11.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/63


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2014

recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2014) 7222]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/709/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (4) stabilisce le misure minime da applicare all'interno dell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese le misure da adottare in caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana in un'azienda suinicola e in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. Dette misure comprendono programmi di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, da elaborare e attuare a cura degli Stati membri e da approvare da parte della Commissione.

(2)

La peste suina africana è presente in Sardegna, dal 1978 e dal 2014 si è diffusa nei paesi dell'Europa orientale, fra i quali Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, attraverso paesi terzi confinanti in cui tale malattia è molto diffusa.

(3)

Al fine di concentrarsi sulle misure di lotta alla malattia e di prevenirne la propagazione nonché di prevenire inutili turbative degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è stato stabilito d'urgenza a livello europeo un elenco delle zone infette e delle zone a rischio di infezione in collaborazione con gli Stati membri interessati, mediante diverse decisioni di esecuzione della Commissione che sono state consolidate dalla decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (5). Tale decisione stabilisce inoltre norme di polizia sanitaria relative ai movimenti e alle spedizioni di taluni prodotti di origine suina, nonché alla bollatura della carne suina in provenienza dalle zone indicate nell'allegato di tale decisione al fine di impedire la propagazione della malattia ad altre zone dell'Unione.

(4)

La decisione 2005/362/CE della Commissione (6) approva il piano presentato dall'Italia alla Commissione per l'eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna e la decisione di esecuzione 2014/442/UE della Commissione (7) approva i piani di eradicazione delle peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Lituania e della Polonia.

(5)

La peste suina africana può essere considerata una malattia endemica delle popolazioni suine domestiche e selvatiche di taluni paesi terzi che confinano con l'Unione e rappresenta un rischio permanente per l'Unione.

(6)

La situazione della malattia può costituire un pericolo per il patrimonio suino nelle zone attualmente non interessate degli Stati membri in cui la malattia è presente, ovvero Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia nonché negli altri Stati membri, segnatamente nel contesto degli scambi di prodotti di origine suina.

(7)

L'Estonia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno adottato misure di lotta contro la peste suina africana nel quadro della direttiva 2002/60/CE e, in conformità all'articolo 16 di tale direttiva, l'Estonia e la Lettonia devono presentare alla Commissione, per la relativa approvazione, il loro programma di eradicazione della peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.

(8)

È opportuno che gli Stati membri e le zone interessate figurino in un allegato con una differenziazione in base al livello di rischio. Le diverse parti dell'allegato dovrebbero tener conto della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana, indicando se il rischio riguarda sia le aziende suinicole, sia la popolazione di suini selvatici (parti III e IV) o solo la popolazione di suini selvatici (parte II) oppure se il rischio è riconducibile ad una eventuale prossimità alla popolazione infetta di suini selvatici (parte I). In particolare è opportuno indicare se la situazione epidemiologica è stata stabilizzata e la malattia è diventata endemica (parte IV) oppure se la situazione è ancora dinamica con un'evoluzione incerta (parte III). Tuttavia potrebbe essere necessario adeguare la classificazione dei territori degli Stati membri, o di parti di essi, come parti I, II, III e IV in base alla popolazione di suini interessata, tenendo conto di ulteriori fattori di rischio dovuti alla situazione epidemiologica locale e alla sua evoluzione, in particolare nelle zone che sono state colpite di recente dalla malattia e in cui è disponibile una minore esperienza epidemiologica nell'ambito di sistemi ecologici diversi.

(9)

In termini di rischio di propagazione della peste suina africana, i movimenti di vari prodotti suini presentano diversi livelli di rischio. Quale regola generale, la movimentazione di suini vivi, sperma, ovuli, embrioni e sottoprodotti di origine suina provenienti da zone infette comporta rischi più elevati in termini di esposizione e conseguenze rispetto alla movimentazione di carni, preparati e prodotti a base di carni, come indicato nel parere scientifico del 2010 (8) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Pertanto dovrebbe essere vietata la spedizione di suini vivi e di sperma, ovuli, embrioni, sottoprodotti di origine suina nonché di talune carni, preparati e prodotti a base di carni da determinate zone degli Stati membri elencate nelle parti I, II, III e IV dell'allegato della presente decisione. Tale divieto comprende tutti i suidi di cui alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio (9).

