20.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 139/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2013

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera b),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 18, paragrafo 1, primo e quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

A seguito dei focolai della variante asiatica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nel 2004 nel Sud-Est asiatico, la Commissione ha adottato una serie di decisioni che hanno imposto il divieto di importazione, tra gli altri prodotti, di volatili diversi dal pollame provenienti dai paesi terzi interessati.

(3)

Il 13 aprile 2005 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un parere scientifico sui rischi rappresentati dalle importazioni da paesi terzi di volatili catturati in natura e di volatili allevati in cattività, in modo da stilare un elenco dei rischi posti dalle importazioni dei volatili in cattività.

(4)

A seguito di tale richiesta il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA ha adottato, nella seduta del 26 e 27 ottobre 2006, un parere scientifico in merito ai rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all’importazione nell’Unione di volatili selvatici diversi dal pollame. Il parere scientifico individua gli strumenti e le alternative possibili in grado di ridurre gli eventuali rischi riconosciuti per la salute degli animali, collegati all’importazione di volatili diversi dal pollame.

(5)

Una delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’EFSA riguarda i controlli effettuati nei paesi terzi che esportano nell’Unione volatili diversi dal pollame. I maggiori effetti in termini di riduzione della probabilità che volatili infetti siano presentati alla frontiera dell’Unione dovrebbero derivare da miglioramenti nel luogo di esportazione. Per questo motivo è opportuno stabilire mediante il presente regolamento condizioni di importazione tali da consentire unicamente le importazioni provenienti dai paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni verso l’Unione.

(6)

Un’altra raccomandazione dell’EFSA riguarda le importazioni di volatili catturati in natura. Il parere scientifico individua il rischio causato da quei volatili che possono risultare infetti a causa di una trasmissione laterale da altri volatili selvatici infetti e dall’ambiente contaminato e a causa della propagazione dal pollame infetto. Tenuto conto del ruolo svolto dagli uccelli migratori selvatici nella diffusione dell’influenza aviaria dall’Asia all’Europa nel 2005 e nel 2006, è opportuno limitare le importazioni ai soli volatili, diversi dal pollame, allevati in cattività.

(7)

Raramente è possibile distinguere con certezza tra i volatili catturati in natura e i volatili allevati in cattività. Ad entrambi i tipi di volatili possono essere applicati metodi di marcatura senza che sia possibile distinguere tra essi. È quindi opportuno limitare le importazioni di volatili diversi dal pollame agli stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo di esportazione e stabilire alcune condizioni minime per tale riconoscimento.

(8)

I volatili importati vanno trasportati direttamente a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in uno Stato membro, in cui vanno trattenuti fino a quando non si possa escludere l’infezione da virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle.

(9)

Nel caso si sospetti la presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle in un impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità di una stazione di quarantena riconosciuta, prima di avviare l’abbattimento e la distruzione dei volatili nei locali infetti, conviene aspettare la conferma della presenza della malattia onde escludere qualsivoglia altra causa della sintomatologia.

(10)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5), è stata adottata in modo da tener conto dell’esperienza acquisita nella lotta contro l’influenza aviaria. Sulla base di tale direttiva è stata adottata la decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (6) (di seguito «il manuale diagnostico»); essa stabilisce a livello dell’Unione procedure diagnostiche, metodi di campionamento e criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio che consentano la conferma di un focolaio di influenza aviaria. Per quanto riguarda la disciplina dei controlli per l’influenza aviaria negli impianti e nelle stazioni di quarantena riconosciuti, occorre tener conto di tale decisione.

(11)

È opportuno stabilire ulteriori procedure di importazione riguardanti il trasferimento, all’atto dell’ingresso nell’Unione, dal posto d’ispezione frontaliero agli impianti o alle stazioni di quarantena riconosciuti in modo da garantire che i volatili importati giungano presso la struttura di quarantena designata entro un termine ragionevole.

(12)

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciute, la redazione dell’elenco dei quali spetta agli Stati membri, devono soddisfare certe condizioni minime.

(13)

Alcune importazioni di volatili sono disciplinate da altre norme dell’Unione. Di conseguenza è opportuno escluderle dal campo di applicazione del presente regolamento.

(14)

Il rischio zoosanitario rappresentato dai colombi viaggiatori introdotti nell’Unione per essere nuovamente rilasciati in modo da poter tornare al luogo di origine è tale che essi devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

(15)

Inoltre alcuni paesi terzi applicano condizioni di polizia sanitaria equivalenti a quelle previste dalla normativa dell’Unione. Le importazioni di volatili da tali paesi terzi devono pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

(16)

È opportuno inoltre prevedere alcune deroghe per quei volatili che in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti risultino infettati dal virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità o della malattia di Newcastle, qualora la comparsa di tali malattie non costituisca un rischio per la situazione zoosanitaria nell’Unione.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili provenienti dai paesi terzi e dalle parti dei medesimi di cui all’allegato I e fissa le relative condizioni di quarantena.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli animali delle specie avicole.

