10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/5


DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) vieta l’immissione sul mercato di pile e accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti oltre lo 0,002 % di cadmio in peso. Tuttavia, le pile e gli accumulatori portatili destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale divieto.

(2)

La Commissione ha riesaminato tale deroga a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE.

(3)

Tale riesame ha consentito di concludere che, al fine di diminuire gradualmente il quantitativo di cadmio rilasciato nell’ambiente, è opportuno che il divieto di utilizzo di cadmio sia esteso alle pile e agli accumulatori portatili destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili poiché sono disponibili sul mercato adeguati sostituti privi di cadmio per tali strumenti, nella fattispecie le tecnologie per le batterie a nichel-metallo idruro e agli ioni di litio.

(4)

È opportuno che la deroga in vigore per pile e accumulatori portatili destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire all’industria del riciclaggio e ai consumatori lungo l’intera filiera di adeguare ulteriormente le pertinenti tecnologie sostitutive in tutte le regioni dell’Unione in modo uniforme.

(5)

La direttiva 2006/66/CE vieta l’immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, incorporati o meno in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso. Tuttavia, tale divieto non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso. Il mercato unionale delle pile a bottone si sta già orientando verso le pile a bottone prive di mercurio. È pertanto opportuno vietare l’immissione sul mercato di pile a bottone contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso.

(6)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario che i poteri conferiti alla Commissione ai sensi della direttiva 2006/66/CE siano allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(7)

Al fine di integrare o modificare la direttiva 2006/66/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo ai criteri per valutare l’equivalenza delle condizioni di trattamento e riciclaggio al di fuori dell’Unione, l’etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili e per autoveicoli nonché le deroghe alle prescrizioni in materia di etichettatura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(8)

Ove opportuno, i requisiti in materia di registrazione del produttore e il formato dovrebbero essere conformi alle norme e al formato di registrazione stabiliti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, e dell’allegato X, parte A, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/66/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto attiene agli accordi transitori concernenti i tassi di raccolta minimi, una metodologia comune per il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali e norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio, nonché un questionario o uno schema per le relazioni nazionali sull’attuazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(10)

La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è stata abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) con effetto a decorrere dal 12 dicembre 2010.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/66/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso fino al 1o ottobre 2015.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

utensili elettrici senza fili; tale deroga relativa agli utensili elettrici senza fili si applica fino al 31 dicembre 2016.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per quanto concerne le pile a bottone per le protesi acustiche, la Commissione mantiene sotto esame la deroga di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulla disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), al più tardi entro il 1o ottobre 2014. Qualora giustificato dalla mancanza di disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), la Commissione correda la sua relazione di una pertinente proposta volta a escludere le pile a bottone per le protesi acustiche dal divieto di cui al paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti della presente direttiva ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all’articolo 4, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

3)

all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Al fine di garantire un’esecuzione uniforme del presente articolo, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall’utilizzatore finale, gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile e accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come l’utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l’utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell’apparecchio.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora, per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell’alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l’apparecchio e la pila o l’accumulatore.»;

5)

all’articolo 12, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio entro il 26 marzo 2010. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.»;

6)

all’articolo 12, il paragrafo 7 è soppresso;

7)

all’articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis riguardo allo stabilimento di norme dettagliate volte a integrare le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti ivi menzionate.»;

8)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro a norma dell’allegato IV.»;

9)

all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri rendono pubblici i progetti di misure di deroga di cui al paragrafo 1, nonché le basi sulle quali questi sono proposti, e li comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.»;

10)

l’articolo 21 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile e indelebile, entro il 26 settembre 2009. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis riguardo allo stabilimento di norme dettagliate volte a integrare tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell’uso appropriato entro il 26 marzo 2009.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis al fine di concedere deroghe all’obbligo di etichettatura stabilito al presente articolo. Nell’ambito della preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare i produttori, gli operatori addetti alla raccolta e al riciclaggio, gli operatori di impianti di trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e dei consumatori e le associazioni dei lavoratori.»;

11)

all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le relazioni sono redatte sulla base di un questionario o di uno schema. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il questionario o lo schema per tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del primo periodo di relazione.»;

12)

è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafi 2 e 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafi 2 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo 21, paragrafi 2 e 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

13)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(8)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3)."

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

14)

è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO IV

Obblighi procedurali di registrazione

1.   Obblighi di registrazione

La registrazione dei produttori di pile e accumulatori avviene, su carta o per via elettronica, presso le autorità nazionali o le organizzazioni nazionali competenti in materia di responsabilità dei produttori autorizzate dagli Stati membri («organismi di registrazione»).

La procedura di registrazione può essere parte di un’altra procedura di registrazione dei produttori.

I produttori di pile e accumulatori si registrano soltanto una volta nello Stato membro nel cui mercato immettono per la prima volta pile e accumulatori nell’ambito di un’attività professionale e all’atto della registrazione ricevono un numero di registrazione.

2.   Informazioni fornite dai produttori

I produttori di pile e accumulatori forniscono agli organismi di registrazione le seguenti informazioni:

i)

nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;

ii)

indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;

iii)

indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;

iv)

informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: mediante un sistema individuale o collettivo;

v)

data della domanda di registrazione;

vi)

codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore (facoltativo);

vii)

dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

Ai fini della registrazione di cui al punto 1, secondo comma, i produttori di pile e accumulatori non sono tenuti a fornire altre informazioni oltre a quelle indicate al punto 2, punti da i) a vii).

3.   Tasse di registrazione

Gli organismi di registrazione possono applicare tasse di registrazione solo a condizione che queste siano basate sui costi e siano proporzionate.

Gli organismi di registrazione che applicano tasse di registrazione informano le autorità nazionali competenti del metodo di calcolo delle tasse.

4.   Modifica dei dati di registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i dati forniti dai produttori conformemente al punto 2, punti da i) a vii), siano modificati, i produttori ne informino l’organismo di registrazione competente entro un mese dalla data della modifica.

5.   Annullamento della registrazione

I produttori che cessano la loro attività in uno Stato membro annullano la registrazione informando l’organismo di registrazione competente.»

Articolo 2

Abrogazione della decisione 2009/603/CE della Commissione

La decisione 2009/603/CE della Commissione (10) è abrogata con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 della presente direttiva entro 1o luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 140.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(3)  Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9).

(7)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(10)  Decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 13).