24.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/70


DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 marzo 2014 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa.

(2)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1) concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

(3)

Nella sessione del 20-21 marzo 2014, il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea («Crimea») e della città di Sebastopoli («Sebastopoli») alla Federazione russa e ha sottolineato che non intende riconoscerla. Il Consiglio europeo ha ritenuto che si dovrebbe proporre una rapida attuazione di alcune restrizioni economiche, commerciali e finanziarie, relative alla Crimea.

(4)

Il 27 marzo 2014, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 68/262 sull'integrità territoriale dell'Ucraina, ribadendo il proprio impegno per la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale, sottolineando la nullità del referendum tenutosi in Crimea il 16 marzo, e invitando tutti gli Stati a non riconoscere alcuna modifica allo status della Crimea e di Sebastopoli.

(5)

In tali circostanze, il Consiglio ritiene che l'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli dovrebbe essere vietata, ad eccezione delle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che abbiano ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

(6)

È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.

(7)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

Articolo 2

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 26 settembre 2014 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 26 settembre 2014.

Articolo 4

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 23 giugno 2015.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.