20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/1


ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 2 dicembre 2013

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

2013/C 373/01

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

in seguito denominati «istituzioni»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.

Il presente accordo, adottato in conformità dell'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.

2.

La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese. L'accordo impegna tutte le istituzioni, per tutta la sua durata.

3.

Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali definite nei trattati, nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (1) («regolamento QFP»), e nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («regolamento finanziario»).

4.

Per qualsiasi modifica del presente accordo è necessario il comune accordo di tutte le istituzioni.

5.

Il presente accordo si compone di tre parti:

la parte I contiene disposizioni complementari relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) e disposizioni riguardanti gli strumenti specifici non previsti dal QFP;

la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;

la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.

6.

Il presente accordo entra in vigore 23 diciembre 2013 e sostituisce l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3).

PARTE I

QFP E STRUMENTI SPECIFICI

A.   Disposizioni relative al QFP

7.

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione e all'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie dell'Unione sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente, insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

8.

Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell'adozione del bilancio le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP, tranne che per la sottorubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale».

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2020

9.

Nel 2017 la Commissione aggiorna le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2020. Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle norme volte a garantire l'andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione.

B.   Disposizioni relative agli strumenti specifici non previsti dal QFP

Riserva per aiuti d'urgenza

10.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva per aiuti d'urgenza, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione dalla riserva è preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogo.

Gli storni dalla riserva sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Fondo di solidarietà dell’Unione europea

11.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo di solidarietà dell’Unione europea quali definite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. Quando vi sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione tiene conto di tali possibilità nel formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di mobilitare il fondo di solidarietà è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e di tre quinti dei suffragi espressi.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogo.

Strumento di flessibilità

12.

La mobilitazione dello strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio interessato, nel corso della procedura di bilancio.

La decisione di mobilitare lo strumento di flessibilità è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e di tre quinti dei suffragi espressi.

Ogni accordo è concluso nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

13.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali definite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e di tre quinti dei suffragi espressi.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogo.

Gli storni relativi al fondo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Margine per imprevisti

14.

La mobilitazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie. Una tale proposta può essere presentata soltanto in relazione a un progetto di bilancio rettificativo o annuale per la cui adozione essa sia necessaria. La proposta della Commissione di mobilitare il margine per imprevisti è corredata di una proposta di riassegnazione, nell'ambito del bilancio esistente, di un importo significativo giustificato dall’analisi della Commissione.

La decisione di mobilitare il margine per imprevisti è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio contemporaneamente alla loro approvazione del bilancio rettificativo o del bilancio generale dell'Unione di cui il margine per imprevisti facilita l'adozione. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano in conformità delle regole di voto stabilite all'articolo 314 TFUE per l’approvazione del bilancio generale dell'Unione.

PARTE II

MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A.   Procedura di collaborazione interistituzionale

15.

Le modalità della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono indicate nell'allegato.

Trasparenza di bilancio

16.

La Commissione prepara una relazione annuale che accompagna il bilancio generale dell'Unione, in cui sono riunite le informazioni disponibili e non riservate relative alle:

attività e passività dell'Unione, incluse quelle derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti effettuate dall'Unione in conformità delle competenze conferitele dai trattati;

entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo (FES), del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), del meccanismo europeo di stabilità (MES) e di altri eventuali meccanismi futuri, compresi i fondi fiduciari;

spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della cooperazione rafforzata, purché non siano incluse nel bilancio generale dell'Unione.

B.   Inserimento di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

17.

Ciascun atto legislativo, concernente un programma pluriennale, adottato secondo la procedura legislativa ordinaria comprende una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma.

Tale importo costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio nonché la Commissione, quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da tale importo in misura superiore al 10 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che consideri i risultati raggiunti nell'attuazione del programma fondandosi in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione restano al di sotto del massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel regolamento QFP e nel presente accordo.

Il presente punto non si applica né agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e preassegnati agli Stati membri, che contengano un importo di riferimento finanziario per l’intera durata del programma, né ai progetti su grande scala di cui all'articolo 16 del regolamento QFP.

18.

