28.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/27


DIRETTIVA 2013/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (3) ha subito sostanziali modificazioni (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (5) stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

(3)

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (6) stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 2007/23/CE dovrebbe pertanto essere adeguata a tale decisione.

(4)

Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici divergono, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità.

(5)

Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative degli Stati membri, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all’interno dell’Unione devono essere armonizzati per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali. Tale livello elevato di protezione dovrebbe comprendere il rispetto dei pertinenti limiti d’età associati agli utilizzatori di articoli pirotecnici.

(6)

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (7), esclude gli articoli pirotecnici dal suo ambito di applicazione.

(7)

La sicurezza durante l’immagazzinamento è disciplinata dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (8), che stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi, comprese le sostanze pirotecniche.

(8)

Per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. Tali aspetti non rientrano quindi nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(9)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

(10)

La presente direttiva non deve applicarsi agli articoli pirotecnici cui si applicano la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (9), e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate. Inoltre non dovrebbe essere applicata alle capsule a percussione destinate all’uso nei giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (10).

(11)

I fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito ha approvato l’uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangono sul territorio di tale Stato membro, non devono essere considerati come messi a disposizione sul mercato e non è quindi necessario che siano conformi alla presente direttiva.

(12)

Una volta soddisfatti i requisiti stabiliti nella presente direttiva non dovrebbe essere possibile agli Stati membri vietare, restringere od ostacolare la libera circolazione degli articoli pirotecnici. La presente direttiva deve applicarsi senza pregiudicare la legislazione nazionale sulle autorizzazioni che gli Stati membri rilasciano a fabbricanti, distributori e importatori.

(13)

Gli articoli pirotecnici dovrebbero comprendere i fuochi d’artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici a fini tecnici, come i generatori di gas utilizzati negli airbag o nei pretensionatori delle cinture di sicurezza.

(14)

Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere classificati in categorie a seconda del livello di rischio in relazione al tipo di impiego, alla finalità o al livello di rumorosità.

(15)

Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età al superamento dei quali tali prodotti possono essere messi a disposizione delle persone e assicurare che l’etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l’ambiente. Certi articoli pirotecnici dovrebbero essere messi a disposizione unicamente di persone in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, i requisiti di etichettatura devono tener conto della prassi attuale nonché del fatto che tali articoli sono esclusivamente forniti a utilizzatori professionali.

(16)

L’impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d’artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente divergenti in ciascuno Stato membro. Occorre quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare l’uso o la vendita al pubblico di certe categorie di articoli pirotecnici, tra l’altro per ragioni di pubblica sicurezza o di salute e incolumità delle persone.

(17)

Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti della presente direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

(18)

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di articoli pirotecnici conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

(19)

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l’indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.

(20)

Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

(21)

È necessario garantire che gli articoli pirotecnici provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali articoli pirotecnici. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato articoli pirotecnici conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato articoli pirotecnici che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Dovrebbe essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura degli articoli pirotecnici e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

(22)

Il distributore mette un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore lo ha immesso sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dell’articolo pirotecnico non incida negativamente sulla sua conformità.

(23)

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un articolo pirotecnico in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

(24)

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sull’articolo pirotecnico in questione.

(25)

Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro articoli pirotecnici o ai quali essi hanno fornito articoli pirotecnici.

(26)

È opportuno fissare requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici, al fine di tutelare i consumatori e di evitare incidenti.

(27)

Alcuni articoli pirotecnici, in particolare gli articoli pirotecnici per gli autoveicoli come i generatori di gas utilizzati negli airbag, contengono piccole quantità di esplosivi commerciali o militari. In seguito all’adozione della direttiva 2007/23/CE è chiaro che non sarà possibile sostituire tali sostanze come additivi per le composizioni combustibili, nei casi in cui siano utilizzate per migliorare l’equilibrio energetico. Occorre pertanto modificare il requisito essenziale di sicurezza che limita l’uso di esplosivi commerciali e militari.

(28)

Per agevolare la valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla presente direttiva, è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, conferire la presunzione di conformità agli articoli pirotecnici conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(29)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

(30)

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli articoli pirotecnici messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.

(31)

I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della presente direttiva sulla conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione.

(32)

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell’Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un’unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

(33)

La marcatura CE, che indica la conformità dell’articolo pirotecnico, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva dovrebbe dettare le norme che disciplinano l’apposizione della marcatura CE.

(34)

Le procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.