(10)

Per tenere conto dei diversi livelli di rischio a seconda del tipo di prodotti suini e della situazione epidemiologica negli Stati membri e nelle zone interessati, è opportuno prevedere alcune deroghe per ciascun tipo di prodotto suino proveniente dai territori elencati nelle varie parti dell'allegato della presente decisione. Tali deroghe sono in linea anche con le misure di attenuazione dei rischi per l'importazione in relazione alla peste suina africana, indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale. Nella presente decisione dovrebbero essere previste anche le ulteriori misure di salvaguardia e le norme in materia di sanità animale o i trattamenti delle rispettive merci applicabili qualora tali deroghe siano concesse.

(11)

A causa dell'attuale situazione epidemiologica e per motivi di cautela gli Stati membri interessati, ovvero Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, hanno istituito, conformemente alle parti I, II e III dell'allegato della presente decisione, zone nuove, di dimensione sufficiente e appropriata, che sono adeguate all'attuale situazione epidemiologica e in cui sono di applicazione restrizioni sui movimenti di suini vivi, sperma, ovuli, embrioni, carni suine fresche e taluni prodotti di origine suina. La situazione della peste suina africana in Sardegna (Italia) si differenzia da quella in altri Stati membri, viste l'endemicità a lungo termine della malattia in questa parte del territorio italiano e la posizione geografica insulare; è pertanto necessario che la parte IV dell'allegato della presente decisione continui a includere l'intero territorio della Sardegna in Italia.

(12)

Le restrizioni veterinarie attualmente applicabili sono particolarmente limitative per le zone elencante nella parte III dell'allegato della presente decisione e potrebbero quindi comportare problemi logistici e di salute animale qualora non sia possibile la macellazione di suini nelle rispettive zone, in particolare a causa dell'assenza di un macello appropriato o della capacità limitata di macellazione all'interno delle zone elencate nella parte III.

(13)

Lo spostamento di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di movimentazione, purché siano applicate misure di attenuazione dei rischi. È pertanto opportuno che in presenza delle circostanze sopra descritte gli Stati membri interessati possano concedere, in via eccezionale, deroghe per la spedizione di suini vivi, destinati alla macellazione immediata, dalle zone elencate della parte III a un macello ubicato al di fuori di tali zone nello stesso Stato membro, purché siano soddisfatte condizioni rigorose in modo da non compromettere la lotta contro la malattia.

(14)

La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (10) e la decisione 93/444/CEE della Commissione (11) dispongono che i movimenti di animali siano corredati di certificati sanitari. Qualora le deroghe al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato della presente decisione vengano applicate ai suini vivi destinati agli scambi intra-UE o all'esportazione in un paese terzo, in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento alla presente decisione in modo da garantire che nei certificati pertinenti siano fornite informazioni sanitarie adeguate ed esatte.

(15)

Il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (12) stabilisce che i movimenti di taluni prodotti di origine animale siano corredati di certificati sanitari. Allo scopo di prevenire la propagazione della peste suina africana in altre zone dell'Unione, nel caso in cui uno Stato membro sia soggetto ad un divieto di spedizione di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine provenienti da talune parti del suo territorio, dovrebbero essere stabilite alcune prescrizioni, in particolare per quanto concerne la certificazione, per la spedizione di tali carni, preparati e prodotti a base di carni da altre zone del territorio di tale Stato membro non soggette a detto divieto e in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento alla presente decisione.