Gli atti legislativi, che riguardano programmi pluriennali, non soggetti alla procedura legislativa ordinaria non contengono «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un importo di riferimento finanziario, tale importo è da considerarsi come l'espressione della volontà del legislatore e non pregiudica le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio definite nel TFUE. Una disposizione in tale senso è inserita in ciascun atto legislativo contenente un siffatto importo di riferimento finanziario.

Qualora l'importo di riferimento finanziario in questione sia stato oggetto di un accordo a norma della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 (4), esso è considerato un importo di riferimento ai sensi del punto 17 del presente accordo.

C.   Spese relative agli accordi in materia di pesca

19.

Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono soggette alle seguenti norme specifiche.

La Commissione si impegna a tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le loro implicazioni di bilancio.

Nell'ambito della procedura legislativa relativa agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca che entrano in vigore dopo il 1o gennaio dell'esercizio corrispondente sono collocati in riserva.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie per uno scambio di opinioni mediante un trilogo, svolto eventualmente in forma semplificata, sulle cause di tale situazione e sulle misure che potrebbero essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione propone adeguate misure.

Ogni trimestre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni dettagliate sull'attuazione degli accordi in materia di pesca in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

20.

I rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare, in qualità di osservatori, alle conferenze bilaterali e multilaterali di negoziazione degli accordi internazionali in materia di pesca, tenendo conto delle competenze del Parlamento europeo in materia di accordi di pesca e conformemente ai punti 25 e 26 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (5).

21.

Fatta salva la pertinente procedura che disciplina la negoziazione degli accordi in materia di pesca, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato degli accordi di pesca.

D.   Spese relative alla riserva per le crisi nel settore agricolo

22.

Gli stanziamenti destinati alla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono iscritti direttamente nel bilancio generale dell'Unione. Gli eventuali importi della riserva non resi disponibili per le misure di crisi sono rimborsati sotto forma di pagamenti diretti.

Le spese relative alle misure di crisi occorse tra il 16 ottobre e la fine dell'esercizio possono essere finanziate con la riserva dell'esercizio successivo conformemente ai requisiti stabiliti al terzo comma.

Se ritiene necessario fare ricorso alla riserva in conformità dell'atto legislativo pertinente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva verso le linee di bilancio che finanziano le misure da essa considerate necessarie. Qualsiasi proposta di storno dalla riserva presentata dalla Commissione è preceduta da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Gli storni dalla riserva sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.

In caso di disaccordo si avvia una procedura di trilogo.

E.   Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

23.

L’importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende il fabbisogno effettivo prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva.

24.

Per le spese della PESC a carico del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 41 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si impegnano a giungere ogni anno, in seno al comitato di conciliazione e in base al progetto di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio generale dell'Unione e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio prospettata al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscrivono nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio come prospettato al quarto comma. Ciascun articolo è a copertura degli strumenti già adottati, degli strumenti previsti ma non ancora adottati e di tutti gli altri strumenti futuri - ma imprevisti - che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in virtù del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno del capitolo PESC del bilancio, è assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio cercano con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento QFP e del punto 10 del presente accordo.

All'interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere nei termini seguenti:

missioni principali di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario;

gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;

non proliferazione e disarmo;

interventi d’emergenza;

azioni preparatorie e di controllo;

rappresentanti speciali dell'Unione europea.

25.

Ogni anno l'alto rappresentante consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva trasmesso entro il 15 giugno dell’esercizio in questione, che esponga gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione, una valutazione delle misure avviate nell’esercizio n-1 e una valutazione del coordinamento e della complementarità della PESC con gli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione. Inoltre, l'alto rappresentante informa periodicamente il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all’anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi in sede di comitato di conciliazione. La partecipazione a tali riunioni è determinata rispettivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tenendo conto degli obiettivi e della natura delle informazioni ivi scambiate.

La Commissione è invitata a partecipare a tali riunioni.

Se il Consiglio adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l'alto rappresentante comunica immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi, al Parlamento europeo una stima dei costi previsti («scheda finanziaria»), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'esercizio.

F.   Partecipazione delle istituzioni per quanto riguarda le questioni relative alla politica di sviluppo e il fondo europeo di sviluppo

26.

