24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un’impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

(2)

La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (3) e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 (4) e (CE) n. 1998/2006 (5) della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3)

È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(4)

Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica (7). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (8) e all’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (9), la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

(5)

Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l’eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l’evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.

(6)

Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(7)

In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

(8)

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (10). Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori primari.

(9)

Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(10)

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(11)

Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell’impresa interessata.

(12)

Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

(13)

Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.

(14)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

(15)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (11).

(16)

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell’importo che della durata del prestito. In base all’esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(17)

Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio (12) non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

(18)

Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate (13). Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell’80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l’80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso, l’importo garantito ammonta a 750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

(19)

Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.

(20)

Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(21)

La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.

(22)

Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

(23)

Alla luce dell’esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (14);

b)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i)

qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii)

qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d)

aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e)

aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

2.   Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b)   «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c)   «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2.   Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a)

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b)

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d)

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1.   Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2.   L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3.   Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4.   Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

5.   I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

6.   Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

7.   Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8.   In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

9.   In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2.   Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3.   Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a)

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b)

il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure

c)

l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4.   Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».

5.   Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6.   Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a)

il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b)

la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure

c)

l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d)

prima dell’attuazione dell’aiuto,

i)

il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii)

tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

7.   Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (15) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1.   Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.

2.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3.   Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

4.   Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5.   Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4.   Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 229 dell’8.8.2013, pag. 1.

(3)  Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

(4)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(6)  Causa C-222/04, ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).

(7)  Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

(8)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(9)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(10)  Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

(11)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(12)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

(13)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(14)  Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

(15)  Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).