(35)

L’esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2007/23/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l’Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

(36)

Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

(37)

Il sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l’accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

(38)

L’accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l’Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l’opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

(39)

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un’affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i prodotti da immettere sul mercato dell’Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

(40)

È necessario aumentare l’efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

(41)

Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l’Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

(42)

Nell’interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, dovrebbe essere garantita la coerenza nell’applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. Gli articoli pirotecnici dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

(44)

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli articoli pirotecnici si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell’Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

(45)

I gruppi di articoli pirotecnici che sono simili nella progettazione, nella funzione o nel comportamento, dovrebbero essere valutati dagli organismi notificati come famiglie di prodotti.

(46)

È necessaria una procedura di salvaguardia che consenta di contestare la conformità di un articolo pirotecnico. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l’efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

(47)

È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l’adozione in relazione agli articoli pirotecnici che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali articoli pirotecnici.

(48)

Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

(49)

È interesse del fabbricante e dell’importatore fornire articoli pirotecnici sicuri al fine di evitare costi di responsabilità per prodotti difettosi che arrechino danni alle persone e ai beni. Al riguardo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (12), integra la presente direttiva, visto che la direttiva 85/374/CEE impone un regime di responsabilità oggettiva ai fabbricanti e agli importatori e garantisce un adeguato livello di protezione dei consumatori. Inoltre, la direttiva 85/374/CEE prevede che gli organismi notificati siano adeguatamente assicurati per quanto riguarda le loro attività professionali, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato, in base al diritto nazionale, oppure a meno che i controlli non siano stati effettuati direttamente dallo Stato membro.

(50)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13).

(51)

Per l’adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(52)

Per l’adozione di atti di esecuzione che definiscono un sistema di numerazione uniforme per l’identificazione degli articoli pirotecnici e le modalità pratiche di un registro contenente i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici, nonché della raccolta e dell’aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi agli articoli pirotecnici, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

(53)

La procedura d’esame dovrebbe inoltre essere utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione relativi agli articoli pirotecnici conformi che presentino un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o altri aspetti di protezione del pubblico interesse.

(54)

Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi agli articoli pirotecnici conformi che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(55)

Conformemente alla prassi in uso, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della direttiva stessa che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

(56)

La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di articoli pirotecnici non conformi siano giustificate o meno.

(57)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(58)

I fabbricanti e gli importatori dovrebbero avere il tempo di esercitare eventuali diritti previsti dalle norme nazionali vigenti prima del termine di applicazione delle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva, ad esempio, al fine di vendere i propri stock o prodotti finiti. Occorre pertanto prevedere un regime transitorio ragionevole che consenta di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, articoli pirotecnici che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 2007/23/CE. I distributori dovrebbero quindi poter fornire articoli pirotecnici immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

(59)

Gli articoli pirotecnici per i veicoli sono concepiti per il ciclo di vita del veicolo e richiedono quindi un regime transitorio speciale. È necessario che tali articoli pirotecnici siano conformi ai requisiti di legge applicabili alla data della loro prima messa a disposizione sul mercato e per il periodo di vita del veicolo in cui sono installati.

(60)

Per garantire l’utilizzo continuativo di taluni articoli pirotecnici, in particolare nell’industria automobilistica, occorre applicare il punto 4 dell’allegato I a partire dal 4 luglio 2013.

(61)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli articoli pirotecnici sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e di altri interessi pubblici, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto é necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(62)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 2007/23/CE.

(63)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l’incolumità dei consumatori, e tener conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.

2.   La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. Tali requisiti figurano nell’allegato I.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici.

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a)

gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;

b)

l’equipaggiamento che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE;

c)

gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;

d)

le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE;

e)

gli esplosivi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/15/CEE;

f)

le munizioni;

g)

i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l’uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

2)

«fuoco d’artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

3)

«articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

4)

«articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

5)

«munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria;

6)

«persona con conoscenze specialistiche» una persona autorizzata dallo Stato membro a manipolare e/o utilizzare sul suo territorio fuochi d’artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e/o altri articoli pirotecnici di categoria P2;

7)

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

8)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di un articolo pirotecnico

9)

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;

10)

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un articolo pirotecnico originario di un paese terzo;

11)

«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

12)

«operatori economici»: il fabbricante, l’importatore e il distributore;

13)

«specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;

14)

«norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

15)

«accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

16)

«organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

17)

«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi agli articoli pirotecnici;

18)

«organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

19)

«richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;

20)

«ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura;

21)

«normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

22)

«marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’articolo pirotecnico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.

Articolo 4

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2.   La presente direttiva non osta a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria F2 e F3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e incolumità delle persone, o protezione dell’ambiente.

