14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2013

relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore dell’11o Fondo europeo di sviluppo

(2013/759/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 Novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (2) («accordo interno sul 10o FES»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’accordo interno sul 10o FES, i fondi del decimo FES non devono più essere impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità su proposta della Commissione.

(2)

Il punto 5 dell’allegato I ter (quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013) dell’accordo di partenariato ACP-UE dispone che i fondi del decimo FES, fatti salvi gli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti ed escluse le relative sovvenzioni in conto interessi, non devono più essere impegnati al di là del 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità su proposta della Commissione.

(3)

L’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare stabilisce che i fondi del 10o FES non devono più essere impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all’unanimità su proposta della Commissione.

(4)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’accordo interno sul 10o FES, quest’ultimo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale dell’accordo di partenariato ACP-UE e deve restare in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull’associazione d’oltremare e di tale quadro finanziario pluriennale.

(5)

L’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (3).

(6)

L’entrata in vigore dell’11o FES può essere rinviata a una data successiva al 1o gennaio 2014. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie («meccanismo di transizione») per garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi ACP e con i paesi e territori d’oltremare (PTOM), nonché per le spese di sostegno, tra gennaio 2014 e l’entrata in vigore dell’accordo interno relativo all’11o FES, da finanziare con saldi e fondi disimpegnati del 10o FES e dei FES precedenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo interno sull’11o FES, misure transitorie sotto forma di programmi d’azione, misure individuali e misure speciali a favore dei partner ACP, decisioni di finanziamento a sostegno dei PTOM e programmi d’azione specifici per le spese di supporto sono finanziati da un meccanismo di transizione, composto dai saldi dei precedenti FES e dagli importi disimpegnati da progetti o programmi previsti nell’ambito di tali FES. Tale meccanismo di transizione può anche coprire le sovvenzioni intese a finanziare le sovvenzioni in conto interessi e l’assistenza tecnica relativa a progetti assegnati alla Banca europea per gli investimenti, a norma degli articoli 1, 2 e 4 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull’associazione d’oltremare. Tali misure transitorie di finanziamento mirano ad agevolare la realizzazione dei documenti di programmazione e a far fronte alle esigenze di assistenza di emergenza.

I fondi impegnati nel quadro di tale meccanismo di transizione sono contabilizzati nell’ambito dell’11o FES. Le quote dei contributi degli Stati membri previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno dell’8 o, del 9o e del 10o FES sono ridotte di conseguenza.

Articolo 2

Per l’attuazione del meccanismo di transizione, continuano ad applicarsi il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio (4), e il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio (5).

Articolo 3

La presente decisione è applicata conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore dell’accordo interno relativo all’11o FES.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(3)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(4)  Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all’applicazione del 10o Fondo europeo di sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1).