Non si applica però:

a)

al pollame;

b)

ai volatili importati nel quadro di programmi di conservazione approvati dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione;

c)

agli animali di compagnia di cui all’articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE, al seguito dei rispettivi proprietari;

d)

ai volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento o a fini sperimentali;

e)

ai volatili destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE;

f)

ai colombi viaggiatori introdotti nel territorio dell’Unione da un paese terzo limitrofo nel quale sono normalmente residenti e poi immediatamente rilasciati prevedendo un loro ritorno in detto paese terzo;

g)

ai volatili importati da Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE, ad eccezione della definizione di pollame di cui all’articolo 2, punto 4, di detta direttiva. Ai fini del presente regolamento, per «pollame» si intendono polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina da penna.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «volatili»: animali delle specie avicole diversi da quelli di cui al secondo paragrafo dell’articolo 2;

b)   «stabilimento di moltiplicazione riconosciuto»:

i)

uno stabilimento utilizzato unicamente per la moltiplicazione di volatili;

ii)

uno stabilimento che è stato controllato dall’autorità competente del paese terzo esportatore la quale lo ha riconosciuto conforme alle condizioni stabilite dall’articolo 4 e dall’allegato II;

c)   «volatili allevati in cattività»: volatili che non sono stati catturati in natura, ma sono nati e sono stati allevati in cattività da riproduttori (parent) che si sono accoppiati o i cui gameti sono stati altrimenti trasferiti in cattività;

d)   «anello chiuso continuo applicato alla zampa»: anello o fascetta senza giunzioni o interruzioni, che non abbia subito alcuna manomissione, che sia stato fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell’animale; il diametro deve essere tale che la rimozione sia impossibile una volta che la zampa abbia raggiunto il massimo sviluppo;

e)   «impianto di quarantena riconosciuto»: struttura diversa dalle stazioni di quarantena

i)

in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati;

ii)

che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’articolo 6 e all’allegato IV;

f)   «stazione di quarantena riconosciuta»: struttura

i)

in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati;

ii)

composta da una serie di unità operativamente e fisicamente separate le une dalle altre, ciascuna delle quali contiene unicamente volatili della stessa partita aventi lo stesso stato sanitario, e costituisce quindi un’unica unità epidemiologica;

iii)

che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’articolo 6 e all’allegato IV;

g)   «volatili sentinella»: pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena;

h)   «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico per l’influenza aviaria, di cui all’allegato della decisione 2006/437/CE.

Articolo 4

Stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti

Gli stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

lo stabilimento di moltiplicazione deve essere riconosciuto conforme alle condizioni di cui all’allegato II dall’autorità competente ed essere titolare di un numero di riconoscimento attribuito dalla medesima autorità;

b)

il numero di riconoscimento deve essere stato comunicato alla Commissione da tale autorità;

c)

il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione devono figurare su un elenco di stabilimenti di moltiplicazione compilato dalla Commissione;

d)

qualora le condizioni di cui all’allegato II non siano più rispettate, il riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione deve essere immediatamente revocato o sospeso dall’autorità competente e immediata comunicazione in tal senso deve essere data alla Commissione.

Articolo 5

Condizioni di importazione

Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

i volatili devono essere volatili allevati in cattività;

b)

i volatili devono provenire dai paesi terzi o dalle parti dei medesimi di cui all’allegato I;

c)

i volatili provengono da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti conformi alle condizioni di cui all’articolo 4;

d)

i volatili devono essere stati sottoposti a un test di laboratorio per la ricerca virale, eseguito da 7 a 14 giorni prima della spedizione, ed essere risultati negativi ai virus dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle;

e)

i volatili non devono essere stati vaccinati contro l’influenza aviaria;

f)

i volatili devono essere accompagnati da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato III («certificato di polizia sanitaria»);

g)

i volatili devono essere identificati mediante un numero di identificazione individuale, apposto su un anello chiuso continuo applicato alla zampa e recante una marcatura individuale, o mediante un microchip secondo quanto disposto dall’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (7);

h)

il numero di identificazione individuale sull’anello applicato alla zampa o il microchip di cui alla lettera g) devono contenere perlomeno le seguenti:

il codice ISO del paese terzo esportatore che ha proceduto all’identificazione,

un numero di serie univoco;

i)

il numero di identificazione individuale di cui alla lettera g) deve essere annotato sul certificato di polizia sanitaria;

j)

i volatili devono essere trasportati in contenitori nuovi identificati singolarmente all’esterno mediante un numero di identificazione che deve corrispondere al numero indicato sul certificato di polizia sanitaria.

Articolo 6

Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare le condizioni minime enunciate nell’allegato IV.