La Commissione istituisce un dialogo informale con il Parlamento europeo sulle questioni relative alla politica di sviluppo, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento. Il controllo esercitato dal Parlamento europeo in merito al Fondo europeo di sviluppo (FES) sarà allineato, su base volontaria, al diritto di controllo che è previsto nell'ambito del bilancio generale dell'Unione, in particolare in relazione allo Strumento per la cooperazione allo sviluppo, secondo modalità dettagliate da stabilire nel quadro del dialogo informale.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione, in vista di migliorare, tra l'altro, il controllo democratico della politica di sviluppo, intende proporre l'iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021.

G.   Cooperazione delle istituzioni in materia di spese amministrative nella procedura di bilancio

27.

I risparmi risultanti dal massimale della rubrica 5 previsto nell'allegato del regolamento QFP sono proporzionalmente ripartiti tra tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione sulla base della quota rispettiva nei relativi bilanci amministrativi.

Ogni istituzione, organo o agenzia è chiamato a presentare, nella procedura di bilancio annuale, stime di spesa coerenti con gli orientamenti di cui al primo comma.

Per neutralizzare l'incremento di capacità risultante dall'aumento dell'orario di lavoro a quaranta ore settimanali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di ridurre progressivamente del 5 % il personale figurante nella tabella dell'organico al 1o gennaio 2013 (7). Tale riduzione dovrebbe essere applicata a tutte le istituzioni, organi ed agenzie ed essere effettuata tra il 2013 e il 2017. Tale riduzione non pregiudica i diritti del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di bilancio.

PARTE III

SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UNIONE

A.   Gestione congiunta

28.

La Commissione provvede a che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti ricevano, su loro richiesta, le informazioni e la documentazione relative ai fondi dell'Unione erogati tramite organizzazioni internazionali, ottenute nel quadro degli accordi di verifica conclusi con tali organizzazioni e ritenute necessarie per l'esercizio delle competenze del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del TFUE.

Relazione di valutazione

29.

Nella relazione di valutazione prevista all'articolo 318 TFUE la Commissione distingue tra le politiche interne, incentrate sulla strategia Europa 2020, e le politiche esterne e utilizza una maggiore quantità di informazioni sulle prestazioni, compresi i risultati dei controlli sulle prestazioni, per valutare le finanze dell'Unione sulla base dei risultati conseguiti.

Programmazione finanziaria

30.

Due volte all’anno, la prima ad aprile o a maggio (insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio) e la seconda volta a dicembre o a gennaio (dopo l’adozione del bilancio generale dell'Unione), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per la rubrica 1 (ad eccezione della sottorubrica relativa alla «coesione economica, sociale e territoriale»), la rubrica 2 (solo per «ambiente» e «pesca»), e le rubriche 3 e 4 del QFP. Tale programmazione, strutturata per rubrica, settore e linea di bilancio, dovrebbe indicare:

a)

la legislazione in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base alla quale sono stati adottati (procedura legislativa ordinaria o speciale), la loro durata, la dotazione finanziaria totale e la quota assegnata alle spese amministrative;

per le azioni annuali (relative a progetti pilota, azioni preparatorie e agenzie) e le azioni finanziate a norma delle prerogative della Commissione, la stessa dovrebbe fornire stime pluriennali e indicare i margini residui nell'ambito dei massimali autorizzati di cui al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (8);

b)

le proposte legislative pendenti: proposte pendenti della Commissione, con il più recente aggiornamento.

La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se è inclusa nel documento di programmazione di aprile o in quello di dicembre. In particolare il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati:

a)

di tutti i nuovi atti legislativi adottati e di tutte le proposte pendenti presentate ma non figuranti nel documento di programmazione per aprile-dicembre (con gli importi corrispondenti);

b)

della legislazione prevista nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con un’indicazione se le azioni siano suscettibili di avere un impatto finanziario.

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

B.   Agenzie e scuole europee

31.

Prima di presentare una proposta per l'istituzione di una nuova agenzia, la Commissione dovrebbe presentare una valutazione d'impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto, tra l'altro, della massa critica in termini di personale e competenze, degli aspetti costi/benefici, della sussidiarietà e della proporzionalità, dell'incidenza sulle attività a livello nazionale e unionale e delle implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l’istituzione dell’agenzia in oggetto, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia proposta.

