare una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

a)

il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dal diritto e/o dai contratti collettivi applicabili; oppure

b)

nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha abolito un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva; ovvero

c)

il cittadino di un paese terzo non ha rispettato gli obblighi previsti da una precedente decisione di ammissione in qualità di lavoratore stagionale.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di rigetto di una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

6.   I motivi per rifiutare il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 9

Revoca dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

1.   Gli Stati membri revocano l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando:

a)

i documenti presentati ai fini dell’articolo 5 o 6 sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, o falsificati o manomessi, oppure

b)

il titolare soggiorna per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato.

2.   Gli Stati membri revocano, se del caso, l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando:

a)

il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale;

b)

l’impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure

c)

il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell’articolo 17.

3.   Gli Stati membri possono revocare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando:

a)

gli articoli 5 o 6 non sono, o non sono più, rispettati; oppure

b)

il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dal diritto e/o dai contratti collettivi applicabili;

c)

il datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi previsti a norma del contratto di lavoro; oppure

d)

nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva.

4.   Gli Stati membri possono revocare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) o protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di revoca di un’autorizzazione tiene conto delle circostanze specifiche del caso, compresi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

6.   I motivi per annullare o revocare un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 10

Obbligo di cooperazione

Gli Stati membri possono esigere che il datore di lavoro fornisca tutte le pertinenti informazioni necessarie per il rilascio, la proroga o il rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.

CAPO III

PROCEDURA E AUTORIZZAZIONI PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE

Articolo 11

Accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull’ingresso e il soggiorno, compresi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali del lavoratore stagionale.

2.   Quando gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, li informano altresì per iscritto circa i loro diritti e obblighi ai sensi della presente direttiva, incluse le procedure di ricorso.

Articolo 12

Autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale

1.   Per i soggiorni di durata non superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l’articolo 5 e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale, fatte salve le norme relative al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata stabilite dal codice dei visti e dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (20):

a)

un visto per soggiorno di breve durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;

b)

un visto per soggiorno di breve durata e un permesso di lavoro, in cui è precisato che è il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale; oppure

c)

un permesso di lavoro in cui è precisato che è il permesso è rilasciato per motivi di lavoro stagionale, nel caso di cittadini di un paese terzo esenti dall’obbligo del visto a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e ai quali gli Stati membri interessati non applichino l’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono le autorizzazioni di cui alle lettere a) e c) oppure le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c).

2.   Per soggiorni di durata superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l’articolo 6 e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale:

a)

un visto per soggiorno di lunga durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;

b)

un permesso di lavoro stagionale; oppure

c)

un permesso di lavoro stagionale e un visto per soggiorno di lunga durata, se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dal diritto nazionale per l’ingresso nel territorio.

Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono solo una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c).

3.   Fatto salvo l’acquis di Schengen, gli Stati membri stabiliscono se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal datore di lavoro.

L’obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal suo datore di lavoro lascia impregiudicate eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura.

4.   Il permesso di lavoro stagionale di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Gli Stati membri inseriscono nel permesso un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.

5.   Per i visti per soggiorni di lunga durata gli Stati membri inseriscono un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale nel campo «annotazioni» del visto autoadesivo a norma del punto 12 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95.

6.   Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di impiego del lavoratore stagionale in formato cartaceo, oppure conservare tali dati in formato elettronico ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e della lettera a), punto 16, del relativo allegato.

7.   Quando un visto è richiesto esclusivamente ai fini dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfa le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c), lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino del paese terzo nell’ottenimento del visto necessario.

8.   Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un’autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione.

Articolo 13

Domande di permesso di lavoro stagionale

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le domande, a decidere in merito e a rilasciare i permessi di lavoro stagionale.

2.   Una domanda di permesso di lavoro stagionale è presentata nell’ambito di una procedura unica.

Articolo 14

Durata del soggiorno

1.   Gli Stati membri stabiliscono un periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali che non è inferiore a cinque mesi e non è superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo il cittadino del paese terzo lascia il territorio dello Stato membro a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o del diritto dell’Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale

2.   Gli Stati membri possono stabilire un periodo massimo in un arco di dodici mesi in cui un datore di lavoro è autorizzato ad assumere lavoratori stagionali. Tale periodo non è inferiore al periodo massimo di soggiorno stabilito a norma del paragrafo 1.