3.   Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici gli Stati membri non vietano l’esibizione e l’uso di articoli pirotecnici che non siano conformi alla presente direttiva, a condizione che un’evidente indicazione grafica indichi chiaramente la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione in parola nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita degli articoli pirotecnici fintanto che non siano messi in conformità. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall’autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire l’incolumità delle persone.

4.   Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l’uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alla presente direttiva, a patto che un’evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.

Articolo 5

Messa a disposizione sul mercato

Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva.

Articolo 6

Categorie di articoli pirotecnici

1.   Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all’articolo 21 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 17.

La classificazione in categorie è la seguente:

a)

fuochi d’artificio:

i)

categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;

ii)

categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

iii)

categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

iv)

categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b)

articoli pirotecnici teatrali:

i)

categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

ii)

categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c)

altri articoli pirotecnici:

i)

categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;

ii)

categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione delle procedure in base alle quali identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche.

Articolo 7

Limiti di età e altre limitazioni

1.   Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

a)

fuochi d’artificio:

i)

categoria F1: 12 anni;

ii)

categoria F2: 16 anni;

iii)

categoria F3: 18 anni;

b)

articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1: 18 anni.

2.   Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1, ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o salute e incolumità delle persone. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.

3.   I fabbricanti, gli importatori e i distributori mettono a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche:

a)

fuochi d’artificio di categoria F4;

b)

articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2.

4.   Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.

CAPO 2

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 8

Obblighi dei fabbricanti

1.   All’atto dell’immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17.

Qualora la conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’articolo pirotecnico.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall’articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata delle autorità competenti, una prova a campione sull’articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l’articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell’articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno immesso sul mercato siano etichettati conformemente all’articolo 10 o all’articolo 11.

6.   I fabbricanti indicano sull’articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’articolo pirotecnico. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7.   I fabbricanti garantiscono che l’articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.

Articolo 9

Tracciabilità

1.   Per facilitare la tracciabilità degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un’etichetta con un numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che esegue la valutazione di conformità a norma dell’articolo 17. La numerazione è realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione.

2.   I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, rendono tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

Articolo 10

Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

1.   I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo pirotecnico è messo a disposizione del consumatore. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile e intelligibile.

2.   L’etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell’Unione, le informazioni sul fabbricante e sull’importatore di cui, rispettivamente, all’articolo 8, paragrafo 6, e all’articolo 12, paragrafo 3, il nome e il tipo dell’articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d’età di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L’etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).

3.   I fuochi d’artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a)

categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b)

categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

c)

categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

d)

categoria F4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

4.   Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti informazioni minime:

a)

categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

b)

categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5.   Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

Articolo 11

Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1.   L’etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all’articolo 8, paragrafo 6, il nome e il tipo dell’articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza.

2.   Se l’articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3.   Una scheda con i dati di sicurezza per l’articolo pirotecnico per autoveicoli compilata in conformità dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (14), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche e che tiene conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori professionali è fornita agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta.

La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa in formato cartaceo o elettronico, purché l’utilizzatore professionale disponga dei mezzi necessari per accedervi.

Articolo 12

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi.

2.   Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull’articolo pirotecnico, che quest’ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6.

L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme all’allegato I, non immette l’articolo pirotecnico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l’articolo pirotecnico presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   Gli importatori indicano sull’articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’articolo pirotecnico. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

4.   Gli importatori garantiscono che l’articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5.   Gli importatori garantiscono che, mentre l’articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

6.   Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall’articolo pirotecnico, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata delle autorità competenti, una prova a campione sull’articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli articoli pirotecnici non conformi e i richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8.   Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.

9.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.

Articolo 13

Obblighi dei distributori

1.   Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva.

2.   Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui l’articolo pirotecnico deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all’articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 12, paragrafo 3.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, non mette l’articolo pirotecnico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l’articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   I distributori garantiscono che, mentre l’articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l’articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’articolo pirotecnico. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall’articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato.

Articolo 14

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 8 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 15

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro articoli pirotecnici;

b)

qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito articoli pirotecnici.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici.

CAPO 3

CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

Articolo 16

Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I.

Articolo 17

Procedure di valutazione della conformità

Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all’allegato II:

a)

esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:

i)

conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);

ii)

conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);

iii)

conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);

b)

conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico (modulo G);

c)

conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d’artificio di categoria F4.

Articolo 18

Dichiarazione di conformità UE

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I.

