24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/8


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2013

sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali

2013/C 378/02

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La presente raccomandazione mira a incoraggiare gli Stati membri a rafforzare i diritti procedurali di tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità («persone vulnerabili»).

(2)

Stabilendo norme minime sulla tutela dei diritti procedurali degli indagati o imputati, la presente raccomandazione dovrebbe rafforzare la fiducia tra gli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale, e può quindi contribuire a migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale.

(3)

Il programma di Stoccolma (1) ha posto un forte accento sul rafforzamento dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al punto 2.4 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte che procedano per tappe (2) verso il rafforzamento dei diritti degli indagati o imputati.

(4)

Ad oggi sono state adottate tre misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

Nella presente raccomandazione i riferimenti all’indagato o imputato che è privato della libertà personale si dovrebbero intendere relativi alle situazioni in cui, nel corso del procedimento penale, l’indagato o imputato sia privato della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(6)

È essenziale che la vulnerabilità dell’indagato o imputato in un procedimento penale sia prontamente identificata e riconosciuta. A tal fine, una valutazione iniziale dovrebbe essere effettuata dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria. L’autorità competente dovrebbe inoltre poter chiedere a un esperto indipendente di esaminare il grado di vulnerabilità, le esigenze della persona vulnerabile e l’adeguatezza di eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

(7)

L’indagato o imputato o il suo avvocato dovrebbero avere il diritto di contestare, conformemente al diritto nazionale, la valutazione della potenziale vulnerabilità nel procedimento penale, in particolare se questa rischia di ostacolare o limitare in modo significativo l’esercizio dei suoi diritti fondamentali. Tale diritto non comporta, per gli Stati membri, l’obbligo di prevedere una specifica procedura di impugnazione, un meccanismo distinto o una procedura di ricorso con cui impugnare la mancanza o il rifiuto suddetti.

(8)

Per «rappresentante legale» si intende chiunque rappresenta gli interessi della persona vulnerabile e ne sorveglia le questioni giuridiche. Un esempio è, in particolare, il tutore della persona vulnerabile nominato dal giudice.

(9)

Per «adulto idoneo» si intende un parente o una persona che ha un legame sociale con la persona vulnerabile e che possa interagire con le autorità e consentire alla persona vulnerabile di esercitare i suoi diritti procedurali.

(10)

Le persone vulnerabili necessitano di assistenza e sostegno adeguati nel corso del procedimento penale. A tal fine, il rappresentante legale dell’indagato o imputato vulnerabile o un adulto idoneo dovrebbe essere informato quanto prima del procedimento giudiziario nei confronti della persona vulnerabile, della natura dell’accusa, dei diritti procedurali e dei mezzi di ricorso disponibili. Il rappresentante legale o l’adulto idoneo dovrebbe essere informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all’interesse superiore della persona vulnerabile.

(11)

Le persone riconosciute come particolarmente vulnerabili non sono in grado di seguire e capire il procedimento penale. Onde assicurare che ne sia garantito il diritto ad un equo processo, tali persone non dovrebbero poter rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore.

(12)

Affinché sia assicurata l’integrità personale della persona vulnerabile privata della libertà, essa dovrebbe poter usufruire di un esame medico che ne valuti le condizioni generali e la compatibilità con la sua condizione delle eventuali misure adottate nei suoi confronti.

(13)

La persona vulnerabile non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori di polizia a cui è sono sottoposta. Per evitare contestazioni del contenuto di un interrogatorio e quindi l’inutile ripetizione delle domande, gli interrogatori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva.

(14)

Fatte salve le circostanze specifiche del singolo caso, lo stato di vulnerabilità non dovrebbe impedire all’indagato o imputato di accedere, nell’esercizio dei suoi diritti procedurali e nell’ottica del diritto a un ricorso effettivo, al materiale probatorio in possesso delle autorità competenti relativo alla causa penale in questione.

(15)

La presente raccomandazione si applica alle persone vulnerabili che sono oggetto di una procedura di consegna a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (6) (procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo). Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione dovrebbero applicare al procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo gli specifici diritti procedurali enunciati nella presente raccomandazione.

(16)

Nella presente raccomandazione i riferimenti a misure adeguate a garantire l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità dovrebbero essere intesi alla luce degli obiettivi definiti nella convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, in particolare all’articolo 13.

(17)

Al fine di garantire che i professionisti a contatto con le persone vulnerabili siano consapevoli delle esigenze specifiche di tali persone, essi dovrebbero ricevere una formazione adeguata.

(18)

La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e intende in particolare promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione sul seguito dato alla presente raccomandazione entro [36 mesi] dalla sua comunicazione. Sulla base di tali informazioni la Commissione dovrebbe monitorare e valutare le misure adottate dagli Stati membri,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

OGGETTO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.

La presente raccomandazione invita gli Stati membri a rafforzare alcuni diritti procedurali delle persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali o soggette a un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

2.

I diritti procedurali specifici della persona vulnerabile dovrebbero applicarsi a partire dal momento in cui essa è indagata per un reato e fino alla conclusione del procedimento.

3.

La persona vulnerabile dovrebbe essere associata, nel rispetto del suo interesse superiore, all’esercizio dei diritti procedurali tenuto conto della sua capacità di capire e partecipare effettivamente al procedimento.

SEZIONE 2

INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA VULNERABILE

4.

La persona vulnerabile dovrebbe essere tempestivamente individuata e riconosciuta come tale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le autorità competenti possano ricorrere all’esame medico di un esperto indipendente per individuare le persone vulnerabili e determinarne il grado di vulnerabilità e le esigenze specifiche. L’esperto può formulare un parere motivato sull’adeguatezza delle misure adottate o previste nei confronti della persona vulnerabile.

SEZIONE 3

DIRITTI DELLA PERSONA VULNERABILE

Non discriminazione

5.

Nell’esercizio dei diritti procedurali di cui alla presente raccomandazione la persona vulnerabile non dovrebbe subire alcuna discriminazione in base al diritto nazionale.

6.

I diritti procedurali conferiti alla persona vulnerabile dovrebbero essere rispettati durante tutto il procedimento penale, tenuto conto della natura e del grado della sua vulnerabilità.

Presunzione di vulnerabilità

7.

Gli Stati membri dovrebbero prevedere una presunzione di vulnerabilità, in particolare per le persone affette da gravi menomazioni psicologiche, intellettuali, fisiche o sensoriali, malattie mentali o disturbi cognitivi che impediscono loro di capire e partecipare efficacemente al procedimento.

Diritto all’informazione

8.

Le persone con disabilità dovrebbero ricevere, su richiesta, le informazioni relative ai diritti procedurali in un formato loro accessibile.

9.

Le persone vulnerabili e, se necessario, il loro rappresentante legale o un adulto idoneo dovrebbero essere informati dei diritti procedurali specifici di cui alla presente raccomandazione, in particolare quelli connessi al diritto all’informazione, al diritto all’assistenza medica, al diritto di avvalersi di un difensore, al rispetto della vita privata e, se del caso, ai diritti relativi alla detenzione preventiva.

10.

Il rappresentante legale o un adulto idoneo nominato dalla persona vulnerabile o dalle autorità competenti per assisterla dovrebbe essere presente all’ufficio di polizia e durante le udienze.

Diritto di avvalersi di un difensore

11.

Se la persona vulnerabile non è in grado di capire e seguire il procedimento, non dovrebbe poter rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE.

Diritto all’assistenza medica

12.

La persona vulnerabile privata della libertà personale dovrebbe avere un accesso regolare e sistematico all’assistenza medica nel corso del procedimento penale.

Registrazione dell’interrogatorio

13.

Qualsiasi interrogatorio di una persona vulnerabile durante le indagini preliminari dovrebbe essere oggetto di registrazione audiovisiva.

Privazione della libertà personale

14.

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le disposizioni necessarie affinché la privazione della libertà di una persona vulnerabile prima della condanna sia una misura di ultima istanza, proporzionata e soggetta a condizioni adeguate alle esigenze della persona vulnerabile. Dovrebbero essere prese opportune misure per garantire che la persona vulnerabile privata della libertà personale abbia accesso a sistemazioni abitative ragionevoli tenuto conto delle sue esigenze particolari.

Vita privata

15.

Le autorità competenti dovrebbero prendere opportune misure per proteggere la vita privata, l’integrità fisica e i dati personali compresi quelli medici, delle persone vulnerabili nel corso del procedimento penale.

Procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

16.

Lo Stato membro di esecuzione dovrebbe provvedere affinché la persona vulnerabile oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo goda, al momento dell’arresto, dei diritti procedurali specifici di cui alla presente raccomandazione.

Formazione

17.

I funzionari di polizia, le autorità di contrasto e giudiziarie competenti per i procedimenti penali nei confronti di persone vulnerabili dovrebbero ricevere una formazione specifica.

SEZIONE 4

MONITORAGGIO

18.

Entro il [36 mesi dalla comunicazione] gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure prese per dare esecuzione alla presente raccomandazione.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI FINALI

19.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2013

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente


(1)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(2)  GU C 291 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(4)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(6)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).