15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)

[notificata con il numero C(2014) 726]

(2014/87/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

la Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo «l’organismo specificato») figura nell’allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nell’Unione e la cui introduzione e diffusione in tutti gli Stati membri è proibita.

(2)

Il 21 ottobre 2013 l’Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza dell’organismo specificato nel proprio territorio in due aree separate della provincia di Lecce nella regione Puglia. Sono stati successivamente individuati due ulteriori focolai distinti nella stessa provincia. La presenza dell’organismo specificato è stata confermata in relazione a diverse specie vegetali, tra cui Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. e Quercus sp. L. che manifestano sintomi di bruciatura fogliare e deperimento rapido. Si tratta della prima volta in cui viene confermata la presenza dell’organismo specificato nel territorio dell’Unione. Per diverse altre specie vegetali non sono ancora conclusi i controlli volti ad accertarne la presenza. L’individuazione del vettore dell’organismo specificato in Puglia è in corso.

(3)

Il 29 ottobre 2013 la regione Puglia ha adottato misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione dell’organismo specificato (2) in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

(4)

L’Italia ha comunicato che le ispezioni eseguite non hanno rilevato nessuna presenza dell’organismo specificato nelle province limitrofe di Brindisi e Taranto.

(5)

In risposta ad una richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo, «l’Autorità») ha adottato il 25 novembre 2013 una dichiarazione (3) che contiene le conclusioni riportate di seguito. L’organismo specificato ha probabilmente una varietà molto ampia di piante ospiti, tra cui molte piante coltivate e spontanee diffuse in Europa.

(6)

La principale via d’ingresso dell’organismo specificato consiste nello spostamento delle piante destinate alla piantagione, ad esclusione delle sementi. Desta preoccupazione anche la via di diffusione dei vettori d'infezione dell’organismo specificato, trasportati in partite di piante. Frutta e legna costituiscono vie di diffusione minori, con una probabilità trascurabile d'introduzione. Sementi, fiori tagliati e verdura ornamentale costituiscono vie di diffusione minori, con una probabilità bassa di introduzione. Lo spostamento di piante infette destinate alla piantagione costituisce il modo più efficiente di diffusione su grandi distanze dell’organismo specificato.

(7)

Data la natura dell’organismo specificato, è verosimile che esso si diffonderà rapidamente e su ampi territori. Al fine di garantire che l’organismo specificato non si diffonda al resto dell’Unione è necessario adottare misure immediatamente. Fino a quando non saranno disponibili informazioni più specifiche in merito alla varietà degli ospiti, ai vettori, alle vie di diffusione e alle opzioni di riduzione del rischio, è opportuno proibire gli spostamenti in uscita da zone che potrebbero contenere piante infette.

(8)

Tenuto conto delle località in cui è presente l’organismo specificato, della particolare situazione geografica della provincia amministrativa di Lecce e delle incertezze relative ai criteri di demarcazione, per poter applicare tale divieto con rapidità ed efficacia esso dovrebbe riguardare l’intera provincia.

(9)

Tale divieto dovrebbe riguardare le piante destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, in quanto tali piante costituiscono le principali vie di diffusione dell’organismo specificato. Campionamenti e controlli su ampia scala nella provincia di Lecce hanno però appurato che le piante destinate alla piantagione che appartengono a determinati generi e specie, anche se originarie di zone infette della provincia, non sono state colpite dall’organismo specificato. In base a tali risultanze il divieto non dovrebbe applicarsi a lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti a generi e specie che sono stati campionati e controllati per quanto riguarda la presenza dell’organismo specificato. Sarebbe inoltre opportuno esentare da tale divieto le piante destinate alla piantagione che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale contro l’introduzione dell’organismo specificato, e che appartengono a generi e specie soggetti a un sistema di certificazione che impone di sottoporli a controlli ufficiali in rapporto all’organismo certificato, e che sono state riscontrate indenni da tale organismo.

(10)

In considerazione della scarsità d'informazioni sulla possibile presenza dell’organismo specificato nel resto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero svolgere ispezioni annuali in rapporto alla presenza di tale organismo nei loro territori. Data l’ampia varietà di piante potenziali ospiti, tali ispezioni andrebbero adattate alle particolarità di ciascuna zona, ciascuna pianta ospite e ciascuna tipologia di prodotti vegetali, come anche alle caratteristiche dei vettori potenziali.

(11)

Al fine di raccogliere quante più informazioni possibile sull’organismo specificato e sulla sua presenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano loro comunicate tutte le informazioni pertinenti.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione, in modo da garantire una supervisione efficace della sua attuazione.

(13)

È opportuno che tali misure siano riviste non oltre il 30 aprile 2014 per prendere in considerazione le informazioni più precise, di carattere scientifico e tecnico, che saranno disponibili, come anche i risultati delle ispezioni e dei controlli in corso a cura delle autorità italiane.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Spostamenti di piante destinate alla piantagione

È proibito lo spostamento di piante destinate alla piantagione in uscita dalla provincia di Lecce, regione Puglia, Italia.

Il presente divieto non riguarda:

a)

sementi;

b)

lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell’allegato I, che sono stati sottoposti a campionamento ed esami per quanto riguarda la presenza di Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo: «l’organismo specificato») e sono stati riscontrati indenni da tale organismo;

c)

le piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell’allegato II che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale contro l’introduzione dell’organismo specificato e che sono dotate di certificazione ufficiale in forza di un sistema di certificazione che impone di sottoporle a controlli ufficiali in rapporto alla presenza dell’organismo certificato, e che sono state riscontrate indenni da tale organismo.

Articolo 2

Ispezioni

1)   Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per accertare la presenza dell’organismo specificato su piante e prodotti vegetali nei propri territori. Tali ispezioni sono effettuate secondo necessità in considerazione della biologia, delle condizioni di coltivazione e dei periodi vegetativi delle piante soggette alle ispezioni, delle condizioni climatiche, della biologia dell’organismo specificato e delle caratteristiche dei vettori potenziali.

2)   I risultati delle ispezioni di cui al paragrafo 1 vengono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 ottobre di ogni anno e si riferiscono ad un periodo di un anno con termine il 30 settembre dello stesso anno. I risultati del primo ciclo di ispezioni vengono notificati entro il 31 ottobre 2014 e si riferiscono al periodo dal 1o febbraio 2014 al 30 settembre 2014.

Articolo 3

Notifica della presenza

1)   Gli Stati membri provvedono affinché chiunque venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato, o abbia motivo di sospettarla, notifichi l’autorità competente entro dieci giorni di calendario.

2)   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell’autorità competente, la persona di cui al paragrafo 1 fornisca all’autorità le informazioni in suo possesso in merito a tale presenza.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 5

Riesame

La presente decisione sarà riesaminata entro il 30 aprile 2014.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, n. 2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al «Complesso del disseccamento rapido dell’olivo»).

(3)  Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al. EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


ALLEGATO I

Elenco di generi e specie di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


ALLEGATO II

Elenco di generi e specie di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.