(16)

Allo scopo di prevenire la propagazione della peste suina africana in altre zone dell'Unione e in paesi terzi è inoltre opportuno disporre che la spedizione di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine da Stati membri nei quali vi sono zone elencate nell'allegato sia soggetta ad alcune condizioni più restrittive. In particolare, tali carni suine fresche, preparati e prodotti a base di carni suine dovrebbero essere bollati con marchi speciali che non possano essere confusi con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e con i bolli sanitari per le carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(17)

Il periodo di applicazione delle misure previste dalla presente decisione dovrebbe tenere conto dell'epidemiologia della peste suina africana e delle condizioni atte a ripristinare lo status di indenne da peste suina africana, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale, e pertanto tale periodo dovrebbe durare almeno fino al 31 dicembre 2018.

(18)

Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2014/178/UE e sostituirla con la presente decisione.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati).

Essa si applica fatti salvi i programmi di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nello Stato membro interessato, approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE.

Articolo 2

Divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina da alcune zone elencate nell'allegato

Gli Stati membri interessati vietano:

a)

la spedizione di suini vivi dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato;

b)

la spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato;

c)

la spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti tali carni dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato;

d)

la spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato.

Articolo 3

Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi originari da allevamenti situati in una zona elencata nella parte II dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

1.

i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione, e

2.

i suini siano stati sottoposti a esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni precedente alla data della movimentazione e a un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE della Commissione (15), oppure

3.

i suini provengano da un'azienda:

a)

che, almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta da parte dell'autorità veterinaria competente ad ispezioni:

i)

conformi agli orientamenti e alle procedure di cui al capitolo IV dell'allegato della decisione 2003/422/CE,

ii)

comprendenti un esame clinico e un campionamento in cui i suini di età superiore a 60 giorni siano stati sottoposti a prove di laboratorio conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE;

iii)

finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE;

b)

che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall'autorità competente.

Articolo 4

Deroga al divieto di spedizione di partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato e di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine ottenuti da tali suini

In deroga ai divieti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro qualora vi siano capacità limitate di macellazione nei macelli riconosciuti dall'autorità competente a norma dell'articolo 12, situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:

1.

i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione, e

2.

i suini soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 dell'articolo 3;

3.

i suini destinati alla macellazione immediata siano trasportati direttamente, senza operazioni di scarico o soste, a un macello riconosciuto a norma dell'articolo 12 e specificamente designato a tal fine dall'autorità competente;

4.

l'autorità competente responsabile del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di trasportare i suini e notifichi l'arrivo degli animali a quest'ultima;

5.

all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini e siano macellati in un giorno specifico, dedicato esclusivamente alla macellazione dei suini provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato;

6.

il trasporto dei suini verso il macello all'interno e attraverso aree situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell'allegato sia effettuata lungo rotte di trasporto predefinite e i veicoli utilizzati per il trasporto di detti suini siano puliti, disinfestati, se del caso, e disinfettati il più presto possibile dopo lo scarico;

7.

gli Stati membri interessati assicurino che le carni suine fresche, le preparazioni e i prodotti a base di carni suine ottenuti da tali suini:

a)

siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12;

b)

siano stati bollati a norma dell'articolo 16;

c)

siano commercializzati solo sul territorio di detto Stato membro;

8.

gli Stati membri interessati assicurino che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali suini siano sottoposti ad un trattamento in un sistema separato approvato dall'autorità competente, che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da tali suini non presentano rischi per quanto riguarda la peste suina africana;

9.

gli Stati membri interessati informino immediatamente la Commissione della concessione della deroga a norma del presente articolo e comunichino i nomi e gli indirizzi dei macelli riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Articolo 5

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nella parte III dell'allegato di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nella parte III dell'allegato di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, purché:

a)

siano ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12; oppure

b)

siano ottenuti da suini che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 o 3, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12; oppure

c)

siano stati prodotti e trasformati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.

Articolo 6

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nella parte IV dell'allegato di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nella parte IV dell'allegato di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, purché:

a)

siano ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell'allegato, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12; oppure

b)

siano stati prodotti e trasformati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.