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e dei rispettivi numeri di riconoscimento e lo mette a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.

Articolo 7

Trasporto diretto dei volatili a impianti o stazioni di quarantena riconosciuti

I volatili sono trasportati direttamente dal posto d’ispezione frontaliero a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in gabbie o stie.

Il tempo complessivo di viaggio dal posto d’ispezione frontaliero all’impianto o stazione di quarantena non deve di norma superare le nove ore.

I mezzi di trasporto eventualmente impiegati per questo viaggio sono sigillati dall’autorità competente con un sigillo anti-manomissione.

Articolo 8

Attestato

Gli importatori o i loro rappresentanti presentano un attestato scritto il quale certifichi che i volatili saranno ammessi in quarantena; esso è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro di entrata e firmato dal responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena.

L’attestato:

a)

reca, in modo chiaro, il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dell’impianto o della stazione di quarantena;

b)

è trasmesso per posta elettronica o fax al posto d’ispezione frontaliero prima dell’arrivo in loco della partita oppure è esibito dall’importatore o dal suo rappresentante prima che ai volatili sia consentito di lasciare il posto d’ispezione frontaliero.

Articolo 9

Transito dei volatili nell’Unione

Qualora i volatili vengano introdotti nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione, sono adottate tutte le misure volte ad assicurare l’arrivo della partita nello Stato membro di destinazione previsto.

Articolo 10

Controllo del trasporto dei volatili

1.   Si effettuano gli scambi di informazioni di seguito elencati qualora la legislazione dell’Unione preveda il controllo dei volatili dal posto d’ispezione frontaliero all’impianto o alla stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione:

a)

il veterinario ufficiale responsabile del posto d’ispezione frontaliero informa l’autorità competente, responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita, in merito al luogo di origine e al luogo di destinazione dei volatili, avvalendosi della rete Traces;

b)

entro un giorno lavorativo dall’arrivo della partita presso l’impianto o la stazione di quarantena, il responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione comunica per posta elettronica o via fax al veterinario ufficiale responsabile di detto impianto o detta stazione l’arrivo a destinazione della partita;

c)

entro tre giorni lavorativi dall’arrivo della partita presso l’impianto o la stazione di quarantena, il veterinario ufficiale responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita comunica — mediante la rete Traces — l’arrivo a destinazione della partita al veterinario ufficiale responsabile del posto d’ispezione frontaliero che lo aveva informato della spedizione.

2.   L’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero, la quale riceva conferma del fatto che i volatili dichiarati destinati a un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti non sono giunti a destinazione entro tre giorni lavorativi dalla data attesa per l’arrivo della partita presso detto impianto o detta stazione, adotta le misure opportune a carico del responsabile della partita.

Articolo 11

Disposizioni in materia di quarantena

1.   I volatili sono tenuti in quarantena per almeno 30 giorni in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti («quarantena»).

2.   Almeno all’inizio e alla fine della quarantena di ogni partita, il veterinario ufficiale verifica le condizioni di quarantena, esaminando tra l’altro i dati di mortalità ed effettuando un esame clinico dei volatili presso l’impianto di quarantena riconosciuto o presso ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.

Il veterinario ufficiale effettua, tuttavia, dette verifiche con maggiore frequenza se la situazione sanitaria lo impone.

Articolo 12

Esame, prelievo di campioni e analisi da effettuare sulle partite durante la quarantena

1.   Una volta che i volatili sono stati posti in quarantena, vengono espletate le procedure di esame, campionamento e analisi per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle descritte nell’allegato V.

2.   Nel caso di utilizzo di volatili sentinella, il loro numero minimo è pari a dieci nell’impianto di quarantena riconosciuto o in ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.

3.   I volatili sentinella utilizzati ai fini delle procedure di esame, campionamento e analisi:

a)

hanno un’età di almeno tre settimane e sono impiegati unicamente a questo scopo;

b)

sono identificati per inanellamento o mediante altro sistema di identificazione permanente;

c)

non sono vaccinati e sono risultati sieronegativi nei confronti dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle entro un termine di 14 giorni prima della data di inizio della quarantena;

d)

sono collocati nell’impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità della stazione di quarantena riconosciuta prima dell’arrivo dei volatili con cui condividono la cubatura d’aria e con i quali sono a più stretto contatto possibile, in modo da assicurare che essi vengano a contatto con gli escrementi dei volatili in quarantena.

Articolo 13

Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti

1.   Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

a)

l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale l’impianto di quarantena riconosciuto;

b)

dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato V, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

c)

è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l’impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

2.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’impianto di quarantena riconosciuto in questione, di cui al paragrafo 1, si adottano le seguenti misure:

a)

tutti i volatili e i volatili sentinella nell’impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti;

b)

l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato;

c)

nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione.