La procedura prevede le tappe seguenti:

in primo luogo, la Commissione presenta sistematicamente ogni proposta di istituzione di una nuova agenzia nell'ambito del primo trilogo successivo all'adozione della sua proposta, e presenta altresì la scheda finanziaria che accompagna il progetto di atto giuridico che propone l'istituzione dell'agenzia e ne descrive le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;

in secondo luogo, durante l'iter legislativo, la Commissione assiste il legislatore nel valutare le incidenze finanziarie delle modifiche proposte. Tali conseguenze finanziarie dovrebbero essere prese in considerazione al momento dei pertinenti triloghi legislativi;

in terzo luogo, prima della conclusione dell'iter legislativo, la Commissione presenta una scheda finanziaria aggiornata che tiene conto della possibilità di modifiche da parte del legislatore; tale scheda finanziaria definitiva è iscritta all'ordine del giorno dell'ultimo trilogo e approvata formalmente dal legislatore. Essa è inoltre iscritta all'ordine del giorno di un successivo trilogo in materia di bilancio (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;

in quarto luogo, l'accordo concluso nel corso del trilogo, tenendo conto della valutazione del bilancio effettuata dalla Commissione in riferimento al contenuto dell'iter legislativo, è confermato in una dichiarazione congiunta. Tale accordo è soggetto all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità del rispettivo regolamento interno.

La stessa procedura sarebbe applicata a qualsiasi modifica di un atto legislativo relativo a un'agenzia che abbia un'incidenza sulle risorse dell'agenzia in questione.

Qualora i compiti di un'agenzia siano modificati sostanzialmente senza che si proceda a una modifica dell'atto che istituisce l'agenzia stessa, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio mediante una scheda finanziaria riveduta, in modo da permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia.

32.

Nella procedura di bilancio occorre tenere debitamente conto delle pertinenti disposizioni dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012.

33.

Allorché la creazione di una nuova scuola europea è prevista dal consiglio superiore, si applica, mutatis mutandis, una procedura analoga per quanto riguarda le incidenze sul bilancio generale dell'Unione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS

Per la Commissione

J. LEWANDOWSKI

Membro della Commissione

Fatto a Strasburgo, il 10 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 20 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

(5)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.).

(7)  Il Consiglio e la Commissione hanno già attuato una prima riduzione dell'1 % del personale figurante nella loro tabella dell'organico al 1o gennaio 2013.

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio

Parte A.   Calendario della procedura di bilancio

1.

Le istituzioni approvano ogni anno un calendario realistico in tempo utile prima dell'inizio della procedura di bilancio sulla base della prassi vigente.

Parte B.   Priorità della procedura di bilancio

2.

In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogo per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo.

Parte C.   Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni

3.

Le istituzioni, ad eccezione della Commissione, sono invitate ad adottare il loro stato previsionale entro la fine di marzo.

4.

La Commissione presenta ogni anno un progetto di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento dell'Unione.

Esso tiene conto degli elementi seguenti:

a)

le previsioni fornite dagli Stati membri relative ai fondi strutturali;

b)

la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi al contempo per garantire una stretta relazione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento;

c)

la possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota, azioni preparatorie nuove o entrambi ovvero proseguire azioni pluriennali in scadenza, dopo avere valutato le condizioni per predisporre un atto di base ai sensi del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni);

d)

la necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

5.

Le istituzioni evitano, per quanto possibile, di iscrivere in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

6.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano inoltre a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione nei suoi progetti e nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

7.

Ai fini di una sana gestione finanziaria e in ragione degli effetti che i cambiamenti significativi dei titoli e dei capitoli della nomenclatura di bilancio hanno sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a discutere le eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di conciliazione.

8.

Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell'intera procedura di bilancio e in particolare durante il periodo di conciliazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti pertinenti a livello formale ed informale e a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.

9.

Fino alla convocazione del comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, modificare il progetto di bilancio a norma dell'articolo 314, paragrafo 2, TFUE, anche tramite una lettera rettificativa che aggiorna le stime delle spese agricole. La Commissione presenta informazioni sugli aggiornamenti al Parlamento europeo e al Consiglio affinché li esaminino quanto prima. Tiene a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Parte D.   Procedura di bilancio prima della procedura di conciliazione

10.

Un trilogo è convocato in tempo utile prima della lettura del Consiglio al fine di consentire uno scambio di vedute tra le istituzioni sul progetto di bilancio.