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato III, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’articolo pirotecnico é immesso o messo a disposizione sul mercato.

3.   Se all’articolo pirotecnico si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4.   Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 19

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 20

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature

1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell’articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

2.   La marcatura CE è apposta sull’articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato.

3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione.

Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

4.   La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

5.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.

CAPO 4

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 21

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

Articolo 22

Autorità di notifica

1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica che è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 27.

2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 23

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1.   L’autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.   L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.   L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4.   L’autorità di notifica non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.

5.   L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.   L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 24

Obbligo di informazione delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 25

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   L’organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3.   L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dall’articolo pirotecnico che valuta.

4.   L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di articoli pirotecnici per scopi privati.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5.   Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.   L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all’allegato II e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di articoli pirotecnici per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7.   Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell’Unione e delle normative nazionali;

d)

la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.   È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma dell’allegato II o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 26

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 25 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 27

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 25 e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.

2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.

4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell’allegato II.

Articolo 28

Domanda di notifica

1.   L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell’articolo o degli articoli pirotecnici per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 25.

3.   Qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 25.

Articolo 29

Procedura di notifica

1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 25.

2.   Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.   La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l’articolo o gli articoli pirotecnici interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4.   Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 28, paragrafo 2, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 25.

5.   L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

6.   L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

Articolo 30

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all’organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione.

2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva con i rispettivi numeri d’identificazione assegnati e con l’indicazione delle attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede ad aggiornare l’elenco.

Articolo 31

Modifiche delle notifiche

1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 25 o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 32

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull’ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo notificato in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all’occorrenza, di ritirare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 33

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato II.

2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell’articolo pirotecnico alle disposizioni della presente direttiva.

3.   Gli organismi notificati che eseguono valutazioni della conformità assegnano numeri di registrazione con i quali identificano gli articoli pirotecnici che sono stati oggetto di una valutazione della conformità e i relativi fabbricanti, e tengono un registro con i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato dei certificati.

4.   Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

5.   Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato.

6.   Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 34

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 35

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:

a)

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b)

di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;

c)

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d)

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi articoli pirotecnici, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 36

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 37

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale forum, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO 5

SORVEGLIANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE, CONTROLLO DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL’UNIONE E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA DELL’UNIONE

Articolo 38

Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo degli articoli pirotecnici che entrano nel mercato dell’Unione

1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.

2.   Agli articoli pirotecnici si applicano l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di vigilanza del mercato.

Articolo 39

Procedura a livello nazionale per gli articoli pirotecnici che presentano rischi

1.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva, essi effettuano una valutazione dell’articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che l’articolo pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’articolo pirotecnico conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2.   Qualora ritengano che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di prendere.

3.   L’operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.

4.   Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul loro mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’articolo pirotecnico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta:

a)

alla non conformità dell’articolo pirotecnico alle prescrizioni relative alla salute o all’incolumità delle persone o ad altri aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nella presente direttiva; oppure

b)

alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 16, che conferiscono la presunzione di conformità.

6.   Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’articolo pirotecnico interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all’articolo pirotecnico in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

Articolo 40

Procedura di salvaguardia dell’Unione

1.   Se in esito alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafi 3 e 4 vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

2.   Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’articolo pirotecnico non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell’articolo pirotecnico viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all’articolo 39, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 41

Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, ritiene che un articolo pirotecnico, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all’operatore economico interessato di far sì che tale articolo pirotecnico, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l’articolo pirotecnico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati da esso messi a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione dell’articolo pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, opportune misure.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e dell’incolumità delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 4.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 42

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 39, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a)

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 20 della presente direttiva;

b)

la marcatura CE non è stata apposta;

c)

il numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell’articolo 20 o non è stato apposto;

d)

non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

e)

non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

f)

la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

g)

le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 6, o all’articolo 12, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

h)

qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 8 o all’articolo 12 non è rispettata.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell’articolo pirotecnico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO 6

COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 43

Atti di esecuzione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce:

a)

il sistema di numerazione uniforme di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e le modalità pratiche relative al registro di cui all’articolo 33, paragrafo 3;

b)

le modalità pratiche in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all’uso di articoli pirotecnici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 44, paragrafo 3.

Articolo 44

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli articoli pirotecnici. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5.

5.   La Commissione consulta il comitato nelle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di un altro atto dell’Unione.

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l’applicazione della presente direttiva che può essere sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

CAPO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 46

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23/CE e immessi sul mercato entro il 1o luglio 2015.