Articolo 15

Proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

1.   Entro il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli articoli 5 o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 2 e, se applicabile, all’articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno, nel caso in cui i lavoratori stagionali proroghino il loro contratto con lo stesso datore di lavoro.

2.   Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a prorogare il loro contratto con lo stesso datore di lavoro e il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

3.   Entro il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli articoli 5 o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 2 e, se applicabile, all’articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno per farsi assumere da un altro datore di lavoro.

4.   Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a farsi assumere da un altro datore di lavoro e a prorogare il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri accettano la presentazione di una domanda quando il lavoratore stagionale ammesso ai sensi della presente direttiva si trova sul territorio dello Stato membro in questione.

6.   Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale qualora il posto vacante in questione possa essere coperto da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell’Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

7.   Gli Stati membri rifiutano di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale al raggiungimento della durata massima del soggiorno ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.

8.   Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o chiede protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.

9.   L’articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b), c) e d), non si applica a un lavoratore stagionale che presenti domanda di assunzione presso un altro datore di lavoro conformemente al paragrafo 3 qualora tali disposizioni si applichino al precedente datore di lavoro.

10.   I motivi di proroga di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

11.   Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, ogni decisione relativa ad una domanda di proroga o di rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 16

Agevolazione del reingresso

1.   Gli Stati membri agevolano il reingresso dei cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato in qualità di lavoratori stagionali almeno una volta nei cinque anni precedenti, e che abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla presente direttiva.

2.   L’agevolazione di cui al paragrafo 1 può includere una o più misure quali:

a)

la concessione di un’esenzione dall’obbligo di presentazione di uno o più dei documenti di cui agli articoli 5 o 6;

b)

il rilascio di più permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo;

c)

una procedura accelerata per l’adozione di una decisione sulla domanda di un permesso di lavoro stagionale o un visto per soggiorno di lunga durata;

d)

la priorità nell’esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale, anche prendendo in considerazione la precedente ammissione in sede di decisione sulle domande in relazione all’esaurimento del volume di ingresso.

Articolo 17

Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro

1.   Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro derivanti a norma della presente direttiva, compresa l’esclusione dei datori di lavoro in condizioni di grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di revoca dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b), c) e d), il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere un indennizzo al lavoratore stagionale conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. La responsabilità si estende a ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata.

3.   Se il datore di lavoro è un subappaltatore che ha violato la presente direttiva, e qualora l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio non abbiano adempiuto ai loro obblighi con la dovuta diligenza come previsto dal diritto nazionale, l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio possono:

a)

essere soggetti alle sanzioni di cui al paragrafo 1;

b)

essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a corrispondere ogni risarcimento dovuto al lavoratore stagionale conformemente al paragrafo 2;

c)

essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a versare gli arretrati dovuti al lavoratore stagionale conformemente al diritto nazionale.

Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 18

Garanzie procedurali

1.   Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Le autorità competenti notificano tale decisione per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale, quanto prima ma non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

2.   In caso di domanda di proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato a interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro né gli sia preclusa la possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso.

Qualora la validità dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale scada durante la procedura di proroga o rinnovo, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, autorizzano il lavoratore stagionale a soggiornare nel loro territorio fino all’adozione di una decisione da parte delle autorità competenti, a condizione che la domanda sia stata presentata entro il periodo di validità di tale autorizzazione e il periodo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, non sia scaduto.

Qualora si applichi il secondo comma, gli Stati membri possono, tra l’altro:

a)

rilasciare permessi di soggiorno temporanei o autorizzazioni equivalenti sino all’adozione di una decisione;

b)

autorizzare il lavoratore stagionale a lavorare fino all’adozione di una decisione.

Nel corso del periodo di esame della domanda di proroga o rinnovo, si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

3.   Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per la comunicazione delle informazioni. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.

4.   La motivazione di una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto al richiedente. La motivazione di una decisione che revochi l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto sia al lavoratore stagionale sia, se previsto dal diritto nazionale, al datore di lavoro.

5.   Una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda, rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o revochi un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il tribunale o l’autorità amministrativa presso cui il ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.

