6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1051/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. In uno spazio senza controllo alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale spazio, di alcune sue parti o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Considerato l'impatto che possono avere tali misure di extrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controllo alle frontiere interne, è opportuno stabilire le condizioni e le procedure per il ripristino di tali misure al fine di assicurare il carattere eccezionale delle stesse e che sia rispettato il principio di proporzionalità. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tali misure dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

(2)

La libera circolazione delle persone nello spazio senza controllo alle frontiere interne è una grande conquista dell’Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione delle persone, è opportuno che qualunque decisione di ripristino di tale controllo sia adottata conformemente a criteri convenuti di comune accordo e sia debitamente notificata alla Commissione o raccomandata da un'istituzione dell'Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione e dovrebbe costituire una misura di ultima istanza, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che dovrebbe essere monitorata a livello di Unione. Qualora una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare il controllo alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a dieci giorni. Ogni proroga di tale periodo è monitorata a livello di Unione.

(3)

La necessità e la proporzionalità di ripristinare il controllo alle frontiere interne dovrebbero essere bilanciate rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la necessità di tale ripristino, e dovrebbero essere considerate possibili misure alternative a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, e l'impatto di tale controllo sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

(4)

Il ripristino del controllo alle frontiere interne può eccezionalmente essere necessario in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di spazio senza controllo alle frontiere interne o a livello nazionale, in particolare a seguito di attentati o minacce terroristiche, o di minacce connesse alla criminalità organizzata.

(5)

La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

(6)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone deve essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

(7)

In base alle esperienze finora raccolte rispetto al funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne e al fine di contribuire ad assicurare l'attuazione coerente dell'acquis di Schengen, la Commissione può elaborare orientamenti in materia di ripristino del controllo alle frontiere interne nei casi che richiedono tale misura su base temporanea e nei casi che necessitano di un'azione immediata. Tali orientamenti dovrebbero prevedere indicatori chiari per facilitare la valutazione delle circostanze che potrebbero costituire minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

(8)

Qualora la relazione di valutazione, redatta in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen (2), individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e al fine di garantire l'osservanza delle raccomandazioni adottate ai sensi di tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per raccomandare che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche quali l'invio di squadre di guardie di frontiera europee, la presentazione di piani strategici o, come extrema ratio e in considerazione della gravità della situazione, la chiusura di uno specifico valico di frontiera. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), di tale regolamento, la procedura d'esame è applicabile.

(9)

Il ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne secondo una procedura specifica a livello di Unione potrebbe parimenti essere giustificata in circostanze eccezionali e quale misura di ultima istanza, ove il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne sia messo a rischio da carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne individuate nel contesto di un rigoroso processo di valutazione ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013, se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in tale spazio o in alcune sue parti. Una siffatta procedura specifica per il ripristino temporaneo di controlli di frontiera a talune frontiere interne potrebbe essere anche avviata, alle stesse condizioni, a seguito di una grave inosservanza dei suoi obblighi da parte dello Stato membro valutato. Considerata la natura politicamente sensibile di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge in materia di controllo alle frontiere interne, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di raccomandazioni, su proposta della Commissione, secondo questa specifica procedura a livello di Unione.

(10)

Prima che sia adottata qualsiasi raccomandazione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne, è opportuno esplorare a fondo tempestivamente la possibilità di ricorrere a misure intese a risolvere la situazione in questione, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione, quali l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex), istituita dal regolamento n. 2007/2004 del Consiglio (4), o l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (5), e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale, di Unione, o a entrambi i livelli. Qualora sia individuata una grave carenza, la Commissione può essere in grado di prevedere misure di sostegno finanziario per aiutare lo Stato membro interessato. Inoltre, qualsiasi raccomandazione della Commissione e del Consiglio dovrebbe basarsi su informazioni comprovate.

(11)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di prolungare il controllo di frontiera alle frontiere interne, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(12)

Le relazioni di valutazione e le raccomandazioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 dovrebbero costituire la base per attivare le misure specifiche in caso di carenze gravi nel controllo delle frontiere esterne e la procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne di cui al presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero effettuare congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine verificare l'applicazione corretta del presente regolamento; la Commissione coordina le valutazioni in stretta cooperazione con gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione consiste negli elementi seguenti: programmi di valutazione annuali e pluriennali, visite in loco con e senza preavviso da parte di una piccola squadra formata da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri, relazioni sul risultato della valutazione adottate dalla Commissione e raccomandazioni di provvedimenti correttivi adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, adeguato follow up, monitoraggio e relazioni.

