16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/43


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2014

che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

[notificata con il numero C(2014) 3014]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/281/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1) in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

viste le lettere del 23 luglio 2010 e del 25 febbraio 2014 con cui le autorità della Croazia chiedevano alla Commissione di concedere il riconoscimento dell'UE al registro navale croato,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009, gli Stati membri che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano alla Commissione una richiesta di riconoscimento.

(2)

Il 23 luglio 2010 la Repubblica di Croazia ha fornito informazioni e prove circa la conformità del registro navale croato alle disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009. Tenendo conto del fatto che la procedura di riconoscimento può protrarsi per un periodo di tempo più lungo successivo alla richiesta e che dall'adesione alla conclusione della procedura il governo croato non è autorizzato a delegare funzioni legali al registro navale croato, la Commissione ha avviato le fasi preparatorie della valutazione del registro navale croato prima che la Croazia diventasse uno Stato membro dell'Unione.

(3)

Il 25 febbraio 2014 la Croazia ha reiterato alla Commissione la richiesta di riconoscimento dell'UE del registro navale croato in seguito dell'adesione della Croazia all'Unione.

(4)

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, ha verificato che il registro navale croato soddisfa tutti i criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 391/2009.

(5)

La valutazione si è basata sull'esame della documentazione presentata dalle autorità croate, nonché sui risultati delle due ispezioni degli uffici del registro navale croato effettuate dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nell'ottobre 2011 e di un'ispezione effettuata nell'ottobre 2013 per verificare l'attuazione degli interventi correttivi intrapresi dal registro navale croato per colmare le carenze individuate dalla Commissione nel corso della valutazione.

(6)

In tutti i casi in cui sono state individuate carenze, il registro navale croato ha intrapreso azioni correttive adeguate e sufficienti. Il registro navale croato ha collaborato efficacemente durante la procedura di valutazione e ha dimostrato di essere in grado di migliorare proattivamente la propria organizzazione e le proprie procedure.

(7)

L'attuazione di una serie di azioni correttive è ancora in corso e sarà monitorata, in particolare l'apertura di una succursale a Shanghai (Cina). Ciò tuttavia non mette in discussione la qualità generale dei sistemi e dei meccanismi di controllo dell'organismo.

(8)

La Commissione ha verificato inoltre che il registro navale croato si è impegnato a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, e degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 391/2009.

(9)

Sebbene leggermente inferiori alla media degli altri organismi riconosciuti dall'UE, le prestazioni del registro navale croato in materia di sicurezza e inquinamento sono soddisfacenti. In particolare, esse mostrano una tendenza positiva nell'ambito del memorandum d'intesa di Parigi sul controllo dello Stato di approdo, con un tasso medio di fermi dello 0,51 % nel periodo 2010-2012, a fronte dello 0,89 % nel periodo 2009-2011 e dell'1,44 % nel periodo 2008-2010. Inoltre, il registro navale croato non ha registrato alcun fermo «in relazione a un organismo riconosciuto» nel 2010, nel 2011 e nel 2012 nell'ambito del controllo da parte dello Stato di approdo esercitato dalla guardia costiera degli Stati Uniti.

(10)

Al fine di garantire che l'organismo possa continuare a operare in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 e date le dimensioni relativamente ridotte della flotta attualmente certificata dal registro navale croato, la Commissione ritiene che un aumento sostanziale delle attività dell'organismo debba coincidere con un adeguato incremento delle sue capacità tecniche e gestionali, se necessario anche per quanto riguarda l'ampliamento della rete di uffici.

(11)

Il soggetto giuridico «Registro navale croato» ha sede a Spalato (Croazia) ed è un ente pubblico a norma della legge sul registro navale croato, del 20 settembre 1996, (Gazzetta ufficiale n. 81/96) e della «Carta relativa al registro navale croato» del 1o giugno 1997. Il nome dell'ente è «Registro navale croatof» («Hrvatski registar brodova»).

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il registro navale croato è riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2014

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).