3.   Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella di un’unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

a)

l’autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta;

b)

dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato V, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

c)

è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

4.   Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione, di cui al paragrafo 3, si adottano le seguenti misure:

a)

tutti i volatili e i volatili sentinella nell’unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti;

b)

l’unità coinvolta è pulita e disinfettata;

c)

vengono prelevati i seguenti campioni:

i)

nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato V, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta; oppure

ii)

nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per l’esame virologico, secondo quanto enunciato nell’allegato V, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta;

d)

nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.

Articolo 14

Deroghe in relazione a un riscontro positivo per l’influenza aviaria a bassa patogenicità o per la malattia di Newcastle in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti

1.   Se durante la quarantena uno o più volatili e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l’autorità competente può, in base a una valutazione di rischio, concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 13, paragrafo 4, lettera a) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia («la deroga»).

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tali deroghe.

2.   Quando un veterinario ufficiale controlla un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti cui sia stata concessa una deroga e uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella risultano infettati dall’LPAI o dalla malattia di Newcastle, si applicano gli interventi di cui ai paragrafi da 3 a 7.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tali interventi.

3.   In caso di un riscontro positivo per l’LPAI, invece dei campioni standard di cui al manuale diagnostico, ai fini degli esami di laboratorio si devono prelevare i seguenti campioni, una volta trascorsi 21 giorni dall’ultimo riscontro positivo per l’LPAI nell’impianto di quarantena riconosciuto o in ogni unità della stazione di quarantena riconosciuta e ad intervalli di 21 giorni:

a)

campioni da eventuali volatili sentinella o altri volatili morti, presenti al momento del campionamento;

b)

tamponi tracheali/orofaringei e tamponi cloacali da almeno 60 volatili o da tutti i volatili quando il numero complessivo presente nell’impianto di quarantena riconosciuto o nell’unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta è inferiore a 60. Devono essere prelevati campioni di feci fresche, se i volatili sono piccoli, esotici e non abituati a essere maneggiati oppure se maneggiarli potrebbe risultare pericoloso per le persone. Il campionamento e gli esami di laboratorio su tali campioni devono continuare finché non si ottengano consecutivamente, a un intervallo minimo di 21 giorni, due risultati di laboratorio negativi.

In base all’esito di una valutazione del rischio, l’autorità competente può tuttavia concedere deroghe in relazione alla dimensione dei campioni di cui al presente paragrafo.

4.   A fronte di un riscontro positivo per la malattia di Newcastle, l’autorità competente può concedere una deroga unicamente a condizione che nei trenta giorni successivi all’ultimo decesso per tale malattia o alla guarigione clinica dalla medesima, il campionamento effettuato secondo le procedure di cui all’allegato V, punti 1 e 2, (senza tener conto del riferimento temporale ivi indicato) abbia dato esito negativo.

5.   I volatili non possono uscire dalla quarantena finché non sia trascorso almeno il periodo per l’esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3.

6.   Una volta svuotati, l’impianto di quarantena riconosciuto o l’unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta sono puliti e disinfettati. Tutte le sostanze o rifiuti potenzialmente contaminati, come pure i rifiuti accumulatisi durante il periodo di esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3 sono rimossi in modo da impedire la diffusione dell’agente patogeno e vengono eliminati in modo da garantire la distruzione dei virus dell’LPAI e della malattia di Newcastle.

7.   Il ripopolamento dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di cui al paragrafo 6.

Articolo 15

Interventi in casi di sospetto di clamidiosi

Se, durante la quarantena in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti, si sospetta o viene confermata l’infezione da Chlamydophila psittaci dei psittaciformi, tutti i volatili della partita sono trattati secondo un metodo approvato dall’autorità competente e la quarantena è prorogata per almeno due mesi a decorrere dall’ultimo caso registrato.

Articolo 16

Uscita dalla quarantena

I volatili escono dalla quarantena in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

Articolo 17

Obblighi di notifica e segnalazione

1.   Gli Stati membri comunicano entro 24 ore alla Commissione ogni caso di influenza aviaria o malattia di Newcastle riscontrato in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti.

2.   Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i seguenti dati:

a)

il numero di volatili importati attraverso gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti, suddiviso per specie e per stabilimento di moltiplicazione di origine riconosciuto;

b)

informazioni sul tasso di mortalità dei volatili importati nel periodo compreso tra la fase della certificazione di polizia sanitaria nel paese di origine e la fine della quarantena;

c)

il numero di riscontri positivi per l’influenza aviaria, la malattia di Newcastle e l’infezione da Chlamydophila psittaci nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti.

Articolo 18

Spese di quarantena

Sono a carico dell’importatore tutte le spese di quarantena sostenute in applicazione del presente regolamento.

Articolo 19

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 318/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.

(4)  Cfr. l'allegato VI.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.

(7)  GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di volatili allevati in cattività

1.