(13)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo alle frontiere esterne in circostanze eccezionali può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(15)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(16)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(17)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8) che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(18)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest’ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10) che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

(19)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12) che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

(20)

Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato, o ad esso altrimenti connesso, sull'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(21)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato, o ad esso altrimenti connesso, sull'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

(22)

Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato, o ad esso altrimenti connesso, sull'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(23)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresa la libertà di circolazione delle persone e di soggiorno. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(24)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (14),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

1)

al titolo II è aggiunto il capo seguente:

«CAPO IV bis

Misure specifiche in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne

Articolo 19 bis

Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia

1.   Qualora una relazione di valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen (15), individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 15 di detto regolamento, la Commissione può raccomandare, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche, che possono comprendere una o entrambi delle seguenti opzioni:

a)

avvio dell'operazione di invio di squadre europee di guardie di frontiera conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004;

b)

presentazione all'Agenzia, per un suo parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi, comprese informazioni sull'invio di personale e delle attrezzature.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.

2.   La Commissione informa regolarmente il comitato istituito a norma dell'articolo 33 bis, paragrafo 1, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del relativo effetto sulle carenze riscontrate.

Essa ne informa altresì il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Qualora la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 abbia concluso che lo Stato membro valutato trascura gravemente i suoi obblighi e deve pertanto riferire in merito all'attuazione del pertinente piano d'azione entro tre mesi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1053/2013 e qualora, allo scadere di tale periodo di tre mesi, la Commissione constata che la situazione persiste, essa può, ove tutte le condizioni siano soddisfatte, attivare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

2)

gli articoli da 23 a 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

2.   Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 24, 25 e 26. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24, 25 o 26, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 23 bis e 26 bis, rispettivamente.

3.   Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis e secondo la procedura di cui all'articolo 24, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni.

4.   La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a sei mesi. Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 26, tale durata totale può essere prolungata fino a un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di detto articolo.

Articolo 23 bis

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Qualora uno Stato membro decida, come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare tale ripristino ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 25, paragrafo 1, esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

il probabile impatto della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata;

b)

l’impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Articolo 24

Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1

1.   Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lo notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

a)

i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il suo ordine pubblico o sicurezza interna;

b)

l’estensione del ripristino proposto, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera;

c)

la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d)

la data e la durata del ripristino previsto;

e)

eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

Una notifica ai sensi del primo comma può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati.

2.   L'informazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi del detto paragrafo.

3.   Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni.

Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.

4.   A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la Commissione nutre preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o se ritiene opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni fra cui, se necessario, riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera e alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.

6.   La consultazione di cui al paragrafo 5 ha luogo almeno dieci giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.

Articolo 25

Procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata

1.   Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni.

2.   Qualora decida di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro interessato ne informa contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, compresi i motivi che giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.

3.   Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a venti giorni. Nel prorogare tale periodo, lo Stato membro interessato tiene conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, compresa una valutazione aggiornata della necessità e della proporzionalità della misura, nonché di eventuali nuovi elementi.

In caso di adozione di una decisione di proroga, le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, si applicano mutatis mutandis e la consultazione ha luogo senza indugio dopo la notifica della decisione di proroga alla Commissione e agli Stati membri.

4.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3, non è superiore a due mesi.

5.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo delle notifiche effettuate a norma del presente articolo.

Articolo 26

Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1.   In circostanze eccezionali in cui il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne è messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 19 bis, e nella misura in cui tali circostanze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne o su parti dello stesso, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze eccezionali perdurano.

2.   Il Consiglio, allorché tutte le altre misure, in particolare quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, non hanno consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata, raccomanda a uno o più Stati membri, come extrema ratio e come misura volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne, di decidere di ripristinare il controllo di frontiera in tutte le rispettive frontiere interne o in parti specifiche delle stesse. La raccomandazione del Consiglio si basa su una proposta della Commissione. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta di raccomandazione al Consiglio.

Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere da a) a e).

Il Consiglio può raccomandare una proroga secondo le condizioni e la procedura di cui al presente articolo.

Prima che uno Stato membro ripristini il controllo di frontiera in tutte le sue frontiere interne o in parti specifiche delle stesse ai sensi del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione.

3.   Qualora la raccomandazione di cui al paragrafo 2 non sia attuata da uno Stato membro, quest'ultimo informa immediatamente la Commissione per iscritto dei propri motivi.

In tal caso la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta i motivi indicati dallo Stato membro interessato e le conseguenze per quanto riguarda la protezione degli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne.

4.   Per motivi di urgenza debitamente giustificati e connessi a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 2, sono note meno di dieci giorni prima della fine del periodo di ripristino precedente, la Commissione può adottare le eventuali raccomandazioni necessarie mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili ai sensi della procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3. Entro quattordici giorni dall'adozione di tali raccomandazioni, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di raccomandazione in conformità del paragrafo 2.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 23, 24 e 25.

Articolo 26 bis

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1.   Allorché il Consiglio raccomanda come extrema ratio in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più frontiere interne o in parti delle stesse, esso valuta in quale misura tale provvedimento possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne e valuta la proporzionalità del provvedimento rispetto a tale minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e dalla Commissione e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

a)

la disponibilità di misure di sostegno tecnico o finanziario che potrebbero essere o che sono state disposte a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, compresa l’assistenza di organi o organismi dell’Unione come l'Agenzia, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) o l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (17), e la misura in cui tali azioni possano costituire una risposta adeguata alle minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;

b)

l’impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nel controllo alle frontiere esterne individuate dalle relazioni di valutazione adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 e la misura in cui tali carenze gravi costituiscano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;

c)

l’impatto probabile del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

2.   Prima di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, la Commissione può:

a)

chiedere agli Stati membri, all'Agenzia, a Europol o ad altri organi o organismi dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni;

b)

effettuare visite in loco, con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di qualunque altro organo o organismo dell'Unione competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della detta raccomandazione.

Articolo 27

Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell'articolo 19 bis e degli articoli da 23 a 26 bis.

3)

gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 29

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha effettuato tale controllo di frontiera alle frontiere interne presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, la valutazione iniziale e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 23 bis, 25 e 26 bis, il funzionamento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, l'impatto risultante sulla libera circolazione delle persone, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex-post della proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera.

La Commissione può esprimere un parere su detta valutazione ex-post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o in parti delle stesse.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento.

Articolo 30

Informazione del pubblico

La Commissione e lo Stato membro interessato informano in maniera coordinata il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indicano, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (18).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 37 bis

Meccanismo di valutazione

1.   Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato sull'Unione europea e fatte salve le disposizioni ivi contenute in materia di procedure d'infrazione, l'attuazione del presente regolamento da parte di ciascuno Stato membro è valutata mediante un meccanismo di valutazione.

2.   Le norme applicabili al meccanismo di valutazione sono definite nel regolamento (UE) n. 1053/2013. Conformemente a tale meccanismo di valutazione, gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine di verificare la corretta applicazione del presente regolamento e la Commissione deve coordinare la valutazione in stretta cooperazione con gli Stati membri. In base a tale meccanismo, ciascuno Stato membro è valutato almeno ogni cinque anni da una piccola squadra composta di rappresentanti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri.

Le valutazioni possono consistere in visite in loco con o senza preavviso alle frontiere esterne o interne.

In base a tale meccanismo di valutazione, la Commissione è responsabile dell'adozione dei programmi di valutazione annuali e pluriennali e delle relazioni di valutazione.

3.   In caso di eventuali carenze, raccomandazioni sui provvedimenti correttivi possono essere indirizzate agli Stati membri.

Qualora una relazione di valutazione adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013 individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, si applicano gli articoli 19 bis e 26 del presente regolamento.

4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in tutte le fasi della valutazione e tutti i documenti pertinenti sono loro trasmessi conformemente alle norme applicabili ai documenti classificati.

5.   Il Parlamento europeo è informato immediatamente ed esaurientemente di eventuali proposte intese a modificare le norme di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2013.

(2)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

(6)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(12)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag.19.

(14)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(15)  GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.»;

(16)  GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

(17)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.»;

(18)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen. Essi ritengono che questi nuovi meccanismi costituiscano una risposta adeguata all'invito espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011 di migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen e creare un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile che garantisca l'applicazione delle regole comuni e il rafforzamento, l'adeguamento e l'estensione dei criteri in base all'acquis dell'UE, pur ricordando che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio.

Sottolineano che il nuovo sistema di valutazione è un meccanismo dell'UE che coprirà tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e coinvolgerà esperti degli Stati membri, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE.

Convengono che un'eventuale futura proposta della Commissione di modifica del presente sistema di valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella massima misura possibile, del suo parere, prima dell'adozione di un testo definitivo.