6.   Le garanzie procedurali concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 19

Tasse e spese

1.   Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande in conformità della presente direttiva. L’importo di tali tasse non è sproporzionato o eccessivo. Le tasse concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen. Se tali tasse sono corrisposte da cittadini di paesi terzi, gli Stati membri possono prevedere che questi ultimi abbiano il diritto di essere rimborsati dal datore di lavoro conformemente al diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri possono obbligare i datori di lavoro del lavoratore stagionale a farsi carico:

a)

del costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di origine dei lavoratori stagionali al luogo di lavoro nello Stato membro interessato;

b)

del costo dell’assicurazione sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Nel caso in cui i datori di lavoro sostengano i costi previsti dal presente paragrafo, essi non possono recuperare tali costi dal lavoratore stagionale.

Articolo 20

Alloggio

1.   Gli Stati membri esigono prove del fatto che il lavoratore stagionale beneficerà di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato secondo il diritto e/o la prassi nazionale, per la durata del loro soggiorno. L’autorità competente è informata di ogni cambiamento di alloggio del lavoratore stagionale.

2.   Se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite:

a)

il lavoratore stagionale può essere tenuto a pagare un affitto il cui costo non è essere eccessivo rispetto alla sua retribuzione e rispetto alla qualità dell’alloggio. Il canone di affitto non è trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale;

b)

il datore di lavoro fornisce al lavoratore stagionale un contratto di locazione o un documento equivalente, in cui sono chiaramente indicate le condizioni di locazione dell’alloggio;

c)

il datore di lavoro assicura che l’alloggio soddisfi i criteri generali di salute e di sicurezza in vigore nello Stato membro interessato.

Articolo 21

Collocamento da parte dei servizi pubblici dell’impiego

Gli Stati membri possono stabilire che il collocamento di lavoratori stagionali sia effettuato soltanto dai servizi pubblici dell’impiego.

CAPO IV

DIRITTI

Articolo 22

Diritti derivanti dall’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

Durante il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, il titolare gode quanto meno dei seguenti diritti:

a)

diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;

b)

libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione conformemente al diritto nazionale;

c)

diritto di esercitare la concreta attività lavorativa autorizzata dall’autorizzazione, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 23

Diritto alla parità di trattamento

1.   I lavoratori stagionali hanno diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante almeno per quanto concerne:

a)

le condizioni di impiego, compresa l’età minima richiesta per poter lavorare, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l’orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

b)

il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità del diritto e della prassi nazionali dello Stato membro ospitante, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c)

il pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro, per quanto concerne ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi;

d)

i settori della sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;

e)

l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, tranne per quanto riguarda l’alloggio, ferma restando la libertà di contratto conformemente al diritto dell’Unione o nazionale;

f)

i servizi di consulenza sul lavoro stagionale forniti dagli uffici di collocamento;

g)

l’istruzione e la formazione professionale;

h)

il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

i)

le agevolazioni fiscali, nella misura in cui il lavoratore stagionale sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato.

I lavoratori stagionali che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore stagionale, ottengono diritti pensionistici basati sull’impiego stagionale precedente del lavoratore e acquisiti in conformità della legislazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.

2.   Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

i)

ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera d), escludendo le prestazioni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010;

ii)

ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera g), limitandone l’applicazione all’istruzione e alla formazione professionale che sia direttamente collegata all’attività lavorativa specifica ed escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;

iii)

ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera i), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitandone l’applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore stagionale per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano la residenza o il domicilio abituale nel territorio dello Stato membro interessato.

3.   Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di prorogare o rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale a norma degli articoli 9 e 15.

Articolo 24

Monitoraggio, valutazione e ispezione

1.   Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l’ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell’ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i lavoratori nazionali, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro e, con l’accordo del lavoratore, all’alloggio.

Articolo 25

Agevolazione delle denunce

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori stagionali di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, ovvero tramite un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili, esclusi i procedimenti e le decisioni concernenti visti per soggiorni di breve durata, previste ai fini dell’applicazione della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori stagionali abbiano parità di accesso, rispetto agli altri lavoratori che occupano una funzione analoga, alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all’impresa o a un’azione legale volta a ottenere il rispetto della presente direttiva.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Statistiche

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale rilasciate per la prima volta e, per quanto possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è stata prorogata, rinnovata o revocata. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, e, per quanto possibile, per periodo di validità dell’autorizzazione e settore economico.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2017.

3.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

Articolo 27

Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 30 settembre 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le eventuali modifiche necessarie.

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 97.

(2)  GU C 166 del 7.6.2011, pag. 59.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

(4)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

(5)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(6)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(7)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(8)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(9)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(12)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(13)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

(15)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(16)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(17)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

(18)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(19)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(20)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).