Paesi terzi o parti dei medesimi elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) 798/2008 della Commissione (1), ove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per il pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP);

2.

Argentina;

3.

Filippine: National Capital Region.


(1)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.


ALLEGATO II

Condizioni che disciplinano il riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione nei paesi terzi d’origine di cui all’articolo 4

CAPITOLO 1

Riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione

Per ottenere il riconoscimento di cui all’articolo 4, gli stabilimenti di moltiplicazione devono essere conformi alle condizioni enunciate nel presente capitolo.

1.

Lo stabilimento di moltiplicazione deve essere chiaramente delimitato e separato dall’ambiente circostante oppure gli animali che ospita devono essere rinchiusi e collocati in modo da non rappresentare un rischio sanitario per gli allevamenti animali di cui potrebbero compromettere lo status sanitario.

2.

Lo stabilimento di moltiplicazione deve disporre di mezzi adeguati per catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché di adeguati impianti di quarantena e applicare procedure riconosciute per quanto concerne gli animali provenienti da stabilimenti non riconosciuti.

3.

Il responsabile dello stabilimento di moltiplicazione deve possedere un’esperienza adeguata nel campo dell’allevamento dei volatili.

4.

Lo stabilimento di moltiplicazione deve essere indenne dall’influenza aviaria, dalla malattia di Newcastle e dall’infezione da Chlamydophila psittaci. Affinché uno stabilimento di moltiplicazione possa essere dichiarato indenne da tali malattie, l’autorità competente deve valutare i registri — tenuti almeno negli ultimi tre anni antecedenti la data di richiesta del riconoscimento — relativi allo stato di salute degli animali, come pure i risultati degli esami clinici e di laboratorio effettuati sugli animali dello stabilimento. I nuovi stabilimenti di moltiplicazione, tuttavia, ottengono il riconoscimento unicamente sulla base dei risultati degli esami clinici e di laboratorio condotti sui loro animali.

5.

Lo stabilimento di moltiplicazione deve tenere registri aggiornati in cui siano annotati:

a)

il numero e l’identità (età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) dei capi di ogni specie presenti nello stabilimento di moltiplicazione;

b)

il numero e l’identità (età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) degli animali giunti nello stabilimento di moltiplicazione o che l’abbiano lasciato, nonché i dati relativi alla loro origine o destinazione, al trasporto da e verso lo stabilimento e allo stato di salute degli animali;

c)

i risultati degli esami del sangue o di qualsiasi altra procedura diagnostica;

d)

i casi di malattia e l’eventuale terapia praticata;

e)

i risultati degli esami post mortem su tutti gli animali deceduti nello stabilimento di moltiplicazione, compresi gli animali nati morti;

f)

le constatazioni effettuate durante eventuali periodi di isolamento o di quarantena.

6.

Lo stabilimento di moltiplicazione deve aver incaricato un laboratorio competente di effettuare gli esami post mortem oppure deve disporre di uno o più locali idonei dove questi esami possano essere effettuati da una persona competente posta sotto l’autorità del veterinario riconosciuto.

7.

Lo stabilimento di moltiplicazione deve aver adottato disposizioni idonee o disporre in loco di strutture idonee per l’eliminazione delle carcasse degli animali morti per malattia o sottoposti a eutanasia.

8.

Lo stabilimento di moltiplicazione deve assicurarsi, per contratto o altro strumento giuridico, i servizi di un veterinario riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo esportatore e soggetto al controllo di quest’ultima il quale:

a)

deve provvedere affinché nello stabilimento di moltiplicazione vengano applicate misure di sorveglianza e di lotta, adeguate in relazione alla situazione sanitaria del paese e approvate dall’autorità competente. Tali misure devono comprendere:

i)

un piano annuale di sorveglianza delle malattie, contenente adeguate misure di lotta contro le zoonosi;

ii)

esami clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali che si sospetta essere affetti da malattie trasmissibili;

iii)

se del caso, la vaccinazione contro le malattie infettive degli animali suscettibili, conformemente al «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri)» dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE);

b)

deve provvedere affinché eventuali decessi sospetti o la presenza di qualunque altro sintomo il quale lasci supporre che gli animali abbiano contratto l’influenza aviaria, la malattia di Newcastle o l’infezione da Chlamydophila psittaci siano comunicati immediatamente all’autorità competente del paese terzo;

c)

deve garantire che gli animali introdotti nello stabilimento di moltiplicazione siano stati isolati come necessario, conformemente a quanto prescritto dal presente regolamento e alle eventuali istruzioni dell’autorità competente;

d)

è responsabile del rispetto quotidiano delle prescrizioni di polizia sanitaria previste dal presente regolamento e dalla normativa dell’Unione relativa al benessere degli animali durante il trasporto.

9.