11.

Affinché la Commissione possa valutare in tempo utile l'attuabilità degli emendamenti previsti dal Parlamento europeo e dal Consiglio che istituiscono nuove azioni preparatorie o progetti pilota o che prorogano quelli esistenti, il Parlamento europeo e il Consiglio informano la Commissione delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già nell'ambito di tale trilogo.

12.

Un trilogo può essere convocato prima delle votazioni del Parlamento europeo in plenaria.

Parte E.   Procedura di conciliazione

13.

Se il Parlamento europeo approva emendamenti alla posizione del Consiglio, il presidente del Consiglio prende atto, nel corso della medesima seduta, delle divergenze esistenti tra le posizioni delle due istituzioni ed esprime il suo accordo a che il presidente del Parlamento europeo convochi immediatamente il comitato di conciliazione. La lettera che convoca il comitato di conciliazione è inviata, al più tardi, il primo giorno lavorativo della settimana che segue la fine della tornata durante la quale ha avuto luogo la votazione in plenaria e il periodo di conciliazione decorre dal giorno successivo. Il periodo di ventuno giorni è calcolato ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1).

14.

Se non può accettare tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe confermare la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima riunione durante il periodo di conciliazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procede secondo le modalità stabilite nei punti seguenti.

15.

La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato di conciliazione sono presiedute dal co-presidente dell'istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, designa i suoi partecipanti per ogni riunione e definisce il suo mandato di negoziazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione a un livello appropriato, cosicché ogni delegazione possa impegnare politicamente la propria istituzione e possano essere conseguiti progressi concreti verso un accordo definitivo.

16.

Conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, TFUE, la Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire il ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

17.

Durante l'intera durata della procedura di conciliazione sono organizzati dei triloghi, a diversi livelli di rappresentazione, al fine di risolvere le questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in seno al comitato di conciliazione.

18.

Le riunioni del comitato di conciliazione e i triloghi si svolgono alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione.

19.

Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate anticipatamente di concerto tra le tre istituzioni.

20.

Il comitato di conciliazione dispone di una serie comune di documenti («contributi») che mettono a confronto le varie fasi della procedura di bilancio (2). Tali documenti comprendono le cifre «linea per linea», i totali per le singole rubriche del QFP e un documento consolidato con cifre e commenti per tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente «aperte». Fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione, sono elencate in un documento specifico tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse (3). Tali documenti sono classificati in base alla nomenclatura di bilancio.

Sono inoltre allegati ai contributi altri documenti per il comitato di conciliazione, tra cui una lettera di eseguibilità della Commissione in merito alla posizione del Consiglio e agli emendamenti del Parlamento europeo, nonché eventuali lettere delle altre istituzioni sulla posizione del Consiglio o sugli emendamenti del Parlamento europeo.

21.

Al fine di raggiungere un accordo entro la fine del periodo di conciliazione, i triloghi:

definiscono l'ambito dei negoziati sulle questioni di bilancio da affrontare,

approvano l'elenco delle linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse, fatto salvo l'accordo definitivo sull'intero bilancio dell'esercizio,

discutono i temi individuati ai sensi del primo trattino al fine di raggiungere possibili accordi che dovranno essere approvati dal comitato di conciliazione,

affrontano questioni tematiche, anche per rubrica del QFP.

Durante o immediatamente dopo ciascun trilogo sono tratte congiuntamente conclusioni provvisorie e contestualmente è concordato l'ordine del giorno della riunione successiva. Tali conclusioni sono registrate dall'istituzione presso cui si è tenuto il trilogo e si considerano provvisoriamente approvate dopo il decorso di 24 ore, fatta salva la decisione definitiva del comitato di conciliazione.

22.

In occasione delle riunioni del comitato di conciliazione sono rese disponibili le conclusioni dei triloghi e un documento, per eventuale approvazione, che elenchi le linee di bilancio su cui è stato raggiunto un accordo provvisorio durante i triloghi.

23.