2.   Le autorizzazioni nazionali per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

3.   Le autorizzazioni nazionali per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d’artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano a essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

4.   In deroga al paragrafo 3, le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

5.   I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma della presente direttiva.

Articolo 47

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafi da 2 a 9, all’articolo 9, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli da 12 a 16, agli articoli da 18 a 29, agli articoli da 31 a 35, all’articolo 37, all’articolo 38, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 39 a 42, all’articolo 45, all’articolo 46 e agli allegati I, II e III. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2015.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 3 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 4 dell’allegato I. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione. Essi applicano tali misure a decorrere dal 4 luglio 2013.

3.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 48

Abrogazione

La direttiva 2007/23/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato IV, parte B.

In deroga al primo comma del presente articolo, il punto 4 dell’allegato 1 della direttiva 2007/23/CE è abrogato con effetto dal 4 luglio 2013.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 49

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafi da 1 a 6, da 9 a 11 e 14, l’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, l’articolo 11, paragrafo 2, gli articoli 17, 30 e 36, l’articolo 38, paragrafo 3, gli articoli 43 e 44 e gli allegati IV e V si applicano a decorrere dal 1o luglio 2015.

Articolo 50

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

(3)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato IV, parte A.

(5)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(7)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(8)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(9)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(10)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(11)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(12)  GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

(13)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1.   Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all’organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

2.   Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull’ambiente.

3.   Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l’articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:

a)

progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni;

b)

stabilità fisica e chimica dell’articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;

c)

sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;

d)

compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;

e)

resistenza dell’articolo pirotecnico all’effetto dell’acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell’umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall’acqua;

f)

resistenza alle temperature basse e alte qualora l’articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell’articolo pirotecnico nel suo insieme;

g)

caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l’innesco o l’accensione intempestivi o involontari;

h)

adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all’immagazzinamento, all’uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento;

i)

la capacità dell’articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;

j)

l’indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l’uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell’articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.

4.   Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2 e dei fuochi d’artificio di categoria F4 che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

l’esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall’articolo pirotecnico;

b)

per la categoria P1, l’articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante oppure non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c)

per le categorie F4, T2 e P2, l’articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se è progettato per la detonazione non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.

5.   I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

A.   Fuochi d’artificio

1.

Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’articolo 6 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta:

a)

i fuochi d’artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii)

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii)

la categoria F1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

iv)

i petardini da ballo della categoria F1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d’argento;

b)

i fuochi d’artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii)

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c)

i fuochi d’artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti condizioni:

i)

la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii)

il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2.

I fuochi d’artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l’ambiente.

3.

Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

4.

I fuochi d’artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

5.

I fuochi d’artificio di categoria F1, F2 e F3 devono essere protetti contro l’accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell’articolo pirotecnico stesso. I fuochi d’artificio di categoria F4 devono essere protetti contro l’accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B.   Altri articoli pirotecnici

1.

Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente durante il loro uso normale.

2.

Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

3.

L’articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

4.

Se del caso l’articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C.   Dispositivi d’accensione

1.

I dispositivi d’accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d’innesco in tutte le condizioni d’uso normali e prevedibili.

2.

I dispositivi d’accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.

3.

I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.

4.

La copertura delle micce deve avere un’adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

5.

I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all’articolo pirotecnico.

6.

Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all’articolo pirotecnico.

7.

I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d’ignizione, tenuto conto dell’impiego previsto.


ALLEGATO II

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

MODULO B:   Esame UE del tipo

1.

L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo pirotecnico, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale articolo pirotecnico rispetta le prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

2.

L’esame UE del tipo è effettuato in base a una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’articolo pirotecnico effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all’esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3.

Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell’articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’articolo pirotecnico. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i)

una descrizione generale dell’articolo pirotecnico;

ii)

i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi delle componenti, delle sottounità, dei circuiti ecc.;

iii)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’articolo pirotecnico;

iv)

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

v)

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

vi)

le relazioni sulle prove effettuate;

d)

i campioni rappresentativi della produzione prevista. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

e)

la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4.

L’organismo notificato:

 

per l’articolo pirotecnico:

4.1.

esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’articolo pirotecnico;

 

per i campioni:

4.2.

verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;

4.3.

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

4.4.

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, comprese quelle in altre pertinenti specifiche tecniche applicate soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;

4.5.

concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

5.

L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6.

Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni della presente direttiva applicabili all’articolo pirotecnico in questione, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7.

L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

8.

Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l’elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

MODULO C2:   Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

1.   La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli articoli pirotecnici prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

3.   Controlli sul prodotto

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall’organismo stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra l’altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta. Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall’organismo notificato prima dell’immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità dell’articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l’organismo adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell’articolo pirotecnico funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell’articolo pirotecnico.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero d’identificazione di quest’ultimo.

4.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

4.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

MODULO D:   Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

d)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

e)

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2.

Il sistema di qualità garantisce che gli articoli pirotecnici siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;

b)

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

d)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.; e

e)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dei prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore del prodotto interessato e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), per verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’articolo pirotecnico a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1;

b)

le informazioni riguardante la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

MODULO E:   Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere le informazioni seguenti:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

d)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

e)

la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto dal certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

b)

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

c)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

d)

dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3.

L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’articolo pirotecnico a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L’organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1;

b)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

MODULO G:   Conformità basata sulla verifica dell’unità

1.   La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’articolo pirotecnico interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti della presente direttiva ad esso applicabili.

2.   Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell’articolo pirotecnico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione generale dell’articolo pirotecnico;

b)

i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;

c)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’articolo pirotecnico;

d)

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

e)

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

f)

le relazioni sulle prove effettuate.

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

3.   Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità dell’articolo pirotecnico fabbricato alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

4.   Verifica

L’organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformità dell’articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni articolo pirotecnico approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 4, il numero d’identificazione di quest’ultimo su ogni singolo articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

MODULO H:   Conformità basata sulla garanzia totale di qualità

1.   La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici in questione rispondono ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

2.   Produzione

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, dell’ispezione del prodotto finito e delle prove degli articoli pirotecnici in questione, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b)

la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di articoli pirotecnici che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell’articolo pirotecnico;

i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’articolo pirotecnico,

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,

le relazioni sulle prove effettuate;

c)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

d)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti applicabili della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;

b)

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;

c)

delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione di articoli pirotecnici rientranti nella categoria di articoli pirotecnici in questione;

d)

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

e)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli;

f)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

g)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’articolo pirotecnico a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante.

La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;

c)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l’articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;

b)

la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1;

c)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

d)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7.   Ogni organismo notificato informa le sue autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a loro disposizione l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXXX)  (1)

1.

Numero di registrazione a norma dell’articolo 9:

2.

Numero di prodotto, di lotto o di serie:

3.

Nome e indirizzo del fabbricante:

4.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

5.

Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità):

6.

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:

7.

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

8.

L’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:

9.

Informazioni supplementari:

 

Firmato a nome e per conto di:

 

(luogo e data del rilascio):

 

(nome, funzione) (firma):


(1)  L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.


ALLEGATO IV

PARTE A

Direttiva abrogata e successive modifiche

(di cui all’articolo 48)

Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Limitatamente all’articolo 26, paragrafo 1, lettera h)

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione

(di cui all’articolo 48)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2007/23/CE

4 gennaio 2010

4 luglio 2010 (fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3)

4 luglio 2013 (fuochi d’artificio della categoria F4, altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali)


ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2007/23/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e articolo 3, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, prima frase

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafi da 15 a 22

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafi da 1 a 9, e articolo 14

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafi 3, 4 e da 6 a 9

Articolo 15

Articolo 9

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3, prima frase

Articolo 8, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 16

Articolo 8, paragrafo 3, terza frase

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 21 e articolo 30, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articoli 25 e 26

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 6

Articoli da 22 a 24

Articoli da 27 a 29

Articoli da 32 a 37

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 39, paragrafo 1, primo comma

Articolo 39, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 39, paragrafi da 2 a 8

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafi 2 e 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 41

Articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) a h) e articolo 42, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 43

Articolo 19

Articolo 44

Articolo 20

Articolo 45

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1. primo comma

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 46, paragrafi 2 e 3

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 46, paragrafo 4

Articolo 46, paragrafo 5

Articolo 48

Articolo 22

Articolo 49

Articolo 23

Articolo 50

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 2

Allegato I, punto 2

Allegato I, punto 3

Allegato I, punto 3

Allegato I, punto 4, lettera a)

Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 4, lettera b)

Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 5

Allegato I, punto 5

Allegato II, punto 1

Allegato II, modulo B

Allegato II, punto 2

Allegato II, modulo C2

Allegato II, punto 3

Allegato II, modulo D

Allegato II, punto 4

Allegato II, modulo E

Allegato II, punto 5

Allegato II, modulo G

Allegato II, punto 6

Allegato II, modulo H

Allegato III

Articolo 25

Allegato IV

Articolo 19

Allegato III

Allegato IV

Allegato V