Qualora gli stabilimenti di moltiplicazione allevino animali destinati a laboratori sperimentali, il trattamento generale e la sistemazione degli animali devono essere conformi a quanto disposto dall’articolo 33 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

CAPITOLO 2

Conservazione del riconoscimento da parte degli stabilimenti di moltiplicazione

Gli stabilimenti di moltiplicazione conservano il loro riconoscimento soltanto se osservano le condizioni enunciate nel presente capitolo.

1.

Le strutture sono sotto il controllo di un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente il quale:

a)

assicura il rispetto delle condizioni del presente regolamento;

b)

visita le strutture dello stabilimento di moltiplicazione almeno una volta l’anno;

c)

controlla l’attività del veterinario riconosciuto e l’attuazione del piano di sorveglianza annuale delle malattie;

d)

verifica che i risultati degli esami clinici, post mortem e di laboratorio eseguiti sugli animali non abbiano rivelato alcun caso di influenza aviaria, di malattia di Newcastle o di infezione da Chlamydophila psittaci.

2.

Nello stabilimento di moltiplicazione vengono introdotti soltanto animali provenienti da un altro stabilimento di moltiplicazione riconosciuto, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

3.

Dalla data del riconoscimento lo stabilimento di moltiplicazione deve conservare i registri di cui al capitolo 1, punto 5, per un periodo di almeno dieci anni.

CAPITOLO 3

Quarantena dei volatili in ingresso, ove non provenienti da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti

In deroga al capitolo 2, punto 2, i volatili non provenienti da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti possono essere introdotti in uno stabilimento di moltiplicazione previa autorizzazione concessa a tal fine dall’autorità competente, purché tali animali vengano posti in quarantena secondo le istruzioni impartite dall’autorità competente prima di essere messi a contatto con gli altri animali. Il periodo di quarantena deve essere di almeno 30 giorni.

CAPITOLO 4

Sospensione, revoca o nuova concessione del riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione

Per le procedure di sospensione, revoca e nuova concessione, parziale o completa, del riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione devono essere osservate le condizioni enunciate nel presente capitolo.

1.

L’autorità competente la quale rilevi che uno stabilimento di moltiplicazione non è più conforme alle condizioni di cui ai capitoli 1 e 2 o ha subito una modifica della destinazione d’uso per cui non viene più utilizzato unicamente per la moltiplicazione e l’allevamento dei volatili sospende o revoca il riconoscimento a detto stabilimento.

2.

L’autorità competente cui sia stato comunicato un sospetto di influenza aviaria, di malattia di Newcastle o di infezione da Chlamydophila psittaci sospende il riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione fino a quando il sospetto non sia stato ufficialmente escluso. Essa provvede affinché siano adottate le misure atte a confermare o escludere il sospetto e ad evitare l’eventuale diffusione della malattia, nel rispetto della normativa dell’Unione sulle misure di lotta contro la malattia in questione e in materia di scambi di animali.

3.

Qualora il sospetto della malattia venga confermato, l’autorità competente può nuovamente concedere il riconoscimento allo stabilimento di moltiplicazione secondo quanto previsto dal capitolo 1, solo previa:

a)

eradicazione della malattia e della fonte di infezione nello stabilimento di moltiplicazione;

b)

pulizia e disinfezione idonee dello stabilimento di moltiplicazione;

c)

rispetto delle condizioni di cui al capitolo 1, eccettuata quella contemplata al punto 4.

4.

L’autorità competente comunica immediatamente alla Commissione la sospensione, la revoca o la nuova concessione del riconoscimento ad uno stabilimento di moltiplicazione.


(1)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.


ALLEGATO III

Certificato di polizia sanitaria di cui all’articolo 5, lettera f) per l’importazione di determinati volatili diversi dal pollame da spedire nell’Unione

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ALLEGATO IV

Condizioni minime per gli impianti e le stazioni riconosciuti di quarantena dei volatili di cui all’articolo 6

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono osservare le condizioni enunciate ai capitoli 1 e 2.

CAPITOLO 1

Costruzione e attrezzature degli impianti o delle stazioni di quarantena

1.

L’impianto o la stazione di quarantena devono essere costituiti da uno o più edifici la cui distanza da altre aziende di pollame o di altri volatili è determinata dall’autorità competente in base a una valutazione di rischio che tiene conto degli aspetti epidemiologici dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle. Le porte di ingresso e di uscita devono essere munite di serratura e recare apposta la scritta: «QUARANTENA — Vietato l’accesso alle persone non autorizzate».

2.

Ogni unità di quarantena della stazione di quarantena deve avere una propria distinta cubatura.

3.

L’impianto o la stazione di quarantena devono essere protetti da volatili, mosche e parassiti e sigillabili in modo da consentire la fumigazione.

4.

L’impianto di quarantena riconosciuto e ogni unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere muniti di lavabi per lavarsi le mani.

5.