Il progetto comune di cui all'articolo 314, paragrafo 5, TFUE è elaborato dai segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio con l'assistenza della Commissione. Si tratta di una lettera di trasmissione, indirizzata dai presidenti delle due delegazioni ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente la data dell'accordo in seno al comitato di conciliazione nonché allegati che comprendono:

le cifre, linea per linea per tutte le voci di bilancio e i dati riassuntivi per rubrica del QFP,

un documento consolidato indicante le cifre e il testo finale per tutte le linee modificate durante la procedura di conciliazione,

l'elenco delle linee non modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio.

Il comitato di conciliazione può inoltre approvare conclusioni ed eventuali dichiarazioni comuni relativamente al bilancio.

24.

Il progetto comune è tradotto in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione (dai servizi del Parlamento europeo) ed è presentato per approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data dell'accordo sul progetto comune ai sensi del punto 23.

Il bilancio è sottoposto alla revisione giuridico-linguistica dopo l'adozione del progetto comune, integrando gli allegati del progetto comune con le linee di bilancio non modificate durante la procedura di conciliazione.

25.

L'istituzione presso cui si tiene la riunione (trilogo o conciliazione) garantisce l'interpretazione a regime linguistico completo per le riunioni del comitato di conciliazione e a regime linguistico ad hoc per i triloghi.

L'istituzione presso cui si tiene la riunione provvede alla copia e alla distribuzione dei documenti di seduta.

I servizi delle tre istituzioni cooperano alla trascrizione dei risultati dei negoziati in vista della messa a punto del progetto comune.

Parte F.   Bilanci rettificativi

Principi generali

26.

Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i seguenti principi per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini di un processo decisionale celere ed efficiente per i bilanci rettificativi e per evitare, per quanto possibile, di dover convocare al riguardo una riunione di conciliazione.

27.

Per quanto possibile, le istituzioni si sforzano di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

28.

La Commissione comunica in anticipo al Parlamento europeo e al Consiglio le possibili date di adozione dei progetti di bilanci rettificativi, senza pregiudizio della data definitiva di adozione.

29.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno in conformità del proprio regolamento interno, si adoperano per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo l'adozione da parte della Commissione.

30.

Per accelerare la procedura, il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono a coordinare i rispettivi calendari nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adoperano pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi precedenti l'adozione definitiva del bilancio rettificativo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio tengono contro della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l'esercizio in questione.

Cooperazione durante le letture

31.

Le istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l'adozione dei bilanci rettificativi in una fase iniziale della procedura.

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, il Parlamento europeo e il Consiglio, prima di adottare ciascuno la propria posizione definitiva sul bilancio rettificativo, o la Commissione, in qualsiasi momento possono proporre la convocazione di un trilogo specifico per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.

32.

Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente sono sistematicamente inseriti all'ordine del giorno dei triloghi previsti per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenta i progetti di bilanci rettificativi e il Parlamento europeo e il Consiglio rendono note, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima del trilogo.

33.

Se durante un trilogo si raggiunge un compromesso, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a tener conto dei risultati del trilogo in sede di deliberazione sul bilancio rettificativo conformemente al TFUE e ai loro regolamenti interni.

Cooperazione dopo le letture

34.

Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato in conformità del TFUE.

35.

Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocato un trilogo:

se in sede di trilogo si raggiunge un accordo, e fatto salvo l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sui risultati del trilogo stesso, la conciliazione si chiude con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione,

se in sede di trilogo non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori secondo le circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, per quanto possibile, entro il termine di ventuno giorni stabilito dall'articolo 314, paragrafo 5, TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.

Parte G.   «Importo da liquidare» (RAL)

36.

Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti d'impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all'altro, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di seguire da vicino il livello del RAL per ridurre il rischio che l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP.

Al fine di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, le norme relative ai disimpegni sono applicate in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici.

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme lo stato attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell'anno in corso e negli anni futuri. Tali incontri assumono la forma di specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale relativa all'esecuzione dei pagamenti, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute. In particolare, al fine di garantire che l'Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2014-2020 a norma dell'articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento.


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(2)  Le varie fasi comprendono: il bilancio dell'esercizio in corso (compresi i bilanci rettificativi adottati); il progetto di bilancio iniziale; la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio e le lettere rettificative presentate dalla Commissione (se non già integralmente approvate da tutte le istituzioni).

(3)  Una linea di bilancio si considera tecnicamente chiusa quando non vi è disaccordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo e non sono state presentate lettere rettificative.