Articolo 7

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di partite di sottoprodotti di origine suina

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di prodotti derivati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ottenuti da sottoprodotti di origine suina, purché tali sottoprodotti siano stati sottoposti a un trattamento che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi relativamente alla peste suina africana.

2.   In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carcasse non trasformate di suini diversi dai suini selvatici e di sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, da macelli (17) (qui di seguito «sottoprodotti di origine animale») situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato verso impianti di trasformazione, incenerimento o coincenerimento situati all'esterno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:

a)

i sottoprodotti di origine animale provengano da aziende o macelli situati all'interno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, nelle quali non vi siano stati focolai di peste suina africana durante almeno un periodo di 40 giorni precedente alla spedizione;

b)

gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto di tali sottoprodotti di origine animale siano stati registrati individualmente dall'autorità competente in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e:

i)

il compartimento coperto a tenuta stagna per il trasporto di tali sottoprodotti di origine animale sia costruito in modo da consentire una pulizia e una disinfezione efficaci e la costruzione dei pavimenti faciliti l'evacuazione e la raccolta dei liquidi;

ii)

la domanda di immatricolazione dell'autocarro e degli altri veicoli contenga la prova che il veicolo è stato oggetto di controlli tecnici regolari;

iii)

ogni autocarro sia accompagnato da un sistema di navigazione satellitare per determinare la sua posizione in tempo reale. L'operatore responsabile del trasporto deve consentire all'autorità competente di controllare in tempo reale gli spostamenti dell'autocarro e di conservare i registri elettronici di tali spostamenti per almeno 2 mesi;

c)

in seguito al carico il compartimento destinato al trasporto di tali sottoprodotti di origine animale sia sigillato dal veterinario ufficiale. Solo il veterinario ufficiale può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo. Ciascun carico o sostituzione di sigillo deve essere notificato all'autorità competente;

d)

sia vietato qualsiasi ingresso di autocarri o veicoli nelle aziende suinicole e l'autorità competente garantisca una raccolta sicura delle carcasse di suini;

e)

il trasporto verso gli impianti di cui sopra sia diretto, senza soste, e conforme alla rotta autorizzata dall'autorità competente a partire dal punto designato di disinfezione all'uscita dalla zona elencata nella parte III dell'allegato. Al punto designato di disinfezione gli autocarri e i veicoli devono essere sottoposti a una pulizia e disinfezione appropriate sotto controllo del veterinario ufficiale;

f)

ogni partita di sottoprodotti di origine animale sia corredata di un documento commerciale, debitamente compilato, di cui al capo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (18). Il veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione di destinazione deve confermare all'autorità competente ogni arrivo di cui alla lettera b), punto iii);

g)

dopo lo scarico dei sottoprodotti di origine animale, l'autocarro o il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto di sottoprodotti di origine animale che potrebbe essere contaminata, siano completamente puliti, disinfettati e se necessario disinfestati all'interno dell'area chiusa dell'impianto di trasformazione, sotto la supervisione del veterinario ufficiale. Si applica l'articolo 12, lettera a), della direttiva 2002/60/CE;

h)

i sottoprodotti di origine animale siano trasformati senza indugio. È vietato qualsiasi stoccaggio nell'impianto di trasformazione;

i)

l'autorità competente provveda affinché la spedizione di sottoprodotti di origine animale non superi la capacità giornaliera di trasformazione dell'impianto di trasformazione;

j)

precedentemente alla prima spedizione dalla zona elencata nella parte III dell'allegato, le autorità competenti prendano gli accordi necessari con le autorità pertinenti a norma dell'allegato VI, lettera c), della direttiva 2002/60/CE al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, avarie importanti dell'autocarro o del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore. Gli operatori degli autocarri informano immediatamente l'autorità competente di qualsiasi infortunio o avaria dell'autocarro o del veicolo.

Articolo 8

Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

1.   Gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi non siano spediti dal loro territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo nei casi in cui tali suini vivi provengano da:

a)

zone non comprese fra quelle elencate nell'allegato;

b)

un'azienda in cui, nel corso di un periodo di almeno 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione, non siano stati introdotti suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi provenienti da un'azienda situata nelle zone elencate nella parte I dell'allegato, purché tali suini vivi soddisfino le seguenti condizioni:

a)

siano rimasti ininterrottamente nell'azienda per almeno 30 giorni prima della spedizione o dalla nascita e nessun suino vivo proveniente dalle zone elencate nell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione;

b)

provengano da un'azienda che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall'autorità competente;

c)

siano stati sottoposti ad esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni precedente alla data della movimentazione e ad un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE; oppure

d)

provengano da un'azienda che, almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta dall'autorità veterinaria competente ad ispezioni:

i)

conformi agli orientamenti e alle procedure di cui al capitolo IV dell'allegato della decisione 2003/422/CE,

ii)

comprendenti un esame clinico e un campionamento in cui i suini di età superiore a 60 giorni siano stati sottoposti a prove di laboratorio conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE;

iii)

finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE.

3.   Per le spedizioni di suini vivi che soddisfano le condizioni della deroga di cui al paragrafo 2, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi documenti veterinari e/o certificati sanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE:

«Suini conformi all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (19).

Articolo 9

Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi:

a)

sperma suino, se proveniente da verri allevati in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (20) e situato al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato della presente decisione;

b)

ovuli ed embrioni di animali della specie suina, se provenienti da scrofe donatrici allevate in aziende conformi all'articolo 8, paragrafo 2, e situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e gli embrioni siano concepiti o prodotti con sperma conforme alle condizioni di cui alla lettera a).

Articolo 10

Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

1.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita di sottoprodotti animali di origine suina sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali sottoprodotti suini siano ottenuti da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di prodotti derivati ottenuti da sottoprodotti di origine animale di suini provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, purché:

a)

tali sottoprodotti siano stati sottoposti ad un trattamento che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da suini non presentino rischi relativamente alla peste suina africana;

b)

le partite di prodotti derivati siano corredate di un documento commerciale rilasciato in conformità al capo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

Articolo 11

Divieto di spedizione di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

1.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita di carni suine fresche provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato, nonché di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti carni di tali suini sia spedita in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali carni suine siano state ottenute da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, purché tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini allevati sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e le carni suine fresche, i preparati e i prodotti a base di carni suine siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nella parte II dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, a condizione che tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 o paragrafo 3.

Articolo 12

Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini degli articoli 4, 5 e 6 e dell'articolo 11, paragrafo 2

L'autorità competente degli Stati membri interessati approva solo i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini degli articoli 4, 5 e 6 e dell'articolo 11, paragrafo 2, presso i quali la produzione, l'immagazzinamento e la trasformazione delle carni suine fresche e dei preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi conformemente alle deroghe previste degli articoli da 4 a 6 e dall'articolo 11, paragrafo 2, siano realizzati separatamente dalla produzione, dall'immagazzinamento e dalla trasformazione di altri prodotti costituiti da o contenenti carni fresche suine e preparati e prodotti a base di carni ottenute da suini originari o provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato, diversi da quelli riconosciuti a norma del presente articolo.

Articolo 13

Deroga al divieto di spedizione di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell'allegato

In deroga all'articolo 11, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato, purché tali prodotti:

a)

siano stati prodotti e trasformati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE;

b)

siano soggetti a certificazione veterinaria in conformità all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE;

c)

siano corredati del certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intra-UE di cui al regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II va completata come segue:

«Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (21).

(21)  GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63.»"

Articolo 14

Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13

Ogni sei mesi, a partire dalla data della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 12 ed eventuali informazioni pertinenti per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Articolo 15

Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini selvatici

1.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a)

dalle zone elencate nell'allegato non vengano effettuate spedizioni di suini selvatici vivi in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro;

b)

dalle zone elencate nell'allegato non vengano spedite carni di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, non elencate nell'allegato, di partite di carni di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nella parte I dell'allegato, purché i suini selvatici siano stati sottoposti ad un test per la peste suina africana con esito negativo in conformità alle procedure diagnostiche di cui al capitolo VI, parti C e D, dell'allegato della decisione 2003/422/CE.

Articolo 16

Bolli sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1

Gli Stati membri interessati garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto dei divieti di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, siano contrassegnati da un particolare bollo sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con:

a)

il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)

il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui alla sezione I, capo III, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 17

Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell'allegato

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a)

le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone elencate nell'allegato della presente decisione;

b)

i veicoli utilizzati per il trasporto di suini o di sottoprodotti di origine suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato della presente decisione vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca e conservi all'interno del veicolo la prova dell'avvenuta pulizia e disinfezione.

Articolo 18

Requisiti in materia di informazione per gli Stati membri interessati

Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, dei risultati della sorveglianza della peste suina africana relativa alle zone elencate nell'allegato, conformemente ai programmi di eradicazione della peste suina africana dalle popolazioni di suini selvatici, approvati dalla Commissione in conformità all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE e di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente decisione.

Articolo 19

Conformità

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Articolo 20

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/178/UE è abrogata.

Articolo 21

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(5)  Decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 47).

(6)  Decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 37).

(7)  Decisione di esecuzione 2014/442/UE della Commissione, del 7 luglio 2014, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Lituania e della Polonia (GU L 200 del 9.7.2014, pag. 21).

(8)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(9)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(10)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(11)  Decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34).

(12)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

(13)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(14)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(15)  Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35).

(16)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(17)  Riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004.

(18)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(20)  Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).


ALLEGATO

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la contea (maakond) di Põlvamaa;

la contea (maakond) di Võrumaa;

il comune (vald) di Häädemeeste;

il comune (vald) di Kambja;

il comune (vald) di Kasepää;

il comune (vald) di Kolga-Jaani;

il comune (vald) di Konguta;

il comune (vald) di Kõo;

il comune (vald) di Kõpu;

il comune (vald) di Laekvere;

il comune (vald) di Nõo;

il comune (vald) di Paikuse;

il comune (vald) di Pärsti;

il comune (vald) di Puhja;

il comune (vald) di Rägavere;

il comune (vald) di Rannu;

il comune (vald) di Rõngu;

il comune (vald) di Saarde;

il comune (vald) di Saare;

il comune (vald) di Saarepeedi;

il comune (vald) di Sõmeru;

il comune (vald) di Surju;

il comune (vald) di Suure-Jaani;

il comune (vald) di Tahkuranna;

il comune (vald) di Torma;

il comune (vald) di Viiratsi;

il comune (vald) di Vinni;

il comune (vald) di Viru-Nigula;

la città (linn) di Kunda;

la città (linn) di Viljandi.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

il comune (novads) di Aizkraukles;

il comune (novads) di Alojas;

il comune (novads) di Alūksnes;

il comune (novads) di Amatas;

il comune (novads) di Apes;

il comune (novads) di Baltinavas;

il comune (novads) di Balvu;

il comune (novads) di Cēsu;

il comune (novads) di Gulbenes;

il comune (novads) di Ikšķiles;

il comune (novads) di Inčukalna;

il comune (novads) di Jaunjelgavas;

il comune (novads) di Jaunpiepalgas;

il comune (novads) di Ķeguma;

il comune (novads) di Kocēnu;

il comune (novads) di Krimuldas;

il comune (novads) di Lielvārdes;

il comune (novads) di Līgatnes;

il comune (novads) di Limbažu;

il comune (novads) di Mālpils;

il comune (novads) di Mazsalacas;

il comune (novads) di Neretas;

il comune (novads) di Ogres;

il comune (novads) di Pārgaujas;

il comune (novads) di Priekuļu;

il comune (novads) di Raunas;

il comune (novads) di Ropažu;

il comune (novads) di Rugāju;

il comune (novads) di Salacgrīvas;

il comune (novads) di Salas;

il comune (novads) di Sējas;

il comune (novads) di Siguldas;

il comune (novads) di Skrīveru;

il comune (novads) di Smiltenes;

il comune (novads) di Vecpiebalgas;

il comune (novads) di Vecumnieku;

il comune (novads) di Viesītes;

il comune (novads) di Viļakas;

la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Biržai;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Jonava;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kaišiadorys;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kaunas;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kedainiai;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Panevežys;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Pasvalys;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Prienai;

il comune (savivaldybe) di Birštonas;

il comune (savivaldybe) di Kazlu Ruda;

il comune (savivaldybe) di Marijampole;

il comune (savivaldybe) di Kalvarija;

il comune (miesto savivaldybe) di Kaunas;

il comune (miesto savivaldybe) di Panevežys.

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kupiškis, nei sottodistretti (seniūnija) di Alizava, Kupiškis, Noriūnai e Subačius;

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

il voivodato della Podlachia:

la provincia (powiat) di M. Suwałki;

la provincia (powiat) di M. Białystok;

i comuni (gminy) di Wiżajny, Rutka-Tartak, Szypliszki, Jeleniewo, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki;

i comuni (gminy) di Krasnopol e Puńsk nella provincia (powiat) di Sejny;

il comune (gminy) di Augustów, con le città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów;

la provincia (powiat) di Mońki;

i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka;

i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok;

la provincia (powiat) di Bielsk;

la provincia (powiat) di Hajnówka;

i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze;

il comune (gminy) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrow;

i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la contea (maakond) di IDA-Virumaa;

la contea (maakond) di Valgamaa;

il comune (vald) di Abja;

il comune (vald) di Halliste;

il comune (vald) di Karksi;

il comune (vald) di Paistu;

il comune (vald) di Tarvastu.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

il comune (novads) di Aknīstes;

il comune (novads) di Cesvaines;

il comune (novads) di Ērgļu;

il comune (novads) di Ilūkstes;

la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils;

il comune (novads) di Jēkabpils;

il comune (novads) di Kokneses;

il comune (novads) di Krustpils;

il comune (novads) di Līvānu;

il comune (novads) di Lubānas;

il comune (novads) di Madonas;

il comune (novads) di Pļaviņu;

il comune (novads) di Varakļānu.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

la contea (apskritis) di Alytus;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Šalcininkai;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Širvintos;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Trakai;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Ukmerge;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Vilnius;

il comune (savivaldybe) di Elektrenai;

il comune (miesto savivaldybe) di Vilnius.

nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Anykščiai, il distretto (seniūnija) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nella provincia (powiat) di Sejny;

i comuni (gminy) di Lipsk e Płaska nella provincia (powiat) di Augustów;

i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków e Michałowo nella provincia (powiat) di Białystok;

i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka.

PARTE III

1.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

il comune (novads) di Aglonas;

il comune (novads) di Beverīinas;

il comune (novads) di Burtnieku;

il comune (novads) di Ciblas;

il comune (novads) di Dagdas;

il comune (novads) di Daugavpils;

il comune (novads) di Kārsavas;

il comune (novads) di Krāslavas;

il comune (novads) di Ludzas;

il comune (novads) di Naukšēnu;

il comune (novads) di Preiļu;

il comune (novads) di Rēzeknes;

il comune (novads) di Riebiņu;

il comune (novads) di Rūjienas;

il comune (novads) di Streņču;

il comune (novads) di Valkas;

il comune (novads) di Vārkavas;

il comune (novads) di Viļānu;

il comune (novads) di Zilupes;

la città (republikas pilsēta) di Daugavpils;

la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

2.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Ignalina;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Moletai;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Rokiškis;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Švencionys;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Utena;

il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Zarasai;

il comune (savivaldybe) di Visaginas.

nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kupiškis, nei sottodistretti (seniūnija) di Šimonys e Skapiškis;

nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Anykščiai, la parte del sottodistretto (seniūnija) di Svėdasai situata a nord della strada n. 118.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.