Le porte di ingresso e di uscita dell’impianto di quarantena riconosciuto e di ogni unità della stazione di quarantena devono essere costituite da sistemi di doppie porte.

6.

Barriere sanitarie devono essere sistemate presso ogni ingresso/uscita dell’impianto di quarantena riconosciuto e delle singole unità della stazione di quarantena riconosciuta.

7.

Tutte le apparecchiature devono essere concepite in modo da poter essere pulite e disinfettate.

8.

Il deposito dei mangimi deve essere protetto da volatili, roditori e insetti.

9.

Deve essere disponibile un contenitore per il deposito della lettiera, protetto da volatili e roditori.

10.

Devono essere disponibili un frigorifero e/o un congelatore per le carcasse.

CAPITOLO 2

Requisiti di gestione

1.

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono:

a)

disporre di un sistema di controllo efficiente che garantisca una sorveglianza adeguata degli animali;

b)

essere posti sotto il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale;

c)

essere puliti e disinfettati in base a un programma approvato dall’autorità competente, al quale deve seguire un periodo di inattività adeguato. I disinfettanti utilizzati devono essere approvati dall’autorità competente.

2.

In relazione a ogni partita di volatili posti in quarantena:

a)

l’impianto di quarantena riconosciuto o l’unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere puliti e disinfettati e successivamente lasciati vuoti per almeno sette giorni prima dell’introduzione dei volatili importati;

b)

la partita di volatili deve provenire da un unico stabilimento di moltiplicazione riconosciuto del paese terzo di origine e l’introduzione deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 48 ore;

c)

il periodo di quarantena deve iniziare con l’introduzione dell’ultimo volatile;

d)

l’impianto di quarantena riconosciuto o l’unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere svuotati dei volatili, puliti e disinfettati al termine del periodo di quarantena.

3.

Occorre prendere precauzioni per evitare la contaminazione incrociata fra le partite in entrata e in uscita.

4.

Nessuna persona non autorizzata può accedere all’impianto o alla stazione di quarantena.

5.

Le persone che entrano nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti devono indossare indumenti e calzature di protezione.

6.

Sono vietati i contatti tra il personale che possono provocare una contaminazione fra impianti di quarantena riconosciuti o unità delle stazioni di quarantena riconosciute.

7.

Devono essere disponibili attrezzature appropriate per la pulizia e la disinfezione.

8.

Se per l’identificazione è impiegato un microchip, l’impianto o la stazione di quarantena riconosciuti devono disporre di un apposito lettore di microchip.

9.

La pulizia e la disinfezione delle gabbie o delle stie utilizzate per il trasporto devono essere effettuate nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti, salvo nel caso in cui dette gabbie e stie non vengano distrutte. Esse devono essere realizzate in materiali che consentano una pulizia e disinfezione efficaci, nel caso di impiego ripetuto. Le gabbie e le stie devono essere distrutte in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni.

10.

La lettiera e i rifiuti devono essere raccolti regolarmente, depositati in un apposito contenitore per lettiera e successivamente trattati in modo tale da evitare la diffusione di agenti patogeni.

11.

Le carcasse dei volatili devono essere esaminate in un laboratorio ufficiale designato dall’autorità competente.

12.

Le analisi e i trattamenti necessari dei volatili devono essere effettuati di concerto con e sotto il controllo del veterinario ufficiale.

13.

Il veterinario ufficiale deve essere informato delle malattie e decessi dei volatili in quarantena e/o dei volatili di controllo verificatisi nel corso della quarantena.

14.

Il responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti deve tenere un registro contenente:

a)

data, numero e specie dei volatili in entrata e in uscita relativamente a ogni partita;

b)

copia dei certificati di polizia sanitaria e dei documenti veterinari comuni di entrata che accompagnano i volatili importati;

c)

i numeri di identificazione individuale dei volatili importati e, nel caso di identificazione mediante microchip, i dati relativi al tipo di microchip e di lettore impiegati;

d)

nel caso di impiego di volatili sentinella nell’impianto o nella stazione di quarantena, loro numero e collocazione;

e)

eventuali osservazioni pertinenti, quali casi di malattia e numero di decessi su base giornaliera;

f)

date e risultati degli esami;

g)

tipo e date dei trattamenti;

h)

persone in entrata e in uscita dall’impianto o dalla stazione di quarantena.

15.

I registri di cui al punto 14 devono essere conservati per almeno dieci anni.

CAPITOLO 3

Sospensione, revoca o nuova concessione del riconoscimento degli impianti e alle stazioni di quarantena

Per le procedure di sospensione, revoca e nuova concessione, parziale o completa, del riconoscimento agli impianti e alle stazioni di quarantena devono essere osservate le condizioni enunciate nel presente capitolo.

1.

L’autorità competente la quale rilevi che un impianto o una stazione di quarantena non è più conforme alle condizioni di cui ai capitoli 1 e 2 o ha subito una modifica della destinazione d’uso cui non si applica più la disciplina dell’articolo 3, lettere e) e f) ne dà immediata comunicazione alla Commissione. Tali impianti o stazioni di quarantena non devono essere impiegati per le importazioni contemplate dal presente regolamento.

2.

La concessione di un nuovo riconoscimento ad un impianto o una stazione di quarantena avviene solo nel momento in cui siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui ai capitoli 1 e 2.


ALLEGATO V

Procedure di esame, campionamento e analisi per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle

1.

Durante la quarantena i volatili sentinella o, qualora questi non vengono utilizzati, i volatili importati devono essere sottoposti alle procedure di seguito enunciate:

a)

nel caso di impiego di volatili di controllo:

i)

ai fini dell’esame sierologico si devono prelevare campioni da tutti i volatili sentinella non prima che siano trascorsi 21 giorni dalla messa in quarantena e almeno tre giorni prima della fine della quarantena;

ii)

se sui campioni di cui alla lettera i), prelevati dai volatili sentinella, i risultati dell’esame sierologico sono positivi o non sono conclusivi, i volatili importati devono essere sottoposti a esame virologico. Si devono prelevare tamponi cloacali (o feci) e tamponi tracheali/orofaringei da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili;

b)

qualora non vengano utilizzati volatili sentinella, i volatili importati devono essere sottoposti a esame virologico (l’esame sierologico non è adeguato). Nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dall’inizio della quarantena si devono prelevare tamponi tracheali/orofaringei e/o cloacali (o feci) da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili.

2.

Oltre agli esami di cui al punto 1, si devono prelevare i seguenti campioni per gli esami virologici:

a)

campioni cloacali (o feci) e, se possibile, campioni tracheali/orofaringei dai volatili importati clinicamente malati o dai volatili sentinella malati;

b)

campioni di contenuto intestinale, tessuto celebrale, trachea, polmoni, fegato, milza, reni e altri organi chiaramente interessati. Il prelievo, da effettuare quanto prima dopo il decesso, riguarda:

i)

i volatili sentinella morti e tutti i volatili giunti morti e quelli morti durante la quarantena; oppure

ii)

in presenza di un’elevata mortalità dei piccoli volatili di partite di grandi dimensioni, almeno il 10 % dei volatili morti.

3.

Tutti gli esami virologici e sierologici sui campioni prelevati durante la quarantena devono essere effettuati presso laboratori ufficiali designati dall’autorità competente, utilizzando procedure diagnostiche conformi al manuale diagnostico per l’influenza aviaria e al «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals» dell’OIE, relativamente alla malattia di Newcastle. Ai fini dell’esame virologico è consentito il raggruppamento dei campioni con un massimo di cinque campioni di diversi volatili per ogni pool. Il materiale fecale deve essere raggruppato separatamente da altri campioni di organi e tessuti.

4.

Gli isolati virali devono essere inviati al laboratorio nazionale di riferimento.

ALLEGATO VI

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione

(GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1278/2007 della Commissione

(GU L 284 del 30.10.2007, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 86/2008 della Commissione

(GU L 27 del 31.1.2008, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 311/2008 della Commissione

(GU L 93 del 4.4.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 607/2008 della Commissione

(GU L 166 del 27.6.2008, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 754/2008 della Commissione

(GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1219/2008 della Commissione

(GU L 330 del 9.12.2008, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1294/2008 della Commissione

(GU L 340 del 19.12.2008, pag. 41).

Regolamento (CE) n. 201/2009 della Commissione

(GU L 71 del 17.3.2009, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 555/2009 della Commissione

(GU L 164 del 26.6.2009, pag. 37).

Regolamento (CE) n. 1118/2009 della Commissione

(GU L 307 del 21.11.2009, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 239/2010 della Commissione

(GU L 75 del 23.3.2010, pag. 18).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 66/2012 della Commissione

(GU L 23 del 26.1.2012, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2012 della Commissione

(GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 18).


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 318/2007

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a h)

Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a h)

Articolo 3, secondo comma, lettera i)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, alinea

Articolo 5, alinea

Articolo 5, lettera a)

Articolo 5, lettera a)

Articolo 5, lettera b)

Articolo 5, lettera b)

Articolo 5, lettera b bis)

Articolo 5, lettera c)

Articolo 5, lettera c)

Articolo 5, lettera d)

Articolo 5, lettera d)

Articolo 5, lettera e)

Articolo 5, lettera e)

Articolo 5, lettera f)

Articolo 5, lettera f)

Articolo 5, lettera g)

Articolo 5, lettera g)

Articolo 5, lettera h)

Articolo 5, lettera h)

Articolo 5, lettera i)

Articolo 5, lettera i)

Articolo 5, lettera j)

Articoli 6-18

Articoli 6-18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 20, paragrafo 2

Allegati I-IV

